Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Oggi 9 gennaio 2025, alle ore 12.15, avanti alla Corte d'Appello di Venezia, prima sezione civile, composta dai magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere relatore dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere in relazione alla causa di II° grado n. 1482/2022 R.G. vertente tra
[...]
(appellante) e (appellata), Parte_1 Controparte_1 sono comparsi: per l'appellante l'avv. M. Cicero in Parte_1 sostituzione dell'avv. E. Gentile;
per l'appellata l'avv. M. Cappon in sostituzione Controparte_1 dell'avv. F. Fabiani.
La Corte invita le parti a precisare le conclusioni e quindi a discutere la causa.
L'avvocato Cicero per la banca appellante precisa le conclusioni come da nota depositata in PCT il 31.12.2024, e quindi nei seguenti termini: “Riconfermata ogni difesa ed eccezione già proposta dall'appellante in primo grado, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno n. 214/2022, pubblicata il
14 giugno 2022, notificata il 27 giugno 2022, nel merito:
1. rigettare tutte le domande formulate da in subordine, 2. si Controparte_1 ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado: in via pregiudiziale di rito:
1. accertarsi e dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per incertezza in ordine alla cosa oggetto della domanda. In subordine, ritenere le domande attoree limitate al periodo di vigenza del rapporto di conto corrente dedotto 2013-2018, a prescindere dall'eventuale ulteriore documentazione contabile che dovesse essere versate in atti entro i termini istruttori;
nel merito, in via preliminare:
2. rigettarsi, per prescrizione del relativo diritto, ogni pretesa restitutoria di relativa Controparte_1
a pagamenti occorsi sul conto corrente n. 11202Z prima del 12 febbraio 2010; 3. rigettarsi, perché prescritta ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4), c.c., la domanda relativa agli interessi legali sui pagamenti chiesti in restituzione per il periodo antecedente al 26 ottobre 2015; 4. rigettarsi la formulata domanda di ripetizione atteso che i pagamenti riconducibili agli addebiti contestati costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale non ripetibile ai sensi dell'art. 2034 c.c.; nel merito:
5. rigettarsi le domande formulate da per Controparte_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, in ogni caso, in quanto non fondate, né provate.
1
6. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree di nullità, anche parziale, dei contratti relativi ai rapporti dedotti o delle clausole contrattuali relative alle condizioni economiche addebitate, dichiararsi comunque la compensazione tra l'importo eventualmente da restituire alla società attrice con le somme dovute da a Controparte_1 [...]
anche ad altro titolo. In ogni caso:
7. spese, diritti ed onorari Parte_1 di lite rifusi. In via istruttoria:
8. chiede Parte_1 Per_ accertarsi la nullità parziale dell'elaborato peritale della CTU dott.ssa , nella parte in cui ritiene prescrittibili le sole competenze extra-fido, discostandosi dal quesito peritale formulato dal Giudice con ordinanza 26 maggio 2021, che nulla specifica in proposito. Insiste per la rinnovazione della CTU già espletata. tenendo conto, quanto meno con lo sviluppo di conteggi alternativi, dei seguenti aspetti: a) il tasso di interesse passivo del rapporto di conto corrente n. 11202Z, poi n. 1120259 era pattuito nel contratto del 23 febbraio 2000 “13,55% fino a 450 mil, 8,8% fino a 650 mil” (all. 5). Da tale data, quindi, non deve essere effettuato il ricalcolo degli interessi ultralegali al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
b) deve ritenersi prescrittibile il diritto alla ripetizione anche delle competenze intra-fido illegittime;
c) il ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente doveva iniziare dal saldo banca al 1.4.2006, essendo coperte da rimesse solutorie tutte le competenze addebitate in precedenza sul conto;
d) la verifica delle rimesse solutorie ai fini della verifica dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla dovrebbe essere effettuato sui saldi banca non depurati. In via Pt_1 istruttoria:
3. nell'ipotesi in cui la Corte non ritenga di rigettare integralmente le domande proposte da disporsi la rinnovazione della Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, tenendo conto dei seguenti aspetti: a) il tasso di interesse passivo del rapporto di conto corrente n. 11202Z, poi n. 1120259 è pattuito nel contratto del 23 febbraio 2000 “13,55% fino a 450 mil, 8,8% fino a 650 mil” (all.
5). Da tale data, quindi, non deve essere effettuato il ricalcolo degli interessi ultralegali al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
b) ai fini dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla l'accertamento delle rimesse solutorie, deve essere effettuato Pt_1 sui saldi banca (e non sui saldi previamente ricalcolati, eliminando l'importo delle competenze illegittime); in assenza di contratti di apertura di credito formalizzati per iscritto, il conto corrente deve considerarsi non affidato;
ove la Corte ritenesse valido ed efficace anche il fido cd. di fatto, le rimesse solutorie vanno imputate anche all'importo delle competenze maturate intra-fido; c) la ricostruzione del saldo del conto corrente, dal 12.02.2010 (spirare del termine prescrizionale) sino alla chiusura
2 del rapporto, deve partire dal saldo del conto corrente al 12.02.2010, in cui debbono essere incluse tutte le competenze irripetibili per effetto della prescrizione (che, in quanto tali, devono ritenersi definitivamente acquisite al saldo del conto corrente).
In ogni caso, 4. condannarsi l'Avv. Franco Fabiani, difensore antistatario, a restituire a l'importo di euro 7.788,33, oltre interessi Pt_1 Parte_1 dal 12 luglio 2022 al saldo;
5. condannarsi la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di €
19.180,33, oltre interessi dal 12 luglio 2022 al saldo.
6. Spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio rifusi”.
L'avv. Cappon per la appellata precisa le Controparte_1 conclusioni come da nota depositata in PCT il 20.12.2024, e quindi nei seguenti termini: “In via principale nel merito: respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, confermando la impugnata sentenza n.
214/2022, pubblicata il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Belluno, all'esito del giudizio n. 1003/2020. In via istruttoria: disporre, laddove ritenuta necessaria, una integrazione peritale volta a: 1) ricalcolare tutti gli interessi anatocistici, senza interruzione per i periodi documentati dagli estratti conto scalari;
2) ricalcolare gli interessi ultralegali in assenza di pattuizione, non essendo la previsione di cui al contratto del 23 febbraio 2000 sufficientemente determinata;
3) sviluppare la verifica prescrizionale secondo il principio di diritto sopra richiamato e dunque valorizzando, ai fini della più corretta indagine sulla natura delle rimesse, tutte le circostanze documentali comprovanti lo stato di affidamento del conto sino al massimo del suo utilizzo. In ogni caso: condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite, diritti ed onorari del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari”.
Le parti discutono brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti.
La Corte si ritira in camera di consiglio ad ore 12.25.
Alle ore 15.30 la Corte, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere relatore dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1482/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 25.7.2022, vertente
TRA
con sede in , Piazza Salimbeni, Parte_1 Pt_1
3, C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo - Siena
, Partita iva , in persona della dott.ssa P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 nella qualità di Deliberante con funzione Legale della Banca e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza (livello di procura E5), rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gentile e Maria Chiara Marchiori del Foro di Padova, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Arturo Mazza, in Venezia – Mestre, Piazza
Ferretto. n. 53, appellante/convenuta in primo grado
E
in persona del Socio e Legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, sig.ra P.I. con sede legale in Sedico 32036 CP_1 P.IVA_3
(BL), Via Giuseppe Segusini n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Isabella Martinello, in Calcroci di
Camponogara (VE), Via Cavour n. 91, appellata/attrice in primo grado
4 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n. 214/2022, pubblicata il 14.6.2022 a definizione del procedimento n. 1003/2020 R.G. promosso da con atto di citazione notificato il 26.10.2020, Controparte_1 notificata il 27 giugno 2022; causa discussa e decisa all'odierna udienza del 9 gennaio 2025 in relazione alle conclusioni sopra riportate.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione notificato in data 26.10.2010, la società
[...] conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Belluno Controparte_1 [...] chiedendo l'accertamento della illegittimità degli addebiti Parte_1 operati dalla banca sul conto corrente ordinario n. 11202 (successivamente numerato
11202.59, estinto in data 19.6.2018) a titolo di anatocismo, interessi ultralegali, commissioni e spese e la conseguente condanna della banca convenuta alla restituzione dell'indebito, oltre agli interessi di mora dalla domanda al saldo, concludendo nello specifico nei seguenti termini: “Nel merito Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare: a) la illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
b) la illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 per mancanza di previsione contrattuale;
c) la illegittimità dell'addebito di somme per
CMS, CIV, CDF e per spese di chiusura periodica del conto, ed ad effetto di tutto quanto sopra accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata in conto per il periodo di cui è causa ed alla data della ultima contabile prodotta in giudizio la somma di € 23.697,78 o la maggiore o minor somma emergente in esito di istruttoria, oltre all'accertamento ed alla dichiarazione, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, del mancato riconoscimento degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB come quantificati in sede di istruttoria conseguentemente condannando la convenuta a pagare alla attrice la medesima somma di € 23.697,78 o la maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, a titolo di ripetizione in indebito. In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfetario,
5 Iva e CPA per il presente procedimento da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. Salvis iuribus. In via istruttoria, Voglia il sig. G.I.: Ove venisse da parte convenuta contestata la esattezza delle risultanze contabili frutto dell'elaborato peritale versato in atti, disporre C.T.U. volta a quantificare:
l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
l'ammontare complessivo degli interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti;
l'ammontare degli importi complessivi effettivamente addebitati alla correntista dalla prima alla ultima documentazione disponibile a titolo di spese fisse per chiusura periodica;
l'ammontare complessivo di quanto addebitato dalla banca all'attrice a titolo di commissioni di massimo scoperto dalla prima all'ultima contabile;
l'ammontare degli interessi creditori, conteggiati al di cui all'art. 117 TUB, che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori.
Riservata ogni più ampia facoltà di dedurre, controdedurre, riformare e rassegnare migliori conclusioni, capitolare ed indicare testimoni, chiedere prova per interrogatorio formale della convenuta, chiedere prova contraria e produrre ulteriore documentazione”.
2. si costituiva in giudizio il 4.2.2021 Parte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea, a tal fine deducendo: i) la nullità della citazione per indeterminatezza della cosa oggetto della domanda;
ii) l'applicabilità, alla fattispecie della prescrizione decennale, da calcolarsi a ritroso dalla data di notifica della diffida (12 febbraio 2020); iii) la qualificazione come solutorie di tutte le rimesse anteriori al decennio, stante l'assenza di fido;
iv) la applicabilità alla fattispecie della prescrizione quinquennale, degli interessi attivi ante 26 ottobre
2015; v) la contrattualizzazione delle voci di indebito censurate dall'attrice sulla base del contratto in atti del 23 febbraio 2000; vi) la legittimità della pratica anatocistica operata in conto sul presupposto che le imposizioni della delibera CICR del 9 febbraio
2000 avrebbero introdotto una modifica migliorativa delle condizioni;
vii) la legittimità delle spese e degli interessi ultralegali operati in conto sulla base del
6 contratto del 23 febbraio 2000; viii) la legittimità della commissione di massimo scoperto in concreto applicata.
3. La causa veniva istruita su base documentale e mediante C.T.U. contabile
(svolta in relazione al seguente quesito: “Provveda il CTU alla rideterminazione del saldo del conto corrente oggetto di causa, considerandolo di fatto affidato, sulla base dei seguenti principi:
1. INTERESSI PASSIVI: ove l 'interesse passivo non risulti determinato per iscritto, ridetermini l'ammontare dovuto ai sensi dell'art. 117, comma 7 T.U.B.; 2. ANATOCISMO: conteggi gli interessi passivi senza operare alcuna capitalizzazione fino al 30.6.2000 compreso. Nel periodo successivo applichi la capitalizzazione convenzionalmente adottata dalla banca solo se, e da quando, sia prevista la reciproca periodicità e risulti un'approvazione scritta specifica del cliente della relativa clausola (art. 6 del. CICR del 9.2.2000, art. 1341 c.c.). Escluda ogni addebito derivante dalla capitalizzazione degli interessi dall'1.1.2014; 3. SPESE DI
CHIUSURA PERIODICA: ove non pattuite, escluda i relativi addebiti dai conteggi;
4.
COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, CIV E CDF. In assenza di pattuizione contrattuale con indicazione delle specifiche modalità di calcolo, escluda ogni addebito a titolo di CMS. Escluda ogni addebito per commissioni non pattuite;
ove risultino pattuite CIV, CDF o “commissione onnicomprensiva”, consideri i relativi addebiti solo se conformi alla normativa di riferimento (art. 2 bis comma 1 della legge
2/2009 e art. 117-bis, comma 2);
5. PRESCRIZIONE;
considerando il saldo depurato dagli addebiti, verifichi il CTU la sussistenza di eventuali rimesse solutorie, tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata in atti dalla convenuta in relazione al periodo antecedente al 12.2.2010”) che restituiva i seguenti risultati: totale indebito:
€ 23.280,95; saldo finale corretto del conto: € 23.238,22 a credito del correntista;
totale indebito ripetibile: € 18.033,76.
4. Sulla base di tali evidenze la causa è stata decisa con la sentenza qui impugnata, con la quale il giudice, respinte le eccezioni preliminari della banca, ritenuta validamente eccepita la prescrizione e sussistente un affidamento di fatto in misura indeterminata per l'intera durata del rapporto, ha parzialmente accolto la domanda attorea, così statuendo: “Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese: 1) accertata la natura indebita degli addebiti effettuati dalla convenuta nell'ambito del rapporto di conto corrente oggetto di causa per interessi ultralegali, capitalizzazione degli interessi, spese e commissioni, nella misura calcolata dalla CTU contabile nella relazione depositata in data 17.1.2022, condanna la convenuta al
7 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 18.033,76, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che si liquidano nell'importo di € 5.255,00 per compensi ed €
312,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario;
3) pone le spese di CTU (€ 3.253,94) e di CTP (€ 2.400,00) in via definitiva a carico della parte convenuta soccombente, condannando quest'ultima al relativo rimborso in favore della parte attrice”.
5. Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza sulla base Parte_3 di sette motivi, attinenti ai seguenti profili:
i) primo motivo: difetto di prova dei fatti posti a fondamento delle domande della correntista;
erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha recepito le risultanze di una C.T.U. redatta in assenza della completa sequenza degli estratti conto e degli scalari relativi al rapporto di conto corrente dedotto in causa;
ii) secondo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui, ritenendo ammissibile il fido di fatto, ritiene che il conto corrente di riferimento fosse affidato per la sua intera durata;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene che le rimesse solutorie debbano essere verificate sulla base dei saldi depurati, anziché sui “saldi banca”; iv) quarto motivo: omesso esame ed omessa pronuncia in relazione all'eccezione di nullità parziale della C.T.U. sollevata dalla banca ed erroneità della stessa nella parte in cui aderisce agli esiti della C.T.U. che ha ritenuto prescritto il diritto di ripetizione dei soli pagamenti delle competenze maturate sull'extra-fido (la sentenza di primo grado è viziata per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità parziale della
C.T.U. sollevata dalla banca nella parte in cui, discostandosi dal quesito peritale formulato nell'ordinanza 26 maggio 2021, che nulla disponeva in proposito, ha verificato la prescrizione imputando le rimesse solutorie unicamente alle competenze indebite extra-fido, peraltro in relazione a un affidamento “di fatto”);
v) quinto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il tasso debitore non sia stato determinato, trascurando in tal modo le risultanze del contratto di c/c prodotto dalla difesa della banca sub doc. 5, che riporta invece l'indicazione di alcune percentuali, ma non precisa se le medesime si riferiscano ai tassi debitori”; vi) sesto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto
8 trascurando che la banca si era adeguata alla pertinente previsione della delibera
CICR del 9.2.2000; vii) settimo motivo: erroneità della C.T.U. (e quindi della sentenza) nella parte in cui ha ritenuto l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e della commissione istruttoria veloce, trascurando che il contratto di rinegoziazione del 23 febbraio 2000 reca anche la pattuizione della cms (“1,25% fino 450 mil. – 0,625% oltre”), che deve pertanto ritenersi legittimamente applicata dalla banca.
6. Si è costituita nel presente secondo grado la società attrice prendendo posizione sulle ragioni del gravame della banca, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
7. Ritenutane la necessità, la Corte ha disposto l'integrazione della C.T.U. contabile svolta in primo grado sulla base del seguente quesito: “Provveda il C.T.U., partendo dal primo estratto conto disponibile, alla rideterminazione del saldo ripetibile del conto corrente oggetto di causa sulla base dei seguenti criteri direttivi:
1. affidamento: il contratto va considerato “non affidato” per la sua intera durata in difetto di specifici contratti di apertura di credito, non assumendo alcun rilievo l'emergenza di evidenze suggestive di concessione di “fido di fatto”;
2. interessi passivi: gli interessi passivi applicabili sono quelli indicati nel contratto di apertura di conto corrente datato 23.2.2000, che segnatamente prevede: a) interessi corrispettivi al tasso del 13,55% fino a 450 milioni di lire e al tasso dell'8,8% fino a
650 milioni di lire;
interessi di mora di + 1,250% fino a 450 milioni di lire e di +
0,625% oltre tale importo;
3. spese di tenuta conto: 70.000 lire;
4. spese di liquidazione periodica: 120.000 lire;
5. ulteriori spese: nessuna ulteriore spesa risulta contrattualmente, né prevista, né determinata, e andrà pertanto espunta;
6. anatocismo: va escluso per l'intera durata del rapporto (in difetto di clausola specificamente approvata prevedente la pari periodicità dei relativi addebiti) ogni addebito derivante dalla capitalizzazione degli interessi;
7. commissione di massimo scoperto, civ e cdf: vanno esclusi tutti gli addebiti operati a tale titolo in difetto di una corrispondente valida previsione contrattuale;
8. prescrizione: considerando il saldo depurato dagli addebiti illegittimi (criterio del saldo ricostruito), andrà verificata la sussistenza di eventuali rimesse solutorie tenuto conto dell'eccezione di prescrizione sollevata in atti dalla banca convenuta-appellante in relazione al periodo antecedente al 12.2.2010 e dell'assenza di affidamento per l'intera durata del rapporto come specificato al punto 1. I versamenti solutori andranno imputati agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nei
9 precedenti punti del quesito) partendo dai più risalenti, fino alla data del singolo pagamento. All'esito, si determinerà l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi determinati in base alla prima parte del quesito e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori prescritti) e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del rapporto e, per l'effetto, l'importo in concreto eventualmente restituibile alla società correntista. Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti”, che sulla base degli indicati criteri direttivi ha restituito i seguenti risultati: totale indebito: € 14.569,27; saldo finale corretto del conto: €
14.526,54 a credito del correntista;
totale indebito ripetibile: € 2.320,90.
8. Con ordinanza in data 3.10.2024 è stata fissata l'odierna udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni e la successiva discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale è stata decisa nei termini che di seguito si espongono.
II
Ragioni della decisione.
1. Con il primo motivo viene riproposta l'eccezione di infondatezza della pretesa attorea e, per l'effetto, dedotta l'erroneità della sentenza siccome fondata su una piattaforma probatoria insufficiente. Nello specifico, la sentenza sarebbe errata per aver accolto (sia pure in parte) la domanda della società attrice sulla base delle risultanze di una C.T.U. redatta nonostante l'assenza della completa sequenza degli estratti conto e degli scalari del rapporto di conto corrente bancario di riferimento. In particolare, la patologica carenza probatoria risulterebbe per il fatto che il contratto di conto corrente n. 11202Z venne stipulato il 31 gennaio 1995, ma la correntista ha prodotto gli estratti conto e gli scalari solamente a far data dal gennaio 2003 e fino alla chiusura del 19 giugno 2018, peraltro con alcune mancanze. La domanda, pertanto, avrebbe dovuto essere interamente rigettata in difetto del corretto assolvimento dell'onere della prova da parte della correntista attrice.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2 Costituisce principio ormai stabilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui, in linea generale, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Essendo sia la banca, che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata
10 produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato (cfr. Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22387 del 5.8.2021, Rv.
662211 - 01).
D'altra parte, in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (cfr. Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 22290 del 25.7.2023, Rv. 668431 –
01; n. 10293 del 2023, Rv. 667605 – 01; n. 11543 del 2019, Rv. 653906 – 01; n.
23852 del 2020, Rv. 659438 – 01).
In definitiva, il quadro di sintesi è il seguente: “In tema di rapporti bancari regolati in conto corrente, ove la banca agisca in giudizio per il pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo
11 negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo” (Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 1763 del 17.1.2024, Rv. 669907 - 04).
2. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il conto corrente di riferimento fosse stabilmente “affidato” per l'intera durata del rapporto. Per la verifica delle rimesse solutorie dovrebbe infatti tenersi conto solamente di eventuali contratti scritti di affidamento, nel caso di specie tuttavia non rinvenuti, non essendo ontologicamente ipotizzabile un'apertura di credito concessa al correntista per “facta concludentia”.
2.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
2.2 Il giudice di primo grado ha ritenuto di poter argomentare l'esistenza di un fido di fatto a favore della società attrice, a valere sul conto corrente di riferimento e per l'intera sua durata, sulla base del fatto che negli anni risultava essere stata tollerata dalla banca una rilevante esposizione della correntista e che nel corso del rapporto, come riscontrato dal C.T.U., risultavano addebitati importi per commissioni tipicamente riconducibili a un'apertura di credito (cfr. sentenza, pag. 10-11:
“(omissis) In sede di CTU contabile sono state correttamente individuate le rimesse solutorie considerando l'esistenza di un affidamento di fatto, in linea con quanto previsto dal quesito. Sul punto si è ritenuto infatti di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'esistenza dell'apertura di credito non va necessariamente provata in forma scritta, potendo la stessa essere dimostrata altresì sulla base di comportamenti concludenti;
occorre infatti considerare che la nullità prevista dall'art. 117 TUB per difetto di forma scritta è una nullità di protezione ed
12 opera, pertanto, a vantaggio del solo cliente (cfr. Tribunale di Milano del 9.4.2021 secondo cui “Con riferimento alla questione della prova degli affidamenti - al fine di stabilire se le rimesse siano ripristinatorie o solutorie, per poterne poi verificare l'eventuale prescrizione -, rileva il Tribunale che secondo il recente insegnamento del
Supremo Collegio (v. Cass. n. 27705/18), eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento,
è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel pagamento come mero ripristino della disponibilità accordata. Tuttavia, la Suprema Corte non ha affermato che la prova del contratto di apertura di credito debba essere fornita esclusivamente mediante la produzione del contratto e che, quindi, non si possa ritenere stipulato un contratto di apertura di credito per facta concludentia. Ed invero l'art. 117 T.U.B., che al comma 1 recita che i contratti sono redatti per iscritto e al comma 3 prevede che l'inosservanza della forma è sanzionata con la nullità - peraltro ai sensi dell'art. 127 comma 2 T.U.B. la nullità opera soltanto a vantaggio del cliente -, al comma 2 stabilisce che il CICR può prevedere che particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”. Nella fattispecie in esame l'affidamento di fatto può ritenersi sussistente in quanto negli anni risulta esser stata tollerata dalla banca una rilevante esposizione della correntista e, nel corso del rapporto, come riscontrato dalla CTU, risulta che sono stati addebitati importi per commissioni tipicamente riconducibili ad un'apertura di credito”).
2.3 Ora, se è pur vero che l'esistenza di un affidamento a favore del correntista può essere da questi provato anche a mezzo di presunzioni, non necessitando a tal fine la produzione della pertinente scheda contrattuale, la cui inesistenza non può essere neppure dedotta dalla banca quale argomento per sostenere l'insussistenza di una valida ed efficace apertura di credito, trattandosi di una nullità di protezione deducibile dal solo correntista (cfr. Cassazione, sez. 1, Ordinanza n. 34997 del
14.12.2023, Rv. 669644 – 01: (omissis) Non merita inoltre condivisione l'affermazione della Corte di appello secondo cui sarebbe preclusa la dimostrazione per presunzioni del contratto di apertura di credito. Le presunzioni semplici sono sicuramente delle prove: esse sono disciplinate nel titolo II del libro VI del codice civile, dedicato appunto alle prove;
significativamente le presunzioni sono alternativamente definite come «prove indirette» o «prove critiche». L'art. 2725 c.c.
(norma che rientra tra quelle richiamate dall'art. 2729, comma 2, c.c., dettato in tema di presunzioni) è evidentemente inapplicabile ai contratti di apertura di credito conclusi in epoca in cui i medesimi non dovevano stipularsi per iscritto a pena di
13 nullità. Ma non lo è nemmeno nei confronti di quei contratti conclusi nel vigore del testo unico bancario in una forma diversa da quella scritta, ove il cliente della banca decida di non opporre la nullità: poiché, come sopra accennato, la nullità opera
«soltanto a vantaggio del cliente», l'obbligo di forma posto dal cit. art. 117, comma
1, la cui inosservanza è sanzionata con la nullità del contratto, non ha modo di operare ove la controparte della banca intenda avvalersi del contratto stesso, con ciò rinunciando ad invocare in giudizio il vizio che affligge il negozio. Né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, t.u.b. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice. Infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata «ragione più liquida», la loro
«dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento: sempre che, però, non vengano in questione ― come nel caso in esame ― nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26242 e 26243; in senso conforme, di recente, Cass. 13 dicembre 2021, n. 39437). Se, dunque, rientra nella disponibilità esclusiva del cliente della banca la scelta se far valere o meno in giudizio un contratto privo del requisito di forma, ciò significa, di riflesso, che al cliente che invochi il detto contratto non si può opporre l'onere di darne prova documentale, onde la conclusione del negozio ben potrà da lui fornirsi attraverso presunzioni, senza incontrare il limite segnato dall'art. 2724, n. 3), c.c., cui rinvia l'art. 2725”), va tuttavia sottolineato che i dati di fatto valorizzati dal Tribunale (e segnatamente la tolleranza da parte della banca di una rilevante esposizione della società correntista e l'addebito, nel corso del rapporto, di importi per commissioni tipicamente riconducibili a un'apertura di credito) non risultano sufficienti per poter ritenere adeguatamente provata l'esistenza di uno o più affidamenti idonei a riguardare le rimesse operate sul conto come ripristinatorie (e cioè effettuate su un conto passivo) piuttosto che solutorie (e cioè effettuate su un conto scopeto). In questi termini la richiamata Cass. n. 34997/2023 ha affermato che: “E' vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio
1999, n. 8160) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei
14 limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947). Ciò non significa, tuttavia, che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito: significa, piuttosto, che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non possa trarsi dalle descritte situazioni”.
Peraltro, non ha neppure allegato di aver mai stipulato uno (o più) contratti CP_1 di apertura di credito con ma solamente (nella prima memoria integrativa ex Pt_3 art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., pag. 4 e ss.) che dall'esame degli e/c emergerebbe una situazione stabilmente sintomatica dell'esistenza di (non meglio qualificati) affidamenti da parte della banca (“Sono, infatti, evidentissime le circostanze che comprovano la esistenza degli affidamenti regolati sul conto di cui è causa, come documentalmente evincibile dalle contabili in atti che evidenziano una serie di dati inequivoci, ovvero la costante ed importantissima esposizione del conto, la conseguente e costante registrazione di tassi debitori di varie misure e la continua applicazione di commissioni di varia natura quali remunerazione del credito concesso dalla banca (ovvero il costo pagato dal correntista a fronte del fatto che la banca metteva a disposizione dei fondi)”).
La circostanza rileva indubbiamente ai fini della individuazione e della qualificazione delle rimesse rilevanti ai fini prescrizionali, spettando al correntista (e non già alla banca che eccepisca l'intervenuta prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito) allegare e provare (nei termini di legge) l'esistenza di un'apertura di credito idonea a consentire di riguardare le singole rimesse operate sul conto come ripristinatorie piuttosto che come pagamenti (cfr. Cassazione n. 20455/2023: “2.5.2. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, e proprio nella materia che qui interessa,
l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019. In senso analogo, vedasi pure Cass. n. 7013 del 2020). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita
15 prescrizione: un fatto che costituisce materia di una
contro
-eccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del
2023).
2.5.3. Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando, quindi, su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: e, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass.
n. 31927 del 2019; Cass. n. 10026 del 2023). È, questo, un approdo già guadagnato, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Corte: e, a fronte di esso, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del 2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018)”; altresì, Cass. n. 10026/2023, non massimata).
3. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che le rimesse solutorie debbano essere verificate sui saldi depurati. In particolare, risulterebbe in tal modo trascurato il dato che, se è pur vero che l'azione di nullità è imprescrittibile (differenziandosi, anche per tale aspetto, dall'azione di ripetizione dell'indebito), tuttavia la prima è finalizzata all'esercizio della seconda, tanto più che la sola azione di accertamento della nullità di alcuni indebiti in conto si rivelerebbe del tutto priva di interesse, ex art. 100 c.p.c., per il correntista, laddove sganciata dal diritto di ripetere i versamenti solutori effettuati a copertura degli stessi. In altri termini, la teoria che prevede la previa depurazione dei saldi per la verifica della natura dei versamenti realizzerebbe un'errata interferenza tra azioni ed effetti delle stesse, in quanto attribuisce alla domanda di nullità quell'effetto restitutorio proprio solo dell'azione di restituzione. Infatti, eliminando dal saldo del conto corrente le competenze asseritamente indebite (solo perché nulle, ovvero annotate in ragione di clausole nulle) già si realizzerebbe quella “restituzione”, e cioè quell'effetto
16 ripristinatorio, che, viceversa, può conseguire unicamente all'esercizio (e all'accoglimento) della domanda di restituzione.
Il motivo è infondato alla luce dell'ormai consolidato orientamento della S.C. (al quale il Collegio aderisce in difetto di emergenze incompatibili sopravvenute) secondo cui
“nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”
(cfr. la diffusa motivazione di Cassazione, sez. 1, ordinanza 16.3.2023, n. 7721, punto 4 e ss., alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
4. Il quarto motivo denuncia il vizio di “Omesso esame ed omessa pronuncia in merito all'eccezione di nullità parziale della C.T.U. sollevata dalla Banca ed erroneità della stessa nella parte in cui aderisce agli esiti della C.T.U. che ritiene prescritto il diritto di ripetizione dei soli pagamenti delle competenze maturate sull'extra-fido.
Il motivo è fondato alla luce e in conseguenza dell'accoglimento del secondo motivo.
5. Il quinto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene che il tasso debitore non sia stato determinato, affermando che “il contratto prodotto sub doc. 5 dalla parte convenuta riporta l'indicazione di alcune percentuali, ma non precisa se le medesime si riferiscano ai tassi debitori”.
Il motivo è fondato.
Il tasso di interesse passivo del rapporto di conto corrente n. 11202Z, poi n. 1120259
è stato pattuito nel contratto del 23 febbraio 2000 nella misura del “13,55% fino a
450 milioni” e dell'8,8% fino a 650 milioni” (doc. 5 del fascicolo primo grado di banca
. Pt_3
La clausola risulta sufficientemente chiara nel senso che il tasso di interesse debitore del rapporto era pari al 13,55% per scoperti di conto fino a 450 milioni di lire e pari al 8,8% per scoperti di conto fino a 650 milioni di lire.
17 Non vi è invero alcun dubbio in merito al fatto che dette percentuali siano riferite ai tassi debitori, sia per l'entità, sia per il fatto che il tasso creditore risulta a propria volta specificamente indicato nel medesimo riquadro, risultando così determinato:
“tasso cr. 0,125%” fino a 450 milioni (di lire) e 0,625%, oltre.
La valutazione e la conseguente statuizione del primo giudice che ha ritenuto inefficace la clausola, con conseguente espunzione di interessi passivi ritenuti illegittimi per € 8.720,84, contrasta con il principio di conservazione dei contratti di cui all'art. 1367 c.c. per cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché' in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
Risultano, per contro, inconferenti, in quanto “vinte” dalle riferita evidenza documentale, le considerazioni sviluppate dall'appellata nella propria comparsa di risposta d'appello (§ 8), secondo cui “non è univocamente chiaro quale tasso sarebbe stato applicato ai saldi di valore inferiore a 450 milioni, dal momento che anche “gli scoperti di conto fino a 650 milioni” hanno una porzione contenuta nei limiti di 450 milioni;
- non è comprensibile se i due affidamenti fossero o meno da cumulare;
non
è dato sapere in quale ordine gli stessi affidamenti sarebbero stati computati in conto e cioè se prima quello da 450 milioni e poi, oltre, quello da 650 o il contrario;
è, da ultimo, del tutto illogico che sulla quota inferiore del fido fosse previsto un tasso maggiore, essendo tale soluzione capovolta rispetto al consueto modus operandi bancario”.
6. Il sesto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi per tutta la durata del rapporto affermando che “la C.T.U., in linea con il quesito, ha pertanto correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi in assenza di una previsione contrattuale specificamente approvata dalla correntista che preveda la pari periodicità. La mera comunicazione alla correntista e la pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta
Ufficiale non possono essere ritenute sufficienti per legittimare l'anatocismo”.
Risulterebbe in particolare trascurato il dato che comunicò a Parte_1
l'adeguamento alle previsioni della Delibera CICR del 9.2.2000, tramite CP_1 apposita comunicazione (all. 19 fascicolo primo grado) e pubblicò il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19.06.2000 (cfr. all. 8 fascicolo primo grado), con la conseguenza che l'anatocismo dovrebbe ritenersi legittimo, quantomeno da tale data.
18 Il motivo è infondato alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi al riguardo (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 9140/2020, Rv.
657637 – 01: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera” e in motivazione, punto 3 e ss.; altresì: Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 26867 del 16.10.2024, Rv.
672504 – 01, alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
7. Il settimo motivo denuncia l'erroneità della C.T.U., e (per l'effetto) della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto e della commissione di istruttoria veloce.
Risulterebbe nello specifico trascurato il dato che, contrariamente a quanto statuito in sentenza, il contratto di rinegoziazione del 23 febbraio 2000 reca anche la pattuizione della cms (“1,25% fino 450 mil. – 0,625% oltre”), che pertanto sarebbe stata “legittimamente applicata dalla Banca”. Non sarebbe condivisibile, poi, neppure la valutazione fatta dal primo giudice in merito all'indeterminatezza della commissione di istruttoria veloce (CIV), in realtà pattuita nella rinegoziazione del 7 agosto 2014 nella misura di € 50, mentre per le modalità di calcolo andrebbe fatto riferimento alla normativa vigente.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Con riferimento alla commissione di massimo scoperto la stessa non risulta pattuita nella fattispecie in esame non rinvenendosi nella documentazione versata in causa sufficienti indicazioni, in forma scritta, circa la relativa previsione e le modalità di calcolo;
i relativi addebiti vanno pertanto ritenuti indebiti (cfr. Corte appello Brescia sez. I, 22/10/2021, n.
1333 secondo cui “In tema di contratti di conto corrente bancario, le clausole che prevedono una commissione di massimo scoperto sono nulle per indeterminatezza dell'oggetto quando recano solo il valore percentuale della commissione, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere
19 il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario”;
Tribunale Firenze sez. III, 14/10/2021, n. 2579 secondo cui “Nel contratto di conto corrente la clausola con la quale sia prevista una commissione di massimo scoperto, per non essere invalida, deve avere i requisiti di determinatezza o determinabilità, in quanto devono essere espressamente previsti sia il tasso della commissione, che i criteri e la periodicità del calcolo (ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito”)”.
La motivazione è corretta e va confermata.
Invero, quanto alla c.m.s., anche a poter ammettere che l'indicazione “1,25% fino
450 mil. – 0,625% oltre” contenuta nel contratto di rinegoziazione del 23.2.2000 si riferisca effettivamente alla commissione di massimo scoperto, va comunque esclusa la validità di detta previsione, da ritenersi nulla per evidente indeterminatezza, risultando carente sia il criterio di calcolo (come già rilevato dal C.T.U. nella Relazione di primo grado, pag. 6), che l'indicazione del periodo di riferimento (cfr. Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 5359/2024: “5. Questa Corte, scrutinando il punto, sul filo delle considerazioni già più generalmente ostese dal medesimo precedente a cui si è richiamato il decidente, ha sentenziato da ultimo che in tema di conto corrente bancario, è nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata. Si è osservato al riguardo, rilevando il vulnus informativo che in tal modo si determina in suo danno, che il correntista, a fronte degli obblighi cui è tenuta la banca a mente dell'art. 117 TUB, in difetto di un'indicazione che espliciti i criteri e le modalità di calcolo della stessa, non è in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca, da ciò discendendo appunto la ragione per ritenere affetta da nullità la c.m.s. che si limiti ad indicare unicamente la percentuale di calcolo (Cass., Sez. I, 20/06/2022, n.
19825)”).
Quanto alla CIV vanno invece confermate le considerazioni fatte dal C.T.U. nel primo elaborato (pag. 6), che ha in proposito rilevato come “Con riguardo alla CIV, l'accordo di modifica delle condizioni economiche del 07/08/2014 è carente dal punto di vista della specificazione delle modalità di calcolo e dell'importo della commissione”.
A tale ultimo riguardo la tesi della banca secondo cui la CIV sarebbe determinata nel predetto “addendum” contrattuale in misura fissa (50 €) non trova chiara conferma,
20 risultando la richiamata clausola così formulata: “FRANCHIGIA GG
SCONF.NOCONSUMER 50”.
Quanto alle modalità di computo, premesso che l'art. 117bis T.U.B. si limita a prevedere che “2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento”, non risultano nella specie indicate le procedure e i casi di esclusione di cui all'art. 4, co. 4, del Decreto del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 30 giugno
2012, n. 644.
8. Sulla base di tali criteri orientativi, il C.T.U. (reincaricato in questo secondo grado per rispondere al quesito integrativo riportato in premessa, al § 7) ha proceduto al ricomputo dell'indebito totale e di quello in concreto retrocedibile alla correntista attrice, consegnando i seguenti risultati (non contestati sotto il profilo tecnico dai C.T.P. delle parti): totale indebito: € 14.569,27; saldo finale corretto del conto: € 14.526,54 a credito del correntista;
totale indebito ripetibile: € 2.320,90.
La decisione di primo grado va pertanto riformata nel senso che gli addebiti indebiti operati dalla banca sul c/c di riferimento sono quelli per anatocismo, spese e commissioni nella misura calcolata dal C.T.U. nella Relazione integrativa depositata in questo secondo grado il 4.7.2024, esclusa l'illegittimità dell'addebito degli interessi, da ritenersi validamente convenuti nel contratto integrativo del 23.2.2000, mentre l'indebito in concreto ripetibile, per effetto della prescrizione (parziale) del diritto di ripetizione, va limitato all'importo indicato di € 2.320,90.
Dato atto che la il 12.7.2022, ha pagato alla società attrice la somma di € Pt_1
19.180,33 in esecuzione della sentenza di primo grado, con espressa riserva di ripetizione, va alla stessa restituita la relativa differenza, così computata: €
19.180,33, maggiorata degli interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dal
12.7.2022 alla data di pubblicazione della presente sentenza – € 2.320,90.
III
Atteso l'esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno ricalcolate secondo i seguenti criteri, e segnatamente tenuto conto: a) della apprezzabile riduzione del
“quantum” in concreto riconosciuto in restituzione alla società attrice rispetto a
21 quanto da questa originariamente richiesto;
b) della prevalente soccombenza della banca, che anche in questo grado ha chiesto in principalità il rigetto integrale delle domande attoree, donde la compensazione parziale delle spese di lite che il Collegio ritiene di determinare nella misura di un terzo, con addebito a dei CP_2 restanti due terzi;
c) dell'ammontare dell'indebito riconosciuto in restituzione.
La liquidazione segue (per entrambi i gradi) in dispositivo applicati parametri medi in relazione allo scaglione di riferimento individuato con riguardo al “decisum” (da €
1.101 a € 5.200).
Le spese di C.T.U., sia di primo, che di secondo grado, nell'importo separatamente liquidato, vanno compensate nella stessa misura di un terzo e poste in via definitiva a carico di per i restanti due terzi, essendosi il ricomputo del Controparte_3 rapporto reso necessario a causa della illegittima condotta della banca nella gestione del conto.
All'attrice appellata spetta altresì il rimborso delle spese di C.T.P. (di primo grado: €
2.400 e di secondo grado: € € 2.565,12) nei limiti dei due terzi, compensato il restante terzo.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1482/2022 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 contro e in parziale riforma della impugnata
[...] Controparte_1 sentenza n. 214/2022 del Tribunale di Belluno, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) accerta l'illegittimità degli addebiti operati da sul conto Controparte_3 corrente n. 11202Z oggetto di causa per capitalizzazione degli interessi, spese e commissioni nella misura calcolata dal C.T.U. contabile nella Relazione depositata in questo secondo grado il 4.7.2024 (€ 14.569,27);
b) ritenuta la prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nei limiti calcolati dal C.T.U. nel richiamato elaborato depositato in questo secondo grado, dichiara tenuta a pagare a la Controparte_3 CP_1 Controparte_1 somma di € 2.320,90, oltre agli interessi di legge;
c) dato atto che in data 12.7.2022 ha pagato a Controparte_3 [...] in esecuzione della sentenza di primo grado la somma Controparte_1 di € 19.180,33, dispone la restituzione alla banca dell'importo differenziale nei termini computati in motivazione sub II – 8, oltre agli interessi al tasso legale fino all'effettivo soddisfo;
22 d) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un terzo e condanna a rimborsare all'attrice appellata, Controparte_3 [...]
i restanti due terzi, che liquida: A) per compensi, in Controparte_1 misura intera: quanto al primo grado, in € 2.552, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
quanto al secondo grado, in € 2.915, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta, e cpa come per legge;
B) per rimborsi, in € 312 per il primo grado;
e) compensa le spese di C.T.U. di primo e di secondo grado nella misura di un terzo e pone i restanti due terzi in via definitiva a carico di Controparte_3
f) condanna a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1 le spese di C.T.P. di primo e di secondo grado (€ 2.400 + € 2.565,12) nei limiti dei due terzi.
Così deciso in Venezia il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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