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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2884/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5053/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000441 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2131/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Rappresentante_1, n. q. di legale rappresentante pro tempore della s.r.l. Ricorrente_1, rappresentato e difeso per la carica dall'avv. Difensore_3, dal dott. Difensore_2, dal dott. Difensore_4 , dal dott. Difensore_1 , ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento n. TJQ-19000441, dell'importo di euro 1.100,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo tg. Targa_1, relativamente all'annualità 2019 (c.d. ecotassa).
Ha sostenuto il ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per essere stato il veicolo acquistato in data antecedente al 1.3.2019, con conseguente non applicabilità dell'imposta ai sensi dell'art. 1 co. 1042 della legge 145/2018; precisamente, ha evidenziato che il contratto di fornitura con la società venditrice era stato sottoscritto il 26.2.2018 e che l'ordine era stato effettuato in data 15.1.2019; solo l'immatricolazione era avvenuta in data 5.9.2019.
Conseguentemente, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio per controdedurre sui motivi di ricorso e chiederne il rigetto;
ha in particolare evidenziato che nel contratto di fornitura del 26.2.2018 non era specificamente incluso il veicolo oggetto di imposizione, così da non potersi qualificare contratto definitivo di acquisto.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La fattispecie in esame verte in tema di imposta di cui all'art. 1, con riferimento ai commi 1042 e 1043, della legge 145/2018, la quale prevede al comma 1042 che "a decorrere dal 1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria … nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella …".
Sotto il profilo temporale, l'imposta si applica dunque agli acquisti successivi al 1.3.2019.
Nel caso in esame, non consta dalle banche dati ufficiali che il veicolo tg. Targa_1 fosse stato acquistato in epoca antecedente al 1.3.2019, ma consta unicamente l'immatricolazione in epoca successiva, ovvero in data 5.9.2019, con conseguente applicazione della c.d. ecotassa, essendo stata l'immatricolazione effettuata dopo il 1.3.2019.
Il contribuente, sul quale grava l'onere di offrire prova dell'acquisto in epoca antecedente, al fine di invocare l'inapplicabilità dell'imposizione, non ha assolto a tale onere in modo adeguato.
Al riguardo, è stato allegato un contratto per una fornitura di veicoli stipulato in data 26.2.2018 tra la s.p.a. Società_1 e la Ricorrente_1 s.r.l., ma detto accordo attiene alle linee programmatiche di fornitura e non indica veicoli specifici, così da non potersi affermare che offra prova dell'acquisto proprio del veicolo oggetto di imposizione.
Nemmeno può affermarsi che tale acquisto venga contestualizzato con la successive mail del 20.2.2019, intervenuta tra soggetti non dotati di potere rappresentativo per le società coinvolte e nemmeno tra le stesse società che stipularono il precedente accordo (quest'ultimo era stato stipulato tra la s.p.a. Società_1
e la Ricorrente_1 s.r.l., mentre la mail del 20.2.2019 attiene ad una interlocuzione informale tra tale Nominativo_1, referente della società cedente, e tale Nominativo_2, nemmeno referente della Ricorrente_1 s. r.l., bensì della società 2).
Inoltre, nella mail citata si fa riferimento ad un ordine di 83 veicoli indicati solo per tipologia, ma non per numero di telaio.
Solo in data 14.1.2025, ben sei anni dopo, la s.p.a. Società_1 offre una mera comunicazione dell'elenco dei veicoli ceduti, con indicazione di numeri di telaio e targhe.
E' di tutta evidenza che la citata documentazione non possa offrire alcuna prova certa dell'acquisto del veicolo oggetto della pretesa impositiva in data antecedente al 1.3.2019.
Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
VA LL
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIAMPELLI VALERIA, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5053/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Di Settebagni 384 00138 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19000441 ECO TASSA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2131/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Rappresentante_1, n. q. di legale rappresentante pro tempore della s.r.l. Ricorrente_1, rappresentato e difeso per la carica dall'avv. Difensore_3, dal dott. Difensore_2, dal dott. Difensore_4 , dal dott. Difensore_1 , ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento n. TJQ-19000441, dell'importo di euro 1.100,00, oltre sanzioni e interessi, a titolo di imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo tg. Targa_1, relativamente all'annualità 2019 (c.d. ecotassa).
Ha sostenuto il ricorrente l'infondatezza della pretesa impositiva per essere stato il veicolo acquistato in data antecedente al 1.3.2019, con conseguente non applicabilità dell'imposta ai sensi dell'art. 1 co. 1042 della legge 145/2018; precisamente, ha evidenziato che il contratto di fornitura con la società venditrice era stato sottoscritto il 26.2.2018 e che l'ordine era stato effettuato in data 15.1.2019; solo l'immatricolazione era avvenuta in data 5.9.2019.
Conseguentemente, ha richiesto in questa sede l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Roma si è costituita in giudizio per controdedurre sui motivi di ricorso e chiederne il rigetto;
ha in particolare evidenziato che nel contratto di fornitura del 26.2.2018 non era specificamente incluso il veicolo oggetto di imposizione, così da non potersi qualificare contratto definitivo di acquisto.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
La fattispecie in esame verte in tema di imposta di cui all'art. 1, con riferimento ai commi 1042 e 1043, della legge 145/2018, la quale prevede al comma 1042 che "a decorrere dal 1 marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021 chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria … nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/Km, secondo gli importi di cui alla seguente tabella …".
Sotto il profilo temporale, l'imposta si applica dunque agli acquisti successivi al 1.3.2019.
Nel caso in esame, non consta dalle banche dati ufficiali che il veicolo tg. Targa_1 fosse stato acquistato in epoca antecedente al 1.3.2019, ma consta unicamente l'immatricolazione in epoca successiva, ovvero in data 5.9.2019, con conseguente applicazione della c.d. ecotassa, essendo stata l'immatricolazione effettuata dopo il 1.3.2019.
Il contribuente, sul quale grava l'onere di offrire prova dell'acquisto in epoca antecedente, al fine di invocare l'inapplicabilità dell'imposizione, non ha assolto a tale onere in modo adeguato.
Al riguardo, è stato allegato un contratto per una fornitura di veicoli stipulato in data 26.2.2018 tra la s.p.a. Società_1 e la Ricorrente_1 s.r.l., ma detto accordo attiene alle linee programmatiche di fornitura e non indica veicoli specifici, così da non potersi affermare che offra prova dell'acquisto proprio del veicolo oggetto di imposizione.
Nemmeno può affermarsi che tale acquisto venga contestualizzato con la successive mail del 20.2.2019, intervenuta tra soggetti non dotati di potere rappresentativo per le società coinvolte e nemmeno tra le stesse società che stipularono il precedente accordo (quest'ultimo era stato stipulato tra la s.p.a. Società_1
e la Ricorrente_1 s.r.l., mentre la mail del 20.2.2019 attiene ad una interlocuzione informale tra tale Nominativo_1, referente della società cedente, e tale Nominativo_2, nemmeno referente della Ricorrente_1 s. r.l., bensì della società 2).
Inoltre, nella mail citata si fa riferimento ad un ordine di 83 veicoli indicati solo per tipologia, ma non per numero di telaio.
Solo in data 14.1.2025, ben sei anni dopo, la s.p.a. Società_1 offre una mera comunicazione dell'elenco dei veicoli ceduti, con indicazione di numeri di telaio e targhe.
E' di tutta evidenza che la citata documentazione non possa offrire alcuna prova certa dell'acquisto del veicolo oggetto della pretesa impositiva in data antecedente al 1.3.2019.
Alle esposte considerazioni segue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Ufficio, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma in data 24.2.2026
Il Giudice
VA LL