Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
ex art 127 ter c.p.c. nella causa discussa all'udienza del 29.1.2025, promossa da
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv Campa Parte 1
Antonio
Ricorrente
CONTRO
CP_1, rappr e difeso dagli avv S. Graziuso, M. T. Petrucci, Marcello Raho e Vincenza Marina
Marinelli
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.6.2022 Parte 1 adiva il Giudice del Lavoro di Lecce chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrispostegli dall' Controparte_2 a titolo di prestazione di invalidità civile non dovuta.
A sostegno del ricorso, l' istante esponeva: di essere stato titolare di prestazione di invalidità civile (pensione di inabilità civile) contrassegnata dal n P.IVA 1 ;
che con lettera del 24.3.2022 1' CP 1 gli aveva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 1.10.2019 al 30.04.2022 un pagamento non dovuta sulla pensione cat INVCIV n 07122315 per un importo complessivo di euro 9.901,27 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. E' stata corrisposta la maggiorazione sociale e l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge".
Che la richiesta dell' CP 1 doveva ritenersi illegittima per assoluta genericità della motivazione dei provvedimenti CP_1, per mancanza di dolo in capo al ricorrente e per violazione degli artt 521
88/89 e art 131 412/91.
All'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza contestuale.
*
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Invero, deve darsi atto dell'orientamento che si è andato affermando nella giurisprudenza di legittimità (sintetizzato, ancora di recente nella sentenza Cass. n. 26036/2019), tale per cui "in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale" (Cass. n. 19638/2015; n. 8970/2014; n. 1446/2008; n. 7048/2006) e quindi, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976, art.
3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977 (secondo cui "gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento") ed il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988
(secondo cui "con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte"
(risultando invece abrogata la L. n. 537 del 1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, comma 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, D.P.R. n. 698 del
1994, art. 5, comma 5: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.). La piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali", senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità.
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n. 12406/2003), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Tali principi sono stati ancora più di recente confermati con sentenza n. 13223/2020, in cui si è affermato che "In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere".
Nella specie, dalla documentazione in atti emerge che l' indebito è scaturito dal superamento dei limiti di reddito per godere dell' assegno di invalidità civile riconosciuto al ricorrente, in luogo della pensione di inabilità precedentemente erogata, a seguito di verbale di revisione del 18.9.2019.
Alla luce delle suesposte considerazioni, allora, non ravvisandosi una situazione di dolo del pensionato (avendo lo stesso comunicato annualmente i propri dati reddituali all' Agenzia Delle
Entrate), deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di assegno di invalidità civile chiesti in restituzione per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 30.4.2022 con conseguente condanna dell' CP_1 alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'irripetibilità della somma di € 9.901,27 chiesta in restituzione con nota del 24.03.2022 per il periodo dal 1 ottobre 2019 al 30.04.2022 e condanna l'CP_1 alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per il medesimo titolo.
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1800,00, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito della parte ricorrente.
Lecce, li 29.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa