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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/08/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1278/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20.8.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, IN PERSONA DEL MINISTRO E Parte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Catanzaro, in via G. Da Fiore, n.34, con l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. OPPONENTE E
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Enrico Candela n. Controparte_1
20, presso lo studio dell'avv. Fabio Brandi (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 77/2023, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n. 725/2023, notificato in data 18 maggio 2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.202,00, dovuto a titolo di indennità di reggenza (per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023). Il
deduceva di aver parzialmente erogato la somma oggetto del provvedimento Parte_1 impugnato (con il cedolino di maggio 2023 quantificata in 4.800,71€) relativamente agli aa.ss.
1 2019/2020 e 2020/2021, sostenendo come per gli anni scolastici successivi mancassero i requisiti di liquidità ed esigibilità, in ossequio all'art. 19, comma 5 bis, d.l. 98/2011, secondo cui l'indennità sia da riconoscersi ai DSGA solo a seguito di specifica sessione negoziale, in occasione di un decreto interministeriale ad hoc, mancante nel caso di specie, per il pagamento della restante parte relativa agli anni scolastici residui. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 confermando l'avvenuto pagamento, in suo favore, di € 4.800,72, eseguito però successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e, concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con condanna del al pagamento della restante parte, con il favore delle spese di lite. Parte_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. La questione verte sull'indennità di reggenza per i DSGIA, che assumono l'incarico presso due scuole normo-dimensionate o sottodimensionate, disciplinata dall'Accordo Aran del 10.11.2014 e dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, sin dall'art. 69 del CCNL 1985.
3. L'odierno opposto ha svolto l'incarico di reggenza negli anni scolastici 2019/2020 (presso l'IC di Mileto); 2020/2021 ((presso l'IC di Mileto); 2021/2022 (presso l'IC “Don Milani” di Lamezia Terme); 2022/2023 (presso l'IC “Don Milani” di Lamezia Terme), senza, tuttavia, ottenere l'emolumento richiesto, se non per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 con il cedolino di maggio.
4. L'indennità di reggenza è il compenso accessorio che viene erogato al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali ed amministrativi qualora venga affidata loro la reggenza di altra istituzione scolastica a seguito di assenza o impedimento del titolare. Detta indennità per effetto dell'art. 146 lettera g), punto 7) del CCNL 29/11/2007 deve essere quantificata nei termini stabiliti dall'art. 69 del CCNL 1995, pertanto il compenso da corrispondere è pari al 50% di quello spettante per l'incarico di funzioni superiori. Ai Dirigenti scolastici reggenti, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del contratto integrativo relativo al periodo 2002/2005 deve inoltre essere corrisposta un'integrazione della retribuzione di risultato pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione stabilita per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza. Poiché il compenso corrisposto per l'incarico di funzioni superiori è pari alla somma corrispondente alla differenza degli stipendi iniziali d'inquadramento del personale che sostituisce e del personale sostituito, al fine di poter calcolare il 50% da corrispondere a titolo di indennità di reggenza è necessario determinare prioritariamente l'importo dell'indennità di funzioni superiori rispettivamente per il Dirigente scolastico e per il Direttore SGA. Più specificatamente l'indennità di reggenza risulta spettante nei casi e con le modalità appresso indicate:
2 a) al dirigente scolastico che assuma la reggenza di un'altra istituzione scolastica è attribuita, per l'intera durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori;
b) al docente incaricato di una presidenza che assuma la reggenza di un'altra istituzione scolastica è parimenti attribuita, per l'intera durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori;
c) la stessa indennità, per il medesimo importo, è corrisposta al docente vicario dell'istituzione scolastica affidata in reggenza, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati;
d) in caso di assenza o impedimento del Capo d'istituto reggente per periodi superiori a 15 giorni, al docente vicario della sede affidata in reggenza è attribuito l'intero importo (100%) dell'indennità stessa per tutto il periodo della sostituzione. Posto che il compenso in parola non è compreso fra quelli accessori di cui al Capo II del Tit. I della parte seconda del CCNL/95 situazione confermata dall'art. 77 del Capo VIII del CCNL del 27/11/2007: ne consegue che detta indennità conferita al Dirigente incaricato della reggenza, va considerata quale emolumento fondamentale fisso e continuativo;
segue le sorti dello stipendio, ed è pertanto ridotta negli stessi casi. Essa spetta per tutta la durata della reggenza. Stante la natura di emolumento fisso e continuativo dell'indennità di cui trattasi, essa deve essere liquidata dalla competente ai Dirigenti Scolastico cui risulta affidata la reggenza di una CP_2 istituzione scolastica diversa da quella di titolarità, e ciò a prescindere che la reggenza venga conferita per l'intero anno scolastico o per il periodo di tempo inferiore. Quanto esposto risulta confermato dal MEF – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro che, rispondendo ad uno specifico quesito, con nota prot. n. 170507del 15/11/2006 si è così espresso “Ciò premesso, si rammenta che il Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 363 del 23/07/1996, concordata con l' e con la scrivente, ha precisato che l'indennità in CP_3 argomento, per la sua natura di emolumento fisso e continuativo, deve essere liquidata ai titolari della reggenza dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari”.
5. In tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 18682/2024: «all'epoca dell'introduzione degli originari art. 25-bis e ter e poi dell'art. 25 cit., vigeva pienamente l'art. 69 del CCNL 1994-1997 di comparto;
la suddetta norma, intitolata "Indennità di funzioni superiori e reggenza" era così formulata: nel medesimo contesto, l'art. 21 del CCNL normativo 1998 2001ale Data pubblicazione 09/07/2024 economico 1998 - 1999, prevedeva la spettanza ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, di una indennità accessoria mensile (c.d. indennità di direzione) e stabiliva che «nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente" con la precisazione che "per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica»; l'art. 33 del CCNI 31/8/1999 precisava poi che l'indennità di direzione era da corrispondere "nel caso di assenza o impedimento del capo d'istituto titolare o reggente", nella misura spettante al capo d'istituto, ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente;
4.3 in definitiva, l'assetto prevedeva che spettassero: - al sostituto del dirigente, l'indennità di direzione in misura pari а quella prevista per il dirigente, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente (art. 21 e 33 citt.); - al "vicario" che
3 sostituisse il dirigente per oltre 15 giorni anche l'indennità di "funzioni superiori", in misura pari al differenziale dei relativi livelli iniziali inquadramento (art. 69, co. 1, cit.); - il al reggente ed al suo vicario, l'indennità di direzione prevista per dirigente, in misura del 50 % per ciascuno di essi (art. 21 cit.); al "vicario" che sostituisse il reggente, l'indennità di direzione in misura intera pari a quanto previsto per il dirigente, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto relazione al proprio status di docente (artt. 21 e 33 citt.); […] il caso della "sostituzione" del dirigente titolare o reggente non è però venuto meno e ciò per il convergere di due considerazioni;
la prima, anche di taglio fattuale, è data dall'evidenza che si possono verificare ipotesi di impedimento del dirigente titolare o del reggente, per le più varie ragioni (malattia, aspettativa etc.), che comportano inevitabilmente, per la stessa conduzione della scuola, che qualcuno si faccia carico pienamente dei corrispondenti compiti;
sul piano giuridico - ed è la seconda considerazione - il menzionato permanere, seppure "ai soli fini della determinazione dell'importo", delle regole riguardanti le indennità di funzioni superiori (art. 146 CCNL 2007) non può significare altro se non il persistere della corrispondente posizioni, riguardanti docenti che operino pienamente come "sostituti" del dirigente;
tutto ciò realizza una convergenza del sistema sul piano comune di cui all'art. 52 d. lgs. 165/2001 e quindi della possibilità sia di attribuire formalmente incarichi di sostituzione del dirigente in esercizio di mansioni superiori (art. 52, co. 2 d. lgs. n. 165/2001) sia che, qualora lo svolgimento delle funzioni di sostituto si verifichi (di fatto, o anche per invalidità dell'incarico), vi sia parimenti (art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001) corresponsione di differenze retributive, in una logica di necessaria coerenza anche con l'art. 36 Cost.; Numero di raccolta generale 18682/2024 Data pubblicazione 09/07/2024 7.3 la particolarità sta nel fatto che le indennità destinate a maturare rispetto a tali casi sono individuate in via autonoma dalla contrattazione collettiva, attraverso la salvaguardia della misura degli importi di cui all'art. 69, comma primo, CCNL 1994/1997; si tratta di operazione giuridicamente del tutto legittima, in quanto, come precisato da ultimo da Cass. 19684/2023 cit., è alla contrattazione collettiva che «il legislatore, in tutte le versioni dell'art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell'assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita», sicché è stato il CCNL а fissare legittimamente quanto da riconoscere ai dirigenti scolastici "incaricati", pur senza una loro parificazione piena con i dirigenti di ruolo, con sistema ritenuto legittimo da Corte Costituzionale 25 luglio 1997, n. 273, rispetto all'analogo regime di cui all'art. 54 della legge n. 312/1980, sul presupposto che il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. […]».
6. Le domande dell'odierna opposta, sulla base di quanto suesposto, devono trovare accoglimento, stante la sussistenza del diritto di a recepire l'indennità di reggenza per il periodo CP_1 residuato. Cont
7. Pertanto, il è tenuto a corrispondere la residua somma, non ancora versata, pari a € 4.401,29, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché, considerato che la notifica del detto decreto ingiuntico è avvenuta il 18.5.2023 e che lo stesso opposto ha confermato di aver ricevuto il pagamento con il cedolino di maggio 2023, ne deriva che il pagamento era già stato posto in liquidazione prima della ricezione della notifica del decreto opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2023;
- condanna il , in persona del ministro e Parte_1 rappresentante legale pro tempore a corrispondere a il pagamento Controparte_1 della residua somma spettante pari ad € 4.401,29, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del dovuto fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del ministro e Parte_1 rappresentante legale pro tempore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 1.400,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore del procuratore di , CP_1 avv. Fabio Brandi, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20.8.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20.8.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, IN PERSONA DEL MINISTRO E Parte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Catanzaro, in via G. Da Fiore, n.34, con l'Avvocatura dello Stato di Catanzaro (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. OPPONENTE E
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Enrico Candela n. Controparte_1
20, presso lo studio dell'avv. Fabio Brandi (PEC: che la rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 22/06/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 77/2023, emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n. 725/2023, notificato in data 18 maggio 2023, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 9.202,00, dovuto a titolo di indennità di reggenza (per gli aa. ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, e 2022/2023). Il
deduceva di aver parzialmente erogato la somma oggetto del provvedimento Parte_1 impugnato (con il cedolino di maggio 2023 quantificata in 4.800,71€) relativamente agli aa.ss.
1 2019/2020 e 2020/2021, sostenendo come per gli anni scolastici successivi mancassero i requisiti di liquidità ed esigibilità, in ossequio all'art. 19, comma 5 bis, d.l. 98/2011, secondo cui l'indennità sia da riconoscersi ai DSGA solo a seguito di specifica sessione negoziale, in occasione di un decreto interministeriale ad hoc, mancante nel caso di specie, per il pagamento della restante parte relativa agli anni scolastici residui. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “
1. annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_1 confermando l'avvenuto pagamento, in suo favore, di € 4.800,72, eseguito però successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo e, concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con condanna del al pagamento della restante parte, con il favore delle spese di lite. Parte_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione non è fondata.
2. La questione verte sull'indennità di reggenza per i DSGIA, che assumono l'incarico presso due scuole normo-dimensionate o sottodimensionate, disciplinata dall'Accordo Aran del 10.11.2014 e dal Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola, sin dall'art. 69 del CCNL 1985.
3. L'odierno opposto ha svolto l'incarico di reggenza negli anni scolastici 2019/2020 (presso l'IC di Mileto); 2020/2021 ((presso l'IC di Mileto); 2021/2022 (presso l'IC “Don Milani” di Lamezia Terme); 2022/2023 (presso l'IC “Don Milani” di Lamezia Terme), senza, tuttavia, ottenere l'emolumento richiesto, se non per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 con il cedolino di maggio.
4. L'indennità di reggenza è il compenso accessorio che viene erogato al Dirigente scolastico e al Direttore dei servizi generali ed amministrativi qualora venga affidata loro la reggenza di altra istituzione scolastica a seguito di assenza o impedimento del titolare. Detta indennità per effetto dell'art. 146 lettera g), punto 7) del CCNL 29/11/2007 deve essere quantificata nei termini stabiliti dall'art. 69 del CCNL 1995, pertanto il compenso da corrispondere è pari al 50% di quello spettante per l'incarico di funzioni superiori. Ai Dirigenti scolastici reggenti, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del contratto integrativo relativo al periodo 2002/2005 deve inoltre essere corrisposta un'integrazione della retribuzione di risultato pari all'80% della parte variabile della retribuzione di posizione stabilita per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza. Poiché il compenso corrisposto per l'incarico di funzioni superiori è pari alla somma corrispondente alla differenza degli stipendi iniziali d'inquadramento del personale che sostituisce e del personale sostituito, al fine di poter calcolare il 50% da corrispondere a titolo di indennità di reggenza è necessario determinare prioritariamente l'importo dell'indennità di funzioni superiori rispettivamente per il Dirigente scolastico e per il Direttore SGA. Più specificatamente l'indennità di reggenza risulta spettante nei casi e con le modalità appresso indicate:
2 a) al dirigente scolastico che assuma la reggenza di un'altra istituzione scolastica è attribuita, per l'intera durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori;
b) al docente incaricato di una presidenza che assuma la reggenza di un'altra istituzione scolastica è parimenti attribuita, per l'intera durata della reggenza, un'indennità pari al 50% dell'indennità per funzioni superiori;
c) la stessa indennità, per il medesimo importo, è corrisposta al docente vicario dell'istituzione scolastica affidata in reggenza, in relazione ai giorni di servizio effettivamente prestati;
d) in caso di assenza o impedimento del Capo d'istituto reggente per periodi superiori a 15 giorni, al docente vicario della sede affidata in reggenza è attribuito l'intero importo (100%) dell'indennità stessa per tutto il periodo della sostituzione. Posto che il compenso in parola non è compreso fra quelli accessori di cui al Capo II del Tit. I della parte seconda del CCNL/95 situazione confermata dall'art. 77 del Capo VIII del CCNL del 27/11/2007: ne consegue che detta indennità conferita al Dirigente incaricato della reggenza, va considerata quale emolumento fondamentale fisso e continuativo;
segue le sorti dello stipendio, ed è pertanto ridotta negli stessi casi. Essa spetta per tutta la durata della reggenza. Stante la natura di emolumento fisso e continuativo dell'indennità di cui trattasi, essa deve essere liquidata dalla competente ai Dirigenti Scolastico cui risulta affidata la reggenza di una CP_2 istituzione scolastica diversa da quella di titolarità, e ciò a prescindere che la reggenza venga conferita per l'intero anno scolastico o per il periodo di tempo inferiore. Quanto esposto risulta confermato dal MEF – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro che, rispondendo ad uno specifico quesito, con nota prot. n. 170507del 15/11/2006 si è così espresso “Ciò premesso, si rammenta che il Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n. 363 del 23/07/1996, concordata con l' e con la scrivente, ha precisato che l'indennità in CP_3 argomento, per la sua natura di emolumento fisso e continuativo, deve essere liquidata ai titolari della reggenza dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari”.
5. In tal senso, la Suprema Corte, con sent. n. 18682/2024: «all'epoca dell'introduzione degli originari art. 25-bis e ter e poi dell'art. 25 cit., vigeva pienamente l'art. 69 del CCNL 1994-1997 di comparto;
la suddetta norma, intitolata "Indennità di funzioni superiori e reggenza" era così formulata: nel medesimo contesto, l'art. 21 del CCNL normativo 1998 2001ale Data pubblicazione 09/07/2024 economico 1998 - 1999, prevedeva la spettanza ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, di una indennità accessoria mensile (c.d. indennità di direzione) e stabiliva che «nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente" con la precisazione che "per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica»; l'art. 33 del CCNI 31/8/1999 precisava poi che l'indennità di direzione era da corrispondere "nel caso di assenza o impedimento del capo d'istituto titolare o reggente", nella misura spettante al capo d'istituto, ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente;
4.3 in definitiva, l'assetto prevedeva che spettassero: - al sostituto del dirigente, l'indennità di direzione in misura pari а quella prevista per il dirigente, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente (art. 21 e 33 citt.); - al "vicario" che
3 sostituisse il dirigente per oltre 15 giorni anche l'indennità di "funzioni superiori", in misura pari al differenziale dei relativi livelli iniziali inquadramento (art. 69, co. 1, cit.); - il al reggente ed al suo vicario, l'indennità di direzione prevista per dirigente, in misura del 50 % per ciascuno di essi (art. 21 cit.); al "vicario" che sostituisse il reggente, l'indennità di direzione in misura intera pari a quanto previsto per il dirigente, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto relazione al proprio status di docente (artt. 21 e 33 citt.); […] il caso della "sostituzione" del dirigente titolare o reggente non è però venuto meno e ciò per il convergere di due considerazioni;
la prima, anche di taglio fattuale, è data dall'evidenza che si possono verificare ipotesi di impedimento del dirigente titolare o del reggente, per le più varie ragioni (malattia, aspettativa etc.), che comportano inevitabilmente, per la stessa conduzione della scuola, che qualcuno si faccia carico pienamente dei corrispondenti compiti;
sul piano giuridico - ed è la seconda considerazione - il menzionato permanere, seppure "ai soli fini della determinazione dell'importo", delle regole riguardanti le indennità di funzioni superiori (art. 146 CCNL 2007) non può significare altro se non il persistere della corrispondente posizioni, riguardanti docenti che operino pienamente come "sostituti" del dirigente;
tutto ciò realizza una convergenza del sistema sul piano comune di cui all'art. 52 d. lgs. 165/2001 e quindi della possibilità sia di attribuire formalmente incarichi di sostituzione del dirigente in esercizio di mansioni superiori (art. 52, co. 2 d. lgs. n. 165/2001) sia che, qualora lo svolgimento delle funzioni di sostituto si verifichi (di fatto, o anche per invalidità dell'incarico), vi sia parimenti (art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001) corresponsione di differenze retributive, in una logica di necessaria coerenza anche con l'art. 36 Cost.; Numero di raccolta generale 18682/2024 Data pubblicazione 09/07/2024 7.3 la particolarità sta nel fatto che le indennità destinate a maturare rispetto a tali casi sono individuate in via autonoma dalla contrattazione collettiva, attraverso la salvaguardia della misura degli importi di cui all'art. 69, comma primo, CCNL 1994/1997; si tratta di operazione giuridicamente del tutto legittima, in quanto, come precisato da ultimo da Cass. 19684/2023 cit., è alla contrattazione collettiva che «il legislatore, in tutte le versioni dell'art. 52 succedutesi nel tempo, ha consentito di regolare le conseguenze economiche dell'assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto alla qualifica rivestita», sicché è stato il CCNL а fissare legittimamente quanto da riconoscere ai dirigenti scolastici "incaricati", pur senza una loro parificazione piena con i dirigenti di ruolo, con sistema ritenuto legittimo da Corte Costituzionale 25 luglio 1997, n. 273, rispetto all'analogo regime di cui all'art. 54 della legge n. 312/1980, sul presupposto che il principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. […]».
6. Le domande dell'odierna opposta, sulla base di quanto suesposto, devono trovare accoglimento, stante la sussistenza del diritto di a recepire l'indennità di reggenza per il periodo CP_1 residuato. Cont
7. Pertanto, il è tenuto a corrispondere la residua somma, non ancora versata, pari a € 4.401,29, e il decreto ingiuntivo deve essere revocato, poiché, considerato che la notifica del detto decreto ingiuntico è avvenuta il 18.5.2023 e che lo stesso opposto ha confermato di aver ricevuto il pagamento con il cedolino di maggio 2023, ne deriva che il pagamento era già stato posto in liquidazione prima della ricezione della notifica del decreto opposto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
4 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 77/2023;
- condanna il , in persona del ministro e Parte_1 rappresentante legale pro tempore a corrispondere a il pagamento Controparte_1 della residua somma spettante pari ad € 4.401,29, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del dovuto fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del ministro e Parte_1 rappresentante legale pro tempore al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
€ 1.400,00, oltre accessori di legge da corrispondere in favore del procuratore di , CP_1 avv. Fabio Brandi, in quanto dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 20.8.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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