TRIB
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2457/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2457 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(N. 2123/2006) (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore pro tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TROJA GIOVANNI, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
03/01/1971;
- convenuto contumace -
oggetto: responsabilità professionale.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 13/11/2024, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.9.2022, la attrice ha convenuto Pt_3
in giudizio per sentirlo condannare al pagamento di € 194.051,00, pari al Controparte_1
pregiudizio subito dal patrimonio della società fallita e dagli interessi dei creditori a causa del colpevole comportamento omissivo dallo stesso tenuto.
In particolare, ha dedotto che:
1 - con sentenza del 1/12/2006, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato il fallimento della nominando Curatore il dott. , revocato poi Parte_1 Controparte_1
con provvedimento del 13/4-20/4/2021 per inattività;
- questi - nonostante i numerosi solleciti - non ha depositato il rendiconto di gestione e non ha consegnato la documentazione consegnatagli dal legale rappresentante della società
(registro fatture emesse-acquisti e corrispettivi dal 2002 al 2006, il libro beni ammortizzabili dal 2002 al 2006, il libro giornale ed il libro inventario dal 2002 al 2006);
- per ciò che riguarda i beni rinvenuti nel punto vendita della società, non è mai stato redatto un inventario e se ne è persa ogni traccia, dopo che il Curatore li aveva spostati nel
2009 (su autorizzazione del G.D.) in un immobile sito in AF;
- con pec del 28/04/2022, il dott. aveva assicurato che avrebbe depositato la CP_1
documentazione contabile in proprio possesso presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento; non ha fornito, invece, notizie certe sui beni inventariati né sulla loro vendita. Dopo
tale comunicazione, tuttavia, non è stato posto in essere il promesso adempimento;
- nell'ultimo bilancio consultabile, chiuso al 31/12/2004, risultano annotate rimanenze per complessivi € 110.000,00, beni mobili per un valore al netto dei fondi di ammortamento, pari ad € 18.051,00, nonché crediti per oltre 66.000,00 mila euro.
La curatela ha pertanto chiesto “ritenere e dichiarare che il sig. nella qualità Controparte_1
di Curatore pro tempore del fallimento è responsabile delle violazioni dei doveri e degli obblighi di legge
contestati dalla Curatela, meglio specificati in narrativa, e dei danni arrecati alla società fallita ed ai
suoi creditori;
conseguentemente, condannare il sig. al risarcimento, in favore della Controparte_1
attrice, in persona del Curatore pro tempore, dei danni dipendenti dai comportamenti e dalle Pt_3
condotte sopra descritte, da quantificarsi in complessivi euro 194.051,00 (euro
centonovantaquattromilacinquantuno/00), ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che
dovesse essere determinata in corso di causa e/o accertata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme accertate, dalla data del 30/11/2006 sino
all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso delle spese generali ed IVA e CPA,
come per legge”.
2 La causa è stata istruita documentalmente, rigettata l'istanza di interrogatorio formale del convenuto, ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
, correttamente evocato in giudizio e non costituito. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata, sebbene nei limiti di cui appresso si dirà.
In primo luogo, va riferito che il Curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e deve compiere tutte le operazioni della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. (art. 38, I co. L.F.)
Sul punto è ormai pacifico che la responsabilità del Curatore - che non pone in essere le suddette attività - ha natura contrattuale, anche se diverso è il fondamento su cui si basa (ora l'assimilazione al mandato, altre volte il “munus” pubblico, altre ancora la predeterminazione degli obblighi di legge) (Cass. Civ. 13597/2020); d'altronde le Sezioni Unite hanno affermato che “la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta"
(art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi
propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni
altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che
ne sia la fonte. (…) "la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta
essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere
ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove
quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e
volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di
soggetti)" (Cass. Civ. SSUU n. 13597/2020).
Conseguentemente, per ciò che concerne la valutazione della diligenza e il riparto dell'onere probatorio, l'attore deve dare la prova della fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
3 Nella specie, la Curatela ha provato documentalmente il conferimento dell'incarico di curatore del fallimento della società “ al dott. Parte_1 Controparte_1
e la successiva revoca;
ha allegato, inoltre, specifici inadempimenti causativi di un danno per la massa dei creditori: non aver provveduto alla vendita dei beni rinvenuti e non inventariati e non aver proceduto alla riscossione dei crediti risultanti dalle scritture contabili e della documentazione consegnata.
Risultano in atti, infatti, 1) il verbale di apposizione sigilli del novembre 2006, da cui si evince che sono stati rinvenuti dei beni;
ii) l'autorizzazione del G.D. a conservare tali beni in un deposito, non meglio localizzato;
iii) verbale deposito e verbale ritiro scritture contabili.
Lo stesso convenuto, nelle PEC di risposta alle diffide stragiudiziali, ha riferito di avere a disposizione la documentazione richiesta e di aver cercato di contattare il proprietario del deposito in cui sono stati trasferiti i beni.
Ebbene, nella fase iniziale del fallimento, il curatore è tenuto a redigere l'inventario, che costituisce "l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua,
elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l'effetto, custode" (Cass. civile, Sez. I,
sent. n. 11501/1997), con l'obiettivo di liquidarli e riuscire a recuperare delle somme per soddisfare i crediti della massa. Ai sensi dell'art. 88 della legge fallimentare, infatti, "il curatore
prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i
documenti del fallito": questi può affidare la custodia a terzi senza, però, che ciò faccia venir meno la sua responsabilità, posto che la centralità del suo ruolo determina che egli sia responsabile anche per l'operato dei suoi collaboratori.
Nessun dubbio poi che il Curatore debba procedere alla riscossione dei crediti, tanto che la rinuncia agli stessi e la loro riduzione devono essere effettuate previa autorizzazione del
Comitato dei creditori e - se superiori a € 50.000 - previa informazione al Giudice Delegato.
Per le suddette ragioni, in mancanza di alcuna prova contraria del convenuto - rimasto contumace - circa le contestazioni sollevate, si ritiene accertato il dedotto inadempimento,
idoneo ad integrare, senz'altro, una violazione del dovere di diligenza rilevante ex art. 38 l.f.
Invero, dopo aver apposto i sigilli ai beni della società, non risulta che il dott.
[...]
abbia redatto inventario;
eppure, nel verbale del 30.11.2006, emerge che nella sede CP_1
sociale sono stati rinvenuti materiali d'ufficio e merce (accessori da bagno, sanitari, piastrelle,
4 etc.), inoltre il legale rappresentante ha riferito che in altro locale - non di sua proprietà - vi è
ulteriore merce.
Non risulta neppure che il Curatore abbia provveduto a vendere tali beni, né che li abbia abbandonati e restituiti al fallito per incommerciabilità. Ciò che è certo è che se n'è persa traccia, non essendo più stati reperiti a seguito del loro trasferimento presso un magazzino di
AF (non meglio specificato), avvenuto nel 2008.
Quanto alla prova del danno di cui la Curatela chiede il risarcimento, il cui onere verte su quest'ultima, parte attrice si è limitata a sostenere che nel bilancio chiuso al 31.12.2004
risultano annotate rimanenze per complessivi € 110.000,00, nonché beni mobili per un valore al netto dei fondi di ammortamento pari ad € 18.051,00; ha quindi quantificato il danno subito nella somma dei predetti importi.
Tale cifra, tuttavia, non tiene conto della circostanza che alcuni di questi beni potrebbero essere stati venduti, distrutti o danneggiati dalla redazione dell'ultimo bilancio alla dichiarazione di fallimento (circa due anni) nè - in ogni caso - tiene conto della svalutazione necessariamente subita per il trascorrere del tempo;
si deve considerare, infatti, che plausibilmente si sarebbe diligentemente proceduto alla vendita della merce rinvenuta almeno dopo un anno rispetto la data di apposizione di sigilli, tempo necessario per la nomina dello stimatore, redazione dell'inventario, approvazione del programma di liquidazione ed esecuzione della vendita competitiva. A ciò si aggiunga che è pacifica circostanza che, nella fase liquidatoria tipica del fallimento, la vendita di beni mobili avviene generalmente a prezzi ben più bassi di quelli stimati, soprattutto nell'ipotesi di lotti contenenti una elevata quantità
di beni destinati a grossisti o rivenditori.
Considerazioni analoghe possono essere effettuate per il danno derivante dalla mancata riscossione dei crediti. Infatti, non è possibile accertare la reale consistenza degli stessi al momento della dichiarazione di fallimento, considerato altresì che vengono indicati nell'ultimo bilancio depositato quali “esigibili entro l'esercizio successivo” (€ 65.452 al
31.12.2004); a ciò si aggiunge la duplice incertezza circa la sufficienza della documentazione consegnata al curatore per far valere il credito e circa la solvibilità dei debitori.
5 In mancanza di alcun criterio oggettivo che tenga conto di tali considerazioni, si ritiene di poter utilizzare il criterio equitativo. Invero, risponde a principio consolidato che, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo e vi sia impossibilità o estrema difficoltà di prova nel relativo preciso ammontare (tra le altre Cass. Civ. 12613/2010), la liquidazione del danno patrimoniale risarcibile è possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 14645/2015 e n. 12211/2015). In tal senso si è
espresso, tra gli altri di merito, il Tribunale di Roma con provvedimento del 23.2.1995 (rv. "il fallimento e le altre procedure concorsuali” 1995, p. 1158), secondo cui il danno conseguente alla negligente gestione della procedura da parte del curatore, in mancanza di elementi di giudizio, può essere liquidato equitativamente in favore della massa.
Conseguentemente, e per le suddette ragioni, si ritiene di poter ridurre a 1/5 il danno subito rispetto quanto risultante in bilancio, per un totale di € 38.700.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), per lo scaglione relativo all'importo effettivamente riconosciuto (fino a € 52.000) con parametri tendenti ai minimi, in considerazione dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche sottese;
importo da rifondere all'erario stante l'attestazione di mancanza di fondi da parte della procedura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di , ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla
[...]
(N. 2123/2006), condanna al Parte_4 Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 38.700,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'erario delle spese del giudizio Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 4.000,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
6 - indica in il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_1
l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Così deciso in Agrigento, in data 6 marzo 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2457 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(N. 2123/2006) (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Curatore pro tempore, dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
TROJA GIOVANNI, giusta procura in atti;
- parte attrice -
contro
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 C.F._1
03/01/1971;
- convenuto contumace -
oggetto: responsabilità professionale.
conclusioni delle parti: come rassegnate all'udienza del 13/11/2024, al cui verbale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.9.2022, la attrice ha convenuto Pt_3
in giudizio per sentirlo condannare al pagamento di € 194.051,00, pari al Controparte_1
pregiudizio subito dal patrimonio della società fallita e dagli interessi dei creditori a causa del colpevole comportamento omissivo dallo stesso tenuto.
In particolare, ha dedotto che:
1 - con sentenza del 1/12/2006, il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato il fallimento della nominando Curatore il dott. , revocato poi Parte_1 Controparte_1
con provvedimento del 13/4-20/4/2021 per inattività;
- questi - nonostante i numerosi solleciti - non ha depositato il rendiconto di gestione e non ha consegnato la documentazione consegnatagli dal legale rappresentante della società
(registro fatture emesse-acquisti e corrispettivi dal 2002 al 2006, il libro beni ammortizzabili dal 2002 al 2006, il libro giornale ed il libro inventario dal 2002 al 2006);
- per ciò che riguarda i beni rinvenuti nel punto vendita della società, non è mai stato redatto un inventario e se ne è persa ogni traccia, dopo che il Curatore li aveva spostati nel
2009 (su autorizzazione del G.D.) in un immobile sito in AF;
- con pec del 28/04/2022, il dott. aveva assicurato che avrebbe depositato la CP_1
documentazione contabile in proprio possesso presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento; non ha fornito, invece, notizie certe sui beni inventariati né sulla loro vendita. Dopo
tale comunicazione, tuttavia, non è stato posto in essere il promesso adempimento;
- nell'ultimo bilancio consultabile, chiuso al 31/12/2004, risultano annotate rimanenze per complessivi € 110.000,00, beni mobili per un valore al netto dei fondi di ammortamento, pari ad € 18.051,00, nonché crediti per oltre 66.000,00 mila euro.
La curatela ha pertanto chiesto “ritenere e dichiarare che il sig. nella qualità Controparte_1
di Curatore pro tempore del fallimento è responsabile delle violazioni dei doveri e degli obblighi di legge
contestati dalla Curatela, meglio specificati in narrativa, e dei danni arrecati alla società fallita ed ai
suoi creditori;
conseguentemente, condannare il sig. al risarcimento, in favore della Controparte_1
attrice, in persona del Curatore pro tempore, dei danni dipendenti dai comportamenti e dalle Pt_3
condotte sopra descritte, da quantificarsi in complessivi euro 194.051,00 (euro
centonovantaquattromilacinquantuno/00), ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che
dovesse essere determinata in corso di causa e/o accertata dal Giudice anche in via equitativa, il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme accertate, dalla data del 30/11/2006 sino
all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso delle spese generali ed IVA e CPA,
come per legge”.
2 La causa è stata istruita documentalmente, rigettata l'istanza di interrogatorio formale del convenuto, ed è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Ciò detto in punto di fatto, preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
, correttamente evocato in giudizio e non costituito. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata, sebbene nei limiti di cui appresso si dirà.
In primo luogo, va riferito che il Curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e deve compiere tutte le operazioni della procedura, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. (art. 38, I co. L.F.)
Sul punto è ormai pacifico che la responsabilità del Curatore - che non pone in essere le suddette attività - ha natura contrattuale, anche se diverso è il fondamento su cui si basa (ora l'assimilazione al mandato, altre volte il “munus” pubblico, altre ancora la predeterminazione degli obblighi di legge) (Cass. Civ. 13597/2020); d'altronde le Sezioni Unite hanno affermato che “la responsabilità nella quale incorre "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta"
(art. 1218 c.c.) può dirsi contrattuale non soltanto nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi
propriamente da un contratto, nell'accezione che ne dà il successivo art. 1321 c.c., ma anche in ogni
altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, quale che
ne sia la fonte. (…) "la distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta
essenzialmente nel fatto che quest'ultima consegue dalla violazione di un dovere primario di non ledere
ingiustamente la sfera di interessi altrui, onde essa nasce con la stessa obbligazione risarcitoria, laddove
quella contrattuale presuppone l'inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e
volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto (o di una determinata cerchia di
soggetti)" (Cass. Civ. SSUU n. 13597/2020).
Conseguentemente, per ciò che concerne la valutazione della diligenza e il riparto dell'onere probatorio, l'attore deve dare la prova della fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo,
costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
3 Nella specie, la Curatela ha provato documentalmente il conferimento dell'incarico di curatore del fallimento della società “ al dott. Parte_1 Controparte_1
e la successiva revoca;
ha allegato, inoltre, specifici inadempimenti causativi di un danno per la massa dei creditori: non aver provveduto alla vendita dei beni rinvenuti e non inventariati e non aver proceduto alla riscossione dei crediti risultanti dalle scritture contabili e della documentazione consegnata.
Risultano in atti, infatti, 1) il verbale di apposizione sigilli del novembre 2006, da cui si evince che sono stati rinvenuti dei beni;
ii) l'autorizzazione del G.D. a conservare tali beni in un deposito, non meglio localizzato;
iii) verbale deposito e verbale ritiro scritture contabili.
Lo stesso convenuto, nelle PEC di risposta alle diffide stragiudiziali, ha riferito di avere a disposizione la documentazione richiesta e di aver cercato di contattare il proprietario del deposito in cui sono stati trasferiti i beni.
Ebbene, nella fase iniziale del fallimento, il curatore è tenuto a redigere l'inventario, che costituisce "l'atto fondamentale attraverso il quale l'organo della procedura a ciò deputato individua,
elenca, descrive e valuta i beni della massa, divenendone, per l'effetto, custode" (Cass. civile, Sez. I,
sent. n. 11501/1997), con l'obiettivo di liquidarli e riuscire a recuperare delle somme per soddisfare i crediti della massa. Ai sensi dell'art. 88 della legge fallimentare, infatti, "il curatore
prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i
documenti del fallito": questi può affidare la custodia a terzi senza, però, che ciò faccia venir meno la sua responsabilità, posto che la centralità del suo ruolo determina che egli sia responsabile anche per l'operato dei suoi collaboratori.
Nessun dubbio poi che il Curatore debba procedere alla riscossione dei crediti, tanto che la rinuncia agli stessi e la loro riduzione devono essere effettuate previa autorizzazione del
Comitato dei creditori e - se superiori a € 50.000 - previa informazione al Giudice Delegato.
Per le suddette ragioni, in mancanza di alcuna prova contraria del convenuto - rimasto contumace - circa le contestazioni sollevate, si ritiene accertato il dedotto inadempimento,
idoneo ad integrare, senz'altro, una violazione del dovere di diligenza rilevante ex art. 38 l.f.
Invero, dopo aver apposto i sigilli ai beni della società, non risulta che il dott.
[...]
abbia redatto inventario;
eppure, nel verbale del 30.11.2006, emerge che nella sede CP_1
sociale sono stati rinvenuti materiali d'ufficio e merce (accessori da bagno, sanitari, piastrelle,
4 etc.), inoltre il legale rappresentante ha riferito che in altro locale - non di sua proprietà - vi è
ulteriore merce.
Non risulta neppure che il Curatore abbia provveduto a vendere tali beni, né che li abbia abbandonati e restituiti al fallito per incommerciabilità. Ciò che è certo è che se n'è persa traccia, non essendo più stati reperiti a seguito del loro trasferimento presso un magazzino di
AF (non meglio specificato), avvenuto nel 2008.
Quanto alla prova del danno di cui la Curatela chiede il risarcimento, il cui onere verte su quest'ultima, parte attrice si è limitata a sostenere che nel bilancio chiuso al 31.12.2004
risultano annotate rimanenze per complessivi € 110.000,00, nonché beni mobili per un valore al netto dei fondi di ammortamento pari ad € 18.051,00; ha quindi quantificato il danno subito nella somma dei predetti importi.
Tale cifra, tuttavia, non tiene conto della circostanza che alcuni di questi beni potrebbero essere stati venduti, distrutti o danneggiati dalla redazione dell'ultimo bilancio alla dichiarazione di fallimento (circa due anni) nè - in ogni caso - tiene conto della svalutazione necessariamente subita per il trascorrere del tempo;
si deve considerare, infatti, che plausibilmente si sarebbe diligentemente proceduto alla vendita della merce rinvenuta almeno dopo un anno rispetto la data di apposizione di sigilli, tempo necessario per la nomina dello stimatore, redazione dell'inventario, approvazione del programma di liquidazione ed esecuzione della vendita competitiva. A ciò si aggiunga che è pacifica circostanza che, nella fase liquidatoria tipica del fallimento, la vendita di beni mobili avviene generalmente a prezzi ben più bassi di quelli stimati, soprattutto nell'ipotesi di lotti contenenti una elevata quantità
di beni destinati a grossisti o rivenditori.
Considerazioni analoghe possono essere effettuate per il danno derivante dalla mancata riscossione dei crediti. Infatti, non è possibile accertare la reale consistenza degli stessi al momento della dichiarazione di fallimento, considerato altresì che vengono indicati nell'ultimo bilancio depositato quali “esigibili entro l'esercizio successivo” (€ 65.452 al
31.12.2004); a ciò si aggiunge la duplice incertezza circa la sufficienza della documentazione consegnata al curatore per far valere il credito e circa la solvibilità dei debitori.
5 In mancanza di alcun criterio oggettivo che tenga conto di tali considerazioni, si ritiene di poter utilizzare il criterio equitativo. Invero, risponde a principio consolidato che, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo e vi sia impossibilità o estrema difficoltà di prova nel relativo preciso ammontare (tra le altre Cass. Civ. 12613/2010), la liquidazione del danno patrimoniale risarcibile è possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 14645/2015 e n. 12211/2015). In tal senso si è
espresso, tra gli altri di merito, il Tribunale di Roma con provvedimento del 23.2.1995 (rv. "il fallimento e le altre procedure concorsuali” 1995, p. 1158), secondo cui il danno conseguente alla negligente gestione della procedura da parte del curatore, in mancanza di elementi di giudizio, può essere liquidato equitativamente in favore della massa.
Conseguentemente, e per le suddette ragioni, si ritiene di poter ridurre a 1/5 il danno subito rispetto quanto risultante in bilancio, per un totale di € 38.700.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo secondo le tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022), per lo scaglione relativo all'importo effettivamente riconosciuto (fino a € 52.000) con parametri tendenti ai minimi, in considerazione dell'attività concretamente svolta e delle questioni giuridiche sottese;
importo da rifondere all'erario stante l'attestazione di mancanza di fondi da parte della procedura.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia di , ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda spiegata dalla
[...]
(N. 2123/2006), condanna al Parte_4 Controparte_1
pagamento in favore di parte attrice della somma di € 38.700,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione in favore dell'erario delle spese del giudizio Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 4.000,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
6 - indica in il soggetto nei cui confronti deve essere recuperata Controparte_1
l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 e 60 T.U. imposta di registro.
Così deciso in Agrigento, in data 6 marzo 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7