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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 2841/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
NG LO appellante e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa: 1) accertare e dichiarare che, con l'atto di compravendita 30 aprile 1981, i coniugi e Controparte_3 [...]
avevano acquistato, unitamente alla villetta attualmente distinta Per_1
in catasto al foglio 40, particella 406, anche il terreno di pertinenza oggetto del frazionamento 4 ottobre 2019 e risultante dalla planimetria prodotta come doc. 3); 2) in subordine, accertare e dichiarare che i signori
e sono proprietari del terreno che precede in Pt_1 Parte_2
dipendenza del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dello stesso, esercitato prima dai coniugi e e poi dagli esponenti, Parte_1 Per_1
dal 1981 al presente [rectius al momento della proposizione della domanda giudiziale]; 3) in ogni caso, sia nell'ipotesi di accoglimento della conclusione sub 1) che della conclusione sub 2), accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto 29 ottobre 2019, rep. 60824, notaio e l'inopponibilità dell'atto medesimo ai signori Per_2 Parte_1
e ; 4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
[...] Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari la società
[...]
e esponendo di essere comproprietari di una CP_1 CP_2
villetta sita in Comune di Muravera, località Costa Rei, lottizzazione “I
Ginepri”, via dei Cavallucci, identificata in progetto col n. 6, attualmente distinta in catasto al foglio 40, particella 406, acquistata il 30 aprile 1981, in regime di comunione dei beni, dai coniugi e Controparte_3 [...]
genitori degli odierni attori, che da allora ne hanno avuto il Per_1
possesso pubblico, pacifico e continuativo, unitamente alle aree che circondano la villetta, vale a dire del tratto di terreno retrostante e laterale rispetto ad essa;
possesso che si è trasferito, alla morte dei predetti genitori, senza soluzione di continuità in favore degli odierni attori. Esponevano ancora di esser venuti a conoscenza che con frazionamento del 4.10.2019 e successivo atto del 29.10.2019, rep. n. 60824, per notar Persona_3
trascritto il 21.11.2019, la (già Controparte_1 CP_4
pag. 2/7 aveva ceduto a il tratto di terreno che circonda la casa dei CP_2
compresa la parte retrostante e laterale nel loro possesso Parte_1
esclusivo, a titolo di “transazione comportante cessione di immobili a titolo oneroso” finalizzata a prevenire una lite sul presupposto che la CP_2
avesse posseduto il cespite per oltre vent'anni. In realtà, secondo gli attori, il tratto di terreno retrostante e laterale alla loro villetta era stato sempre nel loro esclusivo possesso, recintato, mantenuto ed innovato, con realizzazione di una serie di opere tra cui: il muro di contenimento di circa due metri d'altezza destinato a porre rimedio alle frane da taglio della collina retrostante;
il piano di cemento dell'intera area laterale e posteriore, che è stato posato sulla terra;
l'autoclave (poi rimossa) nella parte retrostante;
la doccia esterna con piatto doccia nella parte laterale;
il vano porta bombola in muratura, sempre nella parte laterale rispetto alla villetta.
Nella parte anteriore all'edificio, invece, era stato realizzato un sentiero in piastrelle quadrangolari appoggiate sul terreno che conduce all'abitazione
(e precisamente sino all'inizio del terrazzino); era stato delimitato il terreno con mattoni quadrangolari appoggiati al confine;
era stato curato, potato e manutenuto il fico prospicente l'abitazione ed eseguita la pulizia del tratto di giardino. Su tali premesse, gli attori chiedevano, in tesi, l'accertamento che nell'atto di compravendita del 30.4.1981, dal quale essi traevano il loro diritto dominicale, era compreso anche il terreno di pertinenza della villetta, poi oggetto del frazionamento 4.10.2019; in ipotesi, che venisse dichiarato l'acquisto per usucapione dello stesso;
in ogni caso, con declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto del 29.10.2019 intercorso tra e CP_1 CP_2
I convenuti non si costituivano in giudizio.
pag. 3/7 Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 16.9.2024 venivano sentiti i testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
confermavano tutte le circostanze del capitolato di prova di parte attrice, e dunque che l'area adiacente alla villetta degli odierni attori erano state sempre utilizzate dai loro genitori e dalla loro famiglia;
che detto possesso era continuato, dopo la morte del padre (nel 1986) e della madre (nel 2015), era stato proseguito dai figli e che le aree sono Pt_1 Parte_2
state modificate e migliorate negli anni come indicato in citazione;
che gli spazi di cui è causa sono stati usati dalla famiglia dal 1981 sino Parte_1
ad oggi, durante la stagione estiva, per i pranzi e le cene all'aperto.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 maggio
2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025. Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice depositava note scritte precisando le proprie conclusioni.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
L'esame del titolo di proprietà prodotto da parte attrice (doc.2 allegato alla citazione) non consente di ritenere provato che il terreno, meglio indicato nella planimetria prodotta come all. 3 alla citazione, oggetto della presente controversia, fosse compreso nell'ambito della consistenza immobiliare trasferita, con detto atto, ai genitori degli odierni attori. L'immobile viene infatti descritto come “fabbricato per civile abitazione distinto con il numero -6- località “Monte Nai” da destinarsi ad uso esclusivo di privata
pag. 4/7 e civile abitazione, composto di due vani utili, cucina, bagno, disimpegno e terrazza al piano terra”. Nessun riferimento viene fatto, in detta descrizione, all'esistenza di un giardino, o comunque di un'area, di pertinenza di detto immobile. Anche la planimetria allegata sub “A” al predetto titolo di acquisto, richiamata nella parte descrittiva dell'immobile, non consente di individuare alcuna area esterna di pertinenza.
Ne deriva che la domanda principale, volta a far accertare che con l'atto del
30.4.1981 fosse stata trasferita ai genitori degli odierni attori anche la proprietà delle aree esterne oggetto di causa, è infondata e va rigettata.
Diversamente, va accolta la domanda subordinata di usucapione, poiché la prova orale ha consentito di conseguire la prova del possesso continuativo, indisturbato, pacifico e pubblico, prima dei genitori, e poi degli odierni attori, dalla data dell'acquisto della villetta (30.4.1981) in poi.
Considerato che
–come indicato a pag. 3 della citazione– soltanto nel 2019 risultano posti in essere atti da parte della società alla quale il CP_5 Parte_1
aveva indirizzato, il 14.10 ed il 23.10, altrettante note per
[...]
manifestare di aver esercitato il possesso dell'area in questione, uti dominus, per oltre 38 anni, il tempo utile per l'usucapione si è certamente compiuto.
Del pari fondata è la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto intercorso, nel 2019, tra le due parti convenute, a fronte del consolidamento, in data anteriore, dell'acquisto a titolo originario del bene controverso, per usucapione, in favore degli odierni attori.
L'accoglimento solo parziale della domanda configura una ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
pag. 5/7
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e , così Controparte_1 CP_2
provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa in capo a e Controparte_3 Per_1
con l'atto di compravendita del 30.4.1981, avente ad oggetto
[...]
l'immobile attualmente distinta in catasto al foglio 40, particella 406, del Comune di Muravera, località Costa Rei, lottizzazione “I
Ginepri”, via dei Cavallucci;
2) accoglie la domanda subordinata di usucapione del medesimo cespite e dichiara, per l'effetto, che il terreno circostante la proprietà oggi di e loro pervenuta per Parte_2 Parte_1
successione dei genitori (oggi identificato al catasto Fabbricati del
Comune di Muravera al foglio 40, particella 406, categoria A7/, classe 1, consistenza vani 3, della superficie catastale 43 mq oltre aree scoperte per 39 mq, rendita euro 325,37, come da variazione di classamento in autotutela del 22.3.2019, prot. CA0036914, in atti dal
22.3.2019, con revisione del classamento n. 4966.1/2019) è di proprietà di questi ultimi per usucapione, a fronte del possesso esercitato dagli stessi, e prima di essi dai loro genitori, a far data dal
30.4.1981;
3) dichiara inefficace, nei confronti di e Parte_2 Parte_1
l'atto del 29.10.2019, rep. 60824, a rogito del notaio
[...]
pag. 6/7 trascritto il 21.11.2019, intervenuto tra già Per_2 CP_1 CP_4
e
[...] CP_2
4) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire le necessarie trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
5) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
05/11/2025.
Il giudice
FA IV
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
R.G. 2841/2021
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, SEZIONE SECONDA, in persona del dott. FA IV, giudice applicato a distanza ex art. 3 D.L. 117/2025, giusta delibera del C.S.M. del 01 ottobre 2025, ha pronunciato all'udienza del 30 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. assistiti e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
NG LO appellante e
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) CP_2 CodiceFiscale_3
contumaci
CONCLUSIONI: per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa: 1) accertare e dichiarare che, con l'atto di compravendita 30 aprile 1981, i coniugi e Controparte_3 [...]
avevano acquistato, unitamente alla villetta attualmente distinta Per_1
in catasto al foglio 40, particella 406, anche il terreno di pertinenza oggetto del frazionamento 4 ottobre 2019 e risultante dalla planimetria prodotta come doc. 3); 2) in subordine, accertare e dichiarare che i signori
e sono proprietari del terreno che precede in Pt_1 Parte_2
dipendenza del possesso pubblico, pacifico e ininterrotto dello stesso, esercitato prima dai coniugi e e poi dagli esponenti, Parte_1 Per_1
dal 1981 al presente [rectius al momento della proposizione della domanda giudiziale]; 3) in ogni caso, sia nell'ipotesi di accoglimento della conclusione sub 1) che della conclusione sub 2), accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia dell'atto 29 ottobre 2019, rep. 60824, notaio e l'inopponibilità dell'atto medesimo ai signori Per_2 Parte_1
e ; 4) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
[...] Pt_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Cagliari la società
[...]
e esponendo di essere comproprietari di una CP_1 CP_2
villetta sita in Comune di Muravera, località Costa Rei, lottizzazione “I
Ginepri”, via dei Cavallucci, identificata in progetto col n. 6, attualmente distinta in catasto al foglio 40, particella 406, acquistata il 30 aprile 1981, in regime di comunione dei beni, dai coniugi e Controparte_3 [...]
genitori degli odierni attori, che da allora ne hanno avuto il Per_1
possesso pubblico, pacifico e continuativo, unitamente alle aree che circondano la villetta, vale a dire del tratto di terreno retrostante e laterale rispetto ad essa;
possesso che si è trasferito, alla morte dei predetti genitori, senza soluzione di continuità in favore degli odierni attori. Esponevano ancora di esser venuti a conoscenza che con frazionamento del 4.10.2019 e successivo atto del 29.10.2019, rep. n. 60824, per notar Persona_3
trascritto il 21.11.2019, la (già Controparte_1 CP_4
pag. 2/7 aveva ceduto a il tratto di terreno che circonda la casa dei CP_2
compresa la parte retrostante e laterale nel loro possesso Parte_1
esclusivo, a titolo di “transazione comportante cessione di immobili a titolo oneroso” finalizzata a prevenire una lite sul presupposto che la CP_2
avesse posseduto il cespite per oltre vent'anni. In realtà, secondo gli attori, il tratto di terreno retrostante e laterale alla loro villetta era stato sempre nel loro esclusivo possesso, recintato, mantenuto ed innovato, con realizzazione di una serie di opere tra cui: il muro di contenimento di circa due metri d'altezza destinato a porre rimedio alle frane da taglio della collina retrostante;
il piano di cemento dell'intera area laterale e posteriore, che è stato posato sulla terra;
l'autoclave (poi rimossa) nella parte retrostante;
la doccia esterna con piatto doccia nella parte laterale;
il vano porta bombola in muratura, sempre nella parte laterale rispetto alla villetta.
Nella parte anteriore all'edificio, invece, era stato realizzato un sentiero in piastrelle quadrangolari appoggiate sul terreno che conduce all'abitazione
(e precisamente sino all'inizio del terrazzino); era stato delimitato il terreno con mattoni quadrangolari appoggiati al confine;
era stato curato, potato e manutenuto il fico prospicente l'abitazione ed eseguita la pulizia del tratto di giardino. Su tali premesse, gli attori chiedevano, in tesi, l'accertamento che nell'atto di compravendita del 30.4.1981, dal quale essi traevano il loro diritto dominicale, era compreso anche il terreno di pertinenza della villetta, poi oggetto del frazionamento 4.10.2019; in ipotesi, che venisse dichiarato l'acquisto per usucapione dello stesso;
in ogni caso, con declaratoria di inefficacia, nei loro confronti, dell'atto del 29.10.2019 intercorso tra e CP_1 CP_2
I convenuti non si costituivano in giudizio.
pag. 3/7 Venivano depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante prova testimoniale. All'udienza del 16.9.2024 venivano sentiti i testi e i quali Testimone_1 Testimone_2
confermavano tutte le circostanze del capitolato di prova di parte attrice, e dunque che l'area adiacente alla villetta degli odierni attori erano state sempre utilizzate dai loro genitori e dalla loro famiglia;
che detto possesso era continuato, dopo la morte del padre (nel 1986) e della madre (nel 2015), era stato proseguito dai figli e che le aree sono Pt_1 Parte_2
state modificate e migliorate negli anni come indicato in citazione;
che gli spazi di cui è causa sono stati usati dalla famiglia dal 1981 sino Parte_1
ad oggi, durante la stagione estiva, per i pranzi e le cene all'aperto.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28 maggio
2026, da svolgere nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., successivamente anticipata dal giudice applicato a distanza, a seguito dell'assegnazione allo stesso del fascicolo, a quella del 5 novembre 2025. Nel termine all'uopo assegnato, la parte attrice depositava note scritte precisando le proprie conclusioni.
La domanda è fondata nei termini che seguono.
L'esame del titolo di proprietà prodotto da parte attrice (doc.2 allegato alla citazione) non consente di ritenere provato che il terreno, meglio indicato nella planimetria prodotta come all. 3 alla citazione, oggetto della presente controversia, fosse compreso nell'ambito della consistenza immobiliare trasferita, con detto atto, ai genitori degli odierni attori. L'immobile viene infatti descritto come “fabbricato per civile abitazione distinto con il numero -6- località “Monte Nai” da destinarsi ad uso esclusivo di privata
pag. 4/7 e civile abitazione, composto di due vani utili, cucina, bagno, disimpegno e terrazza al piano terra”. Nessun riferimento viene fatto, in detta descrizione, all'esistenza di un giardino, o comunque di un'area, di pertinenza di detto immobile. Anche la planimetria allegata sub “A” al predetto titolo di acquisto, richiamata nella parte descrittiva dell'immobile, non consente di individuare alcuna area esterna di pertinenza.
Ne deriva che la domanda principale, volta a far accertare che con l'atto del
30.4.1981 fosse stata trasferita ai genitori degli odierni attori anche la proprietà delle aree esterne oggetto di causa, è infondata e va rigettata.
Diversamente, va accolta la domanda subordinata di usucapione, poiché la prova orale ha consentito di conseguire la prova del possesso continuativo, indisturbato, pacifico e pubblico, prima dei genitori, e poi degli odierni attori, dalla data dell'acquisto della villetta (30.4.1981) in poi.
Considerato che
–come indicato a pag. 3 della citazione– soltanto nel 2019 risultano posti in essere atti da parte della società alla quale il CP_5 Parte_1
aveva indirizzato, il 14.10 ed il 23.10, altrettante note per
[...]
manifestare di aver esercitato il possesso dell'area in questione, uti dominus, per oltre 38 anni, il tempo utile per l'usucapione si è certamente compiuto.
Del pari fondata è la domanda di accertamento dell'inefficacia dell'atto intercorso, nel 2019, tra le due parti convenute, a fronte del consolidamento, in data anteriore, dell'acquisto a titolo originario del bene controverso, per usucapione, in favore degli odierni attori.
L'accoglimento solo parziale della domanda configura una ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle spese del presente giudizio.
pag. 5/7
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di e , così Controparte_1 CP_2
provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento dell'acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa in capo a e Controparte_3 Per_1
con l'atto di compravendita del 30.4.1981, avente ad oggetto
[...]
l'immobile attualmente distinta in catasto al foglio 40, particella 406, del Comune di Muravera, località Costa Rei, lottizzazione “I
Ginepri”, via dei Cavallucci;
2) accoglie la domanda subordinata di usucapione del medesimo cespite e dichiara, per l'effetto, che il terreno circostante la proprietà oggi di e loro pervenuta per Parte_2 Parte_1
successione dei genitori (oggi identificato al catasto Fabbricati del
Comune di Muravera al foglio 40, particella 406, categoria A7/, classe 1, consistenza vani 3, della superficie catastale 43 mq oltre aree scoperte per 39 mq, rendita euro 325,37, come da variazione di classamento in autotutela del 22.3.2019, prot. CA0036914, in atti dal
22.3.2019, con revisione del classamento n. 4966.1/2019) è di proprietà di questi ultimi per usucapione, a fronte del possesso esercitato dagli stessi, e prima di essi dai loro genitori, a far data dal
30.4.1981;
3) dichiara inefficace, nei confronti di e Parte_2 Parte_1
l'atto del 29.10.2019, rep. 60824, a rogito del notaio
[...]
pag. 6/7 trascritto il 21.11.2019, intervenuto tra già Per_2 CP_1 CP_4
e
[...] CP_2
4) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di eseguire le necessarie trascrizioni e annotazioni della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
5) dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE SECONDA, in data
05/11/2025.
Il giudice
FA IV
pag. 7/7