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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5049 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PP AN nella causa civile iscritta al n. 13543/2022 R.G.L., promossa
D A
, , ,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , ,
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , Il Cancelliere Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21
, Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_26 Parte_27
MA NE ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via M. Stabile n. 182.
- resistente –
All'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 30/12/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l' per sentire “ritenere e dichiarare Controparte_1 che nella base di calcolo dell'indennità omnicompresiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, prevista dall'art. 3, c. 19 della l. r 27 del 2016, va incluso un importo pari agli oneri contributivi, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex Inadel, con conseguente incremento di quanto riconosciuto ai ricorrenti con il D.D.G. 122 del 6 maggio 2020 agli odierni ricorrenti;
condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze risultanti dal riconoscimento di quanto indicato al punto precedente, con vittoria di spese”; a sostegno delle superiori domande, dopo avere premesso di essere stati
1 dipendenti di enti locali della , inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, c. 1 della l.r. 28 gennaio Controparte_1
2014, n. 5, prestando il proprio lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato, i cui costi (compresi gli oneri previdenziali e di retribuzione differita) erano a carico della in particolare presso il Comune CP_1 di Partinico – ad eccezione dei signori Parte_25 Parte_26 Parte_27 impiegati presso il Comune di Borgetto - deducevano che “Il legislatore siciliano ha previsto un'alternativa, per i soggetti destinatari della norma in esame, all'assunzione a tempo indeterminato presso gli enti locali che li avevano utilizzati. In particolare, in luogo dell'assunzione (che avrebbe comportato un costo pari alla retribuzione erogata, a quella differita, e agli oneri previdenziali ad essi collegati), ha riconosciuto loro un'indennità (qualificata come “omnicomprensiva”) da parametrare alla retribuzione “in godimento”. 2.
Appare innanzitutto evidente l'utilizzo nella disposizione in esame di termini non del tutto usuali nella disciplina della retribuzione. Questa viene infatti indicata non come retribuzione “lorda annuale”, o
“erogata”, o “corrisposta” o simili, bensì come “in godimento”. L'uso di tale espressione denota – sulla base del senso proprio delle parole usate – la volontà di fare riferimento non a quanto percepito immediatamente dal lavoratore, bensì al complessivo beneficio economico del quale egli goda in conseguenza del rapporto di lavoro. In altri termini, ciò che viene riconosciuto è un importo che tenga conto sia dei vantaggi immediati, sia dei vantaggi differiti, discendenti dal contratto di lavoro […] Il termine
“omnicomprensiva” si deve dunque intendere nel senso di includere nell'indennità il costo totale dell'assunzione a tempo indeterminato – costo che, come detto, si traduce in un beneficio economico diretto o differito per il lavoratore – e dunque non soltanto la retribuzione erogata mensilmente” (cfr. pagine 6 e 7 del ricorso); esponevano, i lavoratori, che “L'Ufficio legislativo e legale riteneva che quanto dovuto ai lavoratori dovesse essere considerato come un'indennità per la rinuncia al rapporto di lavoro, per cui ai fini della sua determinazione non avrebbero dovuto essere inclusi i contributi “tenuto conto della circostanza che la sua erogazione è condizionata alla 'fuoriuscita dal bacino di appartenenza' e, quindi (…) al venir meno del rapporto di lavoro”. Dopo avere correttamente rilevato l'inesistenza di una nozione legale di retribuzione, e di “indicazioni specifiche” da parte della norma in esame, l'Ufficio riteneva – senza illustrarne compiutamente le ragioni, e pur dando atto dell'opportunità di un intervento chiarificatore del legislatore – di “orientarsi in via interpretativa”, e di fare riferimento al trattamento retributivo diretto di cui alla contrattazione collettiva “comprendente lo stipendio tabellare annuo con la tredicesima mensilità, eventuali scatti di anzianità o voci analoghe, ove previsti, le indennità corrisposte in via continuativa, escludendo quelle voci di carattere accessorio ed occasionale, che presuppongono l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative (es. compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produttività” (cfr. pag. 5 del ricorso); premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l convenuto, CP_1 variamente contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, in particolare, deducendo che
“Sul piano letterale nessun argomento autorizza a ritenere che per “retribuzione in godimento” debba intendersi anche oneri contributivi, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex Inadel, essendo il concetto di retribuzione riferito alla prestazione che remunera l'attività lavorativa, mentre gli oneri contributivi, in specie, attengono ai rapporti previdenziale e assistenziale, con funzione di
2 assicurazione sociale” nonché che “la manifestazione di volontà espressa - da ciascuno dei ricorrenti, in occasione della cessione del credito - rivela il riconoscimento della congruità dell'indennizzo forfettario in esame, per come – prima - quantificato dai Comuni utilizzatori e – poi - trasposto nel citato decreto dirigenziale n.122 del 6 maggio 2020.
Tale riconoscimento, quindi, costituisce totale acquiescenza alla liquidazione effettuata dall'Amministrazione, con implicita rinuncia alla richiesta di riconoscimento di altri emolumenti” (cfr. memoria di costituzione); premesso che la causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 novembre
2025; rilevato, anzitutto, che con l'atto di cessione di credito rep. 55608 – racc. 16236, del 6 agosto 2020, i lavoratori ricorrenti hanno ceduto alla il credito risultante dal DDG 122 del 6 Controparte_2 maggio 2020, ovvero soltanto l'importo che la Regione aveva loro già riconosciuto;
rilevato - contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente - che nel predetto atto non viene usato il termine “rinuncia”, non si fa uso di termini analoghi, né è presente alcun elemento che possa indurre a ritenere l'esistenza di alcuna reciproca concessione su diritti maturati o maturandi;
ritenuto, pertanto, che tale atto non costituisce una transazione tra le parti;
rilevato, tuttavia, che la previsione della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, in alternativa alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, costituisce accordo con cui le parti pongono fine al rapporto di lavoro a termine, evitando la conversione a tempo indeterminato, in cambio del pagamento di una somma forfettaria
“onnicomprensiva” pari a un certo numero di annualità della retribuzione in godimento;
rilevato che l'indennità de qua non è corrispettiva di prestazioni di lavoro, ma ha funzione risarcitoria e serve a compensare la perdita della chance di mantenere o ottenere un rapporto a tempo indeterminato, non la prestazione lavorativa svolta;
rilevato che ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. 153/1969, “Costituiscono retribuzione imponibile tutte le somme e i valori in genere corrisposti dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese”; in altri termini, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato determina automaticamente l'insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo;
rilevato, per altro verso, che le somme corrisposte al lavoratore per definire consensualmente un contenzioso o per evitare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato non sono soggette a contribuzione previdenziale in quanto prive di natura retributiva;
rilevato, infatti, che con circolare n. 263/1997, emanata con la finalità “Unificazione delle basi CP_3 imponibili fiscale e previdenziale”, è stato definito quali somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto rientrano (o no) nell'imponibile contributivo. In particolare, la circolare in questione distingue tra: somme di natura retributiva, soggette a contribuzione;
e somme di natura risarcitoria o transattiva, escluse dall'imponibile;
3 considerato, in particolare, che la circolare dispone che “rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo nel senso già specificato, tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro - e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto”; ritenuto, sulla scorta delle superiori considerazioni, anche in mancanza di disposizioni normative di segno contrario – necessaria affinché si possa giustificare una eccezione alla superiore regola generale sopra richiamata -, che un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, in alternativa alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, non possa essere comprensiva anche di una quota pari agli oneri contributivi;
ritenuto che
analoghe considerazioni devono estendersi con riferimento al TFR, il quale non è retribuzione in godimento, ma si configura come una retribuzione differita, accantonata dal datore di lavoro durante il rapporto di lavoro ed erogata al lavoratore solo alla cessazione dello stesso;
ritenuta, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso;
ritenuto che
appare equo compensare le spese in ragione dell'originalità della questione;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/11/2025.
Il Giudice
PP AN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. PP AN nella causa civile iscritta al n. 13543/2022 R.G.L., promossa
D A
, , ,
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , ,
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , , Il Cancelliere Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , Parte_19 Parte_20 Parte_21
, Parte_22 Parte_23 Parte_24 Parte_25
, rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_26 Parte_27
MA NE ed elettivamente domiciliati in Palermo, via Marchese di Villabianca, 54
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via M. Stabile n. 182.
- resistente –
All'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 30/12/2022 i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio l' per sentire “ritenere e dichiarare Controparte_1 che nella base di calcolo dell'indennità omnicompresiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, prevista dall'art. 3, c. 19 della l. r 27 del 2016, va incluso un importo pari agli oneri contributivi, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex Inadel, con conseguente incremento di quanto riconosciuto ai ricorrenti con il D.D.G. 122 del 6 maggio 2020 agli odierni ricorrenti;
condannare l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ai ricorrenti le differenze risultanti dal riconoscimento di quanto indicato al punto precedente, con vittoria di spese”; a sostegno delle superiori domande, dopo avere premesso di essere stati
1 dipendenti di enti locali della , inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, c. 1 della l.r. 28 gennaio Controparte_1
2014, n. 5, prestando il proprio lavoro con contratto di lavoro a tempo determinato, i cui costi (compresi gli oneri previdenziali e di retribuzione differita) erano a carico della in particolare presso il Comune CP_1 di Partinico – ad eccezione dei signori Parte_25 Parte_26 Parte_27 impiegati presso il Comune di Borgetto - deducevano che “Il legislatore siciliano ha previsto un'alternativa, per i soggetti destinatari della norma in esame, all'assunzione a tempo indeterminato presso gli enti locali che li avevano utilizzati. In particolare, in luogo dell'assunzione (che avrebbe comportato un costo pari alla retribuzione erogata, a quella differita, e agli oneri previdenziali ad essi collegati), ha riconosciuto loro un'indennità (qualificata come “omnicomprensiva”) da parametrare alla retribuzione “in godimento”. 2.
Appare innanzitutto evidente l'utilizzo nella disposizione in esame di termini non del tutto usuali nella disciplina della retribuzione. Questa viene infatti indicata non come retribuzione “lorda annuale”, o
“erogata”, o “corrisposta” o simili, bensì come “in godimento”. L'uso di tale espressione denota – sulla base del senso proprio delle parole usate – la volontà di fare riferimento non a quanto percepito immediatamente dal lavoratore, bensì al complessivo beneficio economico del quale egli goda in conseguenza del rapporto di lavoro. In altri termini, ciò che viene riconosciuto è un importo che tenga conto sia dei vantaggi immediati, sia dei vantaggi differiti, discendenti dal contratto di lavoro […] Il termine
“omnicomprensiva” si deve dunque intendere nel senso di includere nell'indennità il costo totale dell'assunzione a tempo indeterminato – costo che, come detto, si traduce in un beneficio economico diretto o differito per il lavoratore – e dunque non soltanto la retribuzione erogata mensilmente” (cfr. pagine 6 e 7 del ricorso); esponevano, i lavoratori, che “L'Ufficio legislativo e legale riteneva che quanto dovuto ai lavoratori dovesse essere considerato come un'indennità per la rinuncia al rapporto di lavoro, per cui ai fini della sua determinazione non avrebbero dovuto essere inclusi i contributi “tenuto conto della circostanza che la sua erogazione è condizionata alla 'fuoriuscita dal bacino di appartenenza' e, quindi (…) al venir meno del rapporto di lavoro”. Dopo avere correttamente rilevato l'inesistenza di una nozione legale di retribuzione, e di “indicazioni specifiche” da parte della norma in esame, l'Ufficio riteneva – senza illustrarne compiutamente le ragioni, e pur dando atto dell'opportunità di un intervento chiarificatore del legislatore – di “orientarsi in via interpretativa”, e di fare riferimento al trattamento retributivo diretto di cui alla contrattazione collettiva “comprendente lo stipendio tabellare annuo con la tredicesima mensilità, eventuali scatti di anzianità o voci analoghe, ove previsti, le indennità corrisposte in via continuativa, escludendo quelle voci di carattere accessorio ed occasionale, che presuppongono l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative (es. compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produttività” (cfr. pag. 5 del ricorso); premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l convenuto, CP_1 variamente contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, in particolare, deducendo che
“Sul piano letterale nessun argomento autorizza a ritenere che per “retribuzione in godimento” debba intendersi anche oneri contributivi, alla quota di trattamento di fine rapporto e alla c.d. trattenuta ex Inadel, essendo il concetto di retribuzione riferito alla prestazione che remunera l'attività lavorativa, mentre gli oneri contributivi, in specie, attengono ai rapporti previdenziale e assistenziale, con funzione di
2 assicurazione sociale” nonché che “la manifestazione di volontà espressa - da ciascuno dei ricorrenti, in occasione della cessione del credito - rivela il riconoscimento della congruità dell'indennizzo forfettario in esame, per come – prima - quantificato dai Comuni utilizzatori e – poi - trasposto nel citato decreto dirigenziale n.122 del 6 maggio 2020.
Tale riconoscimento, quindi, costituisce totale acquiescenza alla liquidazione effettuata dall'Amministrazione, con implicita rinuncia alla richiesta di riconoscimento di altri emolumenti” (cfr. memoria di costituzione); premesso che la causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 20 novembre
2025; rilevato, anzitutto, che con l'atto di cessione di credito rep. 55608 – racc. 16236, del 6 agosto 2020, i lavoratori ricorrenti hanno ceduto alla il credito risultante dal DDG 122 del 6 Controparte_2 maggio 2020, ovvero soltanto l'importo che la Regione aveva loro già riconosciuto;
rilevato - contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente - che nel predetto atto non viene usato il termine “rinuncia”, non si fa uso di termini analoghi, né è presente alcun elemento che possa indurre a ritenere l'esistenza di alcuna reciproca concessione su diritti maturati o maturandi;
ritenuto, pertanto, che tale atto non costituisce una transazione tra le parti;
rilevato, tuttavia, che la previsione della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, in alternativa alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, costituisce accordo con cui le parti pongono fine al rapporto di lavoro a termine, evitando la conversione a tempo indeterminato, in cambio del pagamento di una somma forfettaria
“onnicomprensiva” pari a un certo numero di annualità della retribuzione in godimento;
rilevato che l'indennità de qua non è corrispettiva di prestazioni di lavoro, ma ha funzione risarcitoria e serve a compensare la perdita della chance di mantenere o ottenere un rapporto a tempo indeterminato, non la prestazione lavorativa svolta;
rilevato che ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. 153/1969, “Costituiscono retribuzione imponibile tutte le somme e i valori in genere corrisposti dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese”; in altri termini, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato determina automaticamente l'insorgenza del corrispondente rapporto contributivo – assicurativo;
rilevato, per altro verso, che le somme corrisposte al lavoratore per definire consensualmente un contenzioso o per evitare la costituzione del rapporto a tempo indeterminato non sono soggette a contribuzione previdenziale in quanto prive di natura retributiva;
rilevato, infatti, che con circolare n. 263/1997, emanata con la finalità “Unificazione delle basi CP_3 imponibili fiscale e previdenziale”, è stato definito quali somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto rientrano (o no) nell'imponibile contributivo. In particolare, la circolare in questione distingue tra: somme di natura retributiva, soggette a contribuzione;
e somme di natura risarcitoria o transattiva, escluse dall'imponibile;
3 considerato, in particolare, che la circolare dispone che “rientrano nella esclusione, oltre le incentivazioni all'esodo nel senso già specificato, tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione di rapporto di lavoro - anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro - e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto”; ritenuto, sulla scorta delle superiori considerazioni, anche in mancanza di disposizioni normative di segno contrario – necessaria affinché si possa giustificare una eccezione alla superiore regola generale sopra richiamata -, che un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, in alternativa alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, non possa essere comprensiva anche di una quota pari agli oneri contributivi;
ritenuto che
analoghe considerazioni devono estendersi con riferimento al TFR, il quale non è retribuzione in godimento, ma si configura come una retribuzione differita, accantonata dal datore di lavoro durante il rapporto di lavoro ed erogata al lavoratore solo alla cessazione dello stesso;
ritenuta, conseguentemente, l'infondatezza del ricorso;
ritenuto che
appare equo compensare le spese in ragione dell'originalità della questione;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20/11/2025.
Il Giudice
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