CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente
SURINI DIEGO, AT
ICARDI MARINA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220160003123191801 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220150003859835801 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170001259740801 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.75, Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione di Biella e notificate in data 01/07/2025 per un importo complessivo di euro 70.453,90.
Le suddette cartelle venivano notificate al ricorrente nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della soc. Società_1 e C. e i crediti erariali riguardano IVA, diritti annuali della Camera di commercio, e il Comune di Salussola per ICI/IMU.
Parte ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto le notifiche dei suddetti atti e di conseguenza chiede l'estinzione del credito vantato dal Fisco per intervenuta prescrizione del termine quinquennale.
L'AdER con atto di controdeduzioni del 18/11/'25 elenca le sotto indicate cartelle : 1) cartella n. 132 2016
00031231 91 801 per la somma di € 59.264,93; 2) cartella n. 132 2015 00038598 35 801 per la somma di
€ 283,49; 3)cartella n. 132 2017 00012597 40 801 per la somma di € 276,19; 4) cartella n. 132 2017
00021935 78 801 per la somma di € 10.629,30.
In repica alla mancata notifica eccepita dal ricorrente, l'dER allega l'estratto di ruolo che indica nel dettaglio, con riferimento a ognuna delle quattro cartelle di pagamento impugnate, il tributo sottostante,
l'importo della somma dovuta e ogni elemento utile per identificare il debito erariale. La cartella di pagamento n. 13220150003859835801 è stata notificata il giorno 08/12/2015 (doc. 2) alla società
Società_1 sas, via pec all'indirizzo indicato, e ritualmente ricevuta dalla società. I documenti numero 3, 4 e 5 sono le cartelle di pagamento n. 13220170001259740000, n. 13220170002193578000 e n.
13220160003123191000 con i relativi referti di notifica, tutte ritualmente ricevute dalla società di cui il contribuente è socio illimitatamente responsabile.
Prosegue la parte resistente dichiarando che a causa del mancato pagamento del debito, ha successivamente provveduto a notificare alla società, l'Avviso di intimazione n. 13220229000519782000
(doc. 6) in data 7/06/2022 e l'Avviso di intimazione n. 13220239001039959000 (doc. 7) in data
26/07/2023. Specifica AdER che la mancata impugnazione di un avviso di intimazione comporta il tacito riconoscimento del debito da parte del contribuente, consolidando così la posizione del creditore.
Evidenzia DE che, come dimostrano i documenti n. 8 e n. 9, è intervenuta nell'esecuzione immobiliare avviata ai danni della società Società_1 sas, interrompendo nuovamente il termine di prescrizione del diritto di credito. Sempre AdER rammenta che l'Art. 68 DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente dispone: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conclude parte resistente chiedendo la revoca dell'istanza di sospensione cautelare, per assoluta carenza di entrambi i requisiti previsti dalla legge e di conseguenza rigettare il ricorso proposto dal signor
Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente.
La relata di notifica della cartella n. 1320150003859835801 concernente diritti annuali della Camera di Commercio – anno 2013 - per la somma di euro 283,49 a suo tempo notificata alla società Società_1
e C., non risulta allegata agli atti ricorsuali. Da ciò consegue per la cartella su indicata,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per mancata notifica. Per le restanti cartelle di pagamento si constata che AdER ha dato prova della rituale e corretta notifica. Precisamente, le notifiche delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate alla società Società_1 e C. sono state allegate con le controdeduzioni depositate in data 18/11/2025: 1) La cartella n. 1322017000125 9740000 di euro 276,19 relativa ai diritti annuali Camera di Commercio – anno 2014 – risulta notificata in data 29/08/2016 (doc.
3); 2) La cartella n. 13220170002 193578000 relativa a IMU – anni 2012/'13/'14 – di euro 10.629,00 risulta notificata il 05/10/2017 (doc.4); 3) La cartella n. 13220160003123191000 relativa a IVA -anno
2012 – di euro 59.264,93 risulta notificata in data 29/08/2016 (doc.5). Inoltre la parte resistente in data
07/06/2022 notifica l'Avviso di intimazione n. 13220229000519782000 (doc. 6) e in data 26/07/2023
l'Avviso di intimazione n. 132202390010399 59000 (doc. 7) .
Alla luce di quanto sopra, accoglie parzialmente il ricorso e pone a carico di parte ricorrente il pagamento del 90% delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di euro 3.900,00. Compensa tra le parti il restante 10% .
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente il pagamento del 90% delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di euro 3.900,00.
Compensa tra le parti il restante 10%.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente
SURINI DIEGO, AT
ICARDI MARINA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 75/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220160003123191801 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220150003859835801 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170001259740801 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13220170002193578801 I.C.I. 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.75, Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento notificate dall'Agente della Riscossione di Biella e notificate in data 01/07/2025 per un importo complessivo di euro 70.453,90.
Le suddette cartelle venivano notificate al ricorrente nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile della soc. Società_1 e C. e i crediti erariali riguardano IVA, diritti annuali della Camera di commercio, e il Comune di Salussola per ICI/IMU.
Parte ricorrente dichiara di non aver mai ricevuto le notifiche dei suddetti atti e di conseguenza chiede l'estinzione del credito vantato dal Fisco per intervenuta prescrizione del termine quinquennale.
L'AdER con atto di controdeduzioni del 18/11/'25 elenca le sotto indicate cartelle : 1) cartella n. 132 2016
00031231 91 801 per la somma di € 59.264,93; 2) cartella n. 132 2015 00038598 35 801 per la somma di
€ 283,49; 3)cartella n. 132 2017 00012597 40 801 per la somma di € 276,19; 4) cartella n. 132 2017
00021935 78 801 per la somma di € 10.629,30.
In repica alla mancata notifica eccepita dal ricorrente, l'dER allega l'estratto di ruolo che indica nel dettaglio, con riferimento a ognuna delle quattro cartelle di pagamento impugnate, il tributo sottostante,
l'importo della somma dovuta e ogni elemento utile per identificare il debito erariale. La cartella di pagamento n. 13220150003859835801 è stata notificata il giorno 08/12/2015 (doc. 2) alla società
Società_1 sas, via pec all'indirizzo indicato, e ritualmente ricevuta dalla società. I documenti numero 3, 4 e 5 sono le cartelle di pagamento n. 13220170001259740000, n. 13220170002193578000 e n.
13220160003123191000 con i relativi referti di notifica, tutte ritualmente ricevute dalla società di cui il contribuente è socio illimitatamente responsabile.
Prosegue la parte resistente dichiarando che a causa del mancato pagamento del debito, ha successivamente provveduto a notificare alla società, l'Avviso di intimazione n. 13220229000519782000
(doc. 6) in data 7/06/2022 e l'Avviso di intimazione n. 13220239001039959000 (doc. 7) in data
26/07/2023. Specifica AdER che la mancata impugnazione di un avviso di intimazione comporta il tacito riconoscimento del debito da parte del contribuente, consolidando così la posizione del creditore.
Evidenzia DE che, come dimostrano i documenti n. 8 e n. 9, è intervenuta nell'esecuzione immobiliare avviata ai danni della società Società_1 sas, interrompendo nuovamente il termine di prescrizione del diritto di credito. Sempre AdER rammenta che l'Art. 68 DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente dispone: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Conclude parte resistente chiedendo la revoca dell'istanza di sospensione cautelare, per assoluta carenza di entrambi i requisiti previsti dalla legge e di conseguenza rigettare il ricorso proposto dal signor
Ricorrente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente.
La relata di notifica della cartella n. 1320150003859835801 concernente diritti annuali della Camera di Commercio – anno 2013 - per la somma di euro 283,49 a suo tempo notificata alla società Società_1
e C., non risulta allegata agli atti ricorsuali. Da ciò consegue per la cartella su indicata,
l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione per mancata notifica. Per le restanti cartelle di pagamento si constata che AdER ha dato prova della rituale e corretta notifica. Precisamente, le notifiche delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate alla società Società_1 e C. sono state allegate con le controdeduzioni depositate in data 18/11/2025: 1) La cartella n. 1322017000125 9740000 di euro 276,19 relativa ai diritti annuali Camera di Commercio – anno 2014 – risulta notificata in data 29/08/2016 (doc.
3); 2) La cartella n. 13220170002 193578000 relativa a IMU – anni 2012/'13/'14 – di euro 10.629,00 risulta notificata il 05/10/2017 (doc.4); 3) La cartella n. 13220160003123191000 relativa a IVA -anno
2012 – di euro 59.264,93 risulta notificata in data 29/08/2016 (doc.5). Inoltre la parte resistente in data
07/06/2022 notifica l'Avviso di intimazione n. 13220229000519782000 (doc. 6) e in data 26/07/2023
l'Avviso di intimazione n. 132202390010399 59000 (doc. 7) .
Alla luce di quanto sopra, accoglie parzialmente il ricorso e pone a carico di parte ricorrente il pagamento del 90% delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di euro 3.900,00. Compensa tra le parti il restante 10% .
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso;
pone a carico di parte ricorrente il pagamento del 90% delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di euro 3.900,00.
Compensa tra le parti il restante 10%.