Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 322/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 15/05/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. Parte_1
MIELE GIANMARCO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti SCARPANTONI CARLO, CP_1
SCARPANTONI LUCA e SCARPANTONI CLAUDIA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa. Appello avverso la sentenza n. 319/2024 del
15/05/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15/05/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 19/07/2024 l' ha Parte_1
impugnato la sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 15/05/2024, depositata in pari data e notificata il 19/06/2024, con la quale era stata annullata la sanzione disciplinare di quattro ore
servizio presso il presidio ospedaliero di per avere egli prodotto, nel giudizio Pt_1
instaurato contro la datrice di lavoro avanti il Tribunale di Teramo, con ricorso del
28/06/2021, per il riconoscimento della premialità aggiuntiva una tantum prevista per il personale impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID- 19, Parte documentazione relativa a dati sanitari di terzi, pazienti della stessa, in violazione del
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/03 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.
L'impugnata sentenza, premesso che l'oggetto del giudizio, in considerazione del tenore della contestazione disciplinare mossa al lavoratore ed in base al principio di immutabilità della contestazione, riguardava solo la produzione in giudizio della documentazione sanitaria ivi descritta, con conseguente irrilevanza delle deduzioni svolte dalla circa Parte_3
l'illegittima estrapolazione dei dati mediante accesso non consentito al software del reparto di radiologia dell'ospedale di ha ritenuto che detta produzione fosse legittima in quanto Pt_1
non costituiva utilizzo per fini privati di informazioni apprese per ragioni di ufficio, ma era funzionale al diritto di difesa della lavoratrice, prevalente su quello alla privacy ex art. 23 - sez.
5- del Regolamento UE n. 679/2016 ed ex artt. 2 undecies, 2 duodecies, 4, 11 e 24 d.lgs.
n. 193/2003.
L'appellante ha dedotto erroneità della motivazione, articolando i seguenti motivi.
1. Erroneo esame degli elementi istruttori, poiché l'illecita acquisizione dei dati era circostanza contenuta nella segnalazione disciplinare inviata dal Direttore dell'UOC
Segreteria Generale e Affari Legali all'Ufficio Procedimenti Disciplinari aziendale, e nel corso del procedimento disciplinare il contraddittorio si era radicato proprio sull'indebita acquisizione dei dati, successivamente prodotti in giudizio da parte del personale sanzionato, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la contestazione disciplinare mossa all'appellato atteneva proprio alla circostanza della indebita acquisizione dei dati e non si era verificata alcuna modificazione dell'addebito di responsabilità mosso con la contestazione disciplinare, e perciò le relative questioni non potevano essere escluse dal vaglio giudiziale ed andavano valutate agli effetti disciplinari.
2. Erronea valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti contestati all'appellato, avendo egli violato l'interesse pubblico alla riservatezza dei dati personali di ambito sanitario ed il conseguente divieto di trattamento, prevalente rispetto al diritto di difesa in giudizio, ed utilizzato per fini privati informazioni di cui disponeva per ragioni di ufficio, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, la sanzione disciplinare irrogata all'appellato era legittima.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dall'appellata in primo grado. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_2 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi;
in particolare, ha riproposto le argomentazioni difensive circa l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli, già svolte in primo grado, quanto alla prevalenza del diritto di difesa ex art. 24 Cost. su quello alla riservatezza, ed al difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare irrogata rispetto alla finalità dell'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e rispetto alla non intenzionalità della condotta addebitata.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato.
Va difatti considerato, in punto di fatto, che la documentazione depositata dall'appellato nel giudizio introdotto con il richiamato ricorso del 28/06/2021, oggetto della contestazione disciplinare per cui è causa, è costituita da quattro report delle prestazioni e dei trattamenti
Parte eseguiti dal 02/03/2020 al 30/04/2020 nei confronti di assistiti della appellante presso il servizio di radiologia dell'ospedale stesso, ove l'appellato prestava all'epoca servizio, come risulta da detto ricorso.
Si tratta, quindi, non di dati personali di rilievo sanitario dei pazienti estrapolati direttamente
Parte dai sistemi informatici della appellante ove erano conservati, ma di documentazione aziendale di reparto ospedaliero, già contenente i dati stessi.
Inoltre, avendo l'appellato chiesto, con il ricorso stesso, il riconoscimento del premio aggiuntivo una tantum previsto per il personale impegnato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica da COVID-19, è evidente che la produzione della documentazione fosse finalizzata alla dimostrazione delle specifiche prestazioni aggiuntive di contrasto all'emergenza sanitaria, erogate in favore dei pazienti risultati positivi al virus, costituenti il presupposto per l'erogazione del premio.
Ciò posto, in diritto va osservato che, come pacifico in giurisprudenza, da un lato la produzione in giudizio di documenti aziendali, anche se riservati, non costituisce di per sé sola appropriazione o impossessamento di essi, e non integra perciò -specie se i documenti riguardano direttamente la posizione lavorativa del dipendente- violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., tenuto conto che l'applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di riservatezza dell'azienda (cfr. Cass. Sez. L. nn. 12528 del
07/07/2004 rv. 574303 – 01, 22923 del 07/12/2004 rv. 578175 – 01, 3038 del 08/02/2011 rv.
616043 – 01 e 25682 del 04/12/2014 rv. 633472 - 01).
Dall'altro, che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza, ma, considerato che la facoltà di difendersi in giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt.
4 e 11 d.lgs. n. 196/2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze di difesa, sicché la produzione è pienamente legittima se i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
a tali fini, la pertinenza della produzione documentale di una parte rispetto alla sua tesi difensiva va verificata nei suoi termini astratti e con riguardo alla sua oggettiva inerenza alla finalità di addurre elementi atti a sostenerla e non alla sua concreta idoneità a provare la tesi stessa o avendo riguardo alla ammissibilità e rilevanza dello specifico mezzo istruttorio (cfr. Cass.
Sez. L. n. 33809 del 12/11/2021 rv. 662774 – 01 e Cass. Sez.
1. n. 21612 del 20/09/2013 rv.
628029 – 01, nonché, nell'analoga fattispecie di produzione in giudizio di registrazioni di conversazioni in ambito aziendale, Cass. Sez. L. nn. 31204 del 02/11/2021 rv. 662683 – 02 e
11322 del 10/05/2018 rv. 648816 - 01).
Difatti, non costituisce violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale, giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24, 46 e 47 d.lgs. n. 193/2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria e, in tale sede, vanno composte, ricorrendo al codice di rito, le diverse esigenze di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo medesimo (cfr. Cass. Sez. 3 n. 8459 del
05/05/2020 rv. 657825 - 02).
In applicazione di tali principi, l'avere l'appellato reperito in ambito aziendale e prodotto in giudizio, in allegato al citato ricorso del 28/06/2021, la documentazione per cui è causa, è con evidenza priva di qualsivoglia rilevanza disciplinare, non essendo la condotta qualificabile come impossessamento o appropriazione o utilizzo per fini privati, in difetto di specifici elementi di fatto significativi in tal senso, essendo la documentazione strettamente strumentale alla prova della sussistenza del diritto ivi vantato, ed essendo la produzione avvenuta esclusivamente per tali finalità processuali e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, senza che risulti una diffusione dei dati contenuti nella documentazione stessa al di fuori dell'ambito processuale di riferimento.
Si è trattato, quindi, di produzione di documentazione strettamente pertinente alla tesi difensiva prospettata nel richiamato giudizio dall'odierno appellato, e non eccedente le sue finalità e le necessità conseguenti al legittimo esercizio del diritto di difesa in giudizio, come tale pienamente legittima e rispettosa sia della disciplina in materia di protezione dei dati personali, sia dei doveri di fedeltà della lavoratrice appellata.
La condotta contestata all'appellato, pertanto, è del tutto priva di rilievo disciplinare alcuno, con conseguente illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli.
Le superiori considerazioni sono dirimenti ed assorbono sia il primo motivo di appello, sia gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo del primo grado del giudizio e le relative deduzioni
Parte difensive della appellante.
Segue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 319/2024 in data 15/05/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 15/05/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -