Art. 3. 1. Con decreti del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'eventuale operativita' della garanzia dello Stato di cui al comma 3 dell'articolo 1.
2. L'onere eventuale derivante dalla garanzia dello Stato prevista dalla presente legge e' posto a carico del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. L'onere eventuale derivante dalla garanzia dello Stato prevista dalla presente legge e' posto a carico del capitolo 8167 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.