Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convezione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convezione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.