Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/06/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 94/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2024 da
(C.F. ), rappresentata e difesa e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesca De Padova
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Selene Sontacchi
- appellato – appellante incidentale
Oggetto: indebito oggettivo – indebito soggettivo
In punto: riforma della sentenza 322/2024 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“accogliere il proposto appello e, per l'effetto - in riforma della sentenza n.
322/2024 emessa dal Tribunale di Trento, Giudice Dott.ssa Giuseppina
Passarelli:
1. in via principale: condannare a pagare a Controparte_1 la somma che risulterà di giustizia riferita ai pagamenti Parte_1
eseguiti per cui è giudizio, indicati nei motivi d'appello, maggiorata d'interessi legali dal giorno del dovuto a quello del saldo;
2. in subordine: condannare a pagare a Controparte_1 Parte_1 ai sensi dell'art. 2041 cod.civ. la somma che risulterà di giustizia
[...] riferita ai pagamenti per cui è giudizio, indicati nei motivi d'appello, maggiorata d'interessi legali dal giorno del dovuto a quello del saldo.
3. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova orale di cui alla memoria istruttoria dd. 3 febbraio 2020, non ammessi dal giudice di primo grado, a mezzo dei testi ivi indicati.” per l'Appellato – Appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento
Nel merito rigettare il gravame principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
In via di appello incidentale in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannare l'odierna appellante principale a rifondere in favore dell'appellante incidentale le spese del primo grado di giudizio, nella misura di euro 10.860,00 oltre accessori di legge, nonché l'importo di euro 1.268,80, quale spesa sostenuta per la consulenza tecnica di parte, o i diversi, maggiori o minori, importi ritenuti di giustizia.
In via istruttoria
Ci si oppone alla richiesta di ammissione dei capitoli di prova testimoniale avanzata dalla controparte per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 186, co.6, n. 3 c.p.c. cui si rinvia. Per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della richiesta istruttoria della controparte, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova di cui alle memorie ex art. 186, co.6, nn. 2
e 3 c.p.c. rispettivamente di data 3 febbraio 2020 e 24 febbraio 2020 dedotti e non ammessi in primo grado. Si chiede, inoltre, di essere ammessi alla prova contraria diretta sui capitoli avversari eventualmente ammessi, oltre 3
che indiretta sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 186, co.6, n. 3 c.p.c. a mezzo dei testi già indicati nella memoria ex art. 186, co.6, n. 2 c.p.c..
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 6 agosto 2019 Parte_1 esponeva di avere in data 15 maggio 1999 contratto matrimonio
[...] con dal quale si era separata consensualmente il 16 Controparte_1 dicembre 2015.
In costanza di matrimonio, tutte le entrate da lei percepite, stimate in Euro
235.836,59, erano confluite nel conto corrente intestato al solo CP_1 sul quale lei aveva la delega.
Tali somme erano state utilizzate per estinguere il mutuo cointestato stipulato nel 1999 per l'edificazione della casa coniugale, avvenuta su un terreno di proprietà del padre del convenuto e donata a quest'ultimo nel
2014 (Euro 94.783,52), per l'acquisto del mobilio e per la realizzazione dell'impianto elettrico e idraulico della stessa (Euro 81.059,67).
Il suddetto aveva poi attinto al predetto denaro per l'acquisto di un motociclo (Euro 22.593,93), per il pagamento dell'I.C.I. della succitata casa
(Euro 828,24), per la compravendita di cassette per le mele della sua Azienda
Agricola (Euro 2.953,42), per altri pagamenti riconducili alla medesima
Azienda (Euro 400,00), nonché per versamenti in favore del di lui padre
(Euro 18.631,97); e non aveva mai restituito quanto dalla stessa versato al di lei padre per i lavori di fabbro, effettuati da quest'ultimo nel 1999 presso la casa coniugale (Euro 2.220,00)
Evocava quindi in giudizio lo stesso, chiedendone la condanna a pagare la somma di giustizia riferita ai prelevamenti e ai pagamenti di cui sopra, in quanto pagamento di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2041 c.c.
Il convenuto si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. 4
Riteneva che le risorse apportate dall'attrice avessero trovato causa nell'obbligo di contribuzione imposto ad entrambi i coniugi dall'art. 143 c.c.
I versamenti erano anche espressione di un'obbligazione naturale, non ripetibile, adempiuta con l'intento della reciproca assistenza, quale esigenza morale ed affettiva in ossequio allo spirito di solidarietà proprio del negozio matrimoniale.
In costanza di matrimonio - e quindi per ben 16 anni - entrambi i coniugi avevano contribuito ai bisogni della famiglia in base alle rispettive possibilità economiche, concordemente versando i loro redditi da lavoro ed impiegando le somme ivi presenti per il pagamento delle rate del mutuo cointestato e delle spese ordinarie e correnti per alimentari, utenze, per le esigenze dei figli e della famiglia oltre che di quelle personali delle parti medesime.
2. - Con sentenza pubblicata in data 18 marzo 2024 il Tribunale di Trento rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Richiamava giurisprudenza di legittimità, per la quale non sono ripetibili le somme erogate da un coniuge a titolo di pagamento dei ratei del mutuo cointestato, costituendo tale pagamento una modalità di adempimento degli obblighi di assistenza materiale e di contribuzione al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi del nucleo familiare. Nel caso in esame, il mutuo era appunto cointestato, ed era stato estinto nel 2008, quando era ancora in essere il rapporto di coniugio.
Lo stesso ragionamento valeva per le altre somme destinate in costanza di matrimonio all'acquisto dei beni funzionali al completamento della casa coniugale (arredi e lavori elettrici ed idraulici), non essendo ripetibili le attribuzioni effettuate per realizzare il progetto di vita in comune.
Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità per la quale l'erogazione
(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza: diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa, e diviene onere della parte, che pretende di ottenere la restituzione della somma, dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era stata attuata in costanza del rapporto coniugale o della convivenza. 5
Riteneva non provata la domanda di restituzione della somma in tesi impiegata dal convenuto per l'acquisto di un motociclo, e di quanto versato dall'attrice al padre per i lavori di fabbro effettuati sull'immobile.
Il fatto che il conto fosse destinato alla soddisfazione dei bisogni familiari non era contraddetto da quanto rilevato dal C.T.U., per il quale le maggiori uscite registrate sul conto erano finalizzate al soddisfacimento di esigenze familiari;
ed il fatto che del restante importo non era stato possibile individuare la finalità risultava irrilevante, dato che il relativo onere probatorio gravava sull'attrice. Secondo il C.T.U., comunque, vi era proporzione tra le somme versate sul conto corrente da ciascuna delle parti, anche se constava una quota maggiore proprio da parte del convenuto, mentre le maggiori movimentazioni in termini di prelievi e pagamenti erano state effettuate dall'attrice.
Disattendeva anche la domanda proposta ex art. 2041 c.c. in via subordinata, il cui presupposto era l'assenza di una giusta causa, che doveva ritenersi presente per le ragioni sopra dette.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello . Parte_1
3.1 – Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che le erogazioni relative alle rate del mutuo, contratto per la casa familiare di proprietà esclusiva dell'appellato, non siano ripetibili.
Richiama il principio per cui la valenza e la sufficienza della contribuzione prestata da ciascun coniuge per il soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare devono essere commisurate alla condizione reddituale e patrimoniale di ciascun coniuge e alla quantità e qualità delle attività domestiche di cura e accudimento svolte nell'interesse del nucleo familiare;
questo, ai fini della tutela del coniuge più debole, che non ha un reddito tale da consentirgli di partecipare alla gestione familiare con un apporto economico.
Nel caso in discussione, l'appellante aveva modesti redditi, che versava interamente sul conto intestato al e si era sempre occupata in CP_1 via esclusiva della casa e dei figli. Le contribuzioni al conto corrente sono state sostanzialmente paritarie, ma l'appellante aveva versato tutti i suoi guadagni, mentre il oltre ad essere proprietario esclusivo della CP_1 6
casa coniugale, era anche contitolare di un'azienda agricola con un proprio conto corrente, di cui poteva disporre in aggiunta al conto familiare.
Contesta poi l'affermazione del Tribunale per cui le spese per i bisogni della famiglia sono state sostenute in modo indifferenziato, dato che il C.T.U. ha distinto nel dettaglio le spese, individuando prelievi a scopo personale del
(Euro 9.832,03), prelievi a scopo personale della (Euro CP_1 Pt_1
766,50), e uscite per Euro 175.096,62 non riconducibili ad alcuna causa.
L'appellante, oltre a contribuire ai bisogni familiari in misura proporzionata al suo reddito ed al suo lavoro casalingo, ha eseguito delle prestazioni ulteriori ed ingiustificate, quali il pagamento dei ratei del mutuo e dei lavori per l'ultimazione della casa e del mobilio;
sicchè ritiene che debbano essere indennizzati ex art. 2033 c.c. tutti quegli esborsi che travalichino la sua condizione economico patrimoniale.
In ogni caso, apparirebbe evidente il completo depauperamento della che ha devoluto l'intero suo patrimonio senza che le sia rimasto Pt_1 alcun risparmio o alcun immobile, rispetto al che ha utilizzato CP_1 tutte le prestazioni della moglie, lavorative e casalinghe, e che al momento della separazione disponeva ancora di un proprio patrimonio personale ed è rimasto proprietario di una lussuosa villa, completamente arredata e libera da mutui;
sicchè la domanda sarebbe fondata anche sotto il profilo di cui all'art. 2041 c.c.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante contesta la decisione, nella parte in cui ha ritenuto non siano ripetibili le spese sostenute dalla per i Pt_1 lavori di finitura ed ultimazione della casa familiare di proprietà esclusiva del per Euro 48.128,77, nonché le spese per gli arredi dei bambini CP_1 per Euro 3.556,00. Di tali somme, Euro 20.756,00 sono stati versati prima del matrimonio, e dovranno essere restituiti.
In ogni caso, il C.T.U. ha considerato separatamente i prelievi a scopo familiare per Euro 240.176,59 e i lavori per la casa di abitazione per Euro
48.128,77, e queste ultime elargizioni non sarebbero giustificate, perché esorbitanti dai doveri di contribuzione familiare, già assolti dalla in Pt_1 misura proporzionata al proprio reddito di lavoro dipendente ed anche casalingo. 7
Anche in questo caso, non esisterebbe proporzionalità fra il totale depauperamento della e i suoi doveri nascenti dal matrimonio, Pt_1 sicchè dovrebbe applicarsi la tutela ex art. 2041 c.c.
3.3 – Con il terzo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di restituzione della metà della somma di Euro 9.832,03, prelevata dal conto corrente comune dal per sue spese di carattere personale, come CP_1 riconosciuto dal C.T.U., quando l'appellante per spese personali ha utilizzato la minor somma di Euro 766,50.
3.4 – Con il quarto motivo, si impugna la decisione della parte in cui ha respinto la domanda di restituzione della somma di Euro 2.220,76, da lei pagata con denaro contante per compenso del padre in Controparte_2 relazione a lavori di fabbro eseguiti nella casa familiare, in quanto non ritenuta provata.
In realtà, era stato prodotto un resoconto dettagliato dei lavori, offrendo prova per testi anche delle modalità di pagamento.
3.5 – Infine, con il quinto motivo si contesta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio;
questo perché la giurisprudenza più recente, fino all'Ordinanza 5385/2023, si sarebbe costantemente pronunciata in senso favorevole alla ripetizione, nel senso che, qualora l'esborso fosse ritenuto non coerente con i canoni di proporzionalità e adeguatezza, l'attribuzione patrimoniale esulava dalla normale contribuzione ai doveri familiari e doveva essere indennizzata.
Ove poi l'attribuzione avesse comportato un'implementazione del patrimonio esclusivo dell'altro coniuge, la giurisprudenza sanciva un diritto alla ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.
4. – Si è costituito chiedendo il rigetto dell'avversa Controparte_1 impugnazione e proponendo appello incidentale.
Si duole della decisione sulle spese di lite nella parte in cui sono stati erroneamente applicati i parametri ministeriali previsti dal D.M. n.
147/2022, poiché l'applicazione dei valori previsti per le cause di valore indeterminabile e di complessità media doveva condurre ad una liquidazione di complessivi Euro 10.860,00, anziché Euro 5.077,00. 8
La decisione sarebbe errata anche nella parte in cui non è stata disposta la rifusione delle spese sostenute da a titolo di Controparte_1 compenso del proprio consulente di parte per Euro 1.268,80, come da fattura in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. – L'appello proposto in via principale è infondato.
5.1 – Il primo, il secondo ed il quarto motivo concernono le somme pacificamente destinate ai bisogni della famiglia, che vengono ritenute dall'appellante, per la parte di sua provenienza, non proporzionate alla propria capacità reddituale, che ne veniva interamente assorbita, e del tutto eccessive considerando anche il suo contributo dato alla famiglia con il lavoro casalingo. Per tali ragioni, si tratterebbe di elargizioni travalicanti il limite della proporzionalità e adeguatezza come definito nella giurisprudenza di legittimità.
L'appellante richiama quella giurisprudenza, per la quale le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i princìpi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia (recentemente, Sez. 3, Ordinanza n. 23471 del
2024).
Osserva questa Corte che il requisito della proporzionalità dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia alle sostanze dei coniugi e alla loro capacità di lavoro professionale o casalingo è espressamente previsto dall'art. 143 c.c., e consente di distinguere fra “elargizioni ingiustificate e contribuzioni ai bisogni familiari” (Cass., Ordinanza 5385/2023).
E' vero anche, sotto altro profilo, che “le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 9
2034 cod. civ.” (Cass., Ordinanza 23471/2024). Proporzionalità ai mezzi dell'adempiente e adeguatezza rispetto agli obiettivi da soddisfare sono requisiti impliciti di ogni obbligazione naturale: poiché non può considerarsi doveroso ciò che va al di là di quanto l'adempiente possa ragionevolmente fare o di quanto il beneficiario abbia ragionevolmente bisogno. Ne consegue che un'attribuzione eccedente tali limiti non può essere qualificabile come adempimento di un'obbligazione naturale.
Nel caso di specie, il requisito dell'adeguatezza con riguardo alle spese per la ristrutturazione e l'arredo della casa coniugale non può essere messo in discussione. La casa è il centro della vita della famiglia, e le spese di ristrutturazione e di arredo della stessa sono sicuramente la più chiara manifestazione della soddisfazione di un bisogno primario, comune ad entrambi i coniugi.
Quanto al requisito della proporzionalità, non è certo irragionevole chiedere che ciascuno dei coniugi contribuisca a tale fondamentale obiettivo con le risorse a propria disposizione, riguardino esse il lavoro professionale, quello casalingo, o entrambi.
Dalla C.T.U. risulta che il conto corrente è stato alimentato per Euro
182.126,70 dalla e per Euro 221.916,07 dal e Pt_1 CP_1
l'allegazione per cui il disporrebbe di altre risorse economiche è CP_1 rimasta totalmente non provata. Egli ha dichiarato di avere versato nel conto corrente i propri redditi, e negato di essere “tuttora titolare dell'impresa agricola”, che invece dal 2011 fa capo al fratello e della quale è mero Per_1 collaboratore;
e tali affermazioni non sono state oggetto di contestazione.
I redditi della come quelli del confluivano quindi in Pt_1 CP_1 un unico conto corrente, di cui entrambi potevano disporre;
e, di comune accordo, hanno con le disponibilità ivi esistenti nel corso dei sedici anni di matrimonio proceduto alla gestione familiare, ivi compreso il pagamento delle rate del mutuo e delle spese di ristrutturazione e di arredo.
Il contributo della oltre che adeguato, risulta anche Pt_1 proporzionato, e non può essere considerato un'elargizione ingiustificata ripetibile ex art. 2034 c.c. Una sproporzione non può essere certo dedotta a posteriori dal fatto che l'immobile ristrutturato ed arredato è rimasto di 10
proprietà del ed il fatto che parte delle spese sono state CP_1 sostenute prima del matrimonio non può rilevare, atteso che i principi sopra illustrati riguardano anche la famiglia di fatto (Sez. 3, Sentenza n. 18632 del
2015; Sez. 3, Sentenza n. 11330 del 2009).
L'esistenza di una causa giustificatrice delle attribuzioni esclude anche la fondatezza dell'azione ex art. 2041 c.c.
5.2 – Infondato è anche il terzo motivo, che si fonda sulle risultanze della
C.T.U., che ha accertato il prelievo, da parte del della somma di CP_1
Euro 9.832,03 per spese di carattere personale, a fronte della minor somma di Euro 766,50 prelevata dalla per tale scopo. Pt_1
Scorrendo l'all. 9, si nota che il C.T.U. ha considerato spesa personale anche quella di Euro 3.615,20 sostenuta dal per l'acquisto di un CP_1 motociclo e per le rate di una polizza vita individuale, quando esse ridondano comunque a vantaggio della famiglia;
e lo stesso ha fatto per la spesa periodica di Euro 72,00 sostenuta dalla per il parrucchiere, che Pt_1 sarebbe di certo assurdo considerare ripetibile per la metà da parte del
CP_1
Ed allora, il concetto di spesa personale ripetibile non può essere ricavato semplicemente dal non riguardare beni o servizi comuni (come alimentazione, salute, educazione): l'interesse della famiglia deve essere inteso in senso lato, considerando anche i bisogni dei singoli componenti, poiché, in caso contrario, anche la spesa per il vestiario dovrebbe essere considerata di carattere personale.
La somma di Euro 9.832,03, detratta quella di Euro 3.615,20 di cui si è detto, risulta comunque del tutto contenuta rispetto all'arco temporale da tenere in considerazione, dato che il matrimonio è durato dal 1999 al 2015; tanto più se si considerano uscite complessive per Euro 497.845,42.
Nè vi è evidenza alcuna di un collegamento fra i versamenti della Pt_1
e le spese che il C.T.U. ha ritenuto personali del ed è utile CP_1 ricordare anche in questa sede che gli apporti del ammontano ad CP_1
Euro 221.916,07, e quelli della alla minor somma di Euro Pt_1
182.126,70.
Il motivo va quindi rigettato. 11
5.3 – Venendo infine alle spese di lite, l'appellante ne lamenta la mancata compensazione per essersi la decisione fondata su un preteso mutamento della giurisprudenza di legittimità, intervenuto in corso di causa con l'ordinanza 5385/2023.
Si osserva che, se è pur vero che il Tribunale non ha preso posizione alcuna sui rilievi della concernenti la proporzionalità e Pt_1
l'adeguatezza delle attribuzioni, è vero anche che l'ordinanza 5385/2023 non ha espressamente escluso la necessità di tali requisiti, dato che non si trattava di tema controverso fra le parti, sul quale la sentenza impugnata si era pronunciata. Non può dirsi che con essa sia avvenuto un mutamento giurisprudenziale, tanto è vero che i due requisiti sono rimasti una costante anche nella giurisprudenza successiva della Suprema Corte (si vedano Sez.
1, Ordinanza n. 16864 del 13/06/2023, Sez. 3, Ordinanza n. 23471 del
2024, Sez. 1, Ordinanza n. 28 del 02/01/2025). Nella presente decisione essi sono stati ampiamente considerati, in quanto coessenziali al concetto di obbligazione naturale e richiamati dall'art. 143 c.c., tanto che se ne è fatta applicazione.
Mai invece la Cassazione avrebbe in precedenza affermato che, ove l'attribuzione abbia comportato un'implementazione del patrimonio esclusivo dell'altro coniuge, sussisterebbe un diritto alla ripetizione delle somme ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c.
Dei precedenti richiamati dall'appellante, la pronuncia n. 25554/2011 ha statuito che l'azione di arricchimento nei confronti del terzo per il godimento di un bene non è preclusa dalla possibilità del proprietario di richiedere la restituzione del bene;
la n. 18632/2015 e la n. 4659/2019 hanno confermato i tradizionali requisiti di proporzionalità e adeguatezza;
nel caso esaminato dalla n. 24721/2019, con scrittura privata una delle parti aveva riconosciuto espressamente la comproprietà della costruzione, alla cui costruzione l'altra aveva contribuito.
Anche l'ultimo motivo è quindi infondato.
6 – Quanto all'appello incidentale, è in effetti vero che la somma liquidata di Euro 5.077,00 corrisponde al valore medio dello scaglione da 5.200,00 al
26.000,00; e che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile, cosa 12
che contempla un compenso minimo di Euro 5.431,00 e medio di Euro
10.860,00, sicchè la liquidazione è avvenuta al di sotto del minimo e deve essere corretta.
E' anche vero che la spesa per il consulente tecnico di parte deve essere rimborsata, in coerenza con la decisione relativa alle spese di lite;
e la somma di Euro 1.268,80 risulta congrua, a fronte della somma di Euro
7.000,00, liquidata al C.T.U. all'esito dell'opposizione avverso una prima liquidazione di Euro 13.000,00.
7. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando la causa di valore indeterminabile e una bassa complessità.
Le spese di C.T.U., stante la revoca del patrocinio a spese dello stato, vanno poste definitivamente a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto in via principale da ed in via incidentale da avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 322/2024 del Tribunale di Trento, rigetta il primo ed accoglie il secondo, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, liquida nuovamente gli onorari per il giudizio di primo grado in Euro 5.500,00, e condanna a rifondere le spese del consulente tecnico di Parte_1 parte per Euro 1.268,80; condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 6.000,00 per onorari ed Euro 335,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di . Parte_1
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato in relazione all'appello proposto in via principale da . Parte_1
Trento, 3 giugno 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini
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dott.ssa Liliana Guzzo