Articolo 1 della Legge 8 ottobre 1973, n. 675
Articolo 2
Versione
28 novembre 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convezione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.
Entrata in vigore il 28 novembre 1973