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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/12/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 151 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...] , Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Nomentana n. 63, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della Sede CP_ di Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
CP_ rassegnando le seguenti conclusioni “condannare l' al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati maturati dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 l.222/84 dal 1.6.24 al 01.01.2025 come riconosciuto con provvedimento di autotutela n. 701400240960 del 12.12.2024 oltre interessi legali ed accessori ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della
1 C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte Sezioni Unite n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Ha sostegno della domanda, il ricorrente, deduceva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 l. n. 222/84.
A fronte del respingimento della suddetta domanda presentava ricorso al competente Comitato
Provinciale e che, con provvedimento di autotutela, la domanda successivamente veniva accettata (
n. 701400240960) .
Precisava altresì che, soltanto in data 1.1.2025, l'assegno ordinario di invalidità veniva messo in pagamento e che gli arretrati, alla data dell'introduzione del ricorso giudiziale, non erano ancora stati liquidati.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria difensiva tempestivamente depositata, asserendo che CP_1
l'importo lordo di Euro 7.879,06 ,oltre interessi sarebbe stato messo in pagamento unitamente al rateo di dicembre,
Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, evidenziando il comportamento del ricorrente che non avrebbe mai provveduto a consegnare all'Istituto la documentazione completa per ottenere la liquidazione degli arretrati, in particolare evidenziava che non era mai stato consegnato il mod debitamente compilato e CP_2 sottoscritto nonché la relativa istanza per la liquidazione degli stessi arretrati
Con le note ex art 127 ter c.p.c., parte ricorrente, chiedeva la liquidazione delle spese di lite evidenziando come l'assegno fosse stato messo in pagamento solo da gennaio 2025.
Le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto.
In ordine al governo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all' , il quale riconoscendo la CP_1 fondatezza della pretesa ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione
2 riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria sulla base del D.M. n. 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in Euro 854,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 151 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025, vertente
T R A
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...] , Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, Via Nomentana n. 63, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21, presso l'Ufficio legale della Sede CP_ di Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1
CP_ rassegnando le seguenti conclusioni “condannare l' al pagamento in favore del ricorrente degli arretrati maturati dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 l.222/84 dal 1.6.24 al 01.01.2025 come riconosciuto con provvedimento di autotutela n. 701400240960 del 12.12.2024 oltre interessi legali ed accessori ciò con riguardo agli artt. 24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della
1 C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte Sezioni Unite n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.”
Ha sostegno della domanda, il ricorrente, deduceva di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art 1 l. n. 222/84.
A fronte del respingimento della suddetta domanda presentava ricorso al competente Comitato
Provinciale e che, con provvedimento di autotutela, la domanda successivamente veniva accettata (
n. 701400240960) .
Precisava altresì che, soltanto in data 1.1.2025, l'assegno ordinario di invalidità veniva messo in pagamento e che gli arretrati, alla data dell'introduzione del ricorso giudiziale, non erano ancora stati liquidati.
Si costituiva in giudizio l' , con memoria difensiva tempestivamente depositata, asserendo che CP_1
l'importo lordo di Euro 7.879,06 ,oltre interessi sarebbe stato messo in pagamento unitamente al rateo di dicembre,
Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, evidenziando il comportamento del ricorrente che non avrebbe mai provveduto a consegnare all'Istituto la documentazione completa per ottenere la liquidazione degli arretrati, in particolare evidenziava che non era mai stato consegnato il mod debitamente compilato e CP_2 sottoscritto nonché la relativa istanza per la liquidazione degli stessi arretrati
Con le note ex art 127 ter c.p.c., parte ricorrente, chiedeva la liquidazione delle spese di lite evidenziando come l'assegno fosse stato messo in pagamento solo da gennaio 2025.
Le parti hanno concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto.
In ordine al governo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del giudizio è imputabile all' , il quale riconoscendo la CP_1 fondatezza della pretesa ha provveduto al soddisfacimento della stessa in epoca successiva alla notificazione del ricorso.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo tenuto conto che trattasi di cause di previdenza e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione
2 riconosciuta tenendo conto dei minimi in considerazione dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto ed esclusa la fase istruttoria sulla base del D.M. n. 147/22
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario che si liquidano in Euro 854,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Rieti, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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