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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 507/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 507 dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentata e difesa dall' Avv. Giada Bollati nel cui studio in Foligno, Via C.F._2
S. Caterina, n. 46 sono elettivamente domiciliati;
- attori-opponenti
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Controparte_1 C.F._3
Parroni presso il cui studio, sito in Terni, Piazza Europa n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso monitorio;
- convenuto-opposto
OGGETTO: transazione - promessa di pagamento - ricognizione di debito
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 20.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 29.01.2024, chiedeva Controparte_1 all'intestato Tribunale di ingiungere a e Controparte_2 Parte_2 Parte_1
il pagamento della somma di € 201.514,30, oltre interessi di mora dal 12/01/2024, nonché la
[...] consegna delle unità immobiliari site a Terni, Via Sara Tabarrini n. 10, in ragione dell'atto di riconoscimento di debito e promessa di pagamento sottoscritto in data 29 marzo 2021 dal legale rappresentante della predetta società, oltre che della garanzia fideiussoria prestata da Parte_2
e per l'adempimento di quanto ivi riconosciuto. Parte_1
Con decreto ingiuntivo n. 83/2024 emesso provvisoriamente esecutivo in data 07/02/2024 nel giudizio avente R.G. n. 178/2024, il Tribunale ingiungeva ai tre odierni opponenti di pagare, in solido, immediatamente al ricorrente, per le causali di cui al ricorso la somma di € 201.514,30, oltre interessi e spese.
Con atto di citazione in opposizione a tale decreto ingiuntivo, i soli e Parte_2 Parte_1
evocavano in giudizio per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_1
“Previa revoca e/o sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
n. 83/2024 del 07.02.2024 emesso dal Tribunale di Terni, in persona del Dr. Alessandro Nastri Voglia
l'Ill.mo Tribunale Civile di Terni, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto: NEL MERITO Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui all'atto di opposizione , inammissibile
e/o nullo e/o inefficace e/o di nessun effetto il decreto ingiuntivo n. 178/2024 del 07.02.2024 emesso dal
Tribunale di Terni , in persona del dr. Alessandro Nastri;
Accertare e dichiarare, che il credito vantato dall'opposto in danno degli opponenti e come quantificato nella scrittura privata del Controparte_1
29.03.2021 è di complessivi €. 260.000,00; Accertare e dichiarare che in forza dei versamenti eseguiti dagli opponenti dalla sottoscrizione della scrittura sino alla data di emissione del decreto ingiuntivo, il credito dell'opposto residua nella minor somma risultante per differenza tra la originaria, accertata in
€ 260.000,00, e quella sino ad oggi corrisposta, dichiarando altresì gli opponenti obbligati al pagamento della sola somma così determinata;
con vittoria di spese e compensi di lite, rimborso forfetario 15% gravati d'Iva e Cap come per Legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni gli opponenti-fideiussori deducevano che: - la scrittura privata azionata dall'odierno opposto, sottoscritta in data 29.03.2021, premetteva la pendenza di controversie
(giudiziarie o meno) tra le parti ( e e quantificava Controparte_1 Controparte_2 inequivocabilmente la complessiva somma dovuta all'odierno opposto, da loro garantita, in €
260.000,00, salvo poi recare un errore di calcolo nella parte in cui indicava che, a fronte delle modalità di adempimento del debito decrementato con i versamenti di cui all'art. 1 lett. a) e b), la somma residua da corrispondere sarebbe stata sempre pari a € 260.000,00, anziché la minore per differenza, ovvero di
€ 212.836,56; - di aver versato complessivi acconti, in adempimento di tale proposta, per € 105.649,14, con conseguente sproporzione della pretesa azionata in € 201.514,30, importo che presupponeva erroneamente un iniziale debito complessivo in capo alla società ingiunta pari a € 307.163,44 (anziché
260.000,00).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.04.2024 - in vista della prima udienza del
09.09.2024 - si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “in rito - preliminarmente respingere l'istanza di sospensione;
nel merito - rigettare
l'opposizione proposta da e perché infondata;
- condannare gli opponenti Parte_2 Parte_1 al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio;
- condannare contestualmente e assai severamente gli opponenti al pagamento in favore dell'opposto di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.”.
A tal fine esponeva, per quel che strettamente rileva ai fini del presente giudizio, che: - con sentenza n.
634/2019 il Tribunale di Terni, aveva condannato la al pagamento in suo Controparte_2 favore della somma di € 240.328,02, nonché al trasferimento in sua proprietà dell'appartamento e del garage siti in Terni, Via Tabarrini n. 102; - la aveva proposto appello avverso la sentenza e CP_2 lui aveva, allora, proposto appello incidentale, chiedendo l'ulteriore condanna al pagamento di €
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300.000,00, omessa per errore dal Tribunale;
- non riuscendo a recuperare la somma riconosciutagli dalla sentenza di primo grado, aveva, allora, agito per ottenere la dichiarazione di fallimento della società debitrice, con ricorso al Tribunale di Terni, per il credito di € 240.328,02; - a seguito di trattative intraprese con il nuovo legale incaricato dalla società debitrice, le parti erano giunte a concludere l'atto di ricognizione del debito e promessa di pagamento del 29.03.2021, ove era stato chiaramente previsto a carico della il pagamento in suo favore dell'importo di € 260.000,00 nonché, in Controparte_2 favore del suo difensore, il pagamento delle spese processuali e legali nella misura di € 30.000,00, oltre
15%, CAP e IVA, da corrispondere in due rate, come confermato dalle fatture emesse dalla stessa
- che, quindi, il credito era interamente dovuto nella misura indicata nel ricorso Controparte_2 monitorio, senza che la transazione potesse dirsi interessata da alcun refuso;
- del resto, lui non avrebbe mai accettato di addivenire ad una transazione per un importo complessivo inferiore a quello riconosciutogli dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Terni, appellata in via riconvenzionale e non sospesa dalla Corte d'Appello di Perugia.
2. La causa veniva istruita documentalmente, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza del 15.05.2024 e, all'udienza del 20.05.2025 veniva discussa ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
Il credito azionato con ricorso monitorio da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
e trova fondamento nella scrittura privata sottoscritta tra l'odierno opposto
[...] Parte_2
e la società (unica parte ingiunta non opponente), in data 29.03.2021, Controparte_2 nonché nei due atti di fideiussione contestualmente rilasciati da ciascuno degli odierni opponenti in pari data (all. 1 al ricorso monitorio).
La citata scrittura privata conclusa in data 29.03.2021, denominata “atto nella forma della scrittura privata titolato – ricognizione di debito e promessa di pagamento” merita di essere qualificata come un accordo transattivo, come evincibile dal tenore testuale dell'atto, dal suo contenuto e dalle sue finalità.
In premessa, infatti, le parti danno atto di aver raggiunto un accordo “a definizione di ogni controversia, giudiziaria o meno” tra loro pendente e specificano che l'accordo deve intendersi condizionato all'esito positivo dell'atto di desistenza dalla domanda di fallimento presentata dall'odierno opposto nei confronti della Controparte_2
Si tratta, quindi, di una pattuizione con la quale le parti, a norma dell'art. 1965 c.c., si fanno reciproche concessioni al fine di impedire la prosecuzione di controversie tra loro in essere.
A tale premessa segue, poi, un “riconoscimento” da parte della società ingiunta di essere debitrice dell' “della complessiva somma di € 260.000,00”, nonché di essere obbligata a _1 consegnargli due unità immobiliari, libere da qualsiasi vincolo e, per l'effetto, la promessa, oltre che di consegnare detti immobili entro il 30.06.2022, anche “di pagare al Sig. la somma di € Controparte_1
260.000,00 nel modo seguente: a) quanto ad € 30.000,00 mediante assegno bancario n.t. di pari importo
a favore dell'avv. Sandro Parroni per anticipo (spese processuali e legali) […]; b) quanto a € 17.163,44
a saldo e con le stesse modalità di cui sopra entro i 60 giorni successivi all'accettazione della desistenza dalla domanda di fallimento a saldo per spese processuali e legali, per la quale sarà rilasciata ulteriore
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fattura; c) quanto a € 260.000,00 non prima del 30 giugno 2022 e non dopo dieci giorni da questa data, mediante bonifico sul c/c di che, per tempo, comunicherà le coordinate bancarie”. Controparte_1
Agli impegni della società seguono le due fideiussioni rilasciate in favore di parte opposta da
(che era anche il legale rappresentante della debitrice principale) e da Parte_1 [...]
, i quali si sono obbligati personalmente a garantire, con esclusione del beneficio della Pt_2 preventiva escussione del debitore, tutte le obbligazioni sopra specificate assunte dalla società
con la previsione di € 400.000,00 come importo massimo garantito. Controparte_2
3. Risulta documentalmente provato e non contestato che la società debitrice ha corrisposto all'avv.
Sandro Parroni € 30.000,00, mediante assegni bancari consegnati contestualmente alla stipula della scrittura sottoscritta in data 20.03.2021 (onorando così l'intero debito ivi indicato all'art. 1 lett. a pag. 2 della scrittura;
v. all. 3 e 4 all'opposizione) ed € 17.163,44, in data 01.06.2021, come previsto dall'art. 1 lett. b pag. 2 della medesima scrittura (v. all. 5).
Successivamente, in data 06.07.2022, l'odierno difensore di parte opposta ha trasmesso alla
[...] una lettera volta ad accordarle un differimento dei termini di pagamento Controparte_2 precedentemente pattuiti dal 30.06.2022 al 30.11.2022, con annessa delegazione di pagamento in favore dei legali dell'odierno opposto (limitatamente all'importo di € 58.485,70, dettagliato nelle cinque notule allegate alla missiva), a “conferma” di accordi precedentemente intercorsi tra le parti (all. 2 all'opposizione).
Nella missiva, parte opposta ha dato espressamente atto che l'importo ivi indicato, unitamente alle spese bancarie per l'operazione, poteva poi essere detratto “dal maggior credito del Sig. nei Vs. _1 confronti”.
In esecuzione del nuovo accordo, la società debitrice ha, quindi, corrisposto ai difensori di parte opposta resisi delegatari di pagamento: € 10.000,00, in data 03.08.2022, all'avv. Sandro Parroni;
€ 28.064,00, in data 04.01.2023, sempre all'Avv. Sandro Parroni;
€ 8.754,72, in data 05.01.2023, all. Avv. Giovanni
Ranalli; € 5.262,40, in data 09.01.2023, all'Avv. Grazia Biscossi ed € 6.404,58, in data 09.01.2023 all'avv. Grazia Biscossi (all.
6-10 all'opposizione).
La società opponente ha, quindi, onorato il debito di cui alla scrittura privata del 29.03.2021 per complessivi € 105.649,14.
4. Ciò posto, la presente controversia risulta incentrata unicamente sull'individuazione della somma totale dalla quale tale importo merita di essere detratto.
Secondo parte opposta, infatti, l'importo di € 260.000,00 indicato nella scrittura privata del 29.03.2021 si riferirebbe unicamente a quanto dovuto personalmente all' alla società ingiunta, con _1 considerazione autonoma del credito del suo difensore, avv. Sandro Parroni, pari ai complessivi, ulteriori, € 47.163,44.
Al contrario, gli opponenti ritengono che l'importo di € 260.000,00 debba essere inteso come onnicomprensivo e che, quindi, la lett. c) della scrittura privata oggetto di causa conterrebbe un “errore materiale” o un “refuso frutto della concitazione del momento” poiché, anziché indicare come dovuta la differenza tra il complessivo debito di € 260.000,00 e gli importi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1 della scrittura (e, quindi, € 212.836,56), indicava nuovamente il totale;
parte opposta avrebbe, quindi, dovuto
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riconoscere detto errore materiale e richiederle unicamente l'ulteriore pagamento di € 154.350,86 (pari alla differenza tra € 260.000,00 ed € 105.649,14 già corrisposti) anziché il maggior importo ingiunto, pari a € 201.514,30.
5. I criteri interpretativi tratteggiati dagli artt. 1362 ss. c.c. impongono di propendere per la tesi di e, quindi, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Controparte_1
La circostanza che, al “punto 1)” della pagina 1) e al “punto 1.” della pagina 2) della scrittura, la società debitrice abbia, rispettivamente, riconosciuto e promesso il pagamento “della complessiva somma di €
260.000,00” in favore dell'odierno opposto non esclude, infatti, che a tale credito debbano essere aggiunte le spese legali, delle quali è ivi previsto il pagamento immediato nei confronti del difensore dell' avv. Sandro Parroni, in due tranche, per complessivi € 47.163,44, alle lett. a) e b) _1 del “punto 1.” della pagina 2) della scrittura.
La tesi dell'opponente stride, invece, radicalmente con il tenore letterale dell'accordo, tanto che presuppone il riconoscimento di un (improbabile e inverosimile, anche in considerazione del numero delle parti partecipanti all'accordo) “errore materiale” inficiante il dato testuale di cui alla lett. c) del medesimo “punto 1.”, che, di seguito all'indicazione di quanto dovuto all'avv. Parroni a titolo di spese legali, contempla la promessa di pagamento di € 260.000,00 direttamente in favore dell' _1
(da corrispondere non prima del 30.06.2022, in quanto, come dedotto dall'opposto e non contestato, prima di tale data, le somme da lui percepite sarebbero state soggette all'aggressione da parte dei creditori).
Del resto, a differenza di quanto avvenuto in occasione del differimento dei termini di pagamento concesso alla società debitrice dal suo creditore con lettera del 06.07.2022, nella scrittura privata del
29.03.2021, le parti non hanno affatto specificato che gli importi dovuti direttamente all'avv. Parroni corrispondevano a una delegazione di pagamento effettuata dall' in favore del suo _1 difensore, ma hanno indicato tali distinte voci come autonome e direttamente dovute al difensore a titolo di spese legali, con modalità e tempistiche di pagamento, peraltro, del tutto distinte da quelle previste alla lett. c) per il pagamento dei residui € 260.000,00 in favore dell'opposto.
6. L'art. 1362 c.c. impone, inoltre, di ricostruire la comune intenzione dei contraenti senza limitarsi al senso letterale delle parole e valutandone il comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Al fine di ricercare la reale intenzione degli opponenti nella promessa di pagamento al vaglio, occorre allora, esaminare il comportamento tenuto dai medesimi in data posteriore (ma anche anteriore) alla stipula.
Con riguardo al primo profilo, merita di essere valorizzata la bozza di accordo transattivo trasmessa dal difensore dell'opposto al legale della società ingiunta in data 03.03.2021 (poco prima della sottoscrizione della pattuizione del 29.03.2021) e mai contestata da parte opponente (v. all. 3 alla comparsa).
Nella missiva, l'avv. Parroni propone, tra l'altro, alla società opponente, di dirimere le controversie tra loro in corso mediante il pagamento sia dell'importo di € 320.000,00, in favore dell' (v. punto _1
2 della mail), sia della somma di € 37.000,00, oltre rimborso forfettario, spese generali, cap e IVA da corrispondere direttamente sul suo conto corrente mediante bonifico (punto 5 della missiva).
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Nell'accordo transattivo in esame, la somma di € 320.000,00 è stata, poi, ridotta, a seguito di trattative evidentemente intercorse tra le parti nel mese di marzo 2021, a € 260.000,00, mentre l'importo di €
37.000,00, oltre accessori di legge, dovuto direttamente al difensore dell' è rimasto _1 invariato ed è stato riportato alle lett. a) e b) dell'art. 1 della scrittura privata del 29.03.2021, quale debito ulteriore, quindi, rispetto a quello dovuto all'odierno opposto.
Quanto alla fase successiva all'esecuzione del contratto, deve evidenziarsi che, nella missiva del
06.07.2022, trasmessa dall'avv. Parroni alla società ingiunta una volta ricevuti integralmente i pagamenti di cui alle lett. a) e b) della scrittura, questi ha precisato che l'importo di € 58.485,70 poteva essere da lei corrisposto entro il 30.11.2022 (anziché entro la precedente scadenza del 30.06.2022) direttamente in favore di alcuni difensori dell'opposto, suoi creditori, salva detrazione di quanto a loro versato “dal maggior credito del sig. . _1
Ancora una volta, le parti non hanno operato alcuna specificazione, né alcun riferimento all'errore materiale asseritamente inficiante l'importo specificamente dovuto all' i sensi della lett. _1
c) dell'art. 1 dell'accordo transattivo (pari, appunto a complessivi € 260.000,00), limitandosi a farvi rinvio.
L'ammontare di € 260.000,00 di cui alla lett. c) era, infatti, ancora interamente dovuto all'odierno opposto al momento della trasmissione della citata missiva.
La società opponente ha, poi, aderito ed eseguito la suesposta proposta, adempiendola nei confronti dei difensori analiticamente indicati in calce alla missiva e riducendo così il proprio debito nei confronti dell' d € 201.514,30, corrispondente, in definitiva, all'importo attualmente ancora dovuto _1
a quest'ultimo, correttamente indicato, quindi, nel ricorso monitorio quale differenza tra quanto già corrisposto dalla società debitrice in esecuzione della delegazione di pagamento del 06.07.2022 (€
58.485,70) e l'originario importo di € 260.000,00.
7. L'opposizione merita, quindi, di essere integralmente rigettata, atteso che il decreto ingiuntivo opposto reca l'esatto importo ancora dovuto, oltre che dalla società debitrice, anche dai fideiussori opponenti, obbligatisi personalmente a garantire, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore, tutte le obbligazioni assunte dalla società con la scrittura privata Controparte_2 del 29.03.2021, nei limiti dell'importo massimo garantito (€ 400.000,00).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 e in conformità alla nota spese depositata in data 20.05.2025 dal difensore di parte opposta, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, in quanto conforme ai parametri medi del predetto Decreto (v. Cass. 22762/2023).
9. Non si ravvisano i presupposti per la condanna delle parti opponenti al risarcimento dei danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. in favore di parte opposta (che non ha dedotto e provato l'esistenza concreta ed effettiva di un pregiudizio patito per effetto del comportamento processuale tenuto dalle prime: v. ex multis Cass.
21079/2015, nonché, tra le più, recenti, Cass. 5721/2021; Cass., SS.UU., 31030/2019 e Cass.
32869/2019) oppure per una condanna della stessa parte opponente ai sensi del comma 3 del medesimo art. 96 c.p.c., non apparendo la sua condotta processuale connotata da elementi di mala fede o colpa
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grave o da un abuso del processo, in considerazione dei margini di interpretazione sottesi alla pattuizione posta a fondamento del ricorso monitorio (v., da ultimo, Cass. 19948/2023; v. anche la stessa Cass.,
SS.UU., 31030/2019, nonché Cass., SS.UU., 22405/2018, Cass. 29812/2019 e Cass. 7901/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e nei Parte_2 Parte_1 confronti di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 83/2024 Controparte_1 emesso provvisoriamente esecutivo in data 07/02/2024 nel giudizio monitorio avente R.G. n.
178/2024;
- condanna e , tra loro quali obbligati in solido, a rimborsare Parte_2 Parte_1 in favore di le spese processuali, che liquida in complessivi € 14.103,00 Controparte_1 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00, per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie
(15%), CPA e IVA se dovuta.
Terni, 09/06/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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