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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M.
dott.ssa Paone Antonella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto opposizione a pignoramento press terzi n. 2011/2022 comma cpc.
T R A
c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marianna Donciglio (c.f.
) e Annarita Natoni (c.f. C.F._2 C.F._3
con studio in Gaeta (LT) in Via G. Garibaldi, 4, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
ATTORE/OPPONENTE
E
, quale Concessionario della Riscossione dei Tributi e Controparte_1
delle Entrate del Comune Casapesenna in persona del legale CP_2
rapp.te p. t., rappresentata e difende in virtù di procura in atti dall'avv.
Roberto Russo ( ) con studio in Caivano alla via Gramsci C.F._4
n. 135, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
CONVENUTA/OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il signor Pt_2
ha tempestivamente proposto opposizione al pignoramento
[...]
presso terzi n. 2011/2022 dell'importo complessivo di € 1.691,55 eseguito ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 da , per il recupero TARI, Controparte_1
anni 2014 e 2015 a seguito di richieste di ingiunzioni n. 2020/1867 e Acc.
Esecutivo 2020/63.
Parte intimante ha dedotto l'illegittimità dei pignoramenti, per violazione dell'art. 72 e 72 bis DPR 60/72, non avendo ricevuto la notifica del pignoramento con grave compromissione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa, la mancata notifica delle intimazioni e dei titoli esecutivi, nonché per violazione dei limiti di pignorabilità, e la intervenuta prescrizione del credito.
Ha chiesto dichiararsi il pignoramento nullo, con la conseguente restituzione delle somme non dovute e, la condanna della società
convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio la convenuta società che CP_1
preliminarmente ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito,
avendo il credito natura tributaria, ha chiesto dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione a seguito dell'intervenuto pagamento del terzo, nonché la regolarità della notifica del pignoramento e degli atti presupposti, essendo stati espletati tuti gli adempimenti previsti, anche a seguito dell'intervenuta disciplina emergenziale Covid. Sulla questione attinente il superamento del limite di pignorabilità, dichiara di non accettare il contradditorio dichiarandosi estraneo ad ogni questione ad essa relativa,
con conseguente ascrizione di responsabilità al terzo pignorato.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Rassegnate le proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va dichiarato, con assorbimento di ogni altra questione, il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore della Commissione Tributaria.
Invero, occorre ribadire il principio di diritto affermato nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sulla questione della giurisdizione,
secondo cui: “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602
del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. SS.UU. n. 13913 del 2017).
Dunque, applicando il predetto principio alla fattispecie de quo, deve ritenersi che sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria, in quanto l'attore deduce che l'atto di pignoramento sarebbe il primo atto di cui è venuto a conoscenza e si fonda su di un'ingiunzione fiscale afferente la TARI anno 2014-2015 mai notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria, non svoltasi) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1873/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 462,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A..
Aversa, 22.7.2025
Il GIUDICE
DOTT.SSA ANTONELLA PAONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M.
dott.ssa Paone Antonella, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1873/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto opposizione a pignoramento press terzi n. 2011/2022 comma cpc.
T R A
c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Marianna Donciglio (c.f.
) e Annarita Natoni (c.f. C.F._2 C.F._3
con studio in Gaeta (LT) in Via G. Garibaldi, 4, presso il cui studio è
elettivamente domiciliato
ATTORE/OPPONENTE
E
, quale Concessionario della Riscossione dei Tributi e Controparte_1
delle Entrate del Comune Casapesenna in persona del legale CP_2
rapp.te p. t., rappresentata e difende in virtù di procura in atti dall'avv.
Roberto Russo ( ) con studio in Caivano alla via Gramsci C.F._4
n. 135, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
CONVENUTA/OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il signor Pt_2
ha tempestivamente proposto opposizione al pignoramento
[...]
presso terzi n. 2011/2022 dell'importo complessivo di € 1.691,55 eseguito ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/73 da , per il recupero TARI, Controparte_1
anni 2014 e 2015 a seguito di richieste di ingiunzioni n. 2020/1867 e Acc.
Esecutivo 2020/63.
Parte intimante ha dedotto l'illegittimità dei pignoramenti, per violazione dell'art. 72 e 72 bis DPR 60/72, non avendo ricevuto la notifica del pignoramento con grave compromissione del principio del contraddittorio e del proprio diritto di difesa, la mancata notifica delle intimazioni e dei titoli esecutivi, nonché per violazione dei limiti di pignorabilità, e la intervenuta prescrizione del credito.
Ha chiesto dichiararsi il pignoramento nullo, con la conseguente restituzione delle somme non dovute e, la condanna della società
convenuta al risarcimento del danno in favore dell'attore, con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio la convenuta società che CP_1
preliminarmente ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice adito,
avendo il credito natura tributaria, ha chiesto dichiararsi l'estinzione dell'esecuzione a seguito dell'intervenuto pagamento del terzo, nonché la regolarità della notifica del pignoramento e degli atti presupposti, essendo stati espletati tuti gli adempimenti previsti, anche a seguito dell'intervenuta disciplina emergenziale Covid. Sulla questione attinente il superamento del limite di pignorabilità, dichiara di non accettare il contradditorio dichiarandosi estraneo ad ogni questione ad essa relativa,
con conseguente ascrizione di responsabilità al terzo pignorato.
Ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese di lite.
Rassegnate le proprie conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione,
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va dichiarato, con assorbimento di ogni altra questione, il difetto di giurisdizione del Tribunale in favore della Commissione Tributaria.
Invero, occorre ribadire il principio di diritto affermato nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità sulla questione della giurisdizione,
secondo cui: “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs n. 546 del 1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602
del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario” (Cass. SS.UU. n. 13913 del 2017).
Dunque, applicando il predetto principio alla fattispecie de quo, deve ritenersi che sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria, in quanto l'attore deduce che l'atto di pignoramento sarebbe il primo atto di cui è venuto a conoscenza e si fonda su di un'ingiunzione fiscale afferente la TARI anno 2014-2015 mai notificata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria, non svoltasi) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata in cartella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1873/2023, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite che si liquidano in euro 462,00 per CP_1
compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A..
Aversa, 22.7.2025
Il GIUDICE
DOTT.SSA ANTONELLA PAONE