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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/12/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2023 promossa da:
. nata a [...] il [...]) con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Fabio Domenico Corvino
- attore contro
, (C. F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Rosario Trocino CP_2
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Si compiaccia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e domanda, così provvedere:
“1) Accertare e dichiarare che in data 2-11-2021 la sede stradale del varco del cancello d'accesso del cimitero di Acquarica di Lecce – Frazione di – presentava una staffa di metallo, con CP_1 funzione di ferma-cancello costituente un'insidia trabocchetto per i visitatori dello stesso cimitero;
2) Accertare e dichiarare che in data 2-11-2021, la sig.ra onde uscire dallo Parte_1 stesso cimitero per recarsi a casa, nell'oltrepassare il relativo cancello d'accesso, nella contingenza aperto per le visite ai defunti, incappava contro la prefata staffa ferma-cancello, che le faceva perdere
l'equilibrio e rovinare per terra;
3) Accertare e dichiarare che in data 2-11-2021 la sig.ra in conseguenza della Parte_1 caduta meglio descritta nella narrativa del presente atto di citazione riportava notevoli lesioni fisiche
4) Accertare e dichiarare il - in persona del rappresentante Legale pro- Controparte_3 tempore, quale ente proprietario del cimitero di Acquarica di Lecce responsabile per non aver garantito ed assicurato la regolare transitabilità del varco d'accesso del cancello dello stesso cancello senza pericolo per i relativi visitatori ( del cimitero) e, per l'effetto condannarlo al risarcimento in favore dell'attrice, dei danni materiali e da lesioni fisiche da ella subiti in Pt_1 conseguenza del sinistro in narrativa e a corrisponderle pertanto la somma complessiva di €
33.138,34 ( diconsi trentatremilacentotrentotto/34 ) ovvero altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al soddisfo.
5) In subordine, in caso di denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 4) delle conclusioni del presente atto di citazione, accertare e dichiarare il Controparte_1 tenuto ex articolo 1227 comma 1 del Codice Civile al risarcimento parziale dei danni in favore dell'attrice, nella veste indicata, nella misura che l'Ill.mo Giudice di pace adito riterrà di Giustizia, per aver essa amministrazione comunale concorso con la condotta della alla produzione Pt_1 dell'evento lesivo in narrativa
6) Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“ – ritenere e dichiarare, in ogni caso, che la domanda è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per lo effetto, rigettarla;
– in subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa;
– con condanna, in ogni caso, dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore che dichiara di essere antistatario.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera. In data 2 novembre 2021, la sig.ra , si trovava, per la giornata della commemorazione dei Pt_1 defunti, presso il cimitero di Acquarica di Lecce, frazione di e, mentre stava uscendo da detto CP_1 cimitero, nell'oltrepassare il relativo cancello d'accesso, incappava, suo malgrado, contro la staffa ferma-cancello di metallo a servizio, per l'appunto del prefato cancello, che le faceva perdere l'equilibrio e rovinare per terra.
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno. In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. 34886/2021).
Nel caso di specie, si osserva che l'ostacolo che avrebbe cagionato la caduta era ben visibile, essendosi verificato l'evento dannoso in pieno giorno.
Pertanto, ritiene il giudice applicabile al caso di specie l'insegnamento del Supremo Consesso che in tema di buche stradali, applicabile al caso di specie in ragione della natura del bene oltre che della dinamica dell'evento lesivo, se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cassazione n.
16034/2023)
In conclusione, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere rigettata
4. Sulle spese
In deroga al principio di soccombenza, ritiene il Giudice di dover compensare integralmente le spese di lite.
Le spese della CTU sono poste a carico della parte attrice essendosi svolte sulla persona della danneggiata.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande formulate da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone le spese di CTU a carico della parte attrice . Parte_1
Lecce 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1334/2023 promossa da:
. nata a [...] il [...]) con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Fabio Domenico Corvino
- attore contro
, (C. F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Rosario Trocino CP_2
- convenuto
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio il per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Si compiaccia l'On.le Giudice adito, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e domanda, così provvedere:
“1) Accertare e dichiarare che in data 2-11-2021 la sede stradale del varco del cancello d'accesso del cimitero di Acquarica di Lecce – Frazione di – presentava una staffa di metallo, con CP_1 funzione di ferma-cancello costituente un'insidia trabocchetto per i visitatori dello stesso cimitero;
2) Accertare e dichiarare che in data 2-11-2021, la sig.ra onde uscire dallo Parte_1 stesso cimitero per recarsi a casa, nell'oltrepassare il relativo cancello d'accesso, nella contingenza aperto per le visite ai defunti, incappava contro la prefata staffa ferma-cancello, che le faceva perdere
l'equilibrio e rovinare per terra;
3) Accertare e dichiarare che in data 2-11-2021 la sig.ra in conseguenza della Parte_1 caduta meglio descritta nella narrativa del presente atto di citazione riportava notevoli lesioni fisiche
4) Accertare e dichiarare il - in persona del rappresentante Legale pro- Controparte_3 tempore, quale ente proprietario del cimitero di Acquarica di Lecce responsabile per non aver garantito ed assicurato la regolare transitabilità del varco d'accesso del cancello dello stesso cancello senza pericolo per i relativi visitatori ( del cimitero) e, per l'effetto condannarlo al risarcimento in favore dell'attrice, dei danni materiali e da lesioni fisiche da ella subiti in Pt_1 conseguenza del sinistro in narrativa e a corrisponderle pertanto la somma complessiva di €
33.138,34 ( diconsi trentatremilacentotrentotto/34 ) ovvero altra somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre interessi legali dal dì dell'evento sino al soddisfo.
5) In subordine, in caso di denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta formulata al punto 4) delle conclusioni del presente atto di citazione, accertare e dichiarare il Controparte_1 tenuto ex articolo 1227 comma 1 del Codice Civile al risarcimento parziale dei danni in favore dell'attrice, nella veste indicata, nella misura che l'Ill.mo Giudice di pace adito riterrà di Giustizia, per aver essa amministrazione comunale concorso con la condotta della alla produzione Pt_1 dell'evento lesivo in narrativa
6) Con vittoria di spese e di onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte convenuta si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:
“ – ritenere e dichiarare, in ogni caso, che la domanda è inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per lo effetto, rigettarla;
– in subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa;
– con condanna, in ogni caso, dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto Difensore che dichiara di essere antistatario.”
Nel corso del giudizio parte attrice ha depositato le proprie memorie e, infine, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. con le parti che hanno concluso come in atti.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti.
Dalla lettura degli atti di causa i fatti possono essere ricostruiti nella seguente maniera. In data 2 novembre 2021, la sig.ra , si trovava, per la giornata della commemorazione dei Pt_1 defunti, presso il cimitero di Acquarica di Lecce, frazione di e, mentre stava uscendo da detto CP_1 cimitero, nell'oltrepassare il relativo cancello d'accesso, incappava, suo malgrado, contro la staffa ferma-cancello di metallo a servizio, per l'appunto del prefato cancello, che le faceva perdere l'equilibrio e rovinare per terra.
***
Circa il verificarsi dell'evento dannoso, i testi escussi in udienza hanno confermato la dinamica dell'evento dannoso.
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale non resta che pronunciarsi sulla richiesta risarcitoria avanzata dall'attore.
Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo il caso fortuito”.
Si osserva che la responsabilità disciplinata da tale disposizione ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella sola relazione sussistente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere e nell'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso
(fra le altre, si veda C. 10860/2012).
Per il verificarsi della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. è, quindi, necessaria e sufficiente una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, che risulti così riconducibile ad un'anomalia
(originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa, nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, con il conseguente onere per l'attore, che agisce per il risarcimento del danno, di fornire la prova dell'esistenza di tali elementi, oltre al danno subito (cfr. ex multis C. 2481/2018; C. 11526/2017; C. 56/2016); resta a carico del custode convenuto offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, ovvero dell'impossibilità oggettiva della custodia, (C. 5808/2019).
Il caso fortuito, esimente la responsabilità, può consistere anche nel fatto naturale (c.d. forza maggiore), nel fatto del terzo ed anche nel fatto colposo del danneggiato, ravvisabile nel caso in cui lo stesso avrebbe potuto evitare il danno usando l'ordinaria diligenza ed osservando comuni regole di cautela e purché tale condotta costituisca causa esclusiva del danno. In particolare, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. 34886/2021).
Nel caso di specie, si osserva che l'ostacolo che avrebbe cagionato la caduta era ben visibile, essendosi verificato l'evento dannoso in pieno giorno.
Pertanto, ritiene il giudice applicabile al caso di specie l'insegnamento del Supremo Consesso che in tema di buche stradali, applicabile al caso di specie in ragione della natura del bene oltre che della dinamica dell'evento lesivo, se la buca sulla strada è avvistabile ed evitabile, la causa della caduta va ricercata nella colpevole inavvedutezza comportamentale del danneggiato (Cassazione n.
16034/2023)
In conclusione, alla luce delle superiori conclusioni la richiesta risarcitoria deve essere rigettata
4. Sulle spese
In deroga al principio di soccombenza, ritiene il Giudice di dover compensare integralmente le spese di lite.
Le spese della CTU sono poste a carico della parte attrice essendosi svolte sulla persona della danneggiata.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta le domande formulate da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
Compensa integralmente le spese di lite.
Pone le spese di CTU a carico della parte attrice . Parte_1
Lecce 7 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me