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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/01/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Virginia Marletta Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 153/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
nata a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2 ifesi dall'Avvocato Salvatore C.F._2
Catalano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in via Galletti n. 3 (numero telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti, attori in riassunzione,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Palazzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, Via G. Carducci, 6 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
in proprio e quale erede di Controparte_2 Persona_1
, Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8
1 convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 marzo 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno così concluso:
Avv. Salvatore Catalano per e Parte_1 Parte_2
“VOGLIA LA CORTE DI ra difesa A) dichiarare l'inesistenza della servitù indicata a pagina 4 dell'atto di compravendita rogato dal Notaio il 27.05.1993 Rep. 6590, con cui la Sig.ra Persona_2 CP_1 acquistava, da pote e l'appartamento del pri Persona_3 CP_5 identificato al NCE f cella 30 sub 3, e pro quota, la corte comune (part. 30 sub 1). B) in subordine dichiarare l'inesistenza della predetta servitù previa declaratoria di nullità della clausola meglio sopra indicata. In ogni caso C) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di annotare la cancellazione di detta servitù. D) Con vittoria di spese competenze e onorari anche di tutti i gradi del giudizio compreso quello di legittimità ed il presente giudizio di rinvio e, altresì, per l'effetto: E) Porre le spese della CTU espletata in primo grado interamente a carico della Signora CP_1 dichiarando il diritto degli appellanti di ripetere, dalla stessa Sig.ra CP_1 pagato al CTU in virtù della sentenza di secondo grado (3/4 del li condannandola a pagare ai coniugi – la medesima somma. F) condannare la Sig.ra Parte_1 Pt_2
a restituire ai coniugi – (appellanti), la somma di Euro CP_1 Parte_1 Pt_2 essi pagati in virtù d i ado mediante assegno circolare n.ro 7046069092915-02 emesso dalla il 17/07/2014 Organizzazione_1
(doc.A) all'ordine di in c ltima formulata;
CP_1
G) condannare gli appellati a rifondere le spese dei tre gradi del giudizio”;
Avv. Benedetto Palazzo per “conclude richiamando tutto quanto CP_1 esposto e chiesto in comparsa di ris i precedenti atti e verbali di giudizio e, pertanto, insiste nel rigetto dell'appello e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In estrema sintesi, e Parte_1 Parte_2 premesso:
2 - di essere comproprietari dell'appartamento sito al primo piano di un fabbricato posto in Bagheria, via Sant'Isidoro Monte n. 7, realizzato in precedenza da e Persona_3 CP_5
- che proprietari degli altri appartamenti al piano terra e seminterrato erano i coniugi e e che la corte circostante era di Controparte_9 CP_1 domini
- che gli stessi avevano realizzato altro edificio identico, Parte_3 CP_5 situato su terreno a valle, su cui insisteva appartamento di proprietà di CP_1
[...] alla corte circostante il fabbricato a monte, in cui era ubicato il loro appartamento, si accedeva mediante una stradella che partiva dalla pubblica via ed attraversava per un tratto la corte circostante l'edificio a valle;
- che nel rogito per notar del 27 maggio 1993 (di vendita del fabbricato Per_2
a valle), i venditori avevano dichiarato l'esistenza di una Parte_4 servitù di passaggio di questo (p.lle 30 sub 3 e 5), gravante sulla corte dell'edificio a monte (p.lla 411 sub 1);
- che nel rogito per notar del 20 novembre 1992 (di vendita da parte Per_4 degli stessi – nti causa degli attori) gli alienanti avevano Per_3 CP_5 invece dich la era libera da vincoli, pesi pregiudizievoli e diritti di terzi,
convenivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 chiedendo, fra le r
[...]
Bagheria, dichiarasse l'inesistenza della servitù di passaggio e di sosta menzionata nell'atto di compravendita per notaio o, in subordine, Per_2 dichiarasse la nullità della clausola contrattuale con arti affermavano l'esistenza della predetta servitù.
Con sentenza n. 20/08, pubblicata il 12 febbraio 2008, il Tribunale di Palermo – Sez. Dist. di Bagheria dichiarava “sussistente in favore del fondo acquisito dalla sig.ra e identificato al NCEU di Bagheria alla particella 30 CP_1 sub 5 foglio 4, la servitù di passaggio e di sosta sulla c.d Corte Comune identificata al NCEU di Bagheria alla particella 411 sub 1, foglio 4”.
Con sentenza n.711/2014, pubblicata il 30 aprile 2014, la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello proposto dai riguardo Parte_5 alla servitù di passaggio.
Proposto ricorso in Cassazione da parte di e Parte_1
la Suprema Corte, con ordinanza n. 24121-2020 del 16 Parte_2 ata il 30 ottobre 2020, in accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'impugnazione, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla
3 Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
e riassumevano il giudizio Parte_1 Parte_2 do le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di risposta depositata il 17 settembre 2021, si costituiva
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma, anche con CP_1 ione, della sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 marzo 2023, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per quello delle eventuali memorie di replica.
*****
La questione residua all'esito del giudizio in Cassazione attiene alla domanda, formulata da e di dichiarazione Parte_1 Parte_2 dell'inesisten nata nell'atto di compravendita per notaio del 27 maggio 1993 o, in subordine, di Per_2 dichiarazione della nullità clausola contrattuale con cui le parti dichiaravano l'esistenza della predetta servitù.
Con la precedente sentenza, la Corte di Appello, nel rigettare l'appello avverto la statuizione con cui il Tribunale aveva dichiarato l'esistenza di una servitù di passaggio e sosta costituita per destinazione del padre di famiglia, rilevava che, coordinando il contenuto delle clausole contenute nei due atti di vendita per notaio el 27 maggio 1993 e per notaio del 20 novembre 1992, Per_2 Per_4 dovev si che:
- il generico riferimento alla libertà del bene contenuto nel rogito non si riferisce a pesi derivanti da servitù passive esistenti sul Per_4 bene alienato;
- è conseguentemente irrilevante che in tale atto, antecedente a quello di vendita da parte degli stessi alienanti a , non si faccia CP_10 menzione dell'esistenza di una servit o e di sosta precedentemente costituita per destinazione dello stesso proprietario in favore della;
CP_1
- appare inve nte che nel rogito si menzioni l'esistenza della Per_2 servitù, trattandosi di dichiarazio anche dai venditori di
4 inequivoco valore probatorio circa l'esistenza delle servitù in precedenza costituite dai proprietari.
La Corte di Cassazione, pronunciando l'annullamento della sentenza, afferma che, contrariamente all'assunto della Corte di Appello, la clausola presente nel rogito del 1992, secondo cui l'appartamento e la quota di Per_4 compr corte circostante erano stati alienati agli attori “con accessione e pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive e queste ultime se legalmente costituite o trascritte”, non valeva né a dare riscontro di preesistenti servitù, né a costituire servitù in favore del terreno a valle.
In particolare:
- non valeva a dare riscontro di preesistenti servitù perché, in ogni caso, in data antecedente al detto rogito, il preteso fondo servente, a monte, ed il preteso fondo dominante, a valle, appartenevano agli stessi proprietari, ossia Per_3
e sicchè operava il principio “nemini res sua servit”,
[...] CP_5
v itù perché evidentemente insufficiente, tanto più che con il rogito i venditori avevano garantito agli acquirenti che sui Per_4 cespiti venduti sero “vincoli, pesi pregiudizievoli, diritti di terzi, canoni arretrati di imposta e tasse né ipoteche”.
Ancora, la Suprema Corte rileva che, contrariamente all'assunto della corte di merito, la clausola ricognitiva presente nel rogito analogamente e di Per_2 certo non valeva né a dare riscontro di preesistenti servitù, né a costituire servitù a favore del terreno a valle.
In particolare, non valeva a dare riscontro ricognitivo a preesistenti servitù perché, in ogni caso, sarebbe stato necessario a tal fine il concorso della volontà di tutti i comproprietari del fondo a monte, preteso servente, ossia il concorso della volontà anche di e di , danti Persona_5 Controparte_11 causa degli attori, tit tece del Per_4 fondo a monte, di cui non si ha prova.
Né valeva a costituire la servitù di passaggio e sosta, poiché a tal fine sarebbe stato imprescindibile, per il combinato disposto degli artt. 1139 e 1108, c. 3, c.c., il concorso della volontà, di cui non si ha prova, degli stessi Persona_5
e .
[...] Controparte_11
La Corte di legittimità rileva, altresì, che la Corte di Appello non ha dato riscontro della avvenuta trascrizione, in data antecedente alla trascrizione del rogito dell'atto costitutivo della pretesa servitù, né della circostanza Per_4 per cu del 1992 ed il rogito del 28 giugno 2002 (titolo Per_4 Per_6 di acquisto degl nzionassero la prete itù specificamente, in tutti
5 gli elementi sufficienti ad individuarla, fatti rilevanti alla luce dei principi secondo cui la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, ancorchè indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che resti impregiudicata all'esito del giudizio in Cassazione e vada in questa sede delibata la questione in ordine alla esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
In proposito, la Suprema Corte ha più volte rilevato e sottolineato come (secondo “l'oggettivo tenore, letterale e logico, del … rilievo motivazionale della statuizione di seconde cure”) la Corte di Appello di Palermo avesse ancorato il riscontro della servitù di passaggio e di sosta “sic et simpliciter” alla dichiarazione contenuta nel rogito considerata a tal fine “ex se esaustivamente concludente”, con Per_2 la conseg e alla proiezione di siffatta dichiarazione “è senza dubbio estraneo il diretto accertamento della costituzione della servitù de qua agitur per destinazione del padre di famiglia” (cfr. pagg. 9, 10, 14 e 15 della ordinanza).
Ciò posto, è proprio sulla scorta della destinazione del padre di famiglia che il Tribunale di Palermo – Sez. Distaccata di Bagheria aveva ritenuto sussistente la servitù di passaggio e sosta, rigettando la azione di negatoria servitutis intentata dai Parte_6
Il primo giudice rileva, al riguardo, che, con la clausola contenuta nel contratto
- secondo cui “la parte venditrice dichiara l'esistenza di una servitù attiva di Per_2
o e di sosta su quella striscia di terreno larga circa tre metri e lunga circa metri tredici limitrofa al piccolo appezzamento di terreno di pertinenza dell'immobile sopra indicato. In catasto il fondo servente è individuato con la particella catastale 411 sub1 del foglio 4” -, parte alienante non aveva dichiarato di costituire una servitù, ma si era limitata a riferire della esistenza di una servitù già costituita, appunto, per destinazione del padre di famiglia da parte dell'unico originario proprietario.
Evidenzia, quindi, che:
- vi è prova dell'appartenenza originaria dei fondi servente e dominante allo stesso proprietario, i coniugi;
CP_12
- il c.t.u. nel descriver ominata fondo Per_7 servente nell'atto di compravendita ha riferito dell'esistenza di Per_2 una stradella privata carrabile asfaltat a servizio delle due contigue palazzine e dell'esistenza, a monte e a valle della stradella, di “due ripiani orizzontali a parcheggio”;
6 - il teste ha parlato di una stradella che univa i due fondi, Testimone_1 parten rincipale, via Sant'Isidoro Monte, fino al terreno più a monte, e, pur precisando di non sapere come essa fosse utilizzata, ha evidenziato la presenza di spazi, a monte ed a valle, nonché lungo la stessa, concretamente utilizzabili per la sosta dei mezzi.
Con il proprio atto di appello, e Parte_1 Pt_2
, ribadito che nel contratto del 1992 era esclusa l'esistenza di
[...] Pt_7 assive, sottolineano l'assen e visibili e tali da rendere certo e manifesto il contenuto e le modalità di esercizio della servitù.
Evidenziano che le dichiarazioni del teste non riguardano la striscia di Tes_1 terreno su cui graverebbe la servitù descrit o del 1993, ma una stradella, non oggetto del giudizio, che non confina con i due fondi ma li attraversa longitudinalmente e non consente la sosta di auto, e che da esse, in ogni caso, può ricavarsi solo che durante i lavori di costruzione degli edifici i veicoli degli operai venivano parcheggiati anche lungo la strada, per soddisfare le esigenze transitorie di cantiere.
Sottolineano che i ripiani orizzontali a parcheggio descritti dal geometra sono, a monte ed a valle della corte comune, esterni e lontani dalla Per_7 terreno a confine tra i due fondi, sui cui graverebbe la servitù; sono stati rinvenuti nel sopralluogo del 2005 ma non è provato che esistessero all'atto del trasferimento dei due lotti;
non costituiscono segni inequivocabili del rapporto di servizio tra i due fondi.
L'appello è, sul punto, fondato.
E' noto che l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se in concreto ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 14292/2017; sez. II, n. 24183/2021; sez. VI, n. 7004/2017).
Così, si è affermato che, “ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia di una servitù apparente non è sufficiente l'esistenza di una strada o di unpercorso idonei allo scopo; è essenziale, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù poiché gli stessi devono mostrare di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante” (Cass. Civ., sez. II, n. 1675/2015).
7 Nel caso in esame, difettano sia l'allegazione che la prova in ordine a quali siano le opere visibili e permanenti destinate, per struttura e consistenza, in modo non equivoco all'esercizio di una servitù di passaggio e sosta gravante sulla p.lla 411 sub 1 ed in favore della p.lla 30 sub 3 e sub 5.
Nessun elemento di rilievo, in tal senso, può infatti trarsi dalle fonti di prova valorizzate dal giudice di primo grado.
Deve, innanzi tutto, convenirsi con gli appellanti sul fatto che la stradella descritta dal teste non coincida con l'area interessata dalla servitù Tes_1 descritta nel rogito Per_2
Nel primo caso, si tratta di una stradella che, partendo dalla strada pubblica, via Sant'Isidoro Monte, posta a valle, proseguiva fino al terreno a monte, alla fine del quale era stato realizzato un muro di sostegno, percorrendo sul lato nord entrambe le p.lle (prima la 30 e poi la 411), visibile nelle planimetrie in atti (ad es., tav. 2 c.t.u. . Per_7
Nulla a che vedere, dunque, con la striscia di terreno larga circa tre metri e lunga circa metri tredici limitrofa al piccolo appezzamento di terreno di pertinenza dell'immobile sopra indicato che, come indicato dagli attori e come si desume anche dagli scritti difensivi della , nonché come emerge dalle stesse dimensioni descritte CP_1 nell'atto, si co bbe, nella p.lla 411, in prossimità della fascia di confine con la p.lla 30, in direzione nord – sud (cfr., a titolo esemplificativo, comparsa in appello di pag. 9: “… i mezzi parcheggiavano negli spazi a monte o CP_1
a valle o inter uello oggetto della negatoria servitutis) fra i due corpi di fabbrica”; pag. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio;
osservazioni alla c.t.u. del 14 ottobre 2005, pag. 3: “…ripiano a valle (area soggetta della servitù di passaggio e sosta concessa dal comune dante causa all Sig. e comunque oggetto di servitù disposta dal bonus pater familias in favore del fondo CP_1
acquistato dalla Sig.ra ed – in ogni caso – area legata da indissolubile CP_1 vincolo pertinenziale rispetto all'appartamento della Sig.r che su tale CP_1 area si affaccia con ben tre finestre e che su detta area rotendere una imponente vegetazione ombreggiante”).
Chiarito quanto sopra, l'esistenza di spazi “intermedi” tra i due corpi di fabbrica in cui il e gli altri operai parcheggiavano le proprie vetture durante i Tes_1 lavori di ione degli edifici non testimonia affatto della presenza di opere provviste dei connotati di cui si è detto, in particolare di spazi, collocati nel fondo preteso dominante, inequivocabilmente destinati al passaggio ed alla sosta in favore del fondo servente.
8 Ciò, tanto più, alla luce della precisazione, da parte del teste, riguardo al fatto che “non c'era un'area destinata al parcheggio”.
Del tutto insufficiente ai fini della configurabilità della servitù oggetto di causa risulta anche il riferimento, compiuto dal c.t.u., geometra ad un Persona_8
“ripiano asfaltato (lato valle), adibito a parcheggio”, risc rzione ad ovest della p.lla 411 sub 1.
In proposito deve rilevarsi, da un lato, che non è dimostrato che simile “ripiano” fosse esistente già al momento della separazione del fondo originario giusta rogito del 1992.
Per altro verso, la constatazione della utilizzabilità quale parcheggio del manufatto non prova affatto che esso fosse inequivocabilmente destinato all'esercizio di una servitù in favore del fondo limitrofo, ben potendo invece fungere da luogo di transito e sosta al servizio dell'edificio presente sulla stessa p.lla 411 sub 1.
Nessun dato rilevante può, infine, cogliersi dalla planimetria - allegata all'istanza di concessione in sanatoria - riprodotta nella comparsa di risposta nel giudizio di rinvio dalla difesa di costituente peraltro documento nuovo, CP_1 in quanto tale inammis quisibile, come invece richiesto, ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
Per le ragioni esposte, la domanda formulata dagli attori merita di essere accolta, con conseguente declaratoria dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio e parcheggio gravante sul fondo di cui alla p.lla 411 sub 1 in favore di quello di cui alla p.lla 30, sub 3 e 5, e relative pertinenze.
*****
Alla luce della intervenuta riforma della sentenza di primo grado, sia sulla scorta delle decisioni assunte con la precedente pronuncia della Corte di Appello, già passate in giudicato, che della presente sentenza, si impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis, di recente, Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In ragione di ciò, in considerazione della soccombenza reciproca - attesi l'accoglimento della domanda di negatoria servitutis e di quella di accertamento riguardo alle quote di comproprietà ed il rigetto delle domande di ripristino e risarcimento danni formulate da e Parte_1 Pt_2
9 nonché l'accoglimento della domanda di accertamento della quota di Pt_2
in capo a della cd. “zona verde”, con conseguente CP_1 condanna degli attori elle relative chiavi - ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate fra le predette parti le spese dei vari gradi di giudizio.
Allo stesso modo, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico delle parti in questione in misura uguale.
va, infine, condannata a restituire, in favore di CP_1 Parte_1
e la somma di €2.813,59
[...] Parte_2 esecuzione della precedente sentenza di appello a titolo di spese di lite, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento (su tale ultimo aspetto, ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 34011/2021), nonché a versare l'importo eccedente la metà del compenso per le c.t.u. già corrisposto.
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 24121/20 del 16 luglio 2020, depositata il 30 ottobre 2020, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 20/ bb 2008, emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. Dist. di Bagheria nel procedimento già iscritto al n. 70/2003 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello:
- dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio e sosta gravante sul fondo, sito in Bagheria, di cui al foglio 4, p.lla 411 sub 1, di proprietà degli attori, in favore di quello di cui al foglio 4, p.lla 30 sub 3 e sub 5, e relative pertinenze, richiamato nel contratto per notar del 27 maggio 1993; Per_2
- dichiara interamente compensate fra e Parte_1 Pt_2
da un lato, e ari
[...] CP_1
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
e da un lato, e Parte_2 CP_1
10 - condanna a restituire, in favore di CP_10 Parte_1
e somma di €2.813,59, Parte_2 de nto;
- condanna a versare, in favore di e CP_10 Parte_1 orto eccedente la metà ià Parte_2 nteressi legali dalla data dell'avvenuto pagamento;
- nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Così deciso in Palermo, il 10 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott. Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Virginia Marletta Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 153/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
nata a [...] l'[...] C.F._1 Parte_2 ifesi dall'Avvocato Salvatore C.F._2
Catalano, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in via Galletti n. 3 (numero telefax ed indirizzi p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti, attori in riassunzione,
e
, nata a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Benedetto Palazzo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Palermo, Via G. Carducci, 6 (numero telefax ed indirizzo p.e.c. indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
in proprio e quale erede di Controparte_2 Persona_1
, Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8
1 convenuti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 marzo 2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno così concluso:
Avv. Salvatore Catalano per e Parte_1 Parte_2
“VOGLIA LA CORTE DI ra difesa A) dichiarare l'inesistenza della servitù indicata a pagina 4 dell'atto di compravendita rogato dal Notaio il 27.05.1993 Rep. 6590, con cui la Sig.ra Persona_2 CP_1 acquistava, da pote e l'appartamento del pri Persona_3 CP_5 identificato al NCE f cella 30 sub 3, e pro quota, la corte comune (part. 30 sub 1). B) in subordine dichiarare l'inesistenza della predetta servitù previa declaratoria di nullità della clausola meglio sopra indicata. In ogni caso C) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di annotare la cancellazione di detta servitù. D) Con vittoria di spese competenze e onorari anche di tutti i gradi del giudizio compreso quello di legittimità ed il presente giudizio di rinvio e, altresì, per l'effetto: E) Porre le spese della CTU espletata in primo grado interamente a carico della Signora CP_1 dichiarando il diritto degli appellanti di ripetere, dalla stessa Sig.ra CP_1 pagato al CTU in virtù della sentenza di secondo grado (3/4 del li condannandola a pagare ai coniugi – la medesima somma. F) condannare la Sig.ra Parte_1 Pt_2
a restituire ai coniugi – (appellanti), la somma di Euro CP_1 Parte_1 Pt_2 essi pagati in virtù d i ado mediante assegno circolare n.ro 7046069092915-02 emesso dalla il 17/07/2014 Organizzazione_1
(doc.A) all'ordine di in c ltima formulata;
CP_1
G) condannare gli appellati a rifondere le spese dei tre gradi del giudizio”;
Avv. Benedetto Palazzo per “conclude richiamando tutto quanto CP_1 esposto e chiesto in comparsa di ris i precedenti atti e verbali di giudizio e, pertanto, insiste nel rigetto dell'appello e chiede che la causa venga posta in decisione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In estrema sintesi, e Parte_1 Parte_2 premesso:
2 - di essere comproprietari dell'appartamento sito al primo piano di un fabbricato posto in Bagheria, via Sant'Isidoro Monte n. 7, realizzato in precedenza da e Persona_3 CP_5
- che proprietari degli altri appartamenti al piano terra e seminterrato erano i coniugi e e che la corte circostante era di Controparte_9 CP_1 domini
- che gli stessi avevano realizzato altro edificio identico, Parte_3 CP_5 situato su terreno a valle, su cui insisteva appartamento di proprietà di CP_1
[...] alla corte circostante il fabbricato a monte, in cui era ubicato il loro appartamento, si accedeva mediante una stradella che partiva dalla pubblica via ed attraversava per un tratto la corte circostante l'edificio a valle;
- che nel rogito per notar del 27 maggio 1993 (di vendita del fabbricato Per_2
a valle), i venditori avevano dichiarato l'esistenza di una Parte_4 servitù di passaggio di questo (p.lle 30 sub 3 e 5), gravante sulla corte dell'edificio a monte (p.lla 411 sub 1);
- che nel rogito per notar del 20 novembre 1992 (di vendita da parte Per_4 degli stessi – nti causa degli attori) gli alienanti avevano Per_3 CP_5 invece dich la era libera da vincoli, pesi pregiudizievoli e diritti di terzi,
convenivano in giudizio , e CP_1 Controparte_2 Persona_1 chiedendo, fra le r
[...]
Bagheria, dichiarasse l'inesistenza della servitù di passaggio e di sosta menzionata nell'atto di compravendita per notaio o, in subordine, Per_2 dichiarasse la nullità della clausola contrattuale con arti affermavano l'esistenza della predetta servitù.
Con sentenza n. 20/08, pubblicata il 12 febbraio 2008, il Tribunale di Palermo – Sez. Dist. di Bagheria dichiarava “sussistente in favore del fondo acquisito dalla sig.ra e identificato al NCEU di Bagheria alla particella 30 CP_1 sub 5 foglio 4, la servitù di passaggio e di sosta sulla c.d Corte Comune identificata al NCEU di Bagheria alla particella 411 sub 1, foglio 4”.
Con sentenza n.711/2014, pubblicata il 30 aprile 2014, la Corte di Appello di Palermo rigettava l'appello proposto dai riguardo Parte_5 alla servitù di passaggio.
Proposto ricorso in Cassazione da parte di e Parte_1
la Suprema Corte, con ordinanza n. 24121-2020 del 16 Parte_2 ata il 30 ottobre 2020, in accoglimento del secondo e del terzo motivo dell'impugnazione, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla
3 Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
e riassumevano il giudizio Parte_1 Parte_2 do le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa di risposta depositata il 17 settembre 2021, si costituiva
, la quale chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma, anche con CP_1 ione, della sussistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e compensazione integrale delle spese del giudizio di Cassazione.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 17 marzo 2023, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione ex art. 190 c.p.c. dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per quello delle eventuali memorie di replica.
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La questione residua all'esito del giudizio in Cassazione attiene alla domanda, formulata da e di dichiarazione Parte_1 Parte_2 dell'inesisten nata nell'atto di compravendita per notaio del 27 maggio 1993 o, in subordine, di Per_2 dichiarazione della nullità clausola contrattuale con cui le parti dichiaravano l'esistenza della predetta servitù.
Con la precedente sentenza, la Corte di Appello, nel rigettare l'appello avverto la statuizione con cui il Tribunale aveva dichiarato l'esistenza di una servitù di passaggio e sosta costituita per destinazione del padre di famiglia, rilevava che, coordinando il contenuto delle clausole contenute nei due atti di vendita per notaio el 27 maggio 1993 e per notaio del 20 novembre 1992, Per_2 Per_4 dovev si che:
- il generico riferimento alla libertà del bene contenuto nel rogito non si riferisce a pesi derivanti da servitù passive esistenti sul Per_4 bene alienato;
- è conseguentemente irrilevante che in tale atto, antecedente a quello di vendita da parte degli stessi alienanti a , non si faccia CP_10 menzione dell'esistenza di una servit o e di sosta precedentemente costituita per destinazione dello stesso proprietario in favore della;
CP_1
- appare inve nte che nel rogito si menzioni l'esistenza della Per_2 servitù, trattandosi di dichiarazio anche dai venditori di
4 inequivoco valore probatorio circa l'esistenza delle servitù in precedenza costituite dai proprietari.
La Corte di Cassazione, pronunciando l'annullamento della sentenza, afferma che, contrariamente all'assunto della Corte di Appello, la clausola presente nel rogito del 1992, secondo cui l'appartamento e la quota di Per_4 compr corte circostante erano stati alienati agli attori “con accessione e pertinenza, dipendenza, servitù attive e passive e queste ultime se legalmente costituite o trascritte”, non valeva né a dare riscontro di preesistenti servitù, né a costituire servitù in favore del terreno a valle.
In particolare:
- non valeva a dare riscontro di preesistenti servitù perché, in ogni caso, in data antecedente al detto rogito, il preteso fondo servente, a monte, ed il preteso fondo dominante, a valle, appartenevano agli stessi proprietari, ossia Per_3
e sicchè operava il principio “nemini res sua servit”,
[...] CP_5
v itù perché evidentemente insufficiente, tanto più che con il rogito i venditori avevano garantito agli acquirenti che sui Per_4 cespiti venduti sero “vincoli, pesi pregiudizievoli, diritti di terzi, canoni arretrati di imposta e tasse né ipoteche”.
Ancora, la Suprema Corte rileva che, contrariamente all'assunto della corte di merito, la clausola ricognitiva presente nel rogito analogamente e di Per_2 certo non valeva né a dare riscontro di preesistenti servitù, né a costituire servitù a favore del terreno a valle.
In particolare, non valeva a dare riscontro ricognitivo a preesistenti servitù perché, in ogni caso, sarebbe stato necessario a tal fine il concorso della volontà di tutti i comproprietari del fondo a monte, preteso servente, ossia il concorso della volontà anche di e di , danti Persona_5 Controparte_11 causa degli attori, tit tece del Per_4 fondo a monte, di cui non si ha prova.
Né valeva a costituire la servitù di passaggio e sosta, poiché a tal fine sarebbe stato imprescindibile, per il combinato disposto degli artt. 1139 e 1108, c. 3, c.c., il concorso della volontà, di cui non si ha prova, degli stessi Persona_5
e .
[...] Controparte_11
La Corte di legittimità rileva, altresì, che la Corte di Appello non ha dato riscontro della avvenuta trascrizione, in data antecedente alla trascrizione del rogito dell'atto costitutivo della pretesa servitù, né della circostanza Per_4 per cu del 1992 ed il rogito del 28 giugno 2002 (titolo Per_4 Per_6 di acquisto degl nzionassero la prete itù specificamente, in tutti
5 gli elementi sufficienti ad individuarla, fatti rilevanti alla luce dei principi secondo cui la servitù volontariamente costituita, per essere opponibile all'avente causa dell'originario proprietario del fondo servente, deve essere stata trascritta o espressamente menzionata nell'atto di trasferimento al terzo del fondo medesimo, ancorchè indirettamente attraverso il richiamo alla situazione dei luoghi, ma inequivocabilmente, e non con clausole generiche o di mero stile, rimanendo, altrimenti, vincolante solo tra le parti.
Ciò posto, ritiene questo Collegio che resti impregiudicata all'esito del giudizio in Cassazione e vada in questa sede delibata la questione in ordine alla esistenza di una servitù costituita per destinazione del padre di famiglia.
In proposito, la Suprema Corte ha più volte rilevato e sottolineato come (secondo “l'oggettivo tenore, letterale e logico, del … rilievo motivazionale della statuizione di seconde cure”) la Corte di Appello di Palermo avesse ancorato il riscontro della servitù di passaggio e di sosta “sic et simpliciter” alla dichiarazione contenuta nel rogito considerata a tal fine “ex se esaustivamente concludente”, con Per_2 la conseg e alla proiezione di siffatta dichiarazione “è senza dubbio estraneo il diretto accertamento della costituzione della servitù de qua agitur per destinazione del padre di famiglia” (cfr. pagg. 9, 10, 14 e 15 della ordinanza).
Ciò posto, è proprio sulla scorta della destinazione del padre di famiglia che il Tribunale di Palermo – Sez. Distaccata di Bagheria aveva ritenuto sussistente la servitù di passaggio e sosta, rigettando la azione di negatoria servitutis intentata dai Parte_6
Il primo giudice rileva, al riguardo, che, con la clausola contenuta nel contratto
- secondo cui “la parte venditrice dichiara l'esistenza di una servitù attiva di Per_2
o e di sosta su quella striscia di terreno larga circa tre metri e lunga circa metri tredici limitrofa al piccolo appezzamento di terreno di pertinenza dell'immobile sopra indicato. In catasto il fondo servente è individuato con la particella catastale 411 sub1 del foglio 4” -, parte alienante non aveva dichiarato di costituire una servitù, ma si era limitata a riferire della esistenza di una servitù già costituita, appunto, per destinazione del padre di famiglia da parte dell'unico originario proprietario.
Evidenzia, quindi, che:
- vi è prova dell'appartenenza originaria dei fondi servente e dominante allo stesso proprietario, i coniugi;
CP_12
- il c.t.u. nel descriver ominata fondo Per_7 servente nell'atto di compravendita ha riferito dell'esistenza di Per_2 una stradella privata carrabile asfaltat a servizio delle due contigue palazzine e dell'esistenza, a monte e a valle della stradella, di “due ripiani orizzontali a parcheggio”;
6 - il teste ha parlato di una stradella che univa i due fondi, Testimone_1 parten rincipale, via Sant'Isidoro Monte, fino al terreno più a monte, e, pur precisando di non sapere come essa fosse utilizzata, ha evidenziato la presenza di spazi, a monte ed a valle, nonché lungo la stessa, concretamente utilizzabili per la sosta dei mezzi.
Con il proprio atto di appello, e Parte_1 Pt_2
, ribadito che nel contratto del 1992 era esclusa l'esistenza di
[...] Pt_7 assive, sottolineano l'assen e visibili e tali da rendere certo e manifesto il contenuto e le modalità di esercizio della servitù.
Evidenziano che le dichiarazioni del teste non riguardano la striscia di Tes_1 terreno su cui graverebbe la servitù descrit o del 1993, ma una stradella, non oggetto del giudizio, che non confina con i due fondi ma li attraversa longitudinalmente e non consente la sosta di auto, e che da esse, in ogni caso, può ricavarsi solo che durante i lavori di costruzione degli edifici i veicoli degli operai venivano parcheggiati anche lungo la strada, per soddisfare le esigenze transitorie di cantiere.
Sottolineano che i ripiani orizzontali a parcheggio descritti dal geometra sono, a monte ed a valle della corte comune, esterni e lontani dalla Per_7 terreno a confine tra i due fondi, sui cui graverebbe la servitù; sono stati rinvenuti nel sopralluogo del 2005 ma non è provato che esistessero all'atto del trasferimento dei due lotti;
non costituiscono segni inequivocabili del rapporto di servizio tra i due fondi.
L'appello è, sul punto, fondato.
E' noto che l'apparenza della servitù, senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, si identifica nell'oggettiva e permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se in concreto ignorate) che, per la loro struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 14292/2017; sez. II, n. 24183/2021; sez. VI, n. 7004/2017).
Così, si è affermato che, “ai fini dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia di una servitù apparente non è sufficiente l'esistenza di una strada o di unpercorso idonei allo scopo; è essenziale, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù poiché gli stessi devono mostrare di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante” (Cass. Civ., sez. II, n. 1675/2015).
7 Nel caso in esame, difettano sia l'allegazione che la prova in ordine a quali siano le opere visibili e permanenti destinate, per struttura e consistenza, in modo non equivoco all'esercizio di una servitù di passaggio e sosta gravante sulla p.lla 411 sub 1 ed in favore della p.lla 30 sub 3 e sub 5.
Nessun elemento di rilievo, in tal senso, può infatti trarsi dalle fonti di prova valorizzate dal giudice di primo grado.
Deve, innanzi tutto, convenirsi con gli appellanti sul fatto che la stradella descritta dal teste non coincida con l'area interessata dalla servitù Tes_1 descritta nel rogito Per_2
Nel primo caso, si tratta di una stradella che, partendo dalla strada pubblica, via Sant'Isidoro Monte, posta a valle, proseguiva fino al terreno a monte, alla fine del quale era stato realizzato un muro di sostegno, percorrendo sul lato nord entrambe le p.lle (prima la 30 e poi la 411), visibile nelle planimetrie in atti (ad es., tav. 2 c.t.u. . Per_7
Nulla a che vedere, dunque, con la striscia di terreno larga circa tre metri e lunga circa metri tredici limitrofa al piccolo appezzamento di terreno di pertinenza dell'immobile sopra indicato che, come indicato dagli attori e come si desume anche dagli scritti difensivi della , nonché come emerge dalle stesse dimensioni descritte CP_1 nell'atto, si co bbe, nella p.lla 411, in prossimità della fascia di confine con la p.lla 30, in direzione nord – sud (cfr., a titolo esemplificativo, comparsa in appello di pag. 9: “… i mezzi parcheggiavano negli spazi a monte o CP_1
a valle o inter uello oggetto della negatoria servitutis) fra i due corpi di fabbrica”; pag. 10 della comparsa di costituzione nel giudizio di rinvio;
osservazioni alla c.t.u. del 14 ottobre 2005, pag. 3: “…ripiano a valle (area soggetta della servitù di passaggio e sosta concessa dal comune dante causa all Sig. e comunque oggetto di servitù disposta dal bonus pater familias in favore del fondo CP_1
acquistato dalla Sig.ra ed – in ogni caso – area legata da indissolubile CP_1 vincolo pertinenziale rispetto all'appartamento della Sig.r che su tale CP_1 area si affaccia con ben tre finestre e che su detta area rotendere una imponente vegetazione ombreggiante”).
Chiarito quanto sopra, l'esistenza di spazi “intermedi” tra i due corpi di fabbrica in cui il e gli altri operai parcheggiavano le proprie vetture durante i Tes_1 lavori di ione degli edifici non testimonia affatto della presenza di opere provviste dei connotati di cui si è detto, in particolare di spazi, collocati nel fondo preteso dominante, inequivocabilmente destinati al passaggio ed alla sosta in favore del fondo servente.
8 Ciò, tanto più, alla luce della precisazione, da parte del teste, riguardo al fatto che “non c'era un'area destinata al parcheggio”.
Del tutto insufficiente ai fini della configurabilità della servitù oggetto di causa risulta anche il riferimento, compiuto dal c.t.u., geometra ad un Persona_8
“ripiano asfaltato (lato valle), adibito a parcheggio”, risc rzione ad ovest della p.lla 411 sub 1.
In proposito deve rilevarsi, da un lato, che non è dimostrato che simile “ripiano” fosse esistente già al momento della separazione del fondo originario giusta rogito del 1992.
Per altro verso, la constatazione della utilizzabilità quale parcheggio del manufatto non prova affatto che esso fosse inequivocabilmente destinato all'esercizio di una servitù in favore del fondo limitrofo, ben potendo invece fungere da luogo di transito e sosta al servizio dell'edificio presente sulla stessa p.lla 411 sub 1.
Nessun dato rilevante può, infine, cogliersi dalla planimetria - allegata all'istanza di concessione in sanatoria - riprodotta nella comparsa di risposta nel giudizio di rinvio dalla difesa di costituente peraltro documento nuovo, CP_1 in quanto tale inammis quisibile, come invece richiesto, ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
Per le ragioni esposte, la domanda formulata dagli attori merita di essere accolta, con conseguente declaratoria dell'inesistenza di un diritto di servitù di passaggio e parcheggio gravante sul fondo di cui alla p.lla 411 sub 1 in favore di quello di cui alla p.lla 30, sub 3 e 5, e relative pertinenze.
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Alla luce della intervenuta riforma della sentenza di primo grado, sia sulla scorta delle decisioni assunte con la precedente pronuncia della Corte di Appello, già passate in giudicato, che della presente sentenza, si impone una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis, di recente, Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In ragione di ciò, in considerazione della soccombenza reciproca - attesi l'accoglimento della domanda di negatoria servitutis e di quella di accertamento riguardo alle quote di comproprietà ed il rigetto delle domande di ripristino e risarcimento danni formulate da e Parte_1 Pt_2
9 nonché l'accoglimento della domanda di accertamento della quota di Pt_2
in capo a della cd. “zona verde”, con conseguente CP_1 condanna degli attori elle relative chiavi - ricorrono le condizioni per dichiarare interamente compensate fra le predette parti le spese dei vari gradi di giudizio.
Allo stesso modo, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico delle parti in questione in misura uguale.
va, infine, condannata a restituire, in favore di CP_1 Parte_1
e la somma di €2.813,59
[...] Parte_2 esecuzione della precedente sentenza di appello a titolo di spese di lite, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento (su tale ultimo aspetto, ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 34011/2021), nonché a versare l'importo eccedente la metà del compenso per le c.t.u. già corrisposto.
Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito dell'ordinanza di annullamento con rinvio n. 24121/20 del 16 luglio 2020, depositata il 30 ottobre 2020, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 20/ bb 2008, emessa dal Tribunale di Palermo – Sez. Dist. di Bagheria nel procedimento già iscritto al n. 70/2003 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello:
- dichiara l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio e sosta gravante sul fondo, sito in Bagheria, di cui al foglio 4, p.lla 411 sub 1, di proprietà degli attori, in favore di quello di cui al foglio 4, p.lla 30 sub 3 e sub 5, e relative pertinenze, richiamato nel contratto per notar del 27 maggio 1993; Per_2
- dichiara interamente compensate fra e Parte_1 Pt_2
da un lato, e ari
[...] CP_1
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di Parte_1
e da un lato, e Parte_2 CP_1
10 - condanna a restituire, in favore di CP_10 Parte_1
e somma di €2.813,59, Parte_2 de nto;
- condanna a versare, in favore di e CP_10 Parte_1 orto eccedente la metà ià Parte_2 nteressi legali dalla data dell'avvenuto pagamento;
- nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
Così deciso in Palermo, il 10 gennaio 2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott. Giuseppe Lupo
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