Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio del giorno 22.4.2025 ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 42/2022 R.G., tra
P.IVA con sede in Roma, via Avignone n. 95, già Parte_1 P.IVA_1
P.IVA con sede in Roma, viale Avignone n. 95, in forza di atto di Parte_2 P.IVA_2 fusione rep 4855 racc. 2876 del 20 dicembre 2021, in persona dell'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante ing. rappresentata e difesa anche disgiuntamente, CP_1 giusta procura rilasciata in atto separato ed allegato all'atto di appello, dall'Avv. Andrea
Palazzolo (C.F.: ) e dall'avv. Maria Francesca Simeoni C.F._1
( ) elettivamente dom.ta presso lo studio del primo in Roma via G. C.F._2
Argenterio 2
- APPELLANTE- APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
Salimbeni n. 3 – C.F. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-
Siena , Gruppo IVA MPS – partita IVA , aderente al Fondo P.IVA_3 P.IVA_4
Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario codice Banca 1030.6, codice Gruppo Controparte_2
1030.6 – in persona dell'Avv. Maria Angela Fanetti, nata a [...] il [...], codice fiscale Responsabile di Struttura di Terzo Livello con CodiceFiscale_3 funzione "Legale" (livello di procura: D5), in forza di procura speciale ai rogiti Dr. notaio in in data 15.6.2021 Repertorio n. 40.124 / Raccolta n. Persona_1 CP_2
20.466, registrata in il 15 giugno 2021 al n. 3600, serie 1T, a firma Dott.ssa CP_2 [...]
, nata a [...] il 1° febbraio 1952, domiciliata per la carica in CP_3 CP_2
Piazza Salimbeni n. 3, la quale ha dichiarato di intervenire alla comparsa di costituzione e di sottoscriverlo non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione e, come tale, legale rappresentante della
[...]
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Attilio Friggeri n. Controparte_2
82, presso lo studio dell'Avv. Mario Fiandanese (C.F. ) e il suo C.F._4 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di seguito indicato, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e separato foglio materialmente congiunto all'atto stesso
- APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 10240721 del Tribunale Ordinario di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 10240/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda risarcitoria dalla medesima proposta nei confronti della ha Controparte_2 così statuito: pag. 2/9 “Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la responsabilità dell'istituto di credito convenuto nel ritardato frazionamento del mutuo stipulato tra le parti in data 20 gennaio 2011, condanna la Controparte_2 al pagamento, in favore della dell'importo complessivo di euro
[...] Parte_2
47.140,00, oltre la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. e gli interessi moratori nella misura legale sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
rigetta la residua domanda attorea e la richiesta ex art.96 c.p.c. avanzata dalla parte attrice;
condanna la alla rifusione, in favore dell Controparte_2 Parte_2 delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 6.379,50, di cui euro 6.000,00 per compensi ed euro 379,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi:
1. Travisamento dei fatti ed illogicità manifesta della negazione del risarcimento relativo all'addebito di maggiori interessi assumendone la compensazione con la minore penale.
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 c.c.- Difetto di istruttoria e motivazione – illogicità manifesta - violazione dell'art. 2697 e dei corretti principi di distribuzione della prova in tema di obbligazioni contrattuali.
3. Difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta, errata interpretazione dell'art. 96 cpc relativamente al rigetto della condanna per Contr responsabilità processuale aggravata di
Sulla base dei detti motivi ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adìta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
- confermare le conclusioni accolte che di seguito si riportano integralmente: Accertare e Contr dichiarare l'inadempimento di ai propri obblighi derivanti dal Contratto di Mutuo, dalla legge e dalla Convenzione ABI e condannare la Convenuta a pagare alla concludente gli importi che seguono per le causali in narrativa: pag. 3/9 - Esborso pari alla caparra per mancata vendita euro 30.000,00;
- Diminuzione del prezzo di vendita euro 10.000,00;
- IMU per mesi 30,5 euro 6.639,00;
- TASI per mesi 30,5 euro 501,00;
- accogliere tutte le conclusioni del primo grado di giudizio non accolte e per l'effetto condannare la Convenuta a pagare alla concludente gli importi che seguono per le causali in narrativa Interessi indebiti per 24 mesi, al netto della minor penale sborsata, pari ad euro
26.063,71; - Aggravi erariali per mancanza di liquidità pari ad euro 55.474,00;
In ogni caso, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione dal giorno della domanda giudiziale (art. 1283 C.c.) fino al soddisfo.
Con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio nonché alla responsabilità ex art. 96 cpc per l'ingiustificato rifiuto di ridurre l'ipoteca, l'ingiusta resistenza e il comportamento osservato sia in sede di mediazione che durante la fase di reclamo, ad una somma pari ad euro 90.000,00 o la diversa somma ritenuta secondo equità.
- condannare parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da rideterminarsi in ragione degli esiti dell'appello.
Si è costituita la banca appellata la quale, oltre che contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta impugnato la sentenza per i seguenti motivi:
A) Il giudice avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle risultanze istruttorie.
B) DOMANDA DI CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME
CHE RISULTINO VERSATE DALLA BANCA IN OTTEMPERANZA
ALL'IMPUGNATA SENTENZA
Ha, quindi, così concluso:
"Voglia l'Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigettare l'appello di in quanto infondato in fatto e Parte_1 diritto;
pag. 4/9 - in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_2
riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui ha accertato ”la responsabilità
[...] dell'istituto di credito convenuto nel ritardato frazionamento del mutuo stipulato tra le parti in data 20 gennaio 2011” e condannato la “al pagamento, in favore della dell'importo CP_2 Parte_2 complessivo di euro 47.140,00, oltre la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici I.S.T.A.T. e gli interessi moratori nella misura legale sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo”;
- conseguentemente, rigettare le relative domande attrici, in quanto infondate in fatto e diritto;
- condannare a restituire a Parte_1 Controparte_2 la somma di € 72.590,20, intimata con l'atto di precetto di pagamento notificato alla
[...] in data 06.7.2021 in forza dell'impugnata sentenza (cfr.doc.n.1); CP_2 condannare al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2 delle spese e del compenso professionale del doppio grado di giudizio, oltre il
[...]
15% per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge".
Alla udienza a trattazione scritta del 22.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi e non ulteriormente richiesti.
Per motivi di ordine logico, occorre dapprima prendere in esame l'appello incidentale, avendo la banca contestato la sentenza di primo grado per avere il Giudice, a suo dire, erroneamente ritenuto che già nel giugno 2014 la società avesse formulato richiesta di frazionamento del mutuo, mentre al contrario in tale data era stata semplicemente formulata una istanza di riduzione della ipoteca sul bene immobile che aveva poi costituito oggetto di un contratto preliminare di compravendita.
La istanza di frazionamento del mutuo, infatti, era stata avanzata solo nel marzo 2015, dopo che ormai era scaduto anche il termine fissato al 30.11.2014 per la stipula del rogito per il trasferimento della unità immobiliare, rogito che non si era appunto concluso per l'inadempimento della convenuta rispetto alla domanda di frazionamento.
Dunque, ove mai il Tribunale non avesse equivocato tra i due diversi istituti, giammai avrebbe potuto ritenere la banca colpevole della violazione di obblighi che su di essa non incombevano, tanto più che ai sensi dell'art. 39 comma V^ TUB l'istituto non era tenuto a procedere alla riduzione dell'ipoteca sui beni in assenza dei relativi presupposti, ovvero pag. 5/9 quando non risulta estinta almeno “la quinta parte del debito originario”, o non risulta che, per le somme ancora dovute, i rimanenti beni vincolati costituiscano garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 38 TUB (secondo il quale l'importo massimo erogabile nel mutuo fondiario (come nella fattispecie) non può superare l'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia). E parte attrice nulla avrebbe dimostrato al riguardo.
Inoltre, sempre secondo la tesi difensiva della banca, alcun obbligo essa avrebbe avuto di procedere comunque al frazionamento del mutuo che costituisce, in realtà, una rinuncia alla non frazionabilità dell'ipoteca, sicchè alcun danno poteva controparte lamentare dal contestato ritardo nell'accoglimento della istanza.
A parte la novità della questione sollevata inammissibilmente solo in appello per la prima volta dalla difesa della banca, in ogni caso il Giudice di prime cure, a prescindere dalla qualificazione dei due diversi atti (domanda di restrizione dell'ipoteca e domanda di frazionamento del mutuo), non vi sono dubbi che in risposta alla prima domanda l'istituto ebbe a richiedere il pagamento, a titolo di penale contrattuale per la estinzione anticipata nella misura del 3% e non dell'1% come invece contrattualmente stabilito.
Al riguardo, opportunamente il Tribunale ha evidenziato come vi sia stata una diversa percentuale indicata nelle condizioni di contratto e nel documento di sintesi, con la sicura prevalenza della prima rispetto alla seconda.
Ne consegue, che a fronte di tale ingiustificata richiesta, la società non abbia potuto procedere alla riduzione della ipoteca, così di fatto non avendo potuto rispettare le obbligazioni assunte in sede di stipula del contratto preliminare con il potenziale acquirente dell'immobile.
Quanto, poi, al successivo inadempimento inerente la richiesta di frazionamento del mutuo, esso è risultato essere stato accertato anche dalla stessa ABF a cui il Tribunale ha fatto espresso richiamo, così non può che fare anche questo Ufficio.
Il motivo va, dunque, respinto con la conseguente conferma della sentenza in parte qua.
Il secondo motivo dell'appello incidentale va ugualmente respinto stante il rigetto del precedente motivo.
Passando ora all'esame dei motivi di gravame proposti dalla società in via principale, osserva la Corte:
pag. 6/9 con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Primo Giudice avrebbe erroneamente negato il risarcimento dei danni in relazione ai maggiori interessi che essa era stata costretta a pagare alla controparte in seguito alla mancata riduzione dell'ipoteca e di estinzione anticipata del mutuo in relazione al bene immobile che era stato oggetto di contratto preliminare. In particolare, infatti, il Giudicante avrebbe erroneamente ritenuto che la perdita subita dalla società si sarebbe compensata con la minor somma di penale che essa aveva versato per l'anticipata estinzione effettuata per importi minori di capitale mutuato.
La censura è condivisibile.
In effetti, è sufficiente osservare che per come evidenziato dal Tribunale, la penale per la estinzione anticipata del mutuo era pari all'1% e non al 3% e, quindi, il calcolo per la verifica ai fini della compensazione va operato sulla base di detta minore percentuale, mentre il tasso di interesse era fissato nella misura del 5,78% annuo.
Ebbene, sulla base del semplice calcolo matematico tra quanto risparmiato e quanto la società avrebbe risparmiato ove, invece, avesse ottenuto la possibilità di estinguere il mutuo antecedentemente in relazione agli interessi pagati, la differenza è a credito per la medesima per il totale di € 26.063,71 come richiesto dalla società.
Al pagamento di detta ulteriore somma la banca va, quindi, condannata in favore della appellante.
Non vanno invece accolti gli altri motivi.
In particolare, non è imputabile alla banca se la appellante non fu in grado di fare fronte ai propri impegni erariali.
Essa, infratti, avrebbe avuto il dovere di effettuare le proprie valutazioni circa la propria capacità di liquidità in modo corretto nell'ambito del c.d. “rischio di impresa”.
Ugualmente, è stata correttamente respinta la ulteriore domanda risarcitoria in relazione alla mancata ammissione della società ai benefici di cui alla convenzione ABI per la moratoria.
In particolare, secondo la appellante, non sarebbe stata corretta la decisione della banca che aveva preteso la sottoscrizione a garanzia dei fideiussori, cosa quest'ultima non prevista dalla specifica disciplina.
In realtà, come emerge dalla richiamata disciplina, la proposizione della domanda era soggetta comunque a valutazione da parte dell'istituto di credito che, nel caso di specie,
pag. 7/9 aveva richiesto la sottoscrizione dei fideiussori della società a garanzia. Tale circostanza non risulta essere stata effettivamente contestata in modo specifico e tempestivamente dalla società, sicchè la domanda è stata giustamente respinta.
Anche l'ultimo motivo relativo al rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. non è condivisibile, atteso che la domanda attorea è stata solo parzialmente accolta e difettando pertanto i presupposti della citata disposizione avendo la banca correttamente esercitato la propria difesa.
Passando al regime delle spese, l'accoglimento sia pur limitatamente al primo motivo ed il rigetto dell'appello incidentale della banca, deve portare alla condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese e competenze del grado in favore della società come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Controparte_5 su quello incidentale proposto dalla avverso la sentenza n. Controparte_2
10240/2021 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
in parziale accoglimento dell'appello principale e a parziale riforma della sentenza appellata, condanna la al pagamento in favore dell'appellante Controparte_2 della ulteriore somma di € 26.063,71 oltre rivalutazione ed interessi come da sentenza di primo grado;
rigetta per il resto sia l'appello principale che quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la alla rifusione in favore della società Controparte_2 appellante delle spese e competenze del presente grado che liquida in € 9.991,00 per competenze, oltre C.U. e spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del CU, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 22.4.2025
pag. 8/9 Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Cons. estensore
Dott. Camillo Romandini
pag. 9/9