Art. 17.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.
Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di eta' del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.
Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.
Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di eta' da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge.
Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di eta', si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.
In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo , ottavo e nono dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono abrogati.
Con effetto dal 1 gennaio 1969 le pensioni a carico della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere sono aumentate in misura pari al dieci per cento del loro ammontare.
Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente gli importi dei trattamenti minimi di pensione liquidati a carico della Gestione speciale anzidetta sono elevati a lire 23.000 mensili.
Ai fini del calcolo delle pensioni della Gestione speciale trova applicazione il disposto degli articoli 11, 14 e 19 della presente legge. L'onere conseguente all'applicazione dell'articolo 19 viene assunto, successivamente alla riliquidazione della pensione per compimento del 60° anno di eta' del lavoratore, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la quota relativa alla pensione anticipata.
Nei confronti del pensionato della Gestione speciale il quale si rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si fa luogo alla sospensione dell'erogazione delle quote di pensione anticipata e integrativa.
Qualora la rioccupazione avvenga, prima del compimento del 60° anno di eta' da parte del pensionato, con guadagno continuativo e normale in settori diversi da quelli indicati al precedente comma, viene sospesa la erogazione della quota di pensione integrativa e viene ridotta la quota di pensione anticipata secondo i criteri contenuti nell'articolo 20 della presente legge.
Nel caso in cui il pensionato si rioccupi dopo il compimento del 60° anno di eta', si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20 sull'intero importo del trattamento pensionistico in atto.
In relazione a quanto disposto nei tre commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi settimo , ottavo e nono dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono abrogati.