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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12996 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 31758/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
Marta Ienzi Presidente Filomena Albano Giudice Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31758/2024 r.g.a.c., vertente tra
nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Roma alla via Domenico Jachino n. 31, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avvocato Giovanni Guercio;
RICORRENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: AZIONE EX ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E 31 D.LGS 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio e costituitasi Parte_1
in proprio il 9 settembre 2025, chiede al Tribunale di Roma che sia ordinato < all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, ella intende sostituire dal proprio prenome ” Pt_1
con quello di “ ”.>>. La ricorrente chiede altresì di essere autorizzata CP_1
“a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”. 2
La ricorrente ha dedotto di avere sempre manifestato una “natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile”, così come “confermato … dall'attenta analisi effettuata sulla predetta dagli esperti del SAIFIP – Azienda Ospedaliera San
Camillo/Forlanini di Roma”, supportata da “esaustiva relazione psico – sessuale”. La ricorrente, inoltre, afferma di avere assunto da tempo “l'aspetto e gli atteggiamenti di un ragazzo”, anche in ragione della “somministrazione di una terapia ormonale virilizzante”. La ricorrente ha altresì aggiunto di avere
“interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare
i propri caratteri sessuali a quelli maschili”.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto l'8 agosto 2024 e senza formulare specifici rilievi.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente sono riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica del 4 giugno 2024, redatta dalla dott.ssa psicologa in servizio presso l'Azienda ospedaliera Testimone_1
San Camillo - Forlanini, all'esito di uno specifico “percorso psicodiagnostico”, si riporta la presa di coscienza, da parte della ricorrente, della propria disforia di genere;
con “disagio sempre più importante” nei rapporti sociali. Nella relazione, di cui all'allegato n. 3), si attestano le difficoltà della ricorrente determinate “dal possedere documenti anagrafici al femminile”, i quali possono contribuire “a vissuti di esclusione e non appartenenza”, determinando “fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie”. Si aggiunge nella relazione che la ricorrente ha iniziato, sotto controllo medico, una “terapia ormonale mascolinizzante” e intende sottoporsi a intervento chirurgico di rettificazione di sesso.
È altresì in atti una certificazione medica del 9 maggio 2024 nella quale si attesta, da parte di medico specialista, che la ricorrente sta seguendo da dodici mesi una “terapia ormonale mascolinizzante”, volta ad ottenere una mascolinizzazione dei caratteri fisici, interni ed esterni.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nell'audizione della ricorrente, svoltasi all'udienza del 10 settembre 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “Mi sono 3 iscritto all'università, sono appassionato di cinema e vorrei fare il regista. Mi presento con il nome maschile;
da molti anni mi presento così, ho CP_1
fatto coming out quando frequentavo le scuole medie;
ho iniziato ad avvertire questo disagio intorno agli undici anni, non mi riconoscevo davanti allo specchio ed anche nei rapporti sociali;
ho iniziato la terapia ormonale due anni fa, utilizzo testosterone e non ci sono effetti collaterali;
è mia intenzione operarmi e ho il pieno supporto dei miei genitori i quali hanno manifestato la volontà di accompagnarmi in questo percorso;
ho una sorella più grande e un fratello più piccolo e loro hanno capito benissimo la mia situazione personale. Sono convinto della mia decisione, ho svolto un percorso psicologico all'età di 15 anni;
posso dire che a scuola mi hanno bullizzato sia ragazze sia ragazzi;
ho avuto difficoltà con alcuni insegnanti, i quali mi facevano delle battute, mentre altri sono stati più comprensivi e umani. Ho scelto il nome per via del suo CP_1 significato;
mia madre è vietnamita. Mi riporto per il resto a quanto scritto nel ricorso e insisto nelle relative domande e deduzioni”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento e precisando che “le comunicazioni di carattere anagrafico vanno rivolte al Comune di Roma e non al Comune di AR perché l'atto della nascita, pur avvenuto a AR,
è stato sin dall'origine iscritto nel comune di Roma”; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
****
Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio di . CP_1
In punto di diritto, la legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da 4 realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere insieme demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento, un tempo consolidato.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito sia il diritto alla vita privata e familiare sia il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, ha affermato che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo 5 nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. La
Corte evidenzia in proposito come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, nel caso in esame tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati dalla ricorrente ne hanno consolidato l'identità fisiognomica e sociale di natura femminile, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di di porsi all'esterno Parte_1 manifestando un'identità sociale e anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora 6 indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale della predetta.
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Corte Costituzionale, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona. E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente 7 autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto dei Parte_1
trattamenti ormonali tramite testosterone, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome liberamente scelto dalla ricorrente, in sostituzione di quello femminile di , è quello maschile di , così come chiarito ulteriormente Pt_1 CP_1
dalla stessa interessata all'udienza del 10 settembre 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio in relazione alla residenza della ricorrente in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di trascrizione dell'atto di nascita, ossia del Comune di Roma, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a [...] l'[...]); atto di nascita Parte_1 trascritto il 13 marzo 2007 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma.
Rettifica avente ad oggetto il cambiamento del sesso, da femminile a maschile,
e con attribuzione del nome “ ” in luogo di quello attuale di “ ”. CP_1 Pt_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
Per Questi Motivi
8
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a AR in [...] 12 febbraio Parte_1
2007), con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di “ ”; CP_1 Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Demanda la Cancelleria per quanto di competenza.
Roma, 16 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e così composto:
Marta Ienzi Presidente Filomena Albano Giudice Stefano Calabria Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 31758/2024 r.g.a.c., vertente tra
nata a [...] l'[...] e residente in Parte_1
Roma alla via Domenico Jachino n. 31, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avvocato Giovanni Guercio;
RICORRENTE con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: AZIONE EX ARTT. 1 DELLA LEGGE N. 164/1982 E 31 D.LGS 150/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
divenuta maggiorenne nelle more del giudizio e costituitasi Parte_1
in proprio il 9 settembre 2025, chiede al Tribunale di Roma che sia ordinato < all'Ufficiale di Stato Civile competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso, da femminile a maschile, e nome, che, a tal fine, ella intende sostituire dal proprio prenome ” Pt_1
con quello di “ ”.>>. La ricorrente chiede altresì di essere autorizzata CP_1
“a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili”. 2
La ricorrente ha dedotto di avere sempre manifestato una “natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile”, così come “confermato … dall'attenta analisi effettuata sulla predetta dagli esperti del SAIFIP – Azienda Ospedaliera San
Camillo/Forlanini di Roma”, supportata da “esaustiva relazione psico – sessuale”. La ricorrente, inoltre, afferma di avere assunto da tempo “l'aspetto e gli atteggiamenti di un ragazzo”, anche in ragione della “somministrazione di una terapia ormonale virilizzante”. La ricorrente ha altresì aggiunto di avere
“interesse ad essere autorizzata ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare
i propri caratteri sessuali a quelli maschili”.
Nel giudizio ha spiegato intervento il Pubblico Ministero, apponendo un visto l'8 agosto 2024 e senza formulare specifici rilievi.
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente sono riscontrate dalla documentazione in atti.
In particolare, dalla relazione psicologica del 4 giugno 2024, redatta dalla dott.ssa psicologa in servizio presso l'Azienda ospedaliera Testimone_1
San Camillo - Forlanini, all'esito di uno specifico “percorso psicodiagnostico”, si riporta la presa di coscienza, da parte della ricorrente, della propria disforia di genere;
con “disagio sempre più importante” nei rapporti sociali. Nella relazione, di cui all'allegato n. 3), si attestano le difficoltà della ricorrente determinate “dal possedere documenti anagrafici al femminile”, i quali possono contribuire “a vissuti di esclusione e non appartenenza”, determinando “fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie”. Si aggiunge nella relazione che la ricorrente ha iniziato, sotto controllo medico, una “terapia ormonale mascolinizzante” e intende sottoporsi a intervento chirurgico di rettificazione di sesso.
È altresì in atti una certificazione medica del 9 maggio 2024 nella quale si attesta, da parte di medico specialista, che la ricorrente sta seguendo da dodici mesi una “terapia ormonale mascolinizzante”, volta ad ottenere una mascolinizzazione dei caratteri fisici, interni ed esterni.
Il contenuto della relazione psicologica prodotta trova conferma nell'audizione della ricorrente, svoltasi all'udienza del 10 settembre 2025 davanti al giudice relatore, il cui contenuto è stato così verbalizzato: “Mi sono 3 iscritto all'università, sono appassionato di cinema e vorrei fare il regista. Mi presento con il nome maschile;
da molti anni mi presento così, ho CP_1
fatto coming out quando frequentavo le scuole medie;
ho iniziato ad avvertire questo disagio intorno agli undici anni, non mi riconoscevo davanti allo specchio ed anche nei rapporti sociali;
ho iniziato la terapia ormonale due anni fa, utilizzo testosterone e non ci sono effetti collaterali;
è mia intenzione operarmi e ho il pieno supporto dei miei genitori i quali hanno manifestato la volontà di accompagnarmi in questo percorso;
ho una sorella più grande e un fratello più piccolo e loro hanno capito benissimo la mia situazione personale. Sono convinto della mia decisione, ho svolto un percorso psicologico all'età di 15 anni;
posso dire che a scuola mi hanno bullizzato sia ragazze sia ragazzi;
ho avuto difficoltà con alcuni insegnanti, i quali mi facevano delle battute, mentre altri sono stati più comprensivi e umani. Ho scelto il nome per via del suo CP_1 significato;
mia madre è vietnamita. Mi riporto per il resto a quanto scritto nel ricorso e insisto nelle relative domande e deduzioni”.
Alla medesima udienza parte ricorrente si è riportata alle richieste e alle deduzioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento e precisando che “le comunicazioni di carattere anagrafico vanno rivolte al Comune di Roma e non al Comune di AR perché l'atto della nascita, pur avvenuto a AR,
è stato sin dall'origine iscritto nel comune di Roma”; il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio senza i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
****
Tanto premesso, ad avviso di questo Collegio va accolta la richiesta di disporre la rettificazione dei dati anagrafici della parte, che ha chiesto di essere indicata d'ora in poi con il nome proprio di . CP_1
In punto di diritto, la legge n. 164 del 14 aprile 1982, intitolata “norme in materia di rettificazione di sesso”, dispone, all'art. 1, che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.”. L'art. 3 del medesimo testo normativo, oggi trasfuso nell'art. 31.4 del d.lgs. n. 150/2011, dispone poi che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da 4 realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
Il diritto vivente ha interpetrato per decenni tali norme ritenendo che la rettifica anagrafica di sesso fosse possibile soltanto dopo un intervento chirurgico di carattere insieme demolitorio e ricostruttivo dei tratti anatomici sessuali, primari e secondari.
Pur in assenza di modifiche normative, sono però intervenute svariate e convergenti pronunce giurisprudenziali che fanno oggi ritenere superato tale orientamento, un tempo consolidato.
Dapprima è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
15138 del 20 luglio 2015, ha affermato il seguente principio: “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”. In tale pronuncia, non smentita da successive pronunce di segno diverso, la Corte di Cassazione ha valorizzato anche la sentenza del 10 marzo 2015 della Corte Edu (Caso XY 24
contro
Turchia), nella quale si è stabilito che non può porsi come condizione al cambiamento di sesso la preventiva incapacità di procreare da realizzarsi, ove necessario, mediante intervento chirurgico di sterilizzazione, ostandovi in proposito sia il diritto alla vita privata e familiare sia il diritto alla salute.
Dopo poco è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, ha affermato che le disposizioni in tema di adeguamento anagrafico “costituiscono l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo 5 nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU)”, sicché “la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. La Corte ha altresì osservato che “... la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Tale posizione è stata poi ribadita dalla stessa Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 180/2017, ove si legge come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. La
Corte evidenzia in proposito come, nel sistema della legge n. 164 del 1982, ciò si realizzi attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al Giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.
Tanto premesso, nel caso in esame tanto il percorso psicologico quanto i trattamenti ormonali effettuati dalla ricorrente ne hanno consolidato l'identità fisiognomica e sociale di natura femminile, ribadita e apparsa evidente anche nel corso dell'udienza; l'esigenza di di porsi all'esterno Parte_1 manifestando un'identità sociale e anagrafica corrispondente al sentire (e all'essere) della persona appare dunque come una tappa sin d'ora 6 indispensabile per il raggiungimento di un effettivo equilibrio personale della predetta.
Quanto all'ulteriore richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, occorre tener conto di un ulteriore e recente intervento della Corte Costituzionale nella materia in esame.
Si tratta della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31.4 del già citato d.lgs. n. 150 del 2011 - per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. - nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti sotto il profilo identitario, per condurre ad una rettificazione dei dati anagrafici.
La Corte Costituzionale, nel ricostruire la storia dell'istituto, ha sottolineato che la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali rappresentava “una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, la cui ragionevolezza andava ricercata principalmente nell'irreversibilità delle conseguenze dell'intervento e, quindi, in un principio di tutela della persona. E, tuttavia, il diritto vivente prima, e la stessa Corte Costituzionale poi, con le sentenze 221 del
2015 e 180 del 2017 già richiamate, hanno progressivamente modificato il quadro entro cui la normativa in esame trova attuazione: oggi non è più sostenibile che la rettificazione anagrafica presupponga necessariamente un trattamento chirurgico di adeguamento a quelli che appaiono (e sono già vissuti) come i caratteri sessuali propri della persona;
agli effetti della rettificazione anagrafica è quindi “necessario e sufficiente l'accertamento dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Secondo la Corte Costituzionale “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente 7 autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
E poiché tale percorso può compiutamente svolgersi mediante trattamenti ormonali e di sostegno psicologico, risulta irragionevole, e contrasta con l'art. 3 della Costituzione, la norma che impone anche in questi casi un'autorizzazione giudiziale per l'esecuzione di un intervento di modifica dei caratteri sessuali, laddove rappresenta un passaggio all'interno di una transizione di fatto già intervenuta sul piano anagrafico, identitario, esteriore e sociale.
Nel caso di il percorso di transizione, per effetto dei Parte_1
trattamenti ormonali tramite testosterone, del lavoro psicoterapico e delle modificazioni esteriori, può dirsi in stato avanzato e in gran parte compiuto, tanto che in questa sede deve essere autorizzata la rettifica dei suoi dati anagrafici;
pertanto l'autorizzazione giudiziale all'esecuzione dell'intervento chirurgico volto a modificare i suoi caratteri sessuali non è più necessaria e l'intervento medesimo rappresenta un passaggio che la persona può affrontare liberamente nell'esercizio della propria autodeterminazione, senza necessità di un'autorizzazione giudiziale.
Il nome liberamente scelto dalla ricorrente, in sostituzione di quello femminile di , è quello maschile di , così come chiarito ulteriormente Pt_1 CP_1
dalla stessa interessata all'udienza del 10 settembre 2025.
In conclusione, accertata la competenza per territorio in relazione alla residenza della ricorrente in Roma (cfr. Cass. civ. ord. n. 12638 del 18.6.2015), va ordinato all'Ufficiale di stato civile del Comune di trascrizione dell'atto di nascita, ossia del Comune di Roma, di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a [...] l'[...]); atto di nascita Parte_1 trascritto il 13 marzo 2007 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma.
Rettifica avente ad oggetto il cambiamento del sesso, da femminile a maschile,
e con attribuzione del nome “ ” in luogo di quello attuale di “ ”. CP_1 Pt_1
In relazione alla peculiare natura della controversia deve escludersi l'esigenza della regolamentazione delle spese, non potendosi configurare la soccombenza di alcuno.
Per Questi Motivi
8
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di (nata a AR in [...] 12 febbraio Parte_1
2007), con riferimento al sesso, da maschile a femminile, e con attribuzione del nome “ ” in luogo di “ ”; CP_1 Pt_1
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali, in quanto non necessaria alla luce della sentenza 143/2024 della Corte Costituzionale;
- nulla sulle spese del presente giudizio.
Demanda la Cancelleria per quanto di competenza.
Roma, 16 settembre 2025.
Il Giudice estensore
Stefano Calabria
Il Presidente
Marta Ienzi