Nota all'art. 375:
- Il testo dell' art.136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il seguente:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».