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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. 2443/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente tra e veniva Parte_1 Controparte_1
concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. fino alla data odierna.
Nessuna delle parti depositava note.
La Corte, visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2443/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
(P.Iva: ) rappresentata e difesa, come da procura in calce all'atto di P.IVA_1
appello, dall'avv. Andrea Mariconda (C.F. ) C.F._1 APPELLANTE
E in persona del Curatore p.t. (P.Iva: ), Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefano Maria Russo (C.F.
) C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 773/2019 emessa il 04/04/2019 dal Tribunale di
Nola, a conclusione del procedimento iscritto al R.G. 6947/2012 in tema di adempimento contrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto, non avendo le parti provveduto al deposito di note né a seguito del termine concesso con provvedimento del 27.11.2023 né nel termine assegnato con provvedimento del 15.12.2023, entrambi regolarmente comunicati.
Ai sensi dell'art. 127 ter, 4 co. c.p.c., applicabile ai procedimenti pendenti, secondo il disposto di cui all'art. 35 d. lgs. 149/2022, come modificato dalla legge 197/22, art. 1, comma 380, < giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo>>.
Occorre, pertanto, ai sensi del detto disposto normativo, ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo, a tanto provvedendo, giusto quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c. p.c., con sentenza, senza nulla disporre quanto alle spese di causa, le quali, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
letti gli artt. 359, 127 ter e 307 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo
Così deciso nella camera di consiglio, in data 12/01/2024.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente