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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/12/2025, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14580 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14580/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 RA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.11.2024, l'istante in epigrafe indicato, amministratore della Controparte_2 premesso di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura CP_1 del 7% derivanti dall'infortunio sul lavoro del 26.01.2024, ritenendo ingiusta siffatta valutazione -
1 non modificata dall' resistente nemmeno a seguito di opposizione - ha chiesto di accertare e CP_3 dichiarare il diritto all'indennizzo, ex art. 13, co. 2, del D.LGS. 38/00, commisurato al grado di menomazione complessivamente pari al 12% o, in ogni caso, superiore al 7% già riconosciuto, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore CP_1 delle spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi e difendendo la legittimità delle proprie valutazioni, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “… il sig. Pt_1 ha subito in data 26 gennaio 2024 un infortunio sul lavoro, consistito in: FRATTURA TRIMALLEOLARE CAVIGLIA SINISTRA, TRATTATA CON OSTEOSINTESI CON PLACCA E VITI AL MALLEOLO PERONEALE E CON VITI AL MALLEOLO MEDIALE. Attualmente il riferisce algie alla porzione distale della gamba e della caviglia sinistra con Pt_1 limitazione funzionale e metereopatia. Attualmente la caviglia sinistra è lievemente edematosa con con plus di circa 1 cm. a livello bimalleolare. Ipotrofia muscolare della sura di circa 1 cm. rispetto alla controlaterale. Lievi disturbi di circolo. A livello del malleolo esterno vi è una cicatrice chirurgica longitudinale, lunga circa 8 cm. A livello del malleolo mediale vi è una cicatrice chirurgica lunga circa 2 cm. con plus di circa 1 cm. a livello bimalleolare. Ipotrofia muscolare della sura di circa 1 cm. rispetto alla controlaterale. La digito pressione della sede di frattura è riferita dolorosa. I movimenti di flesso estensione e di prono supinazione della caviglia e della sottoastragalica sono limitati ai gradi estremi su base antalgica e sono accompagnati da rumori di scroscio articolare, testimonianza dell'incipiente artrosi. Usa nella deambulazione scarpe da ginnastica. La deambulazione è normale, anche se riferita dolorosa a sinistra dopo lunghi percorsi.
2 E' residuato in base al D. M. del 12 luglio 2000 un danno biologico nella misura del 9(NOVE)% per frattura trimalleolare caviglia sinistra, trattata con osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale e viti al malleolo tibiale: (cod. 292 esiti di frattura caviglia sinistra con lievi disturbi di circolo con limitazione funzionale ai gradi estremi della tibio tarsica e della sottoastragalica: 8%; cod. 306 mezzi di sintesi in situ ed esiti cicatriziali chirurgici: 2%)”.
L'ausiliario ha dunque coerentemente concluso che: “il sig. ha subito in data 26 gennaio 2024 Pt_1 un infortunio sul lavoro, consistito in: FRATTURA TRIMALLEOLARE CAVIGLIA SINISTRA, TRATTATA CON OSTEOSINTESI CON PLACCA E VITI AL MALLEOLO PERONEALE E CON VITI AL MALLEOLO MEDIALE. E' residuato in base al D. M. del 12 luglio 2000 un danno biologico nella misura del 9 (NOVE)% per frattura trimalleolare caviglia sinistra, trattata con osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale e viti al malleolo tibiale: (cod. 292 esiti di frattura caviglia sinistra con lievi disturbi di circolo con limitazione funzionale ai gradi estremi della tibio tarsica e della sottoastragalica: 8%; cod. 306 mezzi di sintesi in situ ed esiti cicatriziali chirurgici: 2%).”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica ricollegabile all'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 9%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 9% (superiore di n. 2 punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza dal 26.01.2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 29.11.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per danno biologico del 9%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 complessivo del 9%, con decorrenza dal 26.01.2024, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
AU ZA
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa AU ZA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14580/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_1 RA Resistente
Oggetto: Prestazioni;
CP_1
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 29.11.2024, l'istante in epigrafe indicato, amministratore della Controparte_2 premesso di aver ottenuto il riconoscimento da parte dell' di postumi permanenti nella misura CP_1 del 7% derivanti dall'infortunio sul lavoro del 26.01.2024, ritenendo ingiusta siffatta valutazione -
1 non modificata dall' resistente nemmeno a seguito di opposizione - ha chiesto di accertare e CP_3 dichiarare il diritto all'indennizzo, ex art. 13, co. 2, del D.LGS. 38/00, commisurato al grado di menomazione complessivamente pari al 12% o, in ogni caso, superiore al 7% già riconosciuto, con condanna dell' all'erogazione della prestazione, oltre a interessi e rivalutazione, con il favore CP_1 delle spese di lite, da distrarsi.
L' , costituendosi e difendendo la legittimità delle proprie valutazioni, ha concluso per il rigetto CP_1 del ricorso.
* Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1 d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Passando al merito della domanda, si osserva che la disposta CTU ha accertato che: “… il sig. Pt_1 ha subito in data 26 gennaio 2024 un infortunio sul lavoro, consistito in: FRATTURA TRIMALLEOLARE CAVIGLIA SINISTRA, TRATTATA CON OSTEOSINTESI CON PLACCA E VITI AL MALLEOLO PERONEALE E CON VITI AL MALLEOLO MEDIALE. Attualmente il riferisce algie alla porzione distale della gamba e della caviglia sinistra con Pt_1 limitazione funzionale e metereopatia. Attualmente la caviglia sinistra è lievemente edematosa con con plus di circa 1 cm. a livello bimalleolare. Ipotrofia muscolare della sura di circa 1 cm. rispetto alla controlaterale. Lievi disturbi di circolo. A livello del malleolo esterno vi è una cicatrice chirurgica longitudinale, lunga circa 8 cm. A livello del malleolo mediale vi è una cicatrice chirurgica lunga circa 2 cm. con plus di circa 1 cm. a livello bimalleolare. Ipotrofia muscolare della sura di circa 1 cm. rispetto alla controlaterale. La digito pressione della sede di frattura è riferita dolorosa. I movimenti di flesso estensione e di prono supinazione della caviglia e della sottoastragalica sono limitati ai gradi estremi su base antalgica e sono accompagnati da rumori di scroscio articolare, testimonianza dell'incipiente artrosi. Usa nella deambulazione scarpe da ginnastica. La deambulazione è normale, anche se riferita dolorosa a sinistra dopo lunghi percorsi.
2 E' residuato in base al D. M. del 12 luglio 2000 un danno biologico nella misura del 9(NOVE)% per frattura trimalleolare caviglia sinistra, trattata con osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale e viti al malleolo tibiale: (cod. 292 esiti di frattura caviglia sinistra con lievi disturbi di circolo con limitazione funzionale ai gradi estremi della tibio tarsica e della sottoastragalica: 8%; cod. 306 mezzi di sintesi in situ ed esiti cicatriziali chirurgici: 2%)”.
L'ausiliario ha dunque coerentemente concluso che: “il sig. ha subito in data 26 gennaio 2024 Pt_1 un infortunio sul lavoro, consistito in: FRATTURA TRIMALLEOLARE CAVIGLIA SINISTRA, TRATTATA CON OSTEOSINTESI CON PLACCA E VITI AL MALLEOLO PERONEALE E CON VITI AL MALLEOLO MEDIALE. E' residuato in base al D. M. del 12 luglio 2000 un danno biologico nella misura del 9 (NOVE)% per frattura trimalleolare caviglia sinistra, trattata con osteosintesi con placca e viti al malleolo peroneale e viti al malleolo tibiale: (cod. 292 esiti di frattura caviglia sinistra con lievi disturbi di circolo con limitazione funzionale ai gradi estremi della tibio tarsica e della sottoastragalica: 8%; cod. 306 mezzi di sintesi in situ ed esiti cicatriziali chirurgici: 2%).”.
Il CTU, dopo accurato esame clinico e alla luce della documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che la menomazione permanente dell'integrità fisica ricollegabile all'infortunio sul lavoro sia valutabile nella misura del 9%.
Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali e che risultano essere immuni da vizi logici o da contraddizioni, non essendo nemmeno validamente ed efficacemente confutate dalle osservazioni delle parti.
Per quanto esposto, l' va condannato alla corresponsione in favore della parte ricorrente CP_1 dell'indennizzo ex art. 13 del D. lvo n. 38/00 commisurato al grado di menomazione del 9% (superiore di n. 2 punti percentuale rispetto a quello già riconosciuto), con decorrenza dal 26.01.2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.
In considerazione del ridimensionamento della pretesa attorea, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/2, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'istruttoria svolta.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, gravano definitivamente sulla parte resistente.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto depositato il 29.11.2024, così CP_1 provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad un indennizzo in capitale ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per danno biologico del 9%.
2. Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente un indennizzo correlato ad un danno biologico CP_1 complessivo del 9%, con decorrenza dal 26.01.2024, dedotto quanto già percepito, oltre ad accessori come per legge.
3. Compensa le spese processuali nella misura di 1/2 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 600,00 per compensi, oltre a € 43,00 per esborsi, oltre a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione.
4. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1 Bari, lì 18/12/2025
Il Giudice
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