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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/10/2024, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 665 dell'anno 2020 posta in decisione con ordinanza del 14/06/2024 comunicata il 19/06/2024, vertente
TRA nato a [...] il [...] (cod. fis. Parte_1
), nata a [...] il C.F._1 Parte_2
21/12/1977 (cod. fis. ) e C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...] (cod. fis. ), tutti nella C.F._3
qualità di eredi di nata a [...] il [...] e deceduta il Per_1
02/01/2022 (cod. fis. rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._4
Massimiliano Ponzio in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina Viale Italia n. 34/B
APPELLANTI
E
residente in [...] VII. D int 5, monchè CP_1
residente in [...], Controparte_2
residente in [...] e Controparte_3
residente in [...] nella qualità di Controparte_4
eredi di residente in [...] e Persona_2
deceduta il 18/07/2023.
APPELLATI - CONTUMACI
1 Avverso la sentenza n. 38/2020 del 08/01/2020 del Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 3297/2018.
OGGETTO: usucapione.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 13/06/2018 conveniva in giudizio Per_1 CP_1
e innanzi al Tribunale di Messina.
[...] Persona_2
L'attrice, premesso di essere comproprietaria in ragione di 8/16 di un immobile sito in Messina, Via Blandino 59, in catasto al fg. 142 part. 157 sub. 15, unitamente a e n.q. di eredi di CP_1 Persona_2 Controparte_2
comproprietarie della restante metà del medesimo bene per i restanti 8/16, deduceva di avere da oltre trenta anni utilizzato in maniera esclusiva e pubblicamente l'intero bene, avendolo adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare, e di avere provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso senza contestazione da parte di alcuno. Chiedeva quindi che venisse dichiarata in suo favore l'intervenuta usucapione della proprietà della quota dell'immobile delle convenute.
Nell'instaurato giudizio R.G. 3297/2018 le convenute non si costituivano rimanendo contumaci.
Il tribunale non ammetteva le richieste istruttorie e quindi con sentenza del
08/01/2020 ha poi rigettato la domanda.
Il Giudice di prime cure sulla base del principio per il quale il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso "ad usucapionem", risultando necessaria da parte dell'interessato un'attività durevole apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, ha ritenuto infondata la domanda ed inconducente allo scopo la richiesta istruttoria di prova testimoniale per come articolata dall'attrice.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Per_1 nell'instaurato giudizio nessuna delle appellate si è costituita.
2 In data 02/01/2022 la suddetta è deceduta ed il procedimento è stato Per_1
dichiarato interrotto e poi riassunto dagli eredi Parte_1 Parte_2
e .
[...] Parte_3
A seguito della morte di il procedimento è stato nuovamente Persona_2
interrotto e quindi riassunto nei confronti degli eredi di quest'ultima e cioè
e i quali, benché Controparte_4 Controparte_2 Controparte_3
regolarmente citato, non si sono costituiti.
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del 14/06/2024 con successivo deposito di scritto conclusionale.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP_1 CP_4
e che, benché regolarmente citati,
[...] Controparte_2 Controparte_3
non si sono costituti nel giudizio.
2) Con la propria impugnazione gli appellanti contestano la sentenza di prime cure per illogicità della stessa;
in particolare deducono che il Tribunale sembrerebbe avere trascurato alcuni punti fondamentali ai fini della ricostruzione della vicenda, oltre che la copiosa documentazione prodotta in atti, ribadendo che a sostegno della richiesta la signora che ha da sempre Per_1
vissuto inequivocabilmente ed in via esclusiva l'immobile de quo fissando la propria residenza da ben oltre trenta anni, ha prodotto in giudizio una parte della documentazione inerente al pagamento di utenze (enel e telefono), intestate al di lei marito, oltre al pagamento delle tasse relative al medesimo ed alle spese condominiali sia ordinarie che straordinarie, e ciò al fine di dimostrare di avere vissuto il bene in via esclusiva e per tutto il tempo necessario per maturarne l'usucapione. Sul punto gli appellanti ribadiscono che si può senza dubbio alcuno asserire, e con assoluta certezza, la sussistenza di uno specifico rapporto, incompatibile col permanere del compossesso delle appellate, che va oltre alla presunzione di mera tolleranza degli altri compossessori che, non costituendosi in giudizio, non hanno lasciato adito ad eventuali e presunti consensi. e/o a qualsiasi presunta tolleranza.
Giova innanzi tutto ricordare che l'usucapione è quella figura giuridica il cui effetto è quello di trasferire il diritto di proprietà dall'originario proprietario in favore di colui che ha posseduto il bene uti dominus per oltre venti anni e sul punto la Suprema Corte (per tutte sent. 11878/2013, ma anche 2044/2015 e
3 17459/2015), indica in modo chiaro e preciso quali debbano essere le condizioni rigorose per l'acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione, tali da superare il principio della tutela della proprietà come diritto costituzionalmente garantito, ritenendo che: “occorre la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il periodo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena.
Un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria della cosa”.
Il possesso, quindi, oltre ad essere pacifico, incontestato e prolungato, deve essere connotato dell'animus possidendi ovvero dall'intenzione di tenere la cosa come propria mediante l'esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
corpus ed animus sono le due essenziali componenti del possesso o, meglio, i due elementi costitutivi, il primo identificato nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà od altro diritto reale, il secondo, invece, identificato nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un diritto reale.
Trattasi di due componenti: una oggettiva e l'altra soggettiva, laddove l'animus può essere desunto in via presuntiva dal corpus purché vi sia svolgimento delle attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Per il riconoscimento della usucapione devono risultare esistenti in capo al richiedente gli elementi fondamentali del potere di fatto sul bene continuato ed indisturbato uti dominus per venti anni e soprattutto dell'animus possidendi, ovvero la volontà di comportarsi come padrone del bene e di escludere ogni diritto che altri possano vantare sul bene stesso.
I suddetti principi non sono però sufficienti laddove l'azione di usucapione sia proposta da un comproprietario nei confronti degli altri.
La recente sentenza Cass. 26/05/2022, n. 17141, su usucapione del comproprietario pro indiviso, ribadisce un orientamento consolidato della
Cassazione secondo il quale :“il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare, non solo di averne goduto in via
4 d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus (ex multis, Cass. Sez 2, n. 12260, 20/8/2002, Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006; Sez. 2, n.
19478, 20/9/2007; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009; Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017;
Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018).
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile può certamente usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Richiamando, infatti, alcune sentenze precedenti, la Corte di Cassazione afferma che “in tema di possesso ad usucapionem di beni immobili, la fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà si perfeziona allorché il comportamento materiale continuo ed ininterrotto - attuato sulla res sia accompagnato dall'intenzione resa palese a tutti di esercitare sul bene una signoria di fatto corrispondente al diritto di proprietà, sicché - in materia di usucapione di beni oggetto di comunione - il comportamento del compossessore, che deve manifestarsi in un'attività apertamente ed obiettivamente contrastante con il possesso altrui, deve rivelare in modo certo ed inequivocabile l'intenzione di comportarsi come proprietario esclusivo”.
Dunque, tale comportamento può anche essere posto in essere dal comproprietario e per tale motivo lo stesso potrà usucapire la quota del bene immobile appartenente agli altri comproprietari rimasti inerti.
Nella fattispecie per cui è causa l'originaria attrice, come pure gli odierni appellanti, hanno sempre indicato una serie di comportamenti che denotano certamente il possesso del bene ma che tuttavia rientrano nel godimento ordinario del proprietario quotista il quale, in quanto tale, ha pieno diritto di usufruire delle utilità del bene, mentre invece non hanno dato dimostrazione e tanto meno indicazione dell'intento di escludere gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastandone il loro comune diritto, così da evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
5 Quanto ritenuto dal Giudice di prime cure trova pertanto concorde questa Corte.
Gli appellanti si dolgono altresì del rigetto, da parte del Tribunale, della loro richiesta istruttoria e segnatamente della prova testimoniale per come dagli stessi articolata, reiterando la richiesta nel presente grado.
Osserva, la Corte che il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione relativa al bene del quale il dante causa degli appellanti era comproprietario, ritenendo che le richieste istruttorie per come formulate, non fossero utili e conducenti a dimostrare l'estensione qualitativa del suo possesso, tale da diventare possessore
"uti dominus" e non più "uti condominus".
Anche su tale punto la decisione del Tribunale va confermata, e del resto gli stessi appellanti, nel ribadire la loro richiesta istruttoria, affermano che i capitolati di prova su cui avrebbero dovuto riferire i testimoni indicati avrebbero provato non solo la gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile in capo alla signora ma sarebbero stati altresì rilevanti in merito alla prova del Per_1
possesso esclusivo ed indisturbato del bene da parte della appellante, e quindi insufficienti in quanto sostanzialmente inconducenti al fine di dimostrare e valutare l'esistenza di atti o fatti utili ad evidenziare una inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.
L'appello è quindi infondato e l'impugnata sentenza va pertanto confermata.
Nulla sulle spese stante la contumacia degli appellati.
Va infine considerato il disposto dell'art. 1, comma 17, della Legge 24/12/2012,
n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il quale: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello sussistono i presupposti per l'applicazione della suddetta norma a carico di parte appellante per la condanna al versamento in favore dell'erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Pt_1
6 avverso la sentenza n. 38/2020 del 08/01/2020 del Tribunale di Parte_3
Messina nel procedimento R.G. 3297/2018, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , CP_1 Controparte_4 Controparte_2
e ; Controparte_3
2) Rigetta l'appello e pertanto conferma in ogni sua parte l'impugnata sentenza;
3) Nulla sulle spese;
4) Dichiara sussistenti i presupposti dell'art. 1, comma 17, della Legge
24/12/2012, n. 228 che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per la condanna di parte appellante al versamento in favore dell'Erario dell'importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del procedimento.
Messina, camera di consiglio del 26/09/2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
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