Articolo 375 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 374Articolo 376
Versione
9 ottobre 2010
Art. 375. Beni paesaggistici 1. I beni paesaggistici di cui all' articolo 136, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per i quali e' intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. 2. In caso di requisizione di beni di cui all' articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per i quali non e' intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' prescrivere le opportune cautele per l'uso della cosa requisita.
Nota all'art. 375:
- Il testo dell' art.136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2004, n. 45, e' il seguente:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico). - 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente