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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1423/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 1423/2016 R.G.A.C. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Parte_1
Ierace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Fabrizia (VV), via Micca n. 1, giusta procura in atti appellante
CONTRO
già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonino G. Distefano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, in via Vittorio Veneto, n. 78, giusta procura in calce all'atto di appello notificato appellata e appellante incidentale
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di appello regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 19/2016, emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha parzialmente accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti di compagnia assicuratrice del veicolo a bordo Controparte_1 del quale la stessa si trovava in qualità di terza trasportata, in occasione del sinistro occorso in data 7.11.2013 in Serra San
Bruno.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto, che il giudice di primo grado avrebbe disatteso le risultanze della CTU medico legale, ritenendo non liquidabile il danno biologico pari all'1% di IP, per mancanza di accertamento strumentale, non valutando l'intero materialo probatorio in atti, dal quale risulta l'effettuazione degli esami ed indagini necessari.
Si è costituita in giudizio spiegando in via Controparte_1 preliminare appello incidentale avverso la sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di primo grado per carenza assoluta di prova, nonché il rigetto dell'appello avanzato dalla attrice, perché inammissibile ed infondato, con condanna dell'appellante principale alle spese del giudizio.
Il Giudice istruttore, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 22.01.2025, questo giudice rinviava alla udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello incidentale è fondato e va integralmente accolto con conseguente rigetto della domanda proposta da
[...]
. Pt_1
Le conclusioni della sentenza di primo grado devono essere disattese, ciò in quanto il ragionamento logico giuridico del giudice
2 di pace che ha ritenuto adeguatemene provata la dinamica del sinistro, sulla base degli elementi probatori raccolti in giudizio, non appare convincente ed adeguatamente motivata.
La domanda attorea, infatti, poggia su un quadro probatorio insufficiente ed incerto, non in grado di dimostrare lo stesso fatto storico sotteso alla domanda, e dunque il necessario nesso di causalità tra condotta e danno e neanche la presenza, nel caso di specie, del terzo trasportato sul veicolo assicurato con la compagnia citata in causa. (Cassazione, sentenza del 13 ottobre 2016, n.
20654)
Invero, la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione, non trova riscontro né nelle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso né nella documentazione prodotta in giudizio. Ed invero, il teste escusso, , rende Testimone_1 dichiarazioni estremamente vaghe, meramente confermative delle circostanze formulate negli atti difensivi, non è in grado di riferire se la signora era effettivamente trasportata sull'autovettura Pt_1
Fiat Panda. A ciò deve aggiungersi la circostanza che il signor non viene individuato come testimone oculare nel CID Tes_1 prodotto. Inoltre dai documenti e dal materiale fotografico in atti emerge una insanabile incompatibilità dei danni ai mezzi coinvolti e dei punti d'urto con la dinamica narrata dall'odierna appellante.
Pertanto, nel caso di specie l'onere di cui all'art 2697 c.c., non è stato assolto dall'attore/appellante principale, diversamente da quanto osservato dal giudice di prime cure, poiché la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate dall'attrice, già descritte in modo estremamente generico, non trova riscontro e precisazione nell'istruttoria espletata in primo grado.
Pertanto, a fronte del mancato raggiungimento della prova circa il fatto storico, circa la presenza del terzo trasportato sul veicolo assicurato e circa il nesso di causalità, si ritiene che le consulenze tecniche disposte dal GdP siano state del tutto esplorative (cfr. tra
3 tutte Cassazione n. 19631/2020 secondo cui, richiamandosi ad altri precedenti conformi La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art.
2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti
o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti).
Ad ogni modo, si ritiene che, le conclusioni cui è giunto il perito tecnico- modale nominato dal giudice di prime cure non fossero attendibili, poiché superficiali approssimative e non coerenti con i dati oggettivi ricavabili dalla documentazione acquisita.
Appare, dunque evidente che il quadro probatorio, incerto e generico, non consente di ritenere provata la domanda risarcitoria, impendendone l'accoglimento.
Orbene, alla luce di quanto emerso nella prima fase di giudizio e data pertanto l'inidoneità dell'istruttoria svolta di dimostrare la concreta causazione del fatto storico e le modalità del suo verificarsi, l'appello principale deve essere rigettato, l'appello incidentale accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M.
55/2014- tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
4 - In riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
Parte_1
- Condanna alle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, quantificate in € 536,00 per il primo grado ed € 800 per il secondo grado, oltre oneri ed accessori di legge
Vibo Valentia 28.02.2015
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 1423/2016 R.G.A.C. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Parte_1
Ierace ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Fabrizia (VV), via Micca n. 1, giusta procura in atti appellante
CONTRO
già Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonino G. Distefano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, in via Vittorio Veneto, n. 78, giusta procura in calce all'atto di appello notificato appellata e appellante incidentale
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di appello regolarmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 19/2016, emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha parzialmente accolto la domanda di condanna al risarcimento del danno nei confronti di compagnia assicuratrice del veicolo a bordo Controparte_1 del quale la stessa si trovava in qualità di terza trasportata, in occasione del sinistro occorso in data 7.11.2013 in Serra San
Bruno.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto, che il giudice di primo grado avrebbe disatteso le risultanze della CTU medico legale, ritenendo non liquidabile il danno biologico pari all'1% di IP, per mancanza di accertamento strumentale, non valutando l'intero materialo probatorio in atti, dal quale risulta l'effettuazione degli esami ed indagini necessari.
Si è costituita in giudizio spiegando in via Controparte_1 preliminare appello incidentale avverso la sentenza impugnata, chiedendo l'integrale rigetto della domanda di primo grado per carenza assoluta di prova, nonché il rigetto dell'appello avanzato dalla attrice, perché inammissibile ed infondato, con condanna dell'appellante principale alle spese del giudizio.
Il Giudice istruttore, precedentemente titolare del fascicolo, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Divenuta assegnataria del fascicolo, con provvedimento del
Presidente del Tribunale, n. 4512 del 22.01.2025, questo giudice rinviava alla udienza del 22 gennaio 2025, per discussione ex art. 281 sexsies, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello incidentale è fondato e va integralmente accolto con conseguente rigetto della domanda proposta da
[...]
. Pt_1
Le conclusioni della sentenza di primo grado devono essere disattese, ciò in quanto il ragionamento logico giuridico del giudice
2 di pace che ha ritenuto adeguatemene provata la dinamica del sinistro, sulla base degli elementi probatori raccolti in giudizio, non appare convincente ed adeguatamente motivata.
La domanda attorea, infatti, poggia su un quadro probatorio insufficiente ed incerto, non in grado di dimostrare lo stesso fatto storico sotteso alla domanda, e dunque il necessario nesso di causalità tra condotta e danno e neanche la presenza, nel caso di specie, del terzo trasportato sul veicolo assicurato con la compagnia citata in causa. (Cassazione, sentenza del 13 ottobre 2016, n.
20654)
Invero, la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nell'atto di citazione, non trova riscontro né nelle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso né nella documentazione prodotta in giudizio. Ed invero, il teste escusso, , rende Testimone_1 dichiarazioni estremamente vaghe, meramente confermative delle circostanze formulate negli atti difensivi, non è in grado di riferire se la signora era effettivamente trasportata sull'autovettura Pt_1
Fiat Panda. A ciò deve aggiungersi la circostanza che il signor non viene individuato come testimone oculare nel CID Tes_1 prodotto. Inoltre dai documenti e dal materiale fotografico in atti emerge una insanabile incompatibilità dei danni ai mezzi coinvolti e dei punti d'urto con la dinamica narrata dall'odierna appellante.
Pertanto, nel caso di specie l'onere di cui all'art 2697 c.c., non è stato assolto dall'attore/appellante principale, diversamente da quanto osservato dal giudice di prime cure, poiché la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate dall'attrice, già descritte in modo estremamente generico, non trova riscontro e precisazione nell'istruttoria espletata in primo grado.
Pertanto, a fronte del mancato raggiungimento della prova circa il fatto storico, circa la presenza del terzo trasportato sul veicolo assicurato e circa il nesso di causalità, si ritiene che le consulenze tecniche disposte dal GdP siano state del tutto esplorative (cfr. tra
3 tutte Cassazione n. 19631/2020 secondo cui, richiamandosi ad altri precedenti conformi La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art.
2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti
o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti).
Ad ogni modo, si ritiene che, le conclusioni cui è giunto il perito tecnico- modale nominato dal giudice di prime cure non fossero attendibili, poiché superficiali approssimative e non coerenti con i dati oggettivi ricavabili dalla documentazione acquisita.
Appare, dunque evidente che il quadro probatorio, incerto e generico, non consente di ritenere provata la domanda risarcitoria, impendendone l'accoglimento.
Orbene, alla luce di quanto emerso nella prima fase di giudizio e data pertanto l'inidoneità dell'istruttoria svolta di dimostrare la concreta causazione del fatto storico e le modalità del suo verificarsi, l'appello principale deve essere rigettato, l'appello incidentale accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
4. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex D.M.
55/2014- tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
4 - In riforma della sentenza di primo grado impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
Parte_1
- Condanna alle spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, quantificate in € 536,00 per il primo grado ed € 800 per il secondo grado, oltre oneri ed accessori di legge
Vibo Valentia 28.02.2015
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta Naso provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
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