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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 03/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
In persona del giudice, dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2323/2024 R.G., avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente in Parte_1
Rua Manoel Cheiddi 195, Bairro Jardim Tarraff II, São José do Rio Preto (SP) – Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile, residente in Controparte_1
Rua Thereza Redondo Silva, 210, Condomínio Villagio di Firenze, Franca (SP) - Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile, in proprio e Persona_1
n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia , nata Persona_2 il 13/04/2022 a Birigui (SP) – Brasile, entrambi residenti in [...], 5034 – Bairro
Centro – MA (SP) – Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile, residente in Persona_3
Avenida Ourinhos, 142 – Bairro Jardim Lago Encantado – Salto Grande (SP) – Brasile;
, nata il [...] a [...] – Brasile, Parte_2 residente in [...], 34/801 – Blumenau (SC) – Brasile;
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente Persona_4 in Rua José Barbosa, 4851 – Centro – MA (SP) – Brasile;
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente in [...]Persona_5
José Barbosa, 4851 – Centro – MA (SP) – Brasile;
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente in Persona_6
Rua Ângelo Angeli, 6290 – Jardim Boa Vista MA (SP) – Brasile;
nata il [...] a [...] – Brasile, residente in Persona_7
Rua José Barbosa, 6281 – Centro – MA (SP) – Brasile;
nata il [...]a [...] – Brasile, residente in Parte_3
Rua José Barbosa, 6281 – Centro – MA (SP) – Brasile;
, nato il [...] a [...] – Brasile, residente in [...]Controparte_2
José Barbosa, 5034 – Centro – MA (SP) – Brasile;
nato il [...] a [...]é do Rio Preto (SP) – Persona_8
Brasile, residente in [...], 6290 – Jardim Boa Vista – MA (SP) – Brasile;
, nata il [...] a [...] – Brasile, residente in Parte_4
– Bloco C, apto 206 – Setor Noroeste – Brasília (DF) – Brasile;
C.F._1 rappresentati e difesi dall'avv. Ada Pepe.
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Caltanissetta, presso i cui uffici, a Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con la partecipazione del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
Per parte ricorrente: “(…) disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, i cui contenuti, sopra richiamati, si intendono qui integralmente riportati e trascritti e che la causa venga decisa in applicazione della legge ratione temporis applicabile al caso di specie ovvero l'art. 91/92.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per il resistente: “(…) accogliere le superiori difese, come in atto riportate per quanto di ragione, assumendo ogni opportuna conseguente pronuncia;
d.- spese, quanto meno, compensate”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 9 dicembre 2024 e proposto ai sensi degli artt. 3,
D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella Legge 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti esponevano: -di essere discendenti di , nato a [...], il [...], da Persona_9
e cittadini italiani;
Controparte_4 CP_5
-che il predetto, il 22.06.1886, a Leonforte, aveva sposato cittadina Persona_10 italiana, ed era emigrato in Brasile, ove aveva vissuto fino al decesso, intervenuto il 16.05.1938, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-che, dall'unione tra e il 02.10.1897, era nato il figlio Persona_9 Persona_10
; Per_11
- che quest'ultimo, il 28.4.1917, aveva sposato , con la quale aveva Controparte_6 generato tre figli: (10.11.1921), (11.1.1924) e Persona_12 Persona_13 Persona_14
(11.9.1938);
-che , aveva contratto matrimonio con e che, Persona_12 Persona_15 dall'unione, erano nati (31.4.1944), (15.3.1946), Persona_16 Persona_17 [...]
(10.2.1948), (13.6.1955) e Parte_5 Controparte_1 Persona_3
(10.2.1957);
[...]
- che aveva sposato , con la quale aveva Persona_16 Persona_8 generato (22.4.1969), che, a sua volta, aveva sposato Persona_8 [...] con la quale aveva generato;
CP_7 Persona_6
-che aveva contratto matrimonio con e che, dalla loro Persona_17 Persona_18 unione, era nato (13.12.1965), il quale aveva sposato Persona_19 CP_8 con cui aveva generato (16.7.1988);
[...] Parte_2
-che aveva sposato e che dalla loro Parte_5 Controparte_9 unione erano nati (9.05.1979), (30.1.1981) e Persona_20 Controparte_2
(28.1.1986), quest'ultimo padre di Persona_1 Persona_2
(13.4.2022);
-che aveva sposava e che dalla loro unione erano nati Persona_13 CP_10
(7.11.1948) e (28.9.1950); Persona_21 Persona_22
-che aveva sposato , con la quale aveva generato Persona_21 Per_23 [...]
(17.11.1975) che, a sua volta, aveva generato Persona_5 Persona_4
(12.4.1999);
-che aveva generato da (20.7.1979); Persona_22 Parte_1 Pt_1
-che aveva contratto matrimonio con e che, dalla suddetta Persona_14 CP_11 unione, era nata (27.12.1971), la quale aveva sposato Parte_6 Controparte_12
con cui aveva generato (23.8.1999) e
[...] Persona_7 Parte_3
(9.8.2004).
[...] Alla luce di quanto sopra e sull'assunto che non era stato mai Persona_9 naturalizzato brasiliano, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato il loro stato di cittadini italiani, acquisito jure sanguinis.
In allegato al ricorso la difesa produceva solo una parte dei documenti ivi richiamati, e precisamente, oltre alle procure alle liti, l'albero genealogico ed i certificati di nascita, di matrimonio e di non naturalizzazione brasiliana dell'avo, . Persona_9
Costituitosi, il , preliminarmente, proponeva istanza di sospensione Controparte_3 del processo, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale proposta dal
Tribunale di Bologna in analogo giudizio e riguardante l'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali, ed agli artt. 9 del Trattato U.E. e 20 del Trattato dell'Unione Europea.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato, dopo avere evidenziato la complessità del procedimento amministrativo, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole di documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto presso le Ambasciate ed i in Brasile, chiedeva che, non avendo gli interessati Parte_7 avviato il suddetto procedimento amministrativo, fosse effettuato un rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, attraverso la verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite.
In allegato alle note di trattazione scritta depositate il 25 aprile 2025, in vista dell'udienza del 29 aprile 2025, la difesa dei ricorrenti depositava altra parte dei documenti richiamati in ricorso, diversi da quelli prodotti contestualmente alla sua proposizione. Ulteriore documentazione era depositata il 29 aprile 2025, giorno dell'udienza.
Con ordinanza del 3 maggio 2025 veniva respinta l'istanza di sospensione del processo proposta dalla difesa del convenuto e sottoposta alle parti la questione relativa all'applicabilità alla fattispecie della nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 36/2025, con contestuale invito ad interloquire sulla possibilità di integrazione documentale.
Con le note scritte depositate in vista della successiva udienza, del 25 novembre 2025, le parti concludevano come in epigrafe e chiedevano che la causa fosse decisa.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti erano stati trasmessi, nulla osservava.
Prima di passare all'esame del merito, appare opportuna una breve premessa sulla disciplina normativa della materia.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge
n. 91/1992 - applicabili ratione temporis alla fattispecie in esame, essendo stata la domanda proposta anteriormente al 29/3/2025, data di entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. n. 74/2025 - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo.
Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano, e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. Ciò, CP_3 come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Come rilevato, nella fattispecie in esame la parte ricorrente, unitamente al ricorso, ha prodotto soltanto le procure alle liti ed i certificati di nascita, di matrimonio e di non naturalizzazione brasiliana dei , oltre all'albero genealogico;
la ulteriore Persona_9 produzione documentale, non autorizzata, è stata effettuata tardivamente, senza alcuna indicazione delle ragioni del tardivo deposito.
Tale produzione documentale è inammissibile.
Invero, nel rito semplificato di cognizione introdotto dal D.L.gs 10/10/2022, n. 149, come modificato dal D.L.vo 31/10/2024, n. 164 - caratterizzato, appunto, dalla semplificazione, anche sotto il profilo della speditezza, in vista della realizzazione degli obiettivi di economia processuale e di rispetto della ragionevole durata - l'attore ha l'onere di depositare la documentazione a sostegno della domanda unitamente al ricorso, così come il convenuto ha l'onere di depositare la documentazione di cui intende avvalersi all'atto della sua costituzione, unitamente alla comparsa di risposta.
L'art. 281 undecies c.p.c., al primo comma, prevede che: “La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai nn. 1),
2), 3), 3 bis, 4), 5) e 6) dell'art. 163 (…)”; al successivo terzo comma, che: “il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese
e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili
d'ufficio (...)”.
Ai sensi dell'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c.: “Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare mezzi di prova e produrre documenti, e un termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria”.
Dal tenore letterale delle norme richiamate, interpretate anche alla stregua della ratio della nuova disciplina normativa - quale si ricava, per quanto riguarda la disposizione da ultimo richiamata, dal fatto che è stata eliminata la previsione (contenuta nella norma previgente) della facoltà per il giudice, in presenza di giustificato motivo, di concedere, su istanza di parte, un termine per nuova produzione documentale - si evince che alle parti è preclusa la possibilità di dedurre nuovi mezzi di prova e di produrre nuovi documenti dopo il deposito del rispettivo atto di costituzione, con la sola eccezione prevista dall'art. 281 duodecies, quarto comma, c.p.c., ossia che l'esigenza sorga dalle difese controparte: soltanto in questo caso, se richiesto, il giudice concede un termine a tal fine.
Una diversa interpretazione appare in contrasto con il vigente testo normativo, che, si ribadisce, ha limitato la possibilità di autorizzazione di nuova produzione documentale alle sole ipotesi in cui la necessità discenda dalle difese avversarie, fattispecie non sussistente nel caso di specie, tenuto conto che la produzione tardiva attiene a documenti a sostegno della domanda, necessari al fine di comprovarne i fatti a fondamento.
Per le ragioni esposte, la domanda deve essere rigettata, stante la sua infondatezza.
Alla soccombenza consegue per legge la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in favore del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta la domanda;
condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.800,00, oltre al rimborso delle spese generali.
Caltanissetta, 3 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Gabriella Canto