Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 22301/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino
- Presidente-
- Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22301 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promossa con ricorso
DA
nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 ), rappresentato Parte 1
e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. COPPOLA GIORGIO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Calascione n.5/a
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F. 2
-
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'avv. MANSI
FRANCESCO PAOLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Eritrea n.3
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
premesso di aver contratto Parte 1Con ricorso depositato in data 24.10.2024 matrimonio con in Napoli il 3.07.2008, che dalla loro unione erano nati Controparte 1
ER due figli, a Napoli, il 4.01.2009 e ER_2, a Pozzuoli (NA) il 7.09.2015, rappresentava che le parti si erano separate in forza di accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita ed autorizzato dal PM in data 27.11.2018 e che successivamente era intervenuta sentenza di divorzio n. 3509/2021
20,30 (pomeriggio in cui curerà l'accompagnamento dei figli allo sport e/o alle loro attività) e, per il fine settimana, dal venerdì dall'uscita di scuola di ciascun figlio alla mattina del lunedì, allorquando li accompagnerà presso i rispettivi plessi scolastici (o presso la residenza di Via
Pacuvio, nei giorni di sospensione scolastica); la settimana successiva, il martedì dall'uscita di scuola alle ore 20,30 (pomeriggio in 2 cui curerà l'accompagnamento dei figli allo sport e/o alle loro attività) ed il giovedì dall'uscita di scuola (pomeriggio in cui curerà l'accompagnamento dei figli allo sport e/o alle loro attività) sino al venerdì mattina, allorquando li accompagnerà presso i rispettivi plessi scolastici (o presso la residenza di Via Pacuvio, nei giorni di sospensione scolastica) e, così di seguito, a settimane alterne". Il ricorrente, sulla premessa delle mutate abitudini ed esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori, chiedeva modificarsi la disciplina dei tempi di permanenza degli stessi presso di sé e confermarsi le restanti pattuizioni divorzili. In particolare chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: "disporre che l'avv. Parte 1 potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: a settimane alterne, una settimana il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giorno dopo (con relativo pernotto), allorquando accompagnerà ER_2
a scuola ER- andrà a piedi da sola), e, per il fine settimana, dal venerdì dall'uscita di scuola di ciascun figlio alla mattina del lunedì, allorquando accompagnerà ER_2 a scuola (o presso la ER residenza di Via Pacuvio, nei giorni di sospensione scolastica), mentre andrà a piedi da sola;
la settimana successiva, il martedì dall'uscita di scuola fino al giorno dopo (con relativo pernotto), allorquando accompagnerà ER 2 a scuola (ER- andrà a piedi da sola)".
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la resistente la quale si opponeva alla richiesta di modifica formulata dal ricorrente rappresentando che nessun cambiamento era intervenuto nelle abitudini e nelle attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori tale da giustificare la richiesta di modifica avanzata dal ricorrente.
All'udienza del 28.01.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e dopo lunga discussione, ritenutane l'opportunità, il Giudice rinviava in prosieguo onde procedere ER all'ascolto della primogenita All'udienza del 13.02.2025, espletato l'ascolto della minore e data lettura alle parti delle dichiarazioni dalla stessa rese, il Giudice invitava le parti a coltivare la possibilità di trovare una soluzione transattiva a tacitazione del contenzioso in essere.
All'udienza del 13.03.2025 le parti, personalmente presenti, rappresentavano di aver raggiunto un accordo a modifica delle condizioni divorzili afferenti i tempi di permanenza dei minori presso il padre e ne chiedevano il recepimento in sentenza con la conferma dei restanti patti divorzili.
In particolare chiedevano recepirsi la seguente nuova disciplina: “in modifica del punto 5) lett. a) delle condizioni di divorzio come attualmente vigenti in ragione degli accordi sottoscritti e recepiti da questa giustizia con la sentenza n. 3509/2021 pubblicata in data 14 aprile 2021 si stabilisca che l'avv.
Parte 1 terrà con sé i figli: a) a settimane alterne il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giorno dopo ER (con relativo pernotto), allorquando accompagnerà ER_2 a scuola (mentre andrà autonomamente all'Istituto dove è iscritta). Il tutto con conferma degli altri punti dell'accordo. Spese
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La causa veniva rimessa al Collegio previa acquisizione del parere del PM. ER Alla luce anche delle dichiarazioni rese da in sede di ascolto giudiziale, il Collegio ritiene che la modifica apportata dalle parti ai tempi di permanenza dei minori presso il genitore non ER collocatario possa trovare accoglimento in quanto conforme agli interessi di e Per 2 e non contraria a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, sul ricorso promosso da Parte 1 contro
Controparte 1 così provvede:
a parziale modifica della sentenza n. 3509/2021 pubblicata il 14.04.2021 dispone che la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso il padre sia regolamentata in conformità ai nuovi patti raggiunti dalle parti come riportati in parte motiva;
conferma le restanti pattuizioni contenute nella predetta sentenza;
compensa tra le parti le spese di giudizio
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino