Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 808 del 2025, proposto da:
CI Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B43E3CE664, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, Marcella Giuliante e Pietro Presotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Arzachena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Città Metropolitana di Sassari - Stazione Appaltante Qualificata, non costituita in giudizio;
nei confronti
De IZ Transfer S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Macri e Matilde Mura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- della comunicazione PG/4321 generata il 14.8.2025 avente ad oggetto l'aggiudicazione di gara - rettifica ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023 alla De IZ Transfer S.p.a. e in allegato la comunicazione post aggiudicazione;
- della comunicazione del 14.8.2025 della Città Metropolitana di Sassari (Stazione Appaltante Qualificata) e del Comune di Arzachena (Ente Appaltante) ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto l'approvazione delle risultanze della gara telematica disponendo l'aggiudicazione della gara telematica all'operatore economico De IZ Transfer S.p.a.;
- della determinazione n. 554 del 14.8.2025 della Città Metropolitana di Sassari - Settore appalti e contratti, provveditorato, sicurezza, protezione dati personali avente ad oggetto la rettifica della Determinazione n. 309/2025 relativa all'aggiudicazione della gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Arzachena (CIG B43E3CE664) ove risulta primo classificato l'operatore economico De IZ Transfer S.p.a.;
- di ogni altro atto di gara ad essa connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusi tutti i Verbali di gara;
nonché per la declaratoria di inefficacia:
- dell'eventuale contratto medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la controinteressata:
nonché per la condanna:
- al subentro ex art. 122 c.p.a. al contratto e, ove questo non sia possibile, al risarcimento per equivalente economico del danno ingiusto cagionato dall'illegittimo svolgimento della gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena e di De IZ Transfer S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Antonio AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con determinazione dirigenziale 7 ottobre 2024, n. 2431, la Città Metropolitana di Sassari, in qualità di Stazione Appaltante Qualificata, ha indetto una procedura aperta, ai sensi art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti pubblici), per l’affidamento, con il criterio di cui all’art. 108, comma 2, del medesimo Codice, dei servizi di igiene urbana e servizi complementari del Comune di Arzachena (CIG B43E3CE664), per la durata di sette anni.
Alla gara hanno partecipato, tra gli altri, la società De IZ Transfer S.p.A. (da qui in poi soltanto “De IZ”), la quale, come da determinazione della Stazione appaltante 22 luglio 2025, n. 309, si è classificata al primo posto della graduatoria finale con 93,05 punti, nonché CI Trasporti Ambiente Soc. Coop. (da qui in poi soltanto “CI”), classificatasi al secondo posto con 89,51 punti.
Pertanto il servizio è stato aggiudicato a De IZ.
Con ricorso notificato in data 12 settembre 2025, la società CI ha chiesto l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, di tale risultato della gara, sostenendo che De IZ avrebbe dovuto essere esclusa per avere presentato un'offerta tecnica, sotto diversi profili, non rispettosa dei requisiti minimi richiesti dalla lex specialis , nonché contestando alcuni dei punteggi attribuiti alla stessa controinteressata.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Arzachena, la Città Metropolitana di Sassari e la società De IZ Transfer S.p.A, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con ricorso incidentale notificato in data 23 settembre 2025 De IZ ha sostenuto che, per svariate ragioni, CI avrebbe dovuto essere, a sua volta, esclusa dalla gara, invocando, pertanto, l’annullamento degli atti di gara in parte qua e la conseguente improcedibilità del ricorso principale proposto dalla stessa CI per sopravvenuta carenza di interesse.
Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in ricorso, su accordo delle parti la trattazione della causa è stata rinviata al merito.
Dopo il deposito di memorie difensive, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio reputa infondato il ricorso principale proposto da CI, per le ragioni di seguito esposte, e ciò comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale proposto da De IZ per sopravvenuta carenza di interesse.
Con il primo motivo di ricorso CI deduce due distinti profili di censura.
In primo luogo contesta il punteggio di 1,96 (su 4) attribuito alla controinteressata sulla base del criterio valutativo di cui all'art.18, voce 2, punto 2.1., del Disciplinare di gara “Proposte organizzative integrative e/o migliorative dei servizi di spazzamento, lavaggio, svuotamento cestini stradali e raccolte stradali” , evidenziando che la controinteressata avrebbe garantito nella propria offerta l'utilizzo di una spazzatrice “media” (da 5 mc.) e di una spazzatrice “piccola” (da 2 mc.) -peraltro utilizzate anche in altro servizio- ragion per cui, alla luce della Tabella dei mezzi equivalenti riportata a pagina 65 del Piano Operativo di Gestione allegato all’offerta, De IZ avrebbe garantito l’utilizzo per il servizio soltanto di n. 1.15 unità spazzatrice, inferiore al minimo di 3 previsto dall'art. 78 del Capitolato di gara, a mente del quale sarebbe richieste “almeno n. 3 spazzatrici meccanizzate differenti, di nuova fabbricazione, e in funzionamento contemporaneo; di queste, una dovrà operare ad Arzachena e Cudacciolu, una a Cannigione e una nelle altre frazioni” . Pertanto la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per difformità dell’offerta o, quanto meno, non avrebbe diritto ad alcun punteggio aggiuntivo per la voce in esame.
La censura è infondata.
Difatti il riferimento operato dalla ricorrente alla sopra citata Tabella dei mezzi equivalenti non è significativo ai fini ora in discussione, posto che:
- la suddetta Tabella esprime semplicemente il rapporto matematico tra le ore di spazzamento implicate dal servizio e quelle assicurate da ciascuna spazzatrice allo stesso dedicata, ma nel caso in esame non è in contestazione la conformità delle ore complessivamente offerte da De IZ e il monte ore minimo previsto dalla legge di gara;
- la Tabella richiamata in ricorso non allude, quindi, in alcun modo, al numero “fisico” di macchine spazzatrici che saranno utilizzate ai fini dell’esecuzione del servizio, posto che il sopra descritto rapporto matematico di equivalenza ben può essere assicurato utilizzando una o più macchine spazzatrici indifferentemente;
- deve, quindi, considerarsi esaustivo il generale impegno assunto da De IZ nel proprio Piano Operativo di Gestione, esattamente a pag. 2, laddove la stessa ha affermato che “Per eventuali aspetti operativi non illustrati nel presente elaborato, le indicazioni contenute nei documenti di gara si considerano totalmente accettate e rispettate: esse saranno ottemperate nel corso dell’appalto e in caso di carenza o discordanza tra quanto descritto nel presente documento e quanto previsto dalla SA, la proponente si farà carico di adeguare le prestazioni offerte nel rispetto dei requisiti indicati dai documenti pubblicati” , compreso l’utilizzo di n. 3 macchine spazzatrici ai fini dello svolgimento del servizio, come richiesto dall'art. 78 del Capitolato;
- l’interpretazione sin qui proposta è necessaria anche per attribuire alla legge di gara un significato ragionevole e improntato al principio del risultato, atteso che, ai fini dell’efficacia della prestazione promessa, il numero fisico di spazzatrici materialmente utilizzate non è di per sé particolarmente significativo, a parità di ore di servizio garantite;
- né, infine, coglie nel segno la contestazione relativa al punteggio premiale attribuito a De IZ per questa voce, considerato che lo stesso, espressivo dell’ampia discrezionalità tecnica di cui la stazione appaltante dispone, trova giustificazione nelle valutazioni espresse dai commissari, i quali hanno attribuito una valutazione media di 0,49, attribuendo all’offerta di De IZ, su tale voce, un (limitato) punteggio aggiuntivo all’esito di un giudizio complessivo sull’offerta stessa.
Con un secondo profilo di doglianza CI contesta, inoltre, l'attribuzione alla controinteressata di punti 3,90 punti (su 6) per il criterio relativo alla “Raccolta rifiuti abbandonati” di cui all'art. 18.1, punto 2, voce 2.4., ritenendo che -a fronte di una legge di gara implicante lo svolgimento di “un accurato servizio di controllo ambientale" per verificare la presenza o meno di rifiuti abbandonati e il ritiro di quelli rilevati nei limiti di 1 mc. in 10 m., da svolgersi “con personale, mezzi e attrezzature idonei all'eventuale raccolta manuale dei rifiuti rinvenuti abbandonati” (art. 75 del Capitolato)- De IZ avrebbe formulato un’offerta contraddittoria, indicando a pagina 42 del proprio Piano Operativo di Gestione (paragrafo 2.4.6) l’utilizzo di n. 2 autoveicoli (e altrettanti palmari per l'attività di monitoraggio) e, però, omettendo di indicare gli stessi nel riepilogo finale dei mezzi e attrezzature.
Neppure questa doglianza può essere condivisa.
Si evidenzia, in primo luogo, che nel riepilogo mezzi (a pag. 65) De IZ ha indicato, sempre con il già descritto sistema delle “equivalenze”, l’utilizzo di “autovetture” , senza smentire la più analitica indicazione descrizione (di cui alla citata pag. 42) specificamente dedicata al servizio di controllo del territorio, cui la tabella riassuntiva, necessariamente sintetica, ha evidentemente inteso fare rinvio.
Discorso analogo vale per il mancato riferimento ai palmari nel riepilogo attrezzature (pag. 69), trattandosi, anche in questo caso, di riepilogo sintetico e dedicato all’attrezzatura prevalentemente utilizzata (mastelli, buste, contenitori e così via), come tale non incidente sull’impegno assunto, a pag. 42 del Piano, all’utilizzo dei palmari per lo specifico servizio di monitoraggio del territorio.
Si osserva, inoltre, che la Commissione ha riferito il punteggio in esame alla puntuale descrizione dello stesso contenuta nel Piano allegato all’offerta di De IZ, recante una precisa descrizione del dimensionamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati, indicandone l’adeguatezza anche in relazione a dati come periodo di effettuazione, turni previsti, tempestività di intervento, misure di prevenzione del fenomeno dell’abbandono rifiuti.
Con il secondo motivo, CI deduce due distinti profili di censura.
In primo luogo contesta il punteggio di 5 attribuito alla controinteressata in relazione alle “Modalità di organizzazione, svolgimento e gestione del servizio di raccolta e trasporto delle frazioni FORSU, compostaggio domestico e RUR presso le utenze domestiche e specifiche nonché le proposte migliorative per il raggiungimento e/o superamento degli obiettivi di raccolta differenziata..." (art. 18 del Disciplinare di gara), ritenendo che l’offerta di De IZ sarebbe, addirittura difforme e, come tale meritevole di esclusione.
Secondo la ricorrente, infatti, l’offerta di De IZ sarebbe sul punto, addirittura, inferiore ai requisiti minimi con specifico riferimento al Porto di Cannigione, per il quale l’art. 72 del Disciplinare di gara prevedeva una frequenza minima di 7 giorni su 7 nel periodo estivo, 7 giorni su 7 nel periodo “spalla” e 1 giorno su 14 nel periodo invernale, il che imporrebbe minimo n. 61 passaggi in alta stagione (luglio e agosto), mentre De IZ avrebbe garantito soltanto n. 17 passaggi, contraddittoriamente impegnandosi ad estendere le modalità di raccolte proprie dell’alta stagione al periodo “spalla”, il che imporrebbe un minimo di n. 121 passaggi complessivi (tra periodo spalla e alta stagione).
La censura è infondata.
È vero, per un verso, che nella Tabella riportata a pag. 10 del Piano Operativo Gestionale di De IZ quest’ultima ha indicato, in relazione al periodo di alta stagione, un numero di interventi nei porti pari a 17 (punto 1.1.2. raccolta RUR), inferiore al numero minimo previsto dal Capitolato di gara.
Tuttavia coglie nel segno il rilievo difensivo della controinteressata in base al quale tale indicazione è certamente dovuta a un mero errore materiale, ictu oculi individuale e correggibile, ove si consideri che la stessa De IZ ha indicato per la stagione “spalla” un numero di interventi nei porti pari a 121, al contempo affermando di voler estendere a detto periodo “spalla” le medesime condizioni previste per il periodo di alta stagione. Evidente, dunque, la volontà della ricorrente di prevedere n. 121 interventi anche nel periodo di alta stagione, trattandosi dello stesso numero indicato per la stagione “spalla” cui ha dichiarato di volere estendere, in chiave migliorativa, l’offerta relativa all’alta stagione.
Il che trova, poi, ulteriore conferma nella Tabella riportata alla precedente pag. 9, relativa al ritiro dell'organico, ove ugualmente si indicano n. 121 interventi sia per l’alta stagione che per la stagione “spalla”.
Parte ricorrente sostiene, poi, che De IZ dovesse essere esclusa dalla gara, o quanto meno non avrebbe dovuto ottenere il punteggio previsto dall’art. 1.3 dell'art. 18 del Disciplinare di gara relativo a “Modalità di organizzazione, svolgimento, gestione del servizio di raccolta e trasporto delle ulteriori frazioni Recuperabili (ingombranti, e RAEE, ex RUp, frazione verde, oli e abiti e prodotti tessili, pannolini, ecc.) presso le utenze domestiche e specifiche” - per non avere inserito nella propria offerta la fornitura di n. 5 contenitori stradali necessari alla raccolta degli oli esausti presso i supermercati presenti del territorio comunale.
La censura è infondata.
Considerata, infatti, l’obiettiva rilevanza minimale di tale profilo specifico -nell’ambito di un appalto del valore complessivo di oltre 47.000.000 di euro, nonché in relazione allo stesso criterio valutativo ora in considerazione- è condiviso dal Collegio il rilievo difensivo della controinteressata secondo cui tale aspetto, come detto, minimale, il cui inserimento espresso in offerta non era previsto a pena di esclusione, deve considerarsi ragionevolmente coperto dalla “frase di chiusura” con cui De IZ ha precisato che in relazione a “eventuali aspetti operativi non illustrati nel presente elaborato, le indicazioni contenute nei documenti di gara si considerano totalmente accettate e rispettate: esse saranno ottemperate nel corso dell’appalto e in caso di carenza o discordanza tra quanto descritto nel presente documento e quanto previsto dalla SA, la proponente si farà carico di adeguare le prestazioni offerte nel rispetto dei requisiti indicati dai documenti pubblicati” (così a pag. 2 del Piano Operativo Gestionale).
Con il terzo motivo CI sostiene, prima di tutto, che la controinteressata abbia formulato “numerose proposte... qualificate come migliorative" , ma “prive di riscontro nei conteggi riepilogativi dell'offerta tecnica e di conseguenza non verificabili in punto di attendibilità” .
Tale censura, per come formulata, è inammissibile per genericità, non indicando in modo sufficientemente preciso i ritenuti difetti dell’offerta avversaria, a parte quanto già oggetto delle precedenti censure.
In ogni caso si ribadisce, anche in questo caso, che -a fronte di un appalto di notevole rilievo, qualitativo ed economico, come quello ora in esame- la ricorrente enfatizza eccessivamente alcune (ritenute) “criticità” dell’altrui offerta, obiettivamente marginali, da considerarsi, a tutto voler concedere, “sanate” dalla previsione di chiusura con cui la stessa De IZ si è impegnata a garantire il servizio in termini qualitativamente e quantitativamente non inferiori agli standard minimi richiesti dalla legge di gara.
Successivamente la ricorrente si sofferma sul profilo relativo alla messa a disposizione e alla gestione dei “Centri Ambientali Mobili” (cc.dd. CAM) previsti dall'art. 90 del Capitolato speciale di gara, che richiedeva almeno due CAM, operativi 7 giorni su 7, per 8 ore al giorno, nei mesi da giugno ad agosto e 5 giorni su 7, per 3 ore al giorno, nei mesi da maggio a settembre.
In particolare CI contesta il punteggio attribuito a De IZ per essersi impegnata a mettere a disposizione n. 12 CAM (di cui n. 10 a titolo migliorativo rispetto alla base d’asta di n. 2 CAM), evidenziando che la stessa avrebbe omesso di indicare orari, giornate di servizio, ubicazione e attrezzature disponibili presso i CAM offerti, il che -oltre delegittimare il punteggio aggiuntivo ottenuto sul punto- avrebbe dovuto condurre all’esclusione della stessa De IZ dalla gara.
La censura non è condivisibile.
Alle pagine 26 e segg. del proprio Programma Operativo Gestionale De IZ ha descritto i CAM che intende mettere a disposizione, specificando -esattamente nella Tabella riportata a pag. 27- il numero di ore (esattamente n. 1213) in cui il suo personale sarà impegnato in tale aspetto del servizio, sia durante l’alta stagione che nel periodo “spalla”, specificando, altresì, la qualifica del personale stesso.
Su tali indicazioni parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione sostanziale, per cui non sono ravvisabili nell’offerta di De IZ -né parte ricorrente li indica- elementi che consentano di ritenerla non conforme agli standard minimi richiesti dal Capitolato speciale (7/7 e 8 ore nei mesi estivi, 5/7 e 3 ore a maggio e settembre).
Al fine di dedurre un ulteriore profilo di censura, CI ha inserito nel proprio ricorso, esattamente a pag. 15, il riepilogo tabellare di alcuni servizi e forniture che, a suo dire, sarebbero stati richiesti dalla legge di gara e omessi da De IZ nella propria offerta, per un valore complessivo di euro 1.266.200,26, il che avrebbe dovuto condurre all’esclusione di quest’ultima dalla gara.
Neppure tale profilo di censura è condivisibile.
Si osserva, in primo luogo, che, stando all’esposizione della stessa ricorrente, gran parte del valore economico di tali “omissioni” (esattamente per euro 1.115.000) è ascrivibile agli stessi CAM oggetto della censura precedente, come si è visto infondata.
Per il resto la doglianza in esame è inammissibile perché non riferibile a profili dell’offerta specifici e ben individuati.
Senza dimenticare il fatto che, comunque, le restanti “lacune” qui denunciate dalla ricorrente hanno un valore economico complessivo di euro 120.000, obiettivamente marginale rispetto a quello complessivo dell’appalto e risultano, comunque, solo apparenti, essendo i relativi costi, a tutto voler concedere, riconducibili alle voci “Costi Generali” e/o “Utile d'impresa, imprevisti, variabili non considerate” , indicate in offerta per un importo superiore a 638.000,00 euro.
Ugualmente infondato è l’ulteriore profilo di censura con cui la ricorrente contesta l’attribuzione alla controinteressata di alcuni punteggi, denunciando l’esistenza di un contrasto tra l’offerta di De IZ, ove sarebbe rappresentato il possesso di un “parco veicolare interamente green” perché composto da mezzi elettrici/ibridi ed accompagnato da apposito sistema per l’ibridizzazione dei veicoli a motorizzazione endotermica (NEWTRON), e le giustificazioni rese dalla stessa De IZ in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, che sarebbero prive di riferimenti a un siffatto parco macchine e indicanti i minori costi necessari all’acquisto e alla gestione di mezzi ad alimentazione tradizionale.
Sul punto la difesa comunale ha obiettato che “i costi di esercizio esplicitati nel POG sono ben più elevati rispetto a quelli relativi ai mezzi ibridi e si potrebbe, pertanto, ipotizzare che parte, se non tutti, degli oneri di adeguamento dei mezzi siano assorbiti da tali risparmi” .
A sua volta la difesa di De IZ ha osservato che la circostanza evidenziata dalla ricorrente “se dimostrata, sarebbe, comunque, del tutto irrilevante. Ed infatti, è notorio che se, da un lato, i mezzi elettrici e ibridi hanno un maggior costo di acquisto, è noto, altresì, che gli stessi consentono un significativo risparmio di costi di esercizio. Di modo che i maggiori costi di acquisto si bilanciano con i minori costi di esercizio” .
Nel condividere tali argomentazioni difensive il Collegio evidenzia che, comunque, tale censura si concentra, più che sull’offerta in sé considerata, sul contenuto delle giustificazioni rese da De IZ in sede di verifica dell’anomalia, a proposito della quale è opportuno ricordare che il relativo giudizio espresso dalla stazione appaltante non può essere contestato su aspetti singoli e specifici, essendo onere della ricorrente dimostrare la complessiva e sostanziale inattendibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, il che certamente non si riscontra nel caso in esame.
Discorso analogo vale per l’ulteriore rilievo secondo cui De IZ relativo non avrebbe tenuto conto del costo di ammortamento delle spazzatrici da utilizzare per lo svolgimento del servizio, essendo anche detto costo ininfluente sull’equilibrio economico complessivo della prestazione e, comunque, riconducibile alla voce dell’offerta relativa “Utile, imprevisti, variabili non considerate ”.
Per quanto sopra esposto, dunque, il ricorso principale proposto da CI è infondato e deve essere respinto, con la conseguente improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale proposto da De IZ.
Sussistono, comunque, giusti motivi, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale proposto da CI Trasporti Ambiente Soc. Coop. e dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto da De IZ Transfer S.p.A.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Antonio AI, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio AI | IT AR |
IL SEGRETARIO