Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/03/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Simone Romito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2498/2024 R.G.L.
promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SOGNO ELENA, elettivamente domiciliata in Torino, via Rubiana 2, presso lo studio professionale del difensore
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. FRUS Controparte_1 P.IVA_1
GIORGIO, dall'Avv. BUCHICCHIO ANDREA, dall'Avv. FRUS MARCO, dall'Avv.
FRASCHINI DANIELA, elettivamente domiciliata in Torino, corso Re Umberto 8, presso lo studio legale dei difensori
CONVENUTA
OGGETTO: tempo tuta – differenze retributive
1
Come da verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 22/3/2024, ha allegato: Parte_1
- di essere stata lavoratrice dipendente a tempo pieno ed indeterminato (assunta mediante l'avviamento al lavoro ex l. 68/1999) di dall'anno 2010 all'anno 2023, con Controparte_1
le mansioni di addetta alla lavanderia presso la Casa di Riposo “Eremo dei Camaldolesi” di
Pecetto Torinese;
- di avere prestato attività lavorativa per 6 giorni a settimana, con turnazioni che sono mutate negli anni;
- di essere stata obbligata dalla società datrice di lavoro ad indossare, durante la propria attività,
una divisa, la quale, al fine di ridurre al minimo i rischi di contaminazione dall'esterno degli ospiti della struttura, era indossata e tolta all'interno della Casa di Riposo;
- che la società datrice di lavoro non ha retribuito, per tutto il periodo lavorato dall'esponente,
il tempo necessario per la vestizione e svestizione della divisa;
- che tale tempo costituiva però, a tutti gli effetti, tempo facente parte dell'orario di lavoro;
- che, considerata la retribuzione oraria lorda pari ad euro 8,0312, ed un tempo pari a 30 minuti al giorno per le operazioni di vestizione e di svestizione, l'esponente vanta un complessivo credito retributivo pari ad euro 9.432,64.
La ha quindi chiesto la condanna di al pagamento della somma sopra Pt_1 Controparte_1
indicata.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. Per la società Controparte_1
convenuta, infatti:
- essendo stata addetta al servizio di lavanderia, per la ricorrente non si sono poste mai
2 problematiche di eventuale contaminazione degli ospiti, con i quali la non ha mai Pt_1
avuto contatto diretto;
ragione per la quale la ricorrente non è mai stata obbligata ad indossare e a togliere la divisa di lavoro all'interno della struttura;
- in ogni caso, la ricorrente non ha allegato di essere stata obbligata a procedere alla vestizione ed alla svestizione, rispettivamente, prima dell'inizio e dopo la fine del turno di lavoro;
né tanto risultava obbligatorio, in quanto le mansioni delegate alla ricorrente non richiedevano di essere iniziate alle 8.00 in punto o terminate tassativamente alle 15.00 o alle 16.00 (ora di fine del turno); per la società esponente, infatti, vestizione e svestizione si collocavano all'interno del turno di lavoro retribuito;
- lo spogliatoio era sito a pochi metri dai locali lavanderia, ragione per la quale non si comprende perchè i tempi di vestizione e svestizione avrebbero richiesto 30 minuti al giorno;
per di più, la ricorrente, viste le sue mansioni, non era neppure tenuta a passaggi di consegne con colleghe/i che si alternavano in turno.
In corso di causa è stata tentata infruttuosamente la conciliazione della lite;
non è stata svolta attività istruttoria.
2. Il ricorso deve essere rigettato.
La ricorrente rivendica in questa sede la retribuzione del c.d. tempo tuta, ovvero del tempo necessario alla vestizione ed alla svestizione della divisa che sia imposta al lavoratore da parte del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni.
Ora, secondo la Corte di Cassazione:
- “Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale rientra
nell'orario di lavoro, ove, attraverso la regolazione contrattuale, venga accertato che tale
operazione è diretta dal datore con riguardo al tempo e al luogo di esecuzione della vestizione;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla
natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano
3 diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale
dell'abbigliamento” (Cass. n. 7738/2018); analogo principio di diritto è affermato in Cass.
1352/2016, secondo la quale “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della
giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE
(Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare
la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione
del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare
implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere,
quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità
sociale dell'abbigliamento”; risultando quindi confermato che, oltre a discendere da specifica ed espressa direttiva aziendale (nel caso di specie ritenuta sussistente) l'eterodirezione del lavoratore durante il tempo dedicato alla vestizione e svestizione può desumersi anche in via implicita dalla natura della divisa e dalla sua specifica funzione;
- Cass. n. 9417/2018, nel riaffermare tali principi di diritto, ha ancora osservato che la mancanza di discrezionalità in capo al lavoratore in merito ai tempi e modi della vestizione/svestizione della divisa da lavoro comporta di per sé che lo stesso sia, in tali frangenti, a "disposizione del datore di lavoro"; pertanto, per la pronuncia in discorso, “l'assenza per il lavoratore di libertà
di scelta rispetto a tempi e luoghi in cui indossare gli indumenti necessari, non permette di
ritenere la relativa operazione come relativa agli atti di diligenza meramente preparatoria allo
svolgimento dell'attività lavorativa, imponendo, proprio per la mancanza di discrezionalità,
che il tempo necessario per il suo compimento debba essere retribuito (Cass. 26 gennaio 2016,
n. 1352; Cass. 16 giugno 2014, n. 13706, nonché, seppure in ambito di pubblico impiego, Cass.,
S.U., 12 marzo 2013, n. 11828)” (per la non qualificabilità del “tempo tuta” quale mero atto preparatorio, e quindi per la sua ricomprensione nel tempo di lavoro da retribuirsi).
Come si è visto parte convenuta ha eccepito, rispetto alla posizione della ricorrente, che per lo
4 svolgimento delle mansioni di addetta alla lavanderia la stessa non aveva alcun obbligo intrinseco di tenere tassativamente la divisa da lavoro all'interno della struttura di Pecetto
Torinese, non dovendo la stessa avere contatti diretti con gli ospiti, come invece accadeva ed accade per il personale infermieristico e per gli OSS. Si deve però considerare che, dovendo il personale di lavanderia avere contatto diretto con il materiale che sarebbe entrato a diretto contatto con gli ospiti (i.e. biancheria ed indumenti lavati da tale personale), plausibilmente le medesime esigenze in realtà si ponevano.
Ma non risulta necessario approfondire il tema in questa sede, in quanto risulta dirimente, per la presente decisione, l'accoglimento di altre due eccezioni di parte convenuta, ovvero:
- la ricorrente, nella narrativa in fatto del suo atto introduttivo, capitolato anche a fini di prova orale, non ha fatto alcun cenno alla collocazione del c.d. tempo tuta al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, allegando soltanto che lo stesso non è stato retribuito;
se anche si volesse ritenere tale ultima allegazione implicita allegazione della collocazione dei tempi di vestizione e svestizione al di fuori del turno di lavoro (in quanto non si lamenta da parte ricorrente il mancato conteggio, nelle buste paga, delle ore di lavoro ordinario previste da contratto), deve comunque rilevarsi che nella medesima capitolazione non si accenna in alcun modo ad etero-
imposizione, da parte di di collocazione di tali tempistiche al di fuori del Controparte_1
turno (circostanza espressamente negata dalla società); né tale etero-imposizione della datrice di lavoro può desumersi dalle modalità particolari dello svolgimento dell'attività lavorativa nella lavanderia, in quanto, effettivamente, in tale settore non si pongono problematiche di avvicendamento e copertura dei reparti in ossequio al principio di continuità assistenziale, come invece accade per il personale infermieristico e per gli Operatori Socio Sanitari (detto in altri termini, nel reparto lavanderia, ovviamente, non vi è esigenza di una presenza costante per garantire la sorveglianza sanitaria sugli ospiti della struttura); ne consegue he non è possibile formare la prova su tale essenziale elemento, ovvero, lo si ribadisce, la necessaria collocazione
5 del tempo tuta al di fuori del turno lavorativo già retribuito (circostanza allegata dalla ricorrente solo in sede di interrogatorio libero, senza alcuna utilità, però, per lo svolgimento dell'istruttoria);
- la ricorrente, nella medesima narrativa utilizzata anche quale capitolazione di prova orale, non ha offerto esposizione dei tempi necessari per vestizione e svestizione, allegando solo nella propria trattazione in diritto che tali operazioni impegnavano complessivamente 30 minuti per turno di lavoro, senza poi spiegare la collocazione fisica dello spogliatoio rispetto ai locali lavanderia;
anche questo è un elemento essenziale, in relazione al quale non si può però formare prova in causa, posto che ben difficilmente può ricostruirsi in modo presuntivo il minutaggio del tempo tuta, in considerazione anche dell'assenza di informazioni, come si è appena detto,
in merito alla distanza tra spogliatoio e locali in cui era svolto il lavoro (anche alla luce dell'eccezione di parte convenuta, secondo la quale tale distanza era quantificabile in pochi metri, ragione per la quale i 30 minuti rappresentati da parte ricorrente non risultano tempo verosimile); anche tale elemento di fatto (minutaggio della vestizione e della svestizione e tempo necessario per il percorso dallo spogliatoio alla lavanderia e viceversa, con indicazione della collocazione dei due ambienti nella struttura di Pecetto, sono stati precisati dalla ricorrente in sede di interrogatorio, anche in questo caso senza alcuna utilità per lo svolgimento dell'istruttoria, difettando la relativa capitolazione, lo si ribadisce, nel ricorso).
In assenza degli elementi appena indicati (e della loro prova, che non può essere formata in giudizio), la domanda non può essere accolta.
3. In punto spese di lite, deve ritenersi che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola generale della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. Le spese sono liquidate in dispositivo,
tenendo conto del valore di causa, dell'assenza della fase istruttoria e della particolare semplicità della controversia.
P. Q. M.
6 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 CP_1
[...
spese liquidate in euro 3.000,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.
Torino, 7/3/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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