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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 6466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6466/2021 del ruolo affari contenziosi civili promossa da
(c.f. , in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Foresti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salò (BS), alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 25,
ATTRICE
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._1
Bertanza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salò (BS), via E. Fermi n.7,
CONVENUTO
Oggetto: contratto di prestazione d'opera.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, per tutti i motivi gradatamente esposti, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE -previo accertamento, in capo al sig. della qualità di procuratore generale del Parte_2
sig. per facta concludentia, dichiarare la validità della ricognizione del debito Controparte_1
formulata dal primo in favore dell'odierna attrice per complessivi €. 50.490,00 e, per l'effetto,
dichiarare il sig. tenuto a pagare il suddetto importo di €. 50.490,00 alla società Controparte_1
, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
IN VIA Parte_1
SUBORDINATA - nella non creduta vera ipotesi di mancato accoglimento della domanda esplicata
in via principale, accertare, quantomeno, la sussistenza di una procura apparente rilasciata dal sig.
in favore del figlio, sig. dichiarando la validità della Controparte_1 Parte_2
ricognizione del debito formulata da quest'ultimo in favore dell'odierna attrice per complessivi €.
50.490,00 e, per l'effetto, dichiarare il sig. tenuto a pagare il suddetto importo Controparte_1
di €. 50.490,00 alla società , oltre interessi di legge dalla Parte_1
domanda al saldo;
Con integrale rifusione delle spese legali, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e
IVA determinata a norma di legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Per il convenuto: “In via principale nel merito: accertato e dichiarato che non sussiste a favore di
parte attrice alcun riconoscimento di debito, rigettare le domande tutte proposte dalla
[...]
perché infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, prescritte. Con Parte_1
integrale rifusione delle spese legali, oltre al rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A..”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , premesso di Parte_1
essere creditori del sig. dell'importo di € 50.490,00, come validamente Controparte_1
riconosciuto da parte del figlio dello stesso, nella sua veste di procuratore generale Parte_2
di conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, il sig. Controparte_1 CP_1
chiedendo la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore della somma di €
[...]
50.490,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese, l'attrice deduceva che: - tra gli anni 2002-2006 commissionava all'attrice l'esecuzione delle Controparte_1
opere di installazione di impianti elettrici presso i cantieri siti nel Comune di Salò (BS) in via
Garibaldi n. 48 e Moniga del Garda (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 23;
- il figlio del convenuto, si occupava della direzione lavori e si interfacciava Parte_2
con l'attrice nella gestione della realizzazione delle opere commissionate, agendo quale procuratore generale del padre CP_1
- al termine dei lavori di posa degli impianti elettrici l'importo complessivamente dovuto in favore dell'attrice era pari a €. 66.000,00 oltre IVA;
- in data 18/12/2006, il convenuto corrispondeva all'attrice solamente una parte del predetto importo pari a € 12.000,00 oltre IVA. Tale circostanza era attestata dalla comunicazione del
09/01/2007, con la quale dava atto dell'intervenuto pagamento (doc. 2); Controparte_1
- nel corso degli anni, parte attrice sollecitava verbalmente, e in più occasioni, il sig.
[...]
affinché il padre provvedesse alla rimessa a saldo, senza tuttavia ottenere alcun Parte_2
riscontro positivo;
- proponeva, in sostituzione del pagamento, la permuta con conguaglio di un Parte_2
appartamento sito in Salò via IV Novembre;
tali trattative proseguivano sino al novembre
2017 quando il sig. si presentava, d'intesa con nello studio Parte_2 Parte_1
del dott. sito in Salò via Fantoni n. 53; Persona_1
- in tale incontro, ribadiva di agire in nome e per contro del padre e Parte_2
contestava l'eccessività degli importi richiesti dall'odierna attrice;
nella medesima circostanza proponeva, partendo dall'importo richiesto di €. 66.000,00 oltre IVA, una serie di riduzioni all'esito delle quali l'importo dovuto veniva pacificamente riconosciuto nella somma di €.
50.490,00 (doc. 3);
- ribadiva e proponeva inoltre, ai fini del pagamento, la permuta con Parte_2
conguaglio di un appartamento sito in Salò; oppure, in alternativa, proponeva il pagamento dell'importo riconosciuto di € 50.490,00 solo una volta alienato l'immobile di cui era stata proposta la permuta;
- nessun pagamento tuttavia era mai avvenuto;
- l'attrice con comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. del 12/12/2020 inviava a parte convenuta la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt.
2 e 3 del D.L. 132/2014, senza ricevere alcuna risposta.
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, sia in punto di fatto che in diritto e, chiedendo in via principale il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
sosteneva l'inesistenza di alcun riconoscimento di debito e, in ogni caso, contestava l'an e il quantum della pretesa avversaria.
In particolare, il convenuto deduceva che:
- nell'anno 2000 il sig. commissionava la ristrutturazione di una porzione Controparte_1
di un vecchio rustico a lui intestato. Da tale ristrutturazione furono ricavati 5 piccoli appartamenti e la realizzazione degli impianti elettrici veniva affidata all'attrice che sottoponeva al convenuto un preventivo di spesa a corpo di 3 milioni di lire (attuali € 1.550,00
circa) per singolo appartamento;
- nell'anno 2002, il convenuto completava la ristrutturazione del medesimo rustico, dalla quale ricavava ulteriori 8 appartamenti;
anche in questo caso i lavori di elettrificazione venivano affidati all'odierna attrice, la quale estendeva ai nuovi appartamenti il preventivo già
formulato a corpo per ciascuno dei primi cinque;
- completata la ristrutturazione nell'anno 2002 l'attrice non presentava alcuna richiesta di pagamento;
- fin da subito il convenuto richiedeva la presentazione della fattura per i lavori svolti, in quanto necessaria per il recupero fiscale del 36%, all'epoca previsto dalla normativa vigente, senza riscontro;
in assenza di riscontro ai reiterati solleciti, il convenuto nel 2005 (quando non era più possibile effettuare la richiesta del contributo statale pari al 36% delle spese sostenute,
con grave pregiudizio economico), versava la somma di € 15.000,00 come da documento 2
attrice;
- solo a fine 2006 l'attrice emetteva la fattura n°54 del 18/12/2006 di soli € 12.000,00 oltre iva al 10%, per totali € 13.200,00; tale circostanza era pacificamente ammessa dall'attrice che aveva prodotto al doc. 2 la scrittura a firma del sig. (datata 09/01/07) nella quale il Parte_2
medesimo dava atto dell'avvenuto pagamento e della conseguente fatturazione, in seguito alla quale residuava a suo favore un credito di € 1.800,00 (€ 15.000,00 - € 13.200,00) che restavano privi di relativa fattura;
- nel 2017 e, quindi, a più di 15 anni di distanza dall'esecuzione dei lavori e dalla data di pagamento di € 15.000 l'attrice manifestava l'intenzione di acquistare un immobile di proprietà del convenuto;
a tale scopo l'attrice richiedeva al convenuto di fornire al loro commercialista, dott. la relativa documentazione (planimetria catastale, prospetto Per_1
spese condominiali, etc..) e tale documentazione veniva recapitata presso lo studio del sopracitato commercialista per mezzo del figlio Parte_2
- il doc. 3 di parte attrice non costituiva alcun riconoscimento di debito, trattandosi di documento anonimo, privo di sottoscrizione, luogo e data.
Tutto ciò premesso, il convenuto rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il giudice concedeva alle parti termini ex art 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, l'esperito tentativo di conciliazione dava esito negativo.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e l'interpello.
Alla successiva udienza, rigettate ulteriormente l'istanza istruttoria di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti termini ex art. 190 cpc. MOTIVI
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree appare opportuno procedere alla qualificazione della domanda.
Parte attrice chiede, in via principale, di accertare l'esistenza del proprio credito in forza della validità
ed efficacia della ricognizione di debito espressa in suo favore, per complessivi € 50.490,00, da figlio del convenuto, nella sua qualità di procuratore generale del padre. Parte_2
Alla luce delle allegazioni svolte dalla parte attrice, la domanda deve essere ricondotta alla disciplina dettata dall'art. 1988 c.c., in materia di promessa di pagamento e ricognizione di debito.
Tale norma prevede che: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a
favore del quale è fatta l'onore di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume
fino a prova contraria”.
Così come qualificata, la domanda è infondata e va rigettata.
Invero, come detto, parte attrice fonda la propria pretesa sull'asserita ricognizione del debito effettuata da parte di e cristallizzata nel doc. 3, prodotto in giudizio. Parte_2
Dall'esame di detto documento, prodotto peraltro soltanto in copia fotostatica, è possibile,
unicamente, leggere alcune operazioni matematiche di sconto di importi oltre a un elenco di voci quali: “1) Dimenticato preventivo;
2) applicati prezzi odierni materiali (e non di 5/10 anni fa); 3)
manodopera con prezzi odierni;
4) prezziario;
5) pagamento subito”.
Si osserva, anzitutto, che detto documento non è stato prodotto in originale e che non risulta in esso riportato né il luogo, né alcuna data di redazione.
Risulta altresì del tutto mancante qualsivoglia sottoscrizione, con la conseguenza che non è possibile attribuire la paternità dello stesso in capo al convenuto o al figlio come allegato Parte_2
dall'attrice.
Già solo dalla semplice analisi del documento risulta evidente come esso manchi dei requisiti formali minimi al fine di poter essere considerato dichiarazione ricognitiva del debito. L'assenza di sottoscrizione non consente di ricondurre il documento ad alcun soggetto e pertanto, a nessuno dei soggetti titolari (o loro rappresentanti) del rapporto fondamentale sottostante (su cui si fonda la pretesa), e, quindi, al debito, cui tale documento pretenderebbe riferirsi.
Neppure può ritenersi che il doc. 3 sia stato redatto, in accordo fra le parti, in occasione dell'incontro avvenuto nel novembre 2017 tra gli attori e presso lo studio del commercialista Parte_2
dott. Persona_1
Ciò, in quanto, già solo dalle allegazioni dalle parti, è da ritenersi pacifico in causa che tale documento non sia stato redatto dal convenuto e, che, al più parrebbe essere stato redatto Controparte_1
dal figlio Pt_2
Lo stesso dott. in sede di istruttoria testimoniale, in merito al doc. 3 ha affermato che: “si Per_1
tratta di appunti scritti a mano da credo e che comunque era in suo possesso Parte_2
quando venne all'incontro del novembre 2017”.
Conseguentemente, può affermarsi con certezza che il predetto documento non sia stato redatto in presenza dei soci della società attrice, nè dello stesso dott. essendo stato confezionato prima Per_1
dell'incontro.
Si osserva, ulteriormente, che difettano altresì i requisiti minimi della ricognizione di debito, anche sotto il profilo contenutistico.
Manca qualsiasi espressione che possa costituire dichiarazione da parte del debitore di riconoscere l'esistenza del proprio debito verso la società attrice, essendo inseriti nel testo, come detto,
unicamente cifre e appunti privi di significato.
Deve pertanto ritenersi che il doc. 3 prodotto dall'attrice e sul quale la stessa fonda la propria pretesa creditoria non costituisca valido riconoscimento del debito da parte del convenuto, tenuto al pagamento.
Non vale a superare tale vizio di forma e di contenuto la deposizione del teste il quale ha reso Per_1
dichiarazioni vertenti più che altro sul rapporto fondamentale e sulla esistenza del credito originario per prestazioni d'opera (impiantistica elettrica) maturato dall'attrice nei confronti di CP_1 precisando altresì che “Si era parlato che in cambio dello sconto si sarebbe potuto saldare
[...]
il debito in un'unica soluzione anche se il non si impegnò mai personalmente a Parte_2
fare ciò”.
In tale contesto, risulta del tutto irrilevante procedere all'accertamento o meno della qualità in capo a di rappresentante del convenuto, attesa l'irrilevanza probatoria del documento Parte_2
azionato.
E' pur vero che tale qualità parrebbe essere emersa dall'istruttoria e precisamente dalle seguenti testimonianze:
- Teste : “In quella occasione agiva come rappresentante del padre Persona_1 Pt_2
; “lui agiva in rappresentanza del padre. Il spendeva il nome del CP_1 Parte_2
padre e4 in generale della sua famiglia quindi si capiva che agiva nell'interesse anche del papà”;
- teste : “ero presente alle direttive che venivano via via impartite dal Testimone_1
o dal figlio che veniva in cantiere quasi tutti i giorni per quanto Controparte_1 Pt_2
riguarda la collocazione degli impianti e la esecuzione materiale del lavoro”; “confermo che veniva e si comportava come figura decisionale, come direttore dei lavori. Parte_2
Era lui che ci dava le direttive su come fare il lavoro”.
Tuttavia, è di evidenza documentale che il doc. 3 mancando della sottoscrizione di Parte_2
non possa essere al medesimo imputato.
Quanto alle ulteriori allegazioni di parte attrice, relative alla volontà transattiva e/o ricognitiva di si osserva che, sebbene le prove testimoniali abbiano consentito di accertare che Parte_2
ebbe a proporre, oltre che uno sconto, anche la permuta di un immobile a chiusura Parte_2
dell'asserita posizione debitoria, tale circostanza, tuttavia, non consente di integrare il documento
“ricognitivo”, che, come detto, non è di per sé intrinsecamente idoneo a costituire riconoscimento del debito, nè da parte del convenuto, né da parte del figlio in sua rappresentanza.
Tanto basta per ritenere infondata la domanda attorea. Neppure può essere accolta la domanda dell'attrice, sulla base del rapporto fondamentale sotteso al documento sopra esaminato.
Premesso che una simile domanda, di carattere sostanziale, non pare espressamente proposta, anche a voler individuare una sua proposizione implicita, va comunque osservato che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante, né il contenuto degli accordi (in particolare sotto il profilo del quantum) nè l'esecuzione dell'opera, né l'emissione di fatture per il pagamento dell'opera.
In ogni caso, avendo parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di credito basato sul rapporto fondamentale, osserva il Tribunale che tale eccezione è fondata.
Risulta pacifico, secondo quanto allegato dal convenuto e non specificamente contestato dall'attrice,
che i lavori effettuati da parte attrice ebbero a terminare nell'anno 2002, mentre l'unica fattura di cui si ha contezza in questa sede è la n. 54 del 18.12.06, indicata nella quietanza del 9.1.2007 a firma del convenuto (che parte attrice neppure produce), in cui il dà atto di aver pagato Controparte_1
una somma maggiore in favore dell'attrice e di essere creditore della stessa per l'importo di €
1.800,00.
Sulla scorta di tali emergenze l'insorgenza del credito di parte attrice va ricondotta alla data del
18.2.2002 o, al più tardi alla data della comunicazione del convenuto del 9.1.2007.
Non sono state prodotte in giudizio lettere di sollecito e/o di costituzione in mora trasmesse dall'attrice nei confronti del convenuto, essendosi l'attrice limitata ad allegare l'avvenuto incontro del novembre 2017, peraltro successivo allo spirare del termine decennale di prescrizione del credito.
Deve pertanto ritenersi che il credito vantato dalla parte attrice si sia irrimediabilmente prescritto, per decorrenza del termine decennale, già nel mese di gennaio 2017 (volendo computare la decorrenza al momento della comunicazione del 9.1.2007), come eccepito dalla difesa del convenuto.
Neppure può ritenersi, come invocato dalla difesa dell'attrice, che sia intervenuta la rinuncia tacita alla prescrizione, per aver durante l'incontro del novembre 2017, proposto una Parte_2
riduzione del debito o la permuta di un immobile in luogo del pagamento. Sul punto, deve osservarsi che, perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione (art. 2937, comma 3,
c.c.), è necessario che il debitore abbia posto in essere un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva.
Nel comportamento del debitore deve, in particolare, riscontrarsi, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente e azionabile quel diritto che si era invece estinto (Cass. civ. Sez.
III, 22/10/2002, n. 14909).
Una simile volontà si differenzia per natura e per effetti dalla dichiarazione ricognitiva: infatti, il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, dagli effetti esclusivamente ricognitivi (e, al limite, interruttivi della prescrizione), che ha ad oggetto il diritto della controparte;
diversamente dalla rinuncia alla prescrizione, che è caratterizzata dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (Cass. n. 18425 del 2013).
Nel caso in esame, non è rilevabile, in capo a il compimento di una condotta Parte_2
incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione del credito vantato dalla società attrice verso il padre.
Piuttosto, durante l'incontro avvenuto nel novembre 2017, egli, lungi dall'avere in concreto manifestato volontà di rinunciare alla prescrizione, si è limitato a tenere un comportamento finalizzato al raggiungimento di soluzioni transattive.
Anche la testimonianza di consente di ritenere che lo scopo di fosse Persona_1 Parte_2
quello di ottenere uno sconto sul credito asseritamente vantato dagli attori.
Si richiama la deposizione del teste e, in particolare: “Ci fu una richiesta di riduzione del Per_1
debito da parte del […] in relazione alla quale i al momento non erano Parte_2 Pt_1
d'accordo ma si resero disponibili a trattare”; il doc. 3 “era il suo modo per raggiungere l'obiettivo
dello sconto”. In tale contesto, va richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui
“Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte
dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio
presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi,
riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva
della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché
non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa
estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, c.c.” (Cass.
6034/2008).
Sulla scorta di tale principio deve ritenersi insussistente, nel caso in esame, la volontà del debitore (o del suo rappresentante) di rinunciare ad avvalersi della prescrizione estintiva del diritto di credito vantato nei suoi confronti.
E alla data del novembre 2017 la prescrizione del credito degli attori era già abbondantemente maturata.
In definitiva, il credito oggetto di causa va dichiarato prescritto, con conseguente rigetto della domanda anche sotto tale profilo.
Spese
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto di seguito.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità delle questioni giuridiche affrontate nonché della complessità dell'istruttoria esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda attorea;
compensa integralmente le spese del giudizio. Brescia, 16 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209” Firmato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6466/2021 del ruolo affari contenziosi civili promossa da
(c.f. , in persona dei legali rappresentanti pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Foresti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salò (BS), alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 25,
ATTRICE
contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Controparte_1 C.F._1
Bertanza, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salò (BS), via E. Fermi n.7,
CONVENUTO
Oggetto: contratto di prestazione d'opera.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
disattesa, per tutti i motivi gradatamente esposti, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE -previo accertamento, in capo al sig. della qualità di procuratore generale del Parte_2
sig. per facta concludentia, dichiarare la validità della ricognizione del debito Controparte_1
formulata dal primo in favore dell'odierna attrice per complessivi €. 50.490,00 e, per l'effetto,
dichiarare il sig. tenuto a pagare il suddetto importo di €. 50.490,00 alla società Controparte_1
, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo;
IN VIA Parte_1
SUBORDINATA - nella non creduta vera ipotesi di mancato accoglimento della domanda esplicata
in via principale, accertare, quantomeno, la sussistenza di una procura apparente rilasciata dal sig.
in favore del figlio, sig. dichiarando la validità della Controparte_1 Parte_2
ricognizione del debito formulata da quest'ultimo in favore dell'odierna attrice per complessivi €.
50.490,00 e, per l'effetto, dichiarare il sig. tenuto a pagare il suddetto importo Controparte_1
di €. 50.490,00 alla società , oltre interessi di legge dalla Parte_1
domanda al saldo;
Con integrale rifusione delle spese legali, oltre rimborso forfetario 15%, CPA e
IVA determinata a norma di legge da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Per il convenuto: “In via principale nel merito: accertato e dichiarato che non sussiste a favore di
parte attrice alcun riconoscimento di debito, rigettare le domande tutte proposte dalla
[...]
perché infondate in fatto e in diritto e/o, comunque, prescritte. Con Parte_1
integrale rifusione delle spese legali, oltre al rimborso forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A..”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la , premesso di Parte_1
essere creditori del sig. dell'importo di € 50.490,00, come validamente Controparte_1
riconosciuto da parte del figlio dello stesso, nella sua veste di procuratore generale Parte_2
di conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Brescia, il sig. Controparte_1 CP_1
chiedendo la condanna dello stesso al pagamento in proprio favore della somma di €
[...]
50.490,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Con il favore delle spese di lite.
A sostegno di tali pretese, l'attrice deduceva che: - tra gli anni 2002-2006 commissionava all'attrice l'esecuzione delle Controparte_1
opere di installazione di impianti elettrici presso i cantieri siti nel Comune di Salò (BS) in via
Garibaldi n. 48 e Moniga del Garda (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 23;
- il figlio del convenuto, si occupava della direzione lavori e si interfacciava Parte_2
con l'attrice nella gestione della realizzazione delle opere commissionate, agendo quale procuratore generale del padre CP_1
- al termine dei lavori di posa degli impianti elettrici l'importo complessivamente dovuto in favore dell'attrice era pari a €. 66.000,00 oltre IVA;
- in data 18/12/2006, il convenuto corrispondeva all'attrice solamente una parte del predetto importo pari a € 12.000,00 oltre IVA. Tale circostanza era attestata dalla comunicazione del
09/01/2007, con la quale dava atto dell'intervenuto pagamento (doc. 2); Controparte_1
- nel corso degli anni, parte attrice sollecitava verbalmente, e in più occasioni, il sig.
[...]
affinché il padre provvedesse alla rimessa a saldo, senza tuttavia ottenere alcun Parte_2
riscontro positivo;
- proponeva, in sostituzione del pagamento, la permuta con conguaglio di un Parte_2
appartamento sito in Salò via IV Novembre;
tali trattative proseguivano sino al novembre
2017 quando il sig. si presentava, d'intesa con nello studio Parte_2 Parte_1
del dott. sito in Salò via Fantoni n. 53; Persona_1
- in tale incontro, ribadiva di agire in nome e per contro del padre e Parte_2
contestava l'eccessività degli importi richiesti dall'odierna attrice;
nella medesima circostanza proponeva, partendo dall'importo richiesto di €. 66.000,00 oltre IVA, una serie di riduzioni all'esito delle quali l'importo dovuto veniva pacificamente riconosciuto nella somma di €.
50.490,00 (doc. 3);
- ribadiva e proponeva inoltre, ai fini del pagamento, la permuta con Parte_2
conguaglio di un appartamento sito in Salò; oppure, in alternativa, proponeva il pagamento dell'importo riconosciuto di € 50.490,00 solo una volta alienato l'immobile di cui era stata proposta la permuta;
- nessun pagamento tuttavia era mai avvenuto;
- l'attrice con comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. del 12/12/2020 inviava a parte convenuta la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt.
2 e 3 del D.L. 132/2014, senza ricevere alcuna risposta.
Tutto ciò premesso, l'attrice rassegnava le proprie conclusioni come sopra meglio trascritte.
Si costituiva in giudizio il convenuto con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
contestando tutto quanto ex adverso dedotto, sia in punto di fatto che in diritto e, chiedendo in via principale il rigetto della domanda. Eccepiva, in particolare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
sosteneva l'inesistenza di alcun riconoscimento di debito e, in ogni caso, contestava l'an e il quantum della pretesa avversaria.
In particolare, il convenuto deduceva che:
- nell'anno 2000 il sig. commissionava la ristrutturazione di una porzione Controparte_1
di un vecchio rustico a lui intestato. Da tale ristrutturazione furono ricavati 5 piccoli appartamenti e la realizzazione degli impianti elettrici veniva affidata all'attrice che sottoponeva al convenuto un preventivo di spesa a corpo di 3 milioni di lire (attuali € 1.550,00
circa) per singolo appartamento;
- nell'anno 2002, il convenuto completava la ristrutturazione del medesimo rustico, dalla quale ricavava ulteriori 8 appartamenti;
anche in questo caso i lavori di elettrificazione venivano affidati all'odierna attrice, la quale estendeva ai nuovi appartamenti il preventivo già
formulato a corpo per ciascuno dei primi cinque;
- completata la ristrutturazione nell'anno 2002 l'attrice non presentava alcuna richiesta di pagamento;
- fin da subito il convenuto richiedeva la presentazione della fattura per i lavori svolti, in quanto necessaria per il recupero fiscale del 36%, all'epoca previsto dalla normativa vigente, senza riscontro;
in assenza di riscontro ai reiterati solleciti, il convenuto nel 2005 (quando non era più possibile effettuare la richiesta del contributo statale pari al 36% delle spese sostenute,
con grave pregiudizio economico), versava la somma di € 15.000,00 come da documento 2
attrice;
- solo a fine 2006 l'attrice emetteva la fattura n°54 del 18/12/2006 di soli € 12.000,00 oltre iva al 10%, per totali € 13.200,00; tale circostanza era pacificamente ammessa dall'attrice che aveva prodotto al doc. 2 la scrittura a firma del sig. (datata 09/01/07) nella quale il Parte_2
medesimo dava atto dell'avvenuto pagamento e della conseguente fatturazione, in seguito alla quale residuava a suo favore un credito di € 1.800,00 (€ 15.000,00 - € 13.200,00) che restavano privi di relativa fattura;
- nel 2017 e, quindi, a più di 15 anni di distanza dall'esecuzione dei lavori e dalla data di pagamento di € 15.000 l'attrice manifestava l'intenzione di acquistare un immobile di proprietà del convenuto;
a tale scopo l'attrice richiedeva al convenuto di fornire al loro commercialista, dott. la relativa documentazione (planimetria catastale, prospetto Per_1
spese condominiali, etc..) e tale documentazione veniva recapitata presso lo studio del sopracitato commercialista per mezzo del figlio Parte_2
- il doc. 3 di parte attrice non costituiva alcun riconoscimento di debito, trattandosi di documento anonimo, privo di sottoscrizione, luogo e data.
Tutto ciò premesso, il convenuto rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il giudice concedeva alle parti termini ex art 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
Successivamente, l'esperito tentativo di conciliazione dava esito negativo.
La causa veniva istruita con l'espletamento della prova testimoniale e l'interpello.
Alla successiva udienza, rigettate ulteriormente l'istanza istruttoria di CTU e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito, tratteneva la causa in decisione e concedeva alle parti termini ex art. 190 cpc. MOTIVI
Prima di esaminare la fondatezza delle pretese attoree appare opportuno procedere alla qualificazione della domanda.
Parte attrice chiede, in via principale, di accertare l'esistenza del proprio credito in forza della validità
ed efficacia della ricognizione di debito espressa in suo favore, per complessivi € 50.490,00, da figlio del convenuto, nella sua qualità di procuratore generale del padre. Parte_2
Alla luce delle allegazioni svolte dalla parte attrice, la domanda deve essere ricondotta alla disciplina dettata dall'art. 1988 c.c., in materia di promessa di pagamento e ricognizione di debito.
Tale norma prevede che: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a
favore del quale è fatta l'onore di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume
fino a prova contraria”.
Così come qualificata, la domanda è infondata e va rigettata.
Invero, come detto, parte attrice fonda la propria pretesa sull'asserita ricognizione del debito effettuata da parte di e cristallizzata nel doc. 3, prodotto in giudizio. Parte_2
Dall'esame di detto documento, prodotto peraltro soltanto in copia fotostatica, è possibile,
unicamente, leggere alcune operazioni matematiche di sconto di importi oltre a un elenco di voci quali: “1) Dimenticato preventivo;
2) applicati prezzi odierni materiali (e non di 5/10 anni fa); 3)
manodopera con prezzi odierni;
4) prezziario;
5) pagamento subito”.
Si osserva, anzitutto, che detto documento non è stato prodotto in originale e che non risulta in esso riportato né il luogo, né alcuna data di redazione.
Risulta altresì del tutto mancante qualsivoglia sottoscrizione, con la conseguenza che non è possibile attribuire la paternità dello stesso in capo al convenuto o al figlio come allegato Parte_2
dall'attrice.
Già solo dalla semplice analisi del documento risulta evidente come esso manchi dei requisiti formali minimi al fine di poter essere considerato dichiarazione ricognitiva del debito. L'assenza di sottoscrizione non consente di ricondurre il documento ad alcun soggetto e pertanto, a nessuno dei soggetti titolari (o loro rappresentanti) del rapporto fondamentale sottostante (su cui si fonda la pretesa), e, quindi, al debito, cui tale documento pretenderebbe riferirsi.
Neppure può ritenersi che il doc. 3 sia stato redatto, in accordo fra le parti, in occasione dell'incontro avvenuto nel novembre 2017 tra gli attori e presso lo studio del commercialista Parte_2
dott. Persona_1
Ciò, in quanto, già solo dalle allegazioni dalle parti, è da ritenersi pacifico in causa che tale documento non sia stato redatto dal convenuto e, che, al più parrebbe essere stato redatto Controparte_1
dal figlio Pt_2
Lo stesso dott. in sede di istruttoria testimoniale, in merito al doc. 3 ha affermato che: “si Per_1
tratta di appunti scritti a mano da credo e che comunque era in suo possesso Parte_2
quando venne all'incontro del novembre 2017”.
Conseguentemente, può affermarsi con certezza che il predetto documento non sia stato redatto in presenza dei soci della società attrice, nè dello stesso dott. essendo stato confezionato prima Per_1
dell'incontro.
Si osserva, ulteriormente, che difettano altresì i requisiti minimi della ricognizione di debito, anche sotto il profilo contenutistico.
Manca qualsiasi espressione che possa costituire dichiarazione da parte del debitore di riconoscere l'esistenza del proprio debito verso la società attrice, essendo inseriti nel testo, come detto,
unicamente cifre e appunti privi di significato.
Deve pertanto ritenersi che il doc. 3 prodotto dall'attrice e sul quale la stessa fonda la propria pretesa creditoria non costituisca valido riconoscimento del debito da parte del convenuto, tenuto al pagamento.
Non vale a superare tale vizio di forma e di contenuto la deposizione del teste il quale ha reso Per_1
dichiarazioni vertenti più che altro sul rapporto fondamentale e sulla esistenza del credito originario per prestazioni d'opera (impiantistica elettrica) maturato dall'attrice nei confronti di CP_1 precisando altresì che “Si era parlato che in cambio dello sconto si sarebbe potuto saldare
[...]
il debito in un'unica soluzione anche se il non si impegnò mai personalmente a Parte_2
fare ciò”.
In tale contesto, risulta del tutto irrilevante procedere all'accertamento o meno della qualità in capo a di rappresentante del convenuto, attesa l'irrilevanza probatoria del documento Parte_2
azionato.
E' pur vero che tale qualità parrebbe essere emersa dall'istruttoria e precisamente dalle seguenti testimonianze:
- Teste : “In quella occasione agiva come rappresentante del padre Persona_1 Pt_2
; “lui agiva in rappresentanza del padre. Il spendeva il nome del CP_1 Parte_2
padre e4 in generale della sua famiglia quindi si capiva che agiva nell'interesse anche del papà”;
- teste : “ero presente alle direttive che venivano via via impartite dal Testimone_1
o dal figlio che veniva in cantiere quasi tutti i giorni per quanto Controparte_1 Pt_2
riguarda la collocazione degli impianti e la esecuzione materiale del lavoro”; “confermo che veniva e si comportava come figura decisionale, come direttore dei lavori. Parte_2
Era lui che ci dava le direttive su come fare il lavoro”.
Tuttavia, è di evidenza documentale che il doc. 3 mancando della sottoscrizione di Parte_2
non possa essere al medesimo imputato.
Quanto alle ulteriori allegazioni di parte attrice, relative alla volontà transattiva e/o ricognitiva di si osserva che, sebbene le prove testimoniali abbiano consentito di accertare che Parte_2
ebbe a proporre, oltre che uno sconto, anche la permuta di un immobile a chiusura Parte_2
dell'asserita posizione debitoria, tale circostanza, tuttavia, non consente di integrare il documento
“ricognitivo”, che, come detto, non è di per sé intrinsecamente idoneo a costituire riconoscimento del debito, nè da parte del convenuto, né da parte del figlio in sua rappresentanza.
Tanto basta per ritenere infondata la domanda attorea. Neppure può essere accolta la domanda dell'attrice, sulla base del rapporto fondamentale sotteso al documento sopra esaminato.
Premesso che una simile domanda, di carattere sostanziale, non pare espressamente proposta, anche a voler individuare una sua proposizione implicita, va comunque osservato che parte attrice non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione attestante, né il contenuto degli accordi (in particolare sotto il profilo del quantum) nè l'esecuzione dell'opera, né l'emissione di fatture per il pagamento dell'opera.
In ogni caso, avendo parte convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto di credito basato sul rapporto fondamentale, osserva il Tribunale che tale eccezione è fondata.
Risulta pacifico, secondo quanto allegato dal convenuto e non specificamente contestato dall'attrice,
che i lavori effettuati da parte attrice ebbero a terminare nell'anno 2002, mentre l'unica fattura di cui si ha contezza in questa sede è la n. 54 del 18.12.06, indicata nella quietanza del 9.1.2007 a firma del convenuto (che parte attrice neppure produce), in cui il dà atto di aver pagato Controparte_1
una somma maggiore in favore dell'attrice e di essere creditore della stessa per l'importo di €
1.800,00.
Sulla scorta di tali emergenze l'insorgenza del credito di parte attrice va ricondotta alla data del
18.2.2002 o, al più tardi alla data della comunicazione del convenuto del 9.1.2007.
Non sono state prodotte in giudizio lettere di sollecito e/o di costituzione in mora trasmesse dall'attrice nei confronti del convenuto, essendosi l'attrice limitata ad allegare l'avvenuto incontro del novembre 2017, peraltro successivo allo spirare del termine decennale di prescrizione del credito.
Deve pertanto ritenersi che il credito vantato dalla parte attrice si sia irrimediabilmente prescritto, per decorrenza del termine decennale, già nel mese di gennaio 2017 (volendo computare la decorrenza al momento della comunicazione del 9.1.2007), come eccepito dalla difesa del convenuto.
Neppure può ritenersi, come invocato dalla difesa dell'attrice, che sia intervenuta la rinuncia tacita alla prescrizione, per aver durante l'incontro del novembre 2017, proposto una Parte_2
riduzione del debito o la permuta di un immobile in luogo del pagamento. Sul punto, deve osservarsi che, perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione (art. 2937, comma 3,
c.c.), è necessario che il debitore abbia posto in essere un comportamento del tutto incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva.
Nel comportamento del debitore deve, in particolare, riscontrarsi, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente e azionabile quel diritto che si era invece estinto (Cass. civ. Sez.
III, 22/10/2002, n. 14909).
Una simile volontà si differenzia per natura e per effetti dalla dichiarazione ricognitiva: infatti, il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, dagli effetti esclusivamente ricognitivi (e, al limite, interruttivi della prescrizione), che ha ad oggetto il diritto della controparte;
diversamente dalla rinuncia alla prescrizione, che è caratterizzata dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento (Cass. n. 18425 del 2013).
Nel caso in esame, non è rilevabile, in capo a il compimento di una condotta Parte_2
incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione del credito vantato dalla società attrice verso il padre.
Piuttosto, durante l'incontro avvenuto nel novembre 2017, egli, lungi dall'avere in concreto manifestato volontà di rinunciare alla prescrizione, si è limitato a tenere un comportamento finalizzato al raggiungimento di soluzioni transattive.
Anche la testimonianza di consente di ritenere che lo scopo di fosse Persona_1 Parte_2
quello di ottenere uno sconto sul credito asseritamente vantato dagli attori.
Si richiama la deposizione del teste e, in particolare: “Ci fu una richiesta di riduzione del Per_1
debito da parte del […] in relazione alla quale i al momento non erano Parte_2 Pt_1
d'accordo ma si resero disponibili a trattare”; il doc. 3 “era il suo modo per raggiungere l'obiettivo
dello sconto”. In tale contesto, va richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui
“Le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte
dalle parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come proprio
presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non rappresentando, quindi,
riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva
della prescrizione, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione stessa, perché
non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta con la volontà di avvalersi della causa
estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, c.c.” (Cass.
6034/2008).
Sulla scorta di tale principio deve ritenersi insussistente, nel caso in esame, la volontà del debitore (o del suo rappresentante) di rinunciare ad avvalersi della prescrizione estintiva del diritto di credito vantato nei suoi confronti.
E alla data del novembre 2017 la prescrizione del credito degli attori era già abbondantemente maturata.
In definitiva, il credito oggetto di causa va dichiarato prescritto, con conseguente rigetto della domanda anche sotto tale profilo.
Spese
In merito al regolamento delle spese si osserva quanto di seguito.
Sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità delle questioni giuridiche affrontate nonché della complessità dell'istruttoria esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
rigetta la domanda attorea;
compensa integralmente le spese del giudizio. Brescia, 16 aprile 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
“Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209” Firmato