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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/11/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa NA Di UR in data 27/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1130/2014R.g.
Tra
n.13/09/1948 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Greco Marcello
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso dai dott.ri Germanò Martina e AL Tommaso
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 07/07/2014, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare: disporre, anche inaudita altera part prima dell'udienza di comparizione delle parti, la sospensione dell' esecutività dei decreti nn. 2225 c
2226 del 27.03.2014; 2) In via principale: accertare e dichiarare
l'illegittimità della prassi seguita dal Dirigente Scolastico in ordine alla procedura di accertamento del requisito dell'idoneità psico -fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del Prof, e, di conseguenza, Parte_1
l'illegittimità dei decreti n. 2225 e n. 2226 del 27.03.2014 con cui a quest'ultimo è stata operata la riduzione d ello stipendio;
3) Per l'effetto, annullare gli stessi provvedimenti impugnati e revocarne gli effetti. ordinando 1 la restituzione delle somme indebitamente detratte al ricorrente. 4) In via subordinala, accertare dichiarare illegittimo il "collocamento d'ufficio in malattia" del lavoratore, dal 02.02.2012, ai fini del computo delle assenze per malattia di cui all'art. 17 CCNL Comparto Scuola. 5) Per effetto, annullare o revocare i decreti oggetto d'impugnazione o, in ulteriore subordine, rideterminare i giorni di assenza per malattia scomputando dal calcolo di cui decreti giorni in cui lavoratore in virtù del “collocamento d'ufficio in malattia” con riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire in concedendo termine. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. 6) con riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire in concedendo termine 7) Con vittoria di spese
e compensi di giudizio.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 10.06.2015 al 16.09.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio .
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 06.05.2021, 09.11.2022, 07.06.2023, 28.02.2024,
20.11.2024, 19.03.2025 e all'udienza del 19.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
Si rileva in proposito che la Suprema Corte di cassazione ha più volte avuto modo d precisare, sulla scorta del principio generale rappresentato dall'art. 16, lett. f d.lgs. 165/2001 che la vocatio in ius deve essere rivolta, nelle controversie riguardanti personale docente, al
, non ravvisandosi, negli organi Controparte_2 periferici dell'amministrazione, soggettività giuridica autonoma sul piano dei rapporti esterni.
In tal senso rappresenta un punto fermo dell'evoluzione giurisprudenziale che he delineato i limiti dei poteri degli organi periferici dei ministeri la sentenza della Cassazione a Sezioni
Pag. 2 di 5 Unite n° 15342/2006, che, in parte motiva, così espressamente delinea siffatti limiti individuando nel Ministro l'unico soggetto dotato di rappresentatività esterna nei confronti dei terzi: “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art 16, lett. f), nel disporre che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate, promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, ferma restando quanto disposto dalla 1. 3 aprile 1979, n.
103, articolo 12, comma 1 precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo (artt. 14 e 4), ma certo non modifica il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione.
Precisamente, come comprova anche l'espressa salvezza della L.n. 103 del 1979, art, 12, comma 1, (attribuzione al Ministro del potere di comporre le divergenze tra Avvocatura dello
Stato e amministrazioni circa la instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo), rientrano nell'ambito delle competenze dirigenziali i (soli) poteri sostanziali di gestione delle liti. Per le amministrazioni statali in particolare, mentre la personalità giuridica spetta allo
Stato – amministrazione, l'organizzazione si presenta disaggregata e costituita dai ministeri, quale complesso piramidale di uffici, ciascuno di essi dotato di legittimazione sostanziale e processuale. Ed infatti lo Stato agisce ed è chiamato tn giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni”.
Con particolare riguardo al la S.C. Controparte_3
(Cassazione, sez. L, 7862/2008) ha precisato, nell'ambito di una controversia in cui si poneva la questione della legittimazione passiva del Provveditorato agli Studi, che a norma del D.P.R.
6 novembre 2000, n. 347 (v. art.1 commi 1 e 4, nonché art. 6, comma l) vigente al momento in cui è stato impartito l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del
Provveditorato agli Studi, il risultava articolato ad un Controparte_4 duplice livello, centrale e periferico. Per quest'ultimo in particolare era prevista una articolazione in uffici scolastici regionali, uno per Regione, a loro volta organizzati per funzioni, e sul territorio provinciale per servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche. L'ufficio scolastico regionale era definito dall'art. 6 del testo in esame, quale
“autonomo centro di responsabilità amministrativa al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione”, ossia ai Provveditorati. Il successivo D.P.R 11 agosto 2003, n. 319, vigente alla data della decisione (abrogativo del D.P.R. n. 347 del 2000, v, art. 11, comma 2), per quanto qui di rilievo, non si discosta dalle linee fondamentali del testo precedente, pur prevedendo l'articolazione dell'ufficio scolastico regionale, a livello provinciale e sub
Pag. 3 di 5 provinciale, in centri servizi amministrativi. (art. 8 comma, 2). Quindi, con riferimento alla prima delle riferite censure, va osservato che in linea teorica non sarebbe stato impossibile rispettare l'ordine di integrazione impartito dalla Corte territoriale, indirizzando la chiamata in causa al nuovo organo sostitutivo del Provveditorato, Tuttavia, come emerge dal due testi in esame le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico: sono articolazioni organizzative del , La proposizione della domanda nei confronti del CP_2
e del Provveditorato, all'epoca non ancora soppresso, non comporta quindi che al CP_2 giudizio di primo grado avessero partecipato due parti distinte.
Questa Corte nell'affermare che il D, Lgs, 30 marzo 2001, n. 165.art. 16, lett. D., laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali o strutture sovraordinate “promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n 103, art. 12, comma l”, precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo. ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D, 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260 art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un 6 luglio 2006 n. 15342).
Punto fermo costante della giurisprudenza di legittimità - non modificato, come espressamente evidenziato in Cass. 7862/2008 dalla normativa più recente rappresentata dal
D.P.R. 319/2003 e dai successivi interventi legislativi che hanno previsto una diversa articolazione territoriali del è conseguentemente la distinzione tra rappresentatività CP_5 esterna dell'amministrazione, demandata solo al Ministro, e poteri di gestione della lite, che competono, per ragioni organizzative interne, ai dirigenti regionali e alle articolazioni provinciali e sub provinciali.
L'approccio ermeneutico sopra delineato - e pienamente condiviso dal Tribunale – non appare quindi affatto in contrasto con la previsione di cui all'art. 8 d.p.r. 319/2003, che nel prevedere espressamente la legittimazione passiva dell' non fa altro che Controparte_6 ribadire un potere dirigenziale già previsto nel d.lgs. 165/2001 ma non comporta l'attribuzione di una soggettività giuridica estera - presupposto di un'autonoma vocatio in ius -
Pag. 4 di 5 di cui l'organo periferico continua, proprio in ragione del fatto di rappresentare una mera articolazione interna dell'amministrazione e di essere un organo di gestione, a essere carente.
Del resto, la prevista delega di funzioni - tra cui quella di gestione della controversia giudiziaria -è del tutto coerente, da un lato, con l'ampliamento della responsabilità amministrativa delle strutture periferiche, dall' altro con il principio di decentramento. ma non può trasformare gli organi periferici in soggetti dotati di autonomia giuridica. Per quanto esposto, confermando il provvedimento reclamato, va dichiarato il difetto d legittimazione passiva autonoma di tutte le amministrazioni periferiche vocate in giudizio in assenza di vocatio in ius nei confronti del . CP_2
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese di lite del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti tenuto conto della qualità delle stesse e della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
- Dichiara il ricorso inammissibile.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 27 novembre 2025
Il Giudice
NA Di UR
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