Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente rel.
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il 12.06.2024 iscritta al n. 184/2024 R.G. Sezione
Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del 27.03.2025
d a
Parte_1
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Roberto Maio dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Brescia, come da OGGETTO:
retribuzione procura generale in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Parte_2
Montini del foro di Firenze, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 530 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
Fatto e Diritto
Con sentenza n. 530/24 il Tribunale di Bergamo, sezione lavoro,
accertava il diritto di , dipendente presso la Parte_2 Pt_1
locale Direzione Provinciale, alla progressione economica C2 e condannava l' al pagamento delle differenze retributive, oltre Pt_1
che della somma di € 1.680, a titolo di differenze per integrazione del trattamento economico di professionalità.
La ricorrente, assunta con contratto a termine dall'1.7.2019 al
14.10.2019 con inquadramento C1 – profilo professionale Consulente
protezione sociale e immessa in ruolo a decorrere dal 15.10.2019,
aveva partecipato al bando per la progressione economica C2 e aveva lamentato l'omessa valutazione, ai fini del punteggio in graduatoria,
servizio prestato prima dell'immissione in ruolo, che, se riconosciuto,
le avrebbe consentito di collocarsi in posizione utile nella graduatoria dei vincitori.
A fondamento della decisione Il Tribunale osservava che l'assunzione in ruolo era avvenuta senza soluzione di continuità, con il mantenimento del medesimo inquadramento e profilo professionale e svolgimento delle stesse mansioni, irrilevante essendo ai fini della continuità del rapporto l'avvenuto percepimento del TFR e l'attribuzione di un nuovo numero di matricola. - 3 -
E' vero che il bando prevedeva, per riconoscere un titolo di precedenza legato alla anzianità di servizio, che per data di assunzione doveva intendersi l'immissione in ruolo, ma alla fattispecie risultava applicabile il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE sui contratti a termine, non sussistendo ragioni oggettive che giustificassero l'omesso computo del periodo di lavoro a tempo determinato.
Ne conseguiva il diritto della ricorrente ad essere inserita in graduatoria in posizione utile, con diritto alla progressione economica in C2, oltre al pagamento del trattamento economico di professionalità (spettante al personale a tempo indeterminato che aveva maturato un anno di servizio continuativo), che la ricorrente aveva diritto di vedersi riconosciuto a decorrere sin dal luglio 2020 e non dal 15.10.2020 come pagato dall' . Pt_1
L' ha proposto appello eccependo in via preliminare il difetto Pt_1
del contraddittorio, dato che il giudizio si è svolto in assenza della notifica ad alcuno dei controinteressati, con violazione dell'art. 102
c.p.c. Nel merito, ha contestato diffusamente la sentenza, in particolare affermando che la lavoratrice non aveva svolto le stesse mansioni, in quanto, una volta immessa in ruolo, si era occupata di nuove prestazioni (prodotti ANF pagamento diretto, malattia pagamento diretto, autorizzazioni ANF e ANF gestione separata) in precedenza non seguite.
La lavoratrice si è costituita e, chiarendo di aver sollecitato più volte - 4 -
il giudice di primo grado, se ritenuto necessario, ad integrare il contraddittorio, si è rimessa alla decisione della Corte, precisando che l'integrazione del contraddittorio dovrebbe essere disposta nei confronti solo di ossia del concorrente collocato Persona_1
nell'ultima posizione utile della graduatoria. Nel merito, ha illustrato l'infondatezza delle censure formulate dall , sottolineando che Pt_1
l'attribuzione di nuovi compiti, sempre rientranti nel medesimo livello e profilo professionale non innovava le funzioni svolte.
Su sua richiesta, la parte appellata ha partecipato all'udienza mediante collegamento audiovisivo ex art. 127-bis c.p.c. e all'esito della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
***
I seguenti fatti sono pacifici, essendo stati analiticamente dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio, provati in via documentale e mai contestati, neppure in appello, dall' . Pt_1
La lavoratrice, inquadrata nel livello C1, ha partecipato al bando
1.12.2022 per la progressione economica al livello C2 all'interno della Fascia C (c.d. progressione economica orizzontale), con decorrenza 1.1.2022.
I posti disponibili erano 2.936 su ambito nazionale.
In esito alla procedura selettiva ha ottenuto il punteggio di 54 e si è
collocata al posto 3.463 della graduatoria definitiva.
L'art. 6 del bando prevedeva un titolo di precedenza per il caso di parità di punteggio di merito in favore del concorrente con maggiore - 5 -
anzianità di servizio.
La Determina di approvazione della graduatoria definitiva non ha considerato il periodo di lavoro a tempo determinato che, se valutato,
avrebbe comportato un punteggio di 56 punti, garantendo alla ricorrente il collocamento in posizione utile al posto 2156.
Il Tribunale ha in pratica ritenuto che la norma del bando (art. 5), la quale, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, fa riferimento alla data di assunzione, da intendersi come immissione in ruolo, è in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro e ha quindi riconosciuto il diritto della ricorrente alla progressione nella posizione economica C2 (oltre che alla retrodatazione della maturazione del diritto a percepire l'emolumento chiamato trattamento economico di professionalità).
Ciò premesso, il motivo attinente al difetto del contraddittorio è
fondato.
In primo luogo, occorre precisare che il difetto di contraddittorio per violazione dell'art. 102 c.p.c., non costituendo un'eccezione in senso stretto, è per unanime giurisprudenza rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Passando all'esame del motivo, costituisce ormai un principio giurisprudenziale consolidato l'affermazione che in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti allorquando il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti - 6 -
per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), non risultando necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati solo se l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (in tal senso, Cass. 18807/18; 28766/18). In particolare, Cass. 30425/19,
in una controversia in cui la ricorrente, dipendente dell' CP_1
, aveva chiesto di essere dichiarata vincitrice della procedura
[...]
selettiva per la progressione economica da F2 a F3, ha confermato la sentenza della Corte di appello la quale, aveva ritenuto che la domanda, pur non essendo stato richiesto l'annullamento della graduatoria, comportava nei fatti la modifica della graduatoria, con scorrimento verso l'alto della posizione della ricorrente e verso il basso dei concorrenti che la precedevano e che tanto incideva inevitabilmente e decisivamente sulla posizione del concorrente ultimo dei vincitori, il quale per effetto del riposizionamento della ricorrente, sarebbe stato escluso dai vincitori e, pertanto, doveva considerarsi litisconsorte necessario.
La S.C. nel confermare la sentenza di appello, ha osservato che nella fattispecie l'attribuzione alla ricorrente di un punteggio superiore a quello attribuito e la nomina della medesima quale vincitrice della prova concorsuale incidevano inevitabilmente e direttamente, in concreto, sulla posizione degli altri lavoratori che avevano partecipato alla medesima procedura concorsuale, ai quali non - 7 -
poteva essere negato il diritto di partecipare al giudizio. In
particolare, ha precisato che la domanda della ricorrente era finalizzata ad ottenere il riconoscimento di un maggiore punteggio in virtù della rivalutazione dell'esperienza lavorativa prestata in regime di lavoro e tempo parziale e che, pertanto, non poteva essere negata la configurabilità di un rapporto sostanziale plurisoggettivo,
«comportando l'accoglimento della domanda la produzione di effetti,
in via diretta e immediata, nella sfera giuridica di soggetti diversi,
dalla Corte territoriale individuato nel concorrente Per_2
perché per effetto del riposizionamento più favorevole della odierna
ricorrente potrebbero essere superati da questa ultima nella
posizione in graduatoria».
Da ultimo, la S.C. ha aggiunto che la necessaria partecipazione al giudizio di altri concorrenti non poteva ritenersi esclusa in ragione della possibilità di incremento del numero delle posizioni economiche messe a concorso, dovendo aversi riguardo alla procedura selettiva oggetto del giudizio, frutto di scelte della datrice di lavoro a monte.
I principi giurisprudenziali sopra illustrati sono certamente applicabili alla fattispecie: infatti, con il maggior punteggio richiesto dalla ricorrente in forza del servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato, l'odierna appellata si situerebbe al posto 2156
della graduatoria, in posizione utile, causando inevitabilmente l'uscita del concorrente collocatosi all'ultimo posto dei vincitori
(dalla graduatoria depositata in atti risulta il nome di , Persona_1 - 8 -
il quale perciò non poteva non essere convenuto nel processo, in quanto litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c.
In conclusione, previa riforma della sentenza, le parti devono essere rimesse al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c.
Le spese di entrambi gradi possono compensarsi, tenuto conto che la ricorrente, pur non avendo convenuto in giudizio il contraddittore necessario, aveva però sollecitato il primo giudice a disporre l'integrazione del contraddittorio e che l ha eccepito il difetto Pt_1
di contraddittorio solo in appello.
PQM
in riforma della sentenza n. 530/24 del Tribunale di Bergamo,
dichiara il difetto di contraddittorio e visto l'art. 354 c.p.c. rimette le parti avanti il primo giudice;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Brescia, 27 marzo 2025
Il Presidente est.
Antonio Matano