TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/07/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 22 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 23 luglio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6999, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. GRAZIOSI SIMONE,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 20.11.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 2 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1. Accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità e/o l'annullabilità dell'ordinanza di ingiunzione n. 0I- 001834716, relativa ad atto di accertamento n.
7010.20/09/2019.0298404 del 20/09/2019 riferito anno 2018, protocollo n. CP_1
7010.23/10/2024.0524368, C.F. Azienda: , C.F. CP_1 P.IVA_1
Rappresentante legale: . C.F._1
2. Con il favore delle spese di lite da distrarsi.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, rappresentando di aver provveduto, nelle more del giudizio, all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza ingiunzione per cui vi è causa (n. 0I- 001834716 del 30.10.2024 relativa ad atto di accertamento n. 7010.20.09/2019.0298404 del 20.09.2018 riferito CP_1 all'anno 2018): pertanto la parte convenuta ha chiesto la dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere con compensazione, almeno parziale, delle spese di lite.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti.
Nelle note sostitutive dell'udienza del 22.07.2025 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese della parte convenuta, in ragione della condotta tenuta dalla parte convenuta prima dell'inizio del presente giudizio.
* * *
Essendo pacifico che l'interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l'attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta
2 cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue
l'assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Le spese di lite devono tuttavia essere addebitate alla parte convenuta, giacché quest'ultima – avendo emesso e notificato la suddetta ordinanza ingiunzione nei confronti della parte ricorrente – ha causalmente determinato la necessità, per la parte ricorrente, di impugnare tempestivamente in sede giudiziale l'ordinanza in parola.
Tali spese vanno quantificate nella misura di euro 2.000,00: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3 Velletri, 23 luglio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
4