Articolo 77 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1075
Articolo 76Articolo 78
Versione
10 febbraio 1970
Art. 77. Le entrate ordinarie e straordinarie del
bilancio dell'Amministrazione delle ferro-
vie dello Stato, comprese quelle delle ge-
stioni speciali ed autonome e per partite
di giro, accertate nell'esercizio finan-
ziario 1959-60 per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite,
come risulta dal conto consuntivo dell'Am-
ministrazione stessa, allegato al consun-
tivo del Ministero dei trasporti per l'e-
sercizio predetto, in..................... L. 1.147.589.711.851 delle quali furono riscosse e versate..... " 1.086.319.571.842
--------------------- e rimasero da riscuotere.................. L. 61.270.140.009
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Entrata in vigore il 10 febbraio 1970