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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 3534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3534 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6853/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Cristina Gulisano;
CONTRO
C. F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, la società affinché venga condannata alla restituzione, in loro favore, Controparte_1 della somma di euro 3.504,99, ricevuta indebitamente ex art. 2033 c. c. per lavori di spostamento / rimozione di cavi telefonici, oltre interessi legali dal giorno del dovuto.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: di essere comproprietari di un compendio immobiliare sito in Giarre con accesso dal civico n. 8 della via Meli sul quale, conseguito l'assenso della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, hanno intrapreso lavori di ristrutturazione conformemente al progetto approvato dal Giarre;
per la buona riuscita di CP_2 detti lavori risultava necessaria la rimozione dei cavi telefonici di rete, “attaccati al muro con chiodi e grappe di ferro infisse anche sui paramenti di pietra bianca”, che correvano lungo i fronti esterni dell'edificio e in particolare insistevano sul prospetto balconato che si affaccia sulla via Callipoli;
vi erano, dunque, stati scambi interlocutori tra gli attori e la società oggi convenuta finalizzati ad ottenere la rimozione gratuita dei cavi suddetti, scambi, tuttavia, che non hanno prodotto alcun esito;
successivamente la società convenuta informava gli attori che i costi di rimozione dei cavi, pari ad euro 3.661,20 oltre I. V. A, sarebbero stati a loro carico e subordinava l'effettuazione dei relativi lavori all'immediato pagamento dell'80% del detto importo, oggetto della fattura n.
C1202013001100672; di aver quindi versato alla società, con bonifico del 24 ottobre 2013, la somma di euro 3.221,86; conclusi i lavori, emetteva fattura n. C12020141000210768 Controparte_1
a saldo richiedendo la somma di euro 282,13; con bonifico del 20 marzo 2014 gli attori provvedevano a versare alla società anche questo secondo importo;
con nota anticipata via P. E. C. e inviata con raccomandata A.R. in data 20 gennaio 2020, gli attori hanno avanzato a richiesta di Controparte_1 ripetizione delle somme dalla stessa percepite, richiesta che non ha avuto riscontro alcuno da parte della società.
I sig.ri e sostengono, dunque, la natura indebita dei pagamenti effettuati, Parte_1 Parte_2 richiamando le previsioni dell'art. 92 co. 7 d. lgs. 259/2003 e dell'art. 122 r. d. 1775/1933 e chiedono la restituzione della somma versata a Controparte_1
Costituitasi in giudizio, ha variamente contestato la pretesa attorea, chiedendo Controparte_1 il rigetto.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, la causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza dell'8 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
La domanda è fondata. Dalla documentazione prodotta da parti attrici risulta la corresponsione delle somme richieste da per la rimozione dei cavi telefonici insistenti sulla facciata Controparte_1 dell'immobile di loro proprietà.
Gli attori, a sostegno della loro tesi, hanno invocato l'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, che dispone (dopo il precedente comma, secondo il quale “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù”) che “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo
o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
In proposito, è noto che la richiamata disposizione configura un vero e proprio diritto soggettivo (tale, peraltro, da radicare la giurisdizione del giudice ordinario: CdS. n. 190/1994 e Cass. nn. 1171/2003 e
1464/2011), che legittima altresì la pretesa di ottenere la rimozione o diverso collocamento ad onere e spese del gestore della rete (diversamente da quanto avviene nel regime comune ex art. 1068 c. c.);
e ciò, a prescindere dalla circostanza che la servitù di elettrodotto sia stata costituita con atto impositivo o per contratto, o eventualmente anche per usucapione;
né si dubita che altrettanto, ed anzi a maggior ragione, possa avvenire in caso di occupazione non sorretta da alcun titolo.
L'art. 122, comma 4, r. d. n. 1775/1933 appare in effetti del tutto analogo – come è del resto la ratio sottesa ad entrambe le discipline (tutela di pubblici interessi, stante la pubblica utilità del tipo di mezzi ed impianti ivi rispettivamente considerati) – all'art. 92 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. n. 259/2003, in tema di impianti telefonici, che al comma 7 prevede che “Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.
Quanto alla diversità dei termini impiegati nelle due norme – la prima (riguardo all'elettrodotto) parlando di “indennizzo o rimborso”, la seconda (in tema di telecomunicazioni) di “indennità”–, trattasi per lo più di un mero dato formale ed apparente, non realmente indicativo cioè di una sostanziale differenza, considerando sempre comunanza di principi ispiratori e finalità (in definitiva, controbilanciare in qualche modo il maggior sacrificio subito dal proprietario del fondo gravato dalle particolari servitù in questione, rispetto all'ipotesi delle servitù comuni); e ciò, ed anche in ragione della difficoltà di giustificare, per le servitù pubbliche, un indennizzo che non corrisponda in concreto ad un rimborso.
È peraltro vero che, tra i presupposti per ottenere lo spostamento di elettrodotto e di cavo di rete telefonica, testualmente indicati dagli artt. 122 e 92 citati, figura la semplice volontà di eseguire
“qualunque innovazione” da parte del proprietario del fondo servente, senza ulteriori prescrizioni inerenti a particolari qualità o caratteristiche degli interventi da compiere. Ovvero, viene previsto l'obbligo di rimozione o spostamento a carico del titolare della servitù a fronte del mero esercizio, da parte del proprietario gravato, della facoltà di realizzare innovazioni nella rispettiva proprietà, senza subordinare detta facoltà ad un sindacato di necessità o di opportunità (Cass. n. 4339/1988). L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il titolo costitutivo della servitù contenga una diversa previsione.
Non risultando, nel caso di specie, alcun titolo costitutivo né quindi alcuna previsione contraria alla regola generale, il pagamento eseguito dagli attori per lo spostamento dei cavi telefonici di rete, che la legge pone ad onere e spese del gestore della rete senza la previsione di alcun indennizzo, si appalesa del tutto indebito.
In conclusione, può ritenersi provato il credito da ripetizione riconoscibile in favore dei sig.ri e nella misura complessiva di euro 3.504,99, alla cui restituzione deve essere Parte_1 Parte_2 condannata a. Controparte_1
Detto credito, ab origine di valuta perché avente ad oggetto la ripetizione di una prestazione pecuniaria, soggiace al regime normale dei debiti pecuniari con vigenza del principio nominalistico
(Cass. n. 1549/1994). È quindi insuscettibile di rivalutazione monetaria (in difetto di allegazione e prova del maggior danno da inadempimento ex art. 1224 c. c.).
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna al pagamento degli interessi legali “a far data da ciascun esborso”.
La valutazione di tale domanda accessoria e la corretta applicazione dell'art. 2033 c. c. in tema di indebito oggettivo non possono prescindere dall'esame della buona fede di a. Controparte_1
“....di guisa che viene a postularsi una perfetta fungibilità fra riconoscibilità dell'errore e mala fede della controparte” (Cass. n. 980/1991). Deve infatti presumersi che - per la natura del suo oggetto e la sua funzione sociale - la società convenuta fosse certamente a conoscenza, sin dal momento dell'indebita pretesa economica, delle norme di cui al d. lgs 259/2003 e di cui al r. d. n. 1775/1933.
Quindi, in applicazione dell'art. 2033 c. c., gli interessi devono farsi decorrere dalla data del pagamento dell'indebito, ossia:
- per euro 3.221,86, a decorrere dal 24 ottobre 2013 (data del pagamento mediante bonifico bancario);
- per euro 282,13, a decorrere dal 20 marzo 2014 (data del pagamento mediante bonifico bancario);
Deve, per contro, ritenersi infondata l'ulteriore domanda di parti attrici di condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto per effetto della presenza, sulla facciata dell'immobile di loro proprietà, dei cavi telefonici di rete di cui è causa, e ciò in ragione del difetto di allegazione e di prova dell'esistenza, tipologia ed entità dei non meglio identificati danni subiti in conseguenza della presenza di detti cavi (per il generale principio per cui, “nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore”, Cass. n. 582/2008; per l'ulteriore generale principio per cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”, Cass. n. 691/2012.)
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte convenuta deve rifondere parti attrici delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014 (sì come aggiornati al d. m. 147/2022), secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, nonché euro 237,00 per spese vive.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 3.504,99, oltre Controparte_1 interessi legali con decorrenza da ogni pagamento (come indicato in motivazione) fino al soddisfo;
rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
condanna la a rifondere gli Controparte_1 attori delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché euro 237,00 per spese vive.
Catania, 9 luglio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa inscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] (C. F.: ) e Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentati e Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. Cristina Gulisano;
CONTRO
C. F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale, la società affinché venga condannata alla restituzione, in loro favore, Controparte_1 della somma di euro 3.504,99, ricevuta indebitamente ex art. 2033 c. c. per lavori di spostamento / rimozione di cavi telefonici, oltre interessi legali dal giorno del dovuto.
A fondamento della domanda, gli attori hanno dedotto: di essere comproprietari di un compendio immobiliare sito in Giarre con accesso dal civico n. 8 della via Meli sul quale, conseguito l'assenso della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, hanno intrapreso lavori di ristrutturazione conformemente al progetto approvato dal Giarre;
per la buona riuscita di CP_2 detti lavori risultava necessaria la rimozione dei cavi telefonici di rete, “attaccati al muro con chiodi e grappe di ferro infisse anche sui paramenti di pietra bianca”, che correvano lungo i fronti esterni dell'edificio e in particolare insistevano sul prospetto balconato che si affaccia sulla via Callipoli;
vi erano, dunque, stati scambi interlocutori tra gli attori e la società oggi convenuta finalizzati ad ottenere la rimozione gratuita dei cavi suddetti, scambi, tuttavia, che non hanno prodotto alcun esito;
successivamente la società convenuta informava gli attori che i costi di rimozione dei cavi, pari ad euro 3.661,20 oltre I. V. A, sarebbero stati a loro carico e subordinava l'effettuazione dei relativi lavori all'immediato pagamento dell'80% del detto importo, oggetto della fattura n.
C1202013001100672; di aver quindi versato alla società, con bonifico del 24 ottobre 2013, la somma di euro 3.221,86; conclusi i lavori, emetteva fattura n. C12020141000210768 Controparte_1
a saldo richiedendo la somma di euro 282,13; con bonifico del 20 marzo 2014 gli attori provvedevano a versare alla società anche questo secondo importo;
con nota anticipata via P. E. C. e inviata con raccomandata A.R. in data 20 gennaio 2020, gli attori hanno avanzato a richiesta di Controparte_1 ripetizione delle somme dalla stessa percepite, richiesta che non ha avuto riscontro alcuno da parte della società.
I sig.ri e sostengono, dunque, la natura indebita dei pagamenti effettuati, Parte_1 Parte_2 richiamando le previsioni dell'art. 92 co. 7 d. lgs. 259/2003 e dell'art. 122 r. d. 1775/1933 e chiedono la restituzione della somma versata a Controparte_1
Costituitasi in giudizio, ha variamente contestato la pretesa attorea, chiedendo Controparte_1 il rigetto.
Chiesti ed assegnati i termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, la causa è stata istruita in via documentale.
All'udienza dell'8 aprile 2025, sulle conclusioni delle parti, di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.
***
La domanda è fondata. Dalla documentazione prodotta da parti attrici risulta la corresponsione delle somme richieste da per la rimozione dei cavi telefonici insistenti sulla facciata Controparte_1 dell'immobile di loro proprietà.
Gli attori, a sostegno della loro tesi, hanno invocato l'art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933, che dispone (dopo il precedente comma, secondo il quale “Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù”) che “Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo
o rimborso a favore dell'esercente medesimo”.
In proposito, è noto che la richiamata disposizione configura un vero e proprio diritto soggettivo (tale, peraltro, da radicare la giurisdizione del giudice ordinario: CdS. n. 190/1994 e Cass. nn. 1171/2003 e
1464/2011), che legittima altresì la pretesa di ottenere la rimozione o diverso collocamento ad onere e spese del gestore della rete (diversamente da quanto avviene nel regime comune ex art. 1068 c. c.);
e ciò, a prescindere dalla circostanza che la servitù di elettrodotto sia stata costituita con atto impositivo o per contratto, o eventualmente anche per usucapione;
né si dubita che altrettanto, ed anzi a maggior ragione, possa avvenire in caso di occupazione non sorretta da alcun titolo.
L'art. 122, comma 4, r. d. n. 1775/1933 appare in effetti del tutto analogo – come è del resto la ratio sottesa ad entrambe le discipline (tutela di pubblici interessi, stante la pubblica utilità del tipo di mezzi ed impianti ivi rispettivamente considerati) – all'art. 92 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. n. 259/2003, in tema di impianti telefonici, che al comma 7 prevede che “Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù”.
Quanto alla diversità dei termini impiegati nelle due norme – la prima (riguardo all'elettrodotto) parlando di “indennizzo o rimborso”, la seconda (in tema di telecomunicazioni) di “indennità”–, trattasi per lo più di un mero dato formale ed apparente, non realmente indicativo cioè di una sostanziale differenza, considerando sempre comunanza di principi ispiratori e finalità (in definitiva, controbilanciare in qualche modo il maggior sacrificio subito dal proprietario del fondo gravato dalle particolari servitù in questione, rispetto all'ipotesi delle servitù comuni); e ciò, ed anche in ragione della difficoltà di giustificare, per le servitù pubbliche, un indennizzo che non corrisponda in concreto ad un rimborso.
È peraltro vero che, tra i presupposti per ottenere lo spostamento di elettrodotto e di cavo di rete telefonica, testualmente indicati dagli artt. 122 e 92 citati, figura la semplice volontà di eseguire
“qualunque innovazione” da parte del proprietario del fondo servente, senza ulteriori prescrizioni inerenti a particolari qualità o caratteristiche degli interventi da compiere. Ovvero, viene previsto l'obbligo di rimozione o spostamento a carico del titolare della servitù a fronte del mero esercizio, da parte del proprietario gravato, della facoltà di realizzare innovazioni nella rispettiva proprietà, senza subordinare detta facoltà ad un sindacato di necessità o di opportunità (Cass. n. 4339/1988). L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui il titolo costitutivo della servitù contenga una diversa previsione.
Non risultando, nel caso di specie, alcun titolo costitutivo né quindi alcuna previsione contraria alla regola generale, il pagamento eseguito dagli attori per lo spostamento dei cavi telefonici di rete, che la legge pone ad onere e spese del gestore della rete senza la previsione di alcun indennizzo, si appalesa del tutto indebito.
In conclusione, può ritenersi provato il credito da ripetizione riconoscibile in favore dei sig.ri e nella misura complessiva di euro 3.504,99, alla cui restituzione deve essere Parte_1 Parte_2 condannata a. Controparte_1
Detto credito, ab origine di valuta perché avente ad oggetto la ripetizione di una prestazione pecuniaria, soggiace al regime normale dei debiti pecuniari con vigenza del principio nominalistico
(Cass. n. 1549/1994). È quindi insuscettibile di rivalutazione monetaria (in difetto di allegazione e prova del maggior danno da inadempimento ex art. 1224 c. c.).
Gli attori hanno altresì chiesto la condanna al pagamento degli interessi legali “a far data da ciascun esborso”.
La valutazione di tale domanda accessoria e la corretta applicazione dell'art. 2033 c. c. in tema di indebito oggettivo non possono prescindere dall'esame della buona fede di a. Controparte_1
“....di guisa che viene a postularsi una perfetta fungibilità fra riconoscibilità dell'errore e mala fede della controparte” (Cass. n. 980/1991). Deve infatti presumersi che - per la natura del suo oggetto e la sua funzione sociale - la società convenuta fosse certamente a conoscenza, sin dal momento dell'indebita pretesa economica, delle norme di cui al d. lgs 259/2003 e di cui al r. d. n. 1775/1933.
Quindi, in applicazione dell'art. 2033 c. c., gli interessi devono farsi decorrere dalla data del pagamento dell'indebito, ossia:
- per euro 3.221,86, a decorrere dal 24 ottobre 2013 (data del pagamento mediante bonifico bancario);
- per euro 282,13, a decorrere dal 20 marzo 2014 (data del pagamento mediante bonifico bancario);
Deve, per contro, ritenersi infondata l'ulteriore domanda di parti attrici di condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale asseritamente sofferto per effetto della presenza, sulla facciata dell'immobile di loro proprietà, dei cavi telefonici di rete di cui è causa, e ciò in ragione del difetto di allegazione e di prova dell'esistenza, tipologia ed entità dei non meglio identificati danni subiti in conseguenza della presenza di detti cavi (per il generale principio per cui, “nel caso in cui si invochi la responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (condotta colposa, evento dannoso e nesso di causalità tra la prima e l'ultimo) è a carico dell'attore”, Cass. n. 582/2008; per l'ulteriore generale principio per cui “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo”, Cass. n. 691/2012.)
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza sicché parte convenuta deve rifondere parti attrici delle spese di lite. Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo alle quattro fasi espletate e ai corrispondenti parametri del d. m. 55/2014 (sì come aggiornati al d. m. 147/2022), secondo il criterio del decisum ex art. 5, co. 1, del D. M. 55 cit., con il massimo abbattimento avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate, nonché euro 237,00 per spese vive.
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. in epigrafe, condanna alla restituzione, in favore degli attori, della somma di euro 3.504,99, oltre Controparte_1 interessi legali con decorrenza da ogni pagamento (come indicato in motivazione) fino al soddisfo;
rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
condanna la a rifondere gli Controparte_1 attori delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché euro 237,00 per spese vive.
Catania, 9 luglio 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo