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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/02/2026, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1765/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 251/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - P.za Carmine 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3479/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 22/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 333324 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 333324 IMU 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 882/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento
IMU n. 3333\24, relativa agli anni dal 2018 al 2020, notificata in data 21\1\25, il Comune di Piedimonte
Matese e relativa al pagamento di somme per l'indicata annualità ritenendolo soggetto passivo dell'imposta per l'importo complessivo di € 20.832,98), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietario né titolare di diritti reali sugli immobili oggetto di imposizione).
Il Comune di Piedimonte Matese si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e producendo un asserito precedente giudicato.
Con l'impugnata sentenza n. 3479\25, depositata il 22\7\25, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con il presente appello, munito di istanza di sospensiva, tale sentenza è stata impugnata, reiterando il contribuente, in riforma della decisione impugnata, la richiesta di annullare il provvedimento per cui è lite, evidenziando l'error in judicando et in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure (nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132 n. 4 e 112 c.p.c. – Motivazione apparente ed indebita integrazione della motivazione dell'atto; violazione del principio di valutazione “ex ante” della legittimità dell'atto; violazione dell'art. 24 Cost. – Lesione del diritto di difesa;
conseguente illegittimità dell'intimazione IMU per difetto assoluto di motivazione;
violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) – Erronea imputazione al contribuente della prova negativa della titolarità di diritti reali), che inoltre non avrebbe correttamente valutato nemmeno la ritualità della notifica nel suo complesso, mancando totalmente nel caso di specie l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 60 dpr 600/73.
Non si è costituito l'ente intimato.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, sentite le parti e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 49 ter del D. Lgs. 546/1992, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va confutata la generale doglianza di nullità della sentenza impugnata per insufficienza motivazionale. Occorre premettere il pacifico principio di diritto per cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un.,
n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Nel caso di specie tali evenienze non ricorrono atteso che la piana sentenza impugnata - premesso che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, dopo averle vagliate nel loro complesso - ha indicato gli elementi sui quali ha inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In particolare - sull'unitario motivo di ricorso con cui il contribuente in primo grado aveva eccepito la carenza del presupposto impositivo per non essere soggetto passivo del rapporto tributario avente ad oggetto l'intimazione impugnata, non essendo proprietario né titolare di altri diritti reali relativamente ad immobili siti nel comune di Piedimonte Matese - il giudice di prime cure esaustivamente ha osservato, per un verso, “che il ricorrente, a fondamento del proprio assunto, ha dedotto di aver prodotto specifica visura ipotecaria che, però, non risulta depositata nel fascicolo telematico. Si aggiunge che, con ricorso iscritto al n. di RGR
2527/2023, ha impugnato gli avvisi di accertamento n 466 del 23/09/2022, n. 1024 del 08/11/2022, n. 998 del 08/11/2022 e 608 del 08/11/2022, prodromici all'intimazione impugnata, eccependo, fra l'altro la mancata accettazione dell'eredità. Questa Corte, con sentenza n 5137/2023, RGR n. 2527/2023, ha rigettato il ricorso ed, in particolare, ha dichiarato: “Quanto, infine, l'eccepita nullità per inesistenza del presupposto impositivo per mancata accettazione dell'eredità, tale affermazione è rimasta del tutto priva di alcun elemento a dimostrazione non avendo la parte ricorrente fornito la prova della rinuncia all'eredità”. Per altro verso, ha soggiunto che “La sentenza è stata appellata e la C. G. T. II° Campania, con sentenza n. 5670/2024, RGA
n. 4547/2024, ha rigettato l'appello ed in particolare ha statuito: “Infondata è anche l'eccepita nullità per inesistenza del presupposto impositivo per mancata accettazione dell'eredità, in quanto tale affermazione
è rimasta del tutto priva di alcun elemento a dimostrazione non avendo la parte ricorrente fornito la prova della rinuncia all'eredità”.
Questi medesimi rilievi peraltro appaiono idonei a confutare l'impianto impugnatorio nel presente grado di giudizio.
Ed, invero, nel documentato e non contestato presupposto del riferito giudicato, occorre soggiungere, da un lato, che lo stesso è deducibile in ogni fase e grado del processo, nonché se del caso in via officiosa, onde evitare contrasti tra decisioni definitive e certezza nei rapporti giuridici, ben potendo quindi lo stesso emergere nel corso del processo e non (secondo la non condivisibile prospettazione di parte appellante) nel corpo del provvedimento impugnato;
dall'altro lato, non si pone un problema di violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, posto che il giudicato su un rapporto preesistente non è elemento strutturale dell'atto tributario, operando ab externo, ed in ogni caso la sufficienza motivazionale dell'atto de quo emerge per effetto della cristallizzazione e definitività del suo atto prodromico, sui cui per l'appunto si
è formato il giudicato di rigetto, coprendo dedotto e deducibile (da ultimo Cass. n. 35019/2025 per cui se un precedente atto della sequenza procedimentale non viene impugnato o si forma sullo stesso un giudicato di rigetto, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Alla luce di quanto esposto, risultano palesemente infondati i motivi di gravane sollevati dall'appellante in evidente contrasto con la vigente giurisprudenza di legittimità come innanzi richiamata che, laddove fosse stato necessario, conferma la piena correttezza e legittimità di quanto operato nel caso di specie dall'Ente impositore.
Deve pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, disporsi il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata statuizione di prime cure (anche con riguardo alla contestata statuizione sulle spese processuali, rispettosa invece del principio causalistico della soccombenza e delle regole dosimetriche sul quantum). Nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
NAPOLI MAURIZIO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 251/2026 depositato il 14/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Piedimonte Matese - P.za Carmine 81016 Piedimonte Matese CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3479/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
12 e pubblicata il 22/07/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 333324 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 333324 IMU 2018 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 882/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento
IMU n. 3333\24, relativa agli anni dal 2018 al 2020, notificata in data 21\1\25, il Comune di Piedimonte
Matese e relativa al pagamento di somme per l'indicata annualità ritenendolo soggetto passivo dell'imposta per l'importo complessivo di € 20.832,98), chiedendone l'annullamento per violazione di legge (tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietario né titolare di diritti reali sugli immobili oggetto di imposizione).
Il Comune di Piedimonte Matese si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso e producendo un asserito precedente giudicato.
Con l'impugnata sentenza n. 3479\25, depositata il 22\7\25, non notificata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con il presente appello, munito di istanza di sospensiva, tale sentenza è stata impugnata, reiterando il contribuente, in riforma della decisione impugnata, la richiesta di annullare il provvedimento per cui è lite, evidenziando l'error in judicando et in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure (nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992, 132 n. 4 e 112 c.p.c. – Motivazione apparente ed indebita integrazione della motivazione dell'atto; violazione del principio di valutazione “ex ante” della legittimità dell'atto; violazione dell'art. 24 Cost. – Lesione del diritto di difesa;
conseguente illegittimità dell'intimazione IMU per difetto assoluto di motivazione;
violazione e falsa applicazione delle norme sull'onere della prova (art. 2697 c.c.) – Erronea imputazione al contribuente della prova negativa della titolarità di diritti reali), che inoltre non avrebbe correttamente valutato nemmeno la ritualità della notifica nel suo complesso, mancando totalmente nel caso di specie l'inoltro della raccomandata informativa ex art. 60 dpr 600/73.
Non si è costituito l'ente intimato.
All'udienza fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, sentite le parti e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 49 ter del D. Lgs. 546/1992, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va confutata la generale doglianza di nullità della sentenza impugnata per insufficienza motivazionale. Occorre premettere il pacifico principio di diritto per cui l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un.,
n. 23832 del 2004; Cass. sez. un., n. 8053 del 2014). Nel caso di specie tali evenienze non ricorrono atteso che la piana sentenza impugnata - premesso che ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, dopo averle vagliate nel loro complesso - ha indicato gli elementi sui quali ha inteso fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In particolare - sull'unitario motivo di ricorso con cui il contribuente in primo grado aveva eccepito la carenza del presupposto impositivo per non essere soggetto passivo del rapporto tributario avente ad oggetto l'intimazione impugnata, non essendo proprietario né titolare di altri diritti reali relativamente ad immobili siti nel comune di Piedimonte Matese - il giudice di prime cure esaustivamente ha osservato, per un verso, “che il ricorrente, a fondamento del proprio assunto, ha dedotto di aver prodotto specifica visura ipotecaria che, però, non risulta depositata nel fascicolo telematico. Si aggiunge che, con ricorso iscritto al n. di RGR
2527/2023, ha impugnato gli avvisi di accertamento n 466 del 23/09/2022, n. 1024 del 08/11/2022, n. 998 del 08/11/2022 e 608 del 08/11/2022, prodromici all'intimazione impugnata, eccependo, fra l'altro la mancata accettazione dell'eredità. Questa Corte, con sentenza n 5137/2023, RGR n. 2527/2023, ha rigettato il ricorso ed, in particolare, ha dichiarato: “Quanto, infine, l'eccepita nullità per inesistenza del presupposto impositivo per mancata accettazione dell'eredità, tale affermazione è rimasta del tutto priva di alcun elemento a dimostrazione non avendo la parte ricorrente fornito la prova della rinuncia all'eredità”. Per altro verso, ha soggiunto che “La sentenza è stata appellata e la C. G. T. II° Campania, con sentenza n. 5670/2024, RGA
n. 4547/2024, ha rigettato l'appello ed in particolare ha statuito: “Infondata è anche l'eccepita nullità per inesistenza del presupposto impositivo per mancata accettazione dell'eredità, in quanto tale affermazione
è rimasta del tutto priva di alcun elemento a dimostrazione non avendo la parte ricorrente fornito la prova della rinuncia all'eredità”.
Questi medesimi rilievi peraltro appaiono idonei a confutare l'impianto impugnatorio nel presente grado di giudizio.
Ed, invero, nel documentato e non contestato presupposto del riferito giudicato, occorre soggiungere, da un lato, che lo stesso è deducibile in ogni fase e grado del processo, nonché se del caso in via officiosa, onde evitare contrasti tra decisioni definitive e certezza nei rapporti giuridici, ben potendo quindi lo stesso emergere nel corso del processo e non (secondo la non condivisibile prospettazione di parte appellante) nel corpo del provvedimento impugnato;
dall'altro lato, non si pone un problema di violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione, posto che il giudicato su un rapporto preesistente non è elemento strutturale dell'atto tributario, operando ab externo, ed in ogni caso la sufficienza motivazionale dell'atto de quo emerge per effetto della cristallizzazione e definitività del suo atto prodromico, sui cui per l'appunto si
è formato il giudicato di rigetto, coprendo dedotto e deducibile (da ultimo Cass. n. 35019/2025 per cui se un precedente atto della sequenza procedimentale non viene impugnato o si forma sullo stesso un giudicato di rigetto, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica”.
Alla luce di quanto esposto, risultano palesemente infondati i motivi di gravane sollevati dall'appellante in evidente contrasto con la vigente giurisprudenza di legittimità come innanzi richiamata che, laddove fosse stato necessario, conferma la piena correttezza e legittimità di quanto operato nel caso di specie dall'Ente impositore.
Deve pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, disporsi il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata statuizione di prime cure (anche con riguardo alla contestata statuizione sulle spese processuali, rispettosa invece del principio causalistico della soccombenza e delle regole dosimetriche sul quantum). Nulla per le spese del presente grado, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado.