Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 06/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Alessandra
Frasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1190 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente
TRA con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci Parte_1
n. 10, P.I.V.A. , in persona dell'Amministratore Delegato e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la
Persona dell'Avv. Gianluca Gulino, in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 176
, rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro Parte_2
dagli Avv.ti ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI (C.F.
pec: e GIANLUCA C.F._1 Email_1
GULINO (C.F. pec: C.F._2 [...]
, giusta procura in atti;
Email_2
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ); C.F._3
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 4/12/2024 la parte ha conclu-
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so come da verbale redatto in pari data, al quale si rinvia, da ritenersi in questa sede integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., la società ha Parte_1
agito in giudizio nei confronti di e, Controparte_1 CP_2
[..
la propria qualità di concessionaria del servizio pubblico di distribu- zione del gas per il comune di Caltanissetta, ha lamentato l'impossibilità di procedere alle operazioni di disalimentazione fisica del punto di ri- consegna n. 00460000034134 (misuratore n. ITGG032200025179), sito in Caltanissetta, Via Napoleone Colajanni, 104, collegato all'utenza inte- stata alla resistente.
Nello specifico, dopo ampie premesse sulla regolamentazione dei rap- porti fra società somministrante il gas (società di vendita), società di di- stribuzione (ricorrente) ed utente finale somministrato (resistente) e, in particolare, sull'obbligo della società di distribuzione, in forza dell'art.
3.1. Codice di Rete e delle previsioni del TIVG e del TIMG, di esercita- re, in ipotesi di cessazione amministrativa per morosità dell'utente finale e conseguente attivazione del c.d. servizio di default, tutte le azioni (an- che di carattere giudiziario) necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna (PDR), pena il pagamento di penali, la ricorrente ha dedotto di avere invano tentato di accedere all'abitazione del resistente per procedere alla disalimentazione fisica del PDR dopo che la società di vendita, in seguito alla risoluzione del contratto di somministrazione per morosità del cliente, aveva richiesto la cessazione amministrativa del servizio.
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La ricorrente ha quindi dedotto di avere fatto ricorso all'autorità giudi- ziaria non essendo possibile alcuna forma di autotutela e ha concluso chiedendo al Tribunale di ordinare alla resistente e a qualunque terzo occupante di consentire l'accesso all'immobile sito in Caltanissetta, Via
Napoleone Colajanni n. 104, al fine di provvedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n. 00460000034134 ivi collocato e di condan- nare la resistente ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in ipotesi di inottempe- ranza, al pagamento di una somma di denaro pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla notifica del provvedimento emesso nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, prevedendo a tale ultimo fine un periodo iniziale di quindici giorni per consentire l'eventuale adempimento spontaneo.
Parte ricorrente all'udienza del 4.12.2024 ha rappresentato che la notifi- ca del ricorso non era andata a buon fine in ragione del decesso della re- sistente e in ogni caso ha insistito nell'istanza di cessazione della materia del contendere già depositata in data 12.11.2024 in ragione del fatto che il 24.09.2024 con la delibera ARERA n. 379 è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di con- sumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default, con la conseguenza che per il PDR oggetto di causa è venuto meno l'obbligo di legge di agire per la disalimentazione.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Ebbene, a prescindere dall'inesistenza della notifica effettuata nei con-
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fronti della resistente, in ragione del decesso della stessa, ogni verifica sul punto appare superflua alla luce dell'evidente venire meno dell'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito, con la conse- guenza che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese vanno lasciate a carico del- la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa do- manda, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere;
spese irripetibili.
Così deciso in Caltanissetta, in data 12.12.2024.
Il Giudice
Alessandra Frasca
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