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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. VI Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 1176/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22.1.2025 e promossa da
nata a [...], CR, il 16/09/1949 residente in [...]
comunale degli Asinari, 1/A, Martignana di Po, CR, c.f. ; - C.F._1
nato a [...] ed Uniti, CR, il 26/01/1955, residente a Parte_2
Colorno, PR, via Strada Nuova Mezzano Rondani, 9, C.F. ; - CodiceFiscale_2
nato a [...], CR, il 25/08/1958, residente a[...]
Tosco Romagnola, 30, C.F. ; giusta procure alle liti rilasciate CodiceFiscale_3
su fogli separati dai quali sono state estratte copie informatiche per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto, tutti rappresentati ed assistiti, sia in proprio che quali coeredi del padre nato a [...], Persona_1
CR, il 29/06/1922 – c.f. , deceduto a San Giovanni il C.F._4
03/01/2017, dagli Avv.ti Emilio Azzini – c.f. – Tel . 0375- CodiceFiscale_5
42863 –Fax: 0375 200246 - e.mail : Email_1
e Paola Cerati – C.F. - e.mail Email_2 CodiceFiscale_6
pec: ed elettivamente domiciliati ai fini Email_3 Email_4
della presente procedura presso lo Studio degli Stessi in Casalmaggiore, P.zza Turati, 9
(CR), con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_5
APPELLANTI
contro
Controparte_1
corrente in San Giovanni in Croce, via Grasselli Barni 47,
[...]
codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore qui rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ripa (C.F. Controparte_2
p.e.c. come da procura in atti, che C.F._7 Email_6
si estende alla fase di appello.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona Sezione Civile,
pubblicata in data 24.10.2022 con il n.° 511/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: - per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione d'appello, in accoglimento
del proposto appello, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 511/2022 emessa dal
Tribunale di Cremona Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1486/2019, depositata in Cancelleria il 18-24/10/2022 e notificata il
10/11/2022, previe le declaratorie del caso e di legge, ritenuto provato anche per
presunzioni gravi, precise e concordanti, nel caso concreto, l'esistenza del nesso
causale tra le lesioni e lo stato di aggravato malessere provocato dalla caduta a seguito
della spinta giù dal letto, l'inadeguatezza della diagnosi e delle cure ed il decesso, il
cui accertamento strumentale è stato omesso per le gravissime inadempienze e l'inerzia
imputabile ai medici che, in un caso di declarati dubbi diagnostici, non hanno
proceduto, fra l'altro, alla diagnosi differenziale con effettuazione di TAC ripetute, né
all'esame autoptico previsto dall'art. 37 del Regolamento di polizia mortuaria di cui al
D.P.R. 10/09/1990 n. 285, condannare la , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, che ex art. ex art. 1228 e 1218 c.c.
risponde per responsabilità contrattuale solidalmente anche per le condotte colpose
dei propri dipendenti, a pagare agli attori le seguenti somme già indicate anche nelle
conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Cremona che di seguito si
riportano integralmente.
PER DANNO DA PERDITA DI CHANCES DE SURVIVRE (IURE
SUCCESSIONIS) subito dalla IG.ra trasmesso trasmesso iure Parte_4
successionis ex art. 581 C.C.
Al figlio 50.000,00 Parte_2
Al figlio 50.000,00 Parte_3 Alla figlia 50.000,00 Parte_1
Al coniuge deceduto 50.000,00 Persona_1
successivamente e che quindi li ha trasmessi ai figli Parte_2 Parte_3
e Parte_1
PER DANNO NON PATRIMONIALE CATASTROFALE subito dalla IG. ra
per la iniziale lucida percezione della morte imminente, trasmesso iure Parte_4
successionis ex art. 581 C.C.(Per la liquidazione di tal danno vedasi anche Cass.
7126/2013).
Al figlio 50.000,00 Parte_2
Al figlio 50.000,00 Parte_3
Alla figlia 50.000,00 Parte_1
Al coniuge deceduto 50.000,00 Persona_1
successivamente e che quindi li ha trasmessi
ai figli e Parte_2 Parte_3
Parte_1
DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO – PARENTALE Per_2
conseguente alla rottura dello importante ed intenso vincolo affettivo che caratterizzava
il rapporto interpersonale fra la de cuius ed i componenti della sua famiglia.
Al figlio 150.000,00 Parte_2
Al figlio 150.000,00 Parte_3
Alla figlia 150.000,00 Parte_1
Al coniuge deceduto 150.000,00 Persona_1
successivamente e che quindi li ha trasmessi ai figli Parte_2 Pt_3 e
[...] Parte_1
: CP_4
PER DANNO DA PERDITA DI CHANCES DE SURVIVRE
complessivamente 200.000,00
PER DANNO NON PATRIMONIALE CATASTROFALE
complessivamente 200.000,00
PER DANNO NON PATRIMONIALE PARENTALE
Complessivamente 600.000,00
TOTALE 1.000.000,00
Oltre euro 4.585,10 per spese funerarie a favore della IG.ra e così Parte_1
complessivamente euro 1.004.585,10.
IN VIA ISTRUTTORIA
ferme tutte le istanze, deduzioni operate dagli attori anche nel corso del precedente
giudizio, e ferme tutte le istanze deduzioni ed eccezioni di inammissibilità
/inutilizzabilità relative alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta, da intendersi
tutte integralmente richiamate,
si insiste nelle istanze istruttorie formulate dagli attori ed in particolare: I) considerato
che anche secondo cass. civ. 35146/2021 “…il testimone può in determinati casi anche
esprimere giudizi quando si tratti di apprezzamenti di assoluta immediata percezione,
praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico” si ripropone la
richiesta di assunzione della prova testimoniale formulata al n. 9 della seconda
memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. così come si ripropone l'istanza di assunzione di tutte
le altre prove testimoniali formulate sempre nella seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc.
II) che di seguito si trascrivono:
1) “Vero che ho eseguito le prestazioni di cui alla fattura n. 211 del 27/11/2018 che mi
viene rammostrata”.
2) “Vero che il IG. in nome e per conto della moglie mi Persona_3 Parte_1
ha corrisposto l'importo indicato nella fattura di cui al cap. 1)”.
3) “Vero che ho eseguito le prestazioni di cui alla fattura n. 84 in data 18/12/2015 che
mi viene rammostrata”.
4) “Vero che il IG. in nome e per conto della moglie mi Persona_3 Parte_1
ha corrisposto l'importo indicato nella fattura di cui al capitolo 3”.
5) “Vero che la IG.ra , figlia della IG.ra , spesso anche Parte_1 Parte_4
in compagnia del marito , per tutto il tempo in cui i genitori sono stati Persona_3
ricoverati all (dal 2009 al 2015 la madre e dal 2011 a gennaio 2017 il padre) CP_1
li andava quotidianamente a visitare a volte anche più volte al giorno e si è sempre
occupata del lavaggio della biancheria degli stessi”.
6) “Vero che fino al momento della caduta, la IG.ra si rivolgeva al Parte_4
personale della struttura, ai figli ed ai parenti ed a tutti coloro che le facevano visita
dimostrando di avere piena consapevolezza delle parole che diceva, di comprendere le
parole che le venivanorivolte e di essere orientata nel tempo e nello spazio”.
7) “Vero che ho potuto constatare che la IG.ra la quale è stata Parte_4
ricoverata alla nella stessa stanza con il marito Controparte_1 Persona_1
dal 2011 fino al momento della caduta colloquiavano tra di loro di cose riguardanti
loro stessi ed i figli”. 8) “Vero che dopo la caduta il viso della IG.ra si presentava Parte_4
completamente tumefatto con lividi di color nero e che da allora via via ha sempre più
avuto bisogno della somministrazione dell'ossigeno, ha sempre più ridotto l'assunzione
di cibo e bevande, ha sempre di più richiesto di essere lasciata a letto lamentandosi per
i dolori diffusi.
9) “Vero che anche le funzioni cognitive della stessa si sono rapidamente e
progressivamente deteriorate così come la capacità di firmare è divenuta rapidamente
stentorea”.
10) “Vero che il figlio si recava a far visita ai genitori presso Parte_2
l'ospedale ove erano ricoverati tutte le domeniche pomeriggio”. CP_1
11) “Vero che il figlio , pur risiedendo in Toscana, circa una volta al Parte_3
mese si recava a far visita ai genitori presso l'ospedale ove erano ricoverati”. CP_1
12) “Vero che il IG. prima di essere ricoverato presso la Persona_1 CP_1
è rimasto circa due anni a casa della figlia che si è presa cura di ogni
[...] Pt_1
sua esigenza”.
13) “Vero che , dopo la morte della moglie, rimasto solo all'Ospedale Persona_1
, soffrendo per mancanza della stessa, nelle occasioni in cui parlava di lei CP_1
piangeva e si lamentava per la mancanza”.
14) “Vero che i figli della IG.ra ed anche il marito fino a che è rimasto Parte_4
in vita, per molti mesi dopo la caduta dal letto ed il conseguente decesso, hanno più
volte affermato di essere molto dispiaciuti anche per il modo della scomparsa della loro
congiunta ad opera di chi invece istituzionalmente aveva l'obbligo di proteggerla”.
Sui capitoli n. 1) e 2) si indica a teste il legale rappresentante della ditta “Onoranze Funebri
IA snc di IA CO e IO di Casalmaggiore, CR. Sui capitoli 3) e 4) si indica
a teste il legale rappresentante della ditta “ER VI di ER G. e C. snc
Lavorazione marmi e graniti ” di Casalmaggiore, CR. Sui capitoli 10) e 11) si indicano
a testi i IG.ri: residente a [...], CR, residente a [...]
Casteldidone, CR e residente a [...]. Su tutti gli altri capitoli Testimone_3
si indicano a testi i IG.ri: residente in [...], Martignana di Testimone_4
Po, CR, residente in [...], Gussola, CR, Testimone_5 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Si ripropongono le eccezioni di assoluta nullità ed inutilizzabilità della Ctu redatta dal
solo medico legale Dott.ssa e viene richiesta la rinnovazione Persona_4
collegiale anche perché: a) Effettuata in violazione dell'art. 5 c. 1 legge 24/2017, non
essendosi il Ctu attenuto alle linee guida o in mancanza alle buone prassi clinico-
assistenziali. Nullità che deve essere rilevata anche d'ufficio. b) Affidata al solo medico
legale in violazione dell'art. 15 c. I e IV della legge 24/2017 che prevede che nei
procedimenti aventi per oggetto la responsabilità sanitaria la Ctu venga affidata ad a
un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che
abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. Nullità
assoluta che deve essere rilevata anche d'ufficio. c) Inoltre perché il Ctu è incorso in
rilevanti contraddizioni, ha inventato un fatto decisivo ed ha travisato fatti rilevanti ai
fini del decidere, fatti che se non travisati avrebbero logicamente fatto concludere al
Ctu che il trauma aveva provocato l'esiziale emorragia cerebrale venosa intracranica
che a seguito della mancanza di diagnosi e cure adeguate ha portato la IG.ra Pt_4 al decesso. d) Perché il Ctu non ha indicato le leggi di copertura indispensabili
nell'accertamento dei nessi di causa tra evento caduta, inadeguatezza della diagnosi e
delle cure ed evento morte, né leggi di copertura indispensabili per l'accertamento
dell'eventuale nesso di causa tra le comorbità preesistenti ed il decesso”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Confermare in ogni sua parte la sentenza appellata, con rifusione delle spese ed
onorari di questa fase di appello.
In via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovazione della ctu avanzata dagli
appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di figli ed eredi di nonché, di Parte_3 Parte_4 Per_1
, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Cremona, la
[...] [...]
in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore chiedendo che si accertasse che il decesso di Pt_4
secondo il criterio del “più probabile che non”, fosse in nesso di causalità con le
[...]
condotte commissive ed omissive colpose ascrivibili al personale della CP_1
predetta e, quindi, dirsi responsabile la struttura, ai sensi dell'art. 1228 e 1218 c.c., per danni e condannarla al risarcimento (per danno da perdita di chances di sopravvivere,
per danno non patrimoniale catastrofale, per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e per danno patrimoniale per spese funerarie) delle somme meglio specificate in citazione, per un totale di € 1.004.585,10. Si costitiva Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di accertarsi che
[...]
tra la caduta di e la successiva morte non vi fosse alcun nesso di causalità Parte_4
e, pertanto, rigettarsi ogni voce di danno con rifusione di spese ed onorari;
in via subordinata, riconoscersi a favore degli attori, esclusivamente, un danno da invalidità
temporanea per il limitato periodo di 32 giorni con rifusione di spese ed onorari.
La causa veniva istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, a cura del
Dott.ssa . Persona_4
Il Tribunale con sentenza n.° 511/2022, rigettava le domande proposte da Pt_1
, e , in qualità di figli ed eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
e ; compensava tra le parti le spese di lite;
poneva gli onorari di
[...] Persona_1
C.T.U. liquidati, separatamente, a carico di parte attrice per il 50% e di parte convenuta per il 50%.
La sentenza veniva gravata da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di figli ed eredi di e a cui resisteva Parte_4 Persona_1
Controparte_5
All'udienza del 22.1.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza per la mancata applicazione della legge c.d. (cfr.: art. 15) con specifico riguardo all'affidamento della CP_6
C.T.U. ad un solo medico legale, il quale, inoltre, non sarebbe stato individuato tra i professionisti “particolarmente esperti nella conciliazione”.
In particolare, il primo giudice in sentenza: - non ha dichiarato d'ufficio la nullità della C.T.U. perché affidata ad un solo medico legale in violazione dell'art. 15 legge c.d. ; CP_7
- non ha rilevato che era stato disposto il tentativo di conciliazione già implicitamente divenuto obbligatorio per legge;
- ha scritto che “il primo quesito oggetto della C.T.U non riguarda l'accertamento della
responsabilità della concreta condotta posta in essere dai sanitari ma unicamente la
verifica del nesso causale fra la caduta ed il decesso”;
- ha scritto che l'eccezione di nullità di affidamento della C.T.U. in quanto definita dallo stesso nullità relativa anche se in violazione dell'art. 15 citato sarebbe tardiva perché
non fatta entro l'udienza post deposito C.T.U..
Per motivi di ordine pubblico è di interesse generale che venga disposta C.T.U.
collegiale in materia di responsabilità sanitaria – perché in considerazione della vastità
delle informazioni necessarie – la verità scientifica è raggiungibile solo attraverso la predetta collegialità (ciò dal punto di vista sanitario è pacificamente ritenuto anche dal collegio dei medici il quale espressamente all'art. 62 del codice deontologico sanziona,
sia il medico legale che non si avvale di uno specialista, sia lo specialista che non si avvale di un medico legale e ciò perché la verità scientifica non sia azzerata dalla verità
processuale.
Dal punto di vista giuridico gli appellanti richiamano quanto ritenuto dalla Cassazione
Cass. n.° 12593/2021 che ha affermato che alla nomina di una C.T.U. collegiale, il giudice non può derogare così escludendo la possibilità di interpretare diversamente,
senza una vera e adeguata motivazione, motivazione che nel caso di specie il primo giudice non ha dato. Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel giudizio di primo grado non si rinviene traccia di eccezioni di nullità, né in sede di nomina del C.T.U. (cfr.: 18 settembre 2020), né successivamente, in sede di accettazione e giuramento del C.T.U. o nel corso delle operazioni peritali e l'eccezione non è stata formulata nemmeno alla prima udienza successiva al deposito della consulenza.
E' noto il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, che afferma il carattere relativo del regime di nullità della consulenza tecnica in generale.
Sul punto il Collegio richiama l'insegnamento della Cassazione secondo cui, l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c.: “Va
rammentato peraltro - in via preliminare e assorbente - che, come questa Corte ha
ripetutamente chiarito, l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime
di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto
deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al
deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. 21/08/2018, n. 20829; 15/06/2018,
n. 15747; 31/01/2013, n. 2251; 15/04/2002, n. 5422; 14/08/1999, n. 8659; 24/06/1984,
n. 3743)” (cfr.: Cass. n.° 32143/2019).
Alla luce di quanto dedotto, è evidente che il motivo di appello è infondato.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano un'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
dal momento che con la sentenza in oggetto il Tribunale partendo dall'idea errata che
“la Ctu sia stata chiara, coerente ed esente da macroscopici errori logici e metodologici
e che per taliragioni deve essere fatta propria in questa sede …” ha aggiunto i propri errori, contraddizioni, travisamenti e mancata valutazione di prove.
Secondo gli appellanti la ricostruzione dei fatti operata nella sua interezza dal Tribunale,
è frutto di un travisamento delle prove e di errori di diritto.
In particolare, il primo giudice in sentenza:- ha scritto che la situazione sanitaria provocata dalla caduta non sarebbe peggiorata per cui la paziente fino al 20/11/2015 (tre giorni prima del decesso) sarebbe stata in condizioni psicosociali stabili, come certificato dal diario medico del 15/07/2015 antecedente la provocazione della caduta e ciò perché la caduta sarebbe stata foriera di un traumatismo di modesta entità;;- a pag.
7 di 9 ha poi testualmente scritto:“….Inoltre, neppure appare condivisibile la tesi per
cui l'evento traumatico della caduta avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'interrompere
l'equilibrio precario in cui la donna versava…”.
Secondo gli appellanti per constatare il contrario basta leggere i diari medici ed infermieristici e quanto scritto a proposito dal C.T.P. di parte attrice.
Il Tribunale non ha considerato la necessità di linee guida (che nel caso concreto sono quelle della Società italiana , le quali, in conformità con la legge di Controparte_8
Glascow, prevedono che in caso di lesioni come quelle refertate dalle Dott.sse e Pt_5
si debbano fare Tac ripetute) e ha considerato le leggi di copertura astratte e Parte_6
non applicabili al caso concreto dal momento che quelle lesioni sono state dichiarate gravi dal medico di guardia che ha accettato la paziente all' come risulta a pag. Pt_7
8 della C.T.U..
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale ha prestato aderenza alle conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica, avendone giudicato corretta l'impostazione logico-argomentativa secondo il noto criterio del “più probabile che non”.
In sintesi, al C.T.U. era stato richiesto l'accertamento dell'eventuale nesso causale tra la caduta in cui era incorsa n data 2 ottobre 2015 ed il decesso avvenuto in data Pt_4
23 novembre 2015, oltre al chiarimento circa la necessità degli esami diagnostici indicati nell'atto di citazione, ovvero, il ricovero in reparto specializzato ai fini della guarigione della paziente e alla indicazione – in caso di accertata correlazione tra la caduta e il decesso – della riduzione dell'aspettativa di vita rispetto all'assenza del trauma.
Il C.T.U. ha chiarito anzitutto l'impossibilità di individuare con certezza la sussistenza o meno di tale nesso di causa, sulla base della documentazione sanitaria disponibile,
stante l'assenza di autopsia e considerato inoltre si trovava ricoverata presso Pt_4
la Controparte_5
per molteplici e gravi problematiche.
Il C.T.U. ha individuato tre distinte ipotesi ed assegnato a ciascuna di esse, un grado di probabilità nel caso concreto.
L'ipotesi più plausibile, secondo le risultanze della consulenza tecnica, è stata che ia deceduta per “insufficienza cardiorespiratoria sulla base di uno scompenso Pt_4
cardiaco congestizio al quale si venne a sovrapporre una problematica ventilativa a
livello polmonare”.
La motivazione della sentenza, nella valutazione dei risultati della C.T.U., si è adeguata all'indirizzo proposto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che prescrive quanto segue: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile,
qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si
devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili ed, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. n.° 2588472022).
Coerentemente, il giudice di prime cure ha giudicato più probabile, sulla base degli elementi illustrati nella consulenza depositata, l'ipotesi della insufficienza cardio-
respiratoria come causa di morte di individuando tale ipotesi proprio come Pt_4
quella che aveva “ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior
grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi”, ossia, nel caso di specie, il quadro clinico, le risultanze radiologiche e l'emersione dei sintomi.
E proprio sulle circostanze del caso concreto occorre basarsi nell'applicazione di tale criterio civilistico del "più probabile che non", il quale, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa -statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d.
probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi)
disponibili nel caso concreto (Cass. 2022 n.° 8114/2022).
Per completezza espositiva, si rileva che il C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni del C.T.P. attoreo, ha compiutamente ed esaustivamente argomentato sugli aspetti tecnici riproposti con il motivo di appello che non è, in alcun modo, in grado di scalfire l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, che si ritiene condivisibile e fondata su una corretta analisi delle allegazioni e della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
In conclusione, l'appello di e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di figli ed eredi di nonché, di , è rigettato così Parte_4 Persona_1
confermando la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio parte appellante soccombente Parte_1 Pt_2
e , in qualità di figli ed eredi di e di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
va condannata in solido, a rifondere in favore di
[...] [...]
le spese del presente grado, liquidate Controparte_5
in complessivi € 24.064,00 (di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva e € 12.333,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da , e , in qualità Parte_8 Parte_2 Parte_3
di figli ed eredi di e di avverso la sentenza del Parte_4 Persona_1
Tribunale di Cremona pubblicata in data 24.1.2022 con il n.°511/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , e , in qualità di figli ed Parte_8 Parte_2 Parte_3
eredi di e di a rifondere in favore di Parte_4 Persona_1 [...] le spese del Controparte_5
grado liquidate, come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante Pt_1
, e , in qualità di figli ed eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
e di , l'onere del pagamento di una somma pari al contributo
[...] Persona_1
unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. VI Carlo Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 1176/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
22.1.2025 e promossa da
nata a [...], CR, il 16/09/1949 residente in [...]
comunale degli Asinari, 1/A, Martignana di Po, CR, c.f. ; - C.F._1
nato a [...] ed Uniti, CR, il 26/01/1955, residente a Parte_2
Colorno, PR, via Strada Nuova Mezzano Rondani, 9, C.F. ; - CodiceFiscale_2
nato a [...], CR, il 25/08/1958, residente a[...]
Tosco Romagnola, 30, C.F. ; giusta procure alle liti rilasciate CodiceFiscale_3
su fogli separati dai quali sono state estratte copie informatiche per immagine inserite nella busta telematica contenente il presente atto, tutti rappresentati ed assistiti, sia in proprio che quali coeredi del padre nato a [...], Persona_1
CR, il 29/06/1922 – c.f. , deceduto a San Giovanni il C.F._4
03/01/2017, dagli Avv.ti Emilio Azzini – c.f. – Tel . 0375- CodiceFiscale_5
42863 –Fax: 0375 200246 - e.mail : Email_1
e Paola Cerati – C.F. - e.mail Email_2 CodiceFiscale_6
pec: ed elettivamente domiciliati ai fini Email_3 Email_4
della presente procedura presso lo Studio degli Stessi in Casalmaggiore, P.zza Turati, 9
(CR), con richiesta di ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec
Email_5
APPELLANTI
contro
Controparte_1
corrente in San Giovanni in Croce, via Grasselli Barni 47,
[...]
codice fiscale e partita iva in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore qui rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ripa (C.F. Controparte_2
p.e.c. come da procura in atti, che C.F._7 Email_6
si estende alla fase di appello.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cremona Sezione Civile,
pubblicata in data 24.10.2022 con il n.° 511/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: - per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di citazione d'appello, in accoglimento
del proposto appello, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 511/2022 emessa dal
Tribunale di Cremona Giudice Dott. Luigi Enrico Calabrò, nell'ambito del giudizio
N.R.G. 1486/2019, depositata in Cancelleria il 18-24/10/2022 e notificata il
10/11/2022, previe le declaratorie del caso e di legge, ritenuto provato anche per
presunzioni gravi, precise e concordanti, nel caso concreto, l'esistenza del nesso
causale tra le lesioni e lo stato di aggravato malessere provocato dalla caduta a seguito
della spinta giù dal letto, l'inadeguatezza della diagnosi e delle cure ed il decesso, il
cui accertamento strumentale è stato omesso per le gravissime inadempienze e l'inerzia
imputabile ai medici che, in un caso di declarati dubbi diagnostici, non hanno
proceduto, fra l'altro, alla diagnosi differenziale con effettuazione di TAC ripetute, né
all'esame autoptico previsto dall'art. 37 del Regolamento di polizia mortuaria di cui al
D.P.R. 10/09/1990 n. 285, condannare la , in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, che ex art. ex art. 1228 e 1218 c.c.
risponde per responsabilità contrattuale solidalmente anche per le condotte colpose
dei propri dipendenti, a pagare agli attori le seguenti somme già indicate anche nelle
conclusioni dell'atto di citazione avanti al Tribunale di Cremona che di seguito si
riportano integralmente.
PER DANNO DA PERDITA DI CHANCES DE SURVIVRE (IURE
SUCCESSIONIS) subito dalla IG.ra trasmesso trasmesso iure Parte_4
successionis ex art. 581 C.C.
Al figlio 50.000,00 Parte_2
Al figlio 50.000,00 Parte_3 Alla figlia 50.000,00 Parte_1
Al coniuge deceduto 50.000,00 Persona_1
successivamente e che quindi li ha trasmessi ai figli Parte_2 Parte_3
e Parte_1
PER DANNO NON PATRIMONIALE CATASTROFALE subito dalla IG. ra
per la iniziale lucida percezione della morte imminente, trasmesso iure Parte_4
successionis ex art. 581 C.C.(Per la liquidazione di tal danno vedasi anche Cass.
7126/2013).
Al figlio 50.000,00 Parte_2
Al figlio 50.000,00 Parte_3
Alla figlia 50.000,00 Parte_1
Al coniuge deceduto 50.000,00 Persona_1
successivamente e che quindi li ha trasmessi
ai figli e Parte_2 Parte_3
Parte_1
DANNO NON PATRIMONIALE IURE PROPRIO – PARENTALE Per_2
conseguente alla rottura dello importante ed intenso vincolo affettivo che caratterizzava
il rapporto interpersonale fra la de cuius ed i componenti della sua famiglia.
Al figlio 150.000,00 Parte_2
Al figlio 150.000,00 Parte_3
Alla figlia 150.000,00 Parte_1
Al coniuge deceduto 150.000,00 Persona_1
successivamente e che quindi li ha trasmessi ai figli Parte_2 Pt_3 e
[...] Parte_1
: CP_4
PER DANNO DA PERDITA DI CHANCES DE SURVIVRE
complessivamente 200.000,00
PER DANNO NON PATRIMONIALE CATASTROFALE
complessivamente 200.000,00
PER DANNO NON PATRIMONIALE PARENTALE
Complessivamente 600.000,00
TOTALE 1.000.000,00
Oltre euro 4.585,10 per spese funerarie a favore della IG.ra e così Parte_1
complessivamente euro 1.004.585,10.
IN VIA ISTRUTTORIA
ferme tutte le istanze, deduzioni operate dagli attori anche nel corso del precedente
giudizio, e ferme tutte le istanze deduzioni ed eccezioni di inammissibilità
/inutilizzabilità relative alle istanze istruttorie formulate dalla convenuta, da intendersi
tutte integralmente richiamate,
si insiste nelle istanze istruttorie formulate dagli attori ed in particolare: I) considerato
che anche secondo cass. civ. 35146/2021 “…il testimone può in determinati casi anche
esprimere giudizi quando si tratti di apprezzamenti di assoluta immediata percezione,
praticamente inscindibili dalla percezione dello stesso fatto storico” si ripropone la
richiesta di assunzione della prova testimoniale formulata al n. 9 della seconda
memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. così come si ripropone l'istanza di assunzione di tutte
le altre prove testimoniali formulate sempre nella seconda memoria ex art. 183 comma VI cpc.
II) che di seguito si trascrivono:
1) “Vero che ho eseguito le prestazioni di cui alla fattura n. 211 del 27/11/2018 che mi
viene rammostrata”.
2) “Vero che il IG. in nome e per conto della moglie mi Persona_3 Parte_1
ha corrisposto l'importo indicato nella fattura di cui al cap. 1)”.
3) “Vero che ho eseguito le prestazioni di cui alla fattura n. 84 in data 18/12/2015 che
mi viene rammostrata”.
4) “Vero che il IG. in nome e per conto della moglie mi Persona_3 Parte_1
ha corrisposto l'importo indicato nella fattura di cui al capitolo 3”.
5) “Vero che la IG.ra , figlia della IG.ra , spesso anche Parte_1 Parte_4
in compagnia del marito , per tutto il tempo in cui i genitori sono stati Persona_3
ricoverati all (dal 2009 al 2015 la madre e dal 2011 a gennaio 2017 il padre) CP_1
li andava quotidianamente a visitare a volte anche più volte al giorno e si è sempre
occupata del lavaggio della biancheria degli stessi”.
6) “Vero che fino al momento della caduta, la IG.ra si rivolgeva al Parte_4
personale della struttura, ai figli ed ai parenti ed a tutti coloro che le facevano visita
dimostrando di avere piena consapevolezza delle parole che diceva, di comprendere le
parole che le venivanorivolte e di essere orientata nel tempo e nello spazio”.
7) “Vero che ho potuto constatare che la IG.ra la quale è stata Parte_4
ricoverata alla nella stessa stanza con il marito Controparte_1 Persona_1
dal 2011 fino al momento della caduta colloquiavano tra di loro di cose riguardanti
loro stessi ed i figli”. 8) “Vero che dopo la caduta il viso della IG.ra si presentava Parte_4
completamente tumefatto con lividi di color nero e che da allora via via ha sempre più
avuto bisogno della somministrazione dell'ossigeno, ha sempre più ridotto l'assunzione
di cibo e bevande, ha sempre di più richiesto di essere lasciata a letto lamentandosi per
i dolori diffusi.
9) “Vero che anche le funzioni cognitive della stessa si sono rapidamente e
progressivamente deteriorate così come la capacità di firmare è divenuta rapidamente
stentorea”.
10) “Vero che il figlio si recava a far visita ai genitori presso Parte_2
l'ospedale ove erano ricoverati tutte le domeniche pomeriggio”. CP_1
11) “Vero che il figlio , pur risiedendo in Toscana, circa una volta al Parte_3
mese si recava a far visita ai genitori presso l'ospedale ove erano ricoverati”. CP_1
12) “Vero che il IG. prima di essere ricoverato presso la Persona_1 CP_1
è rimasto circa due anni a casa della figlia che si è presa cura di ogni
[...] Pt_1
sua esigenza”.
13) “Vero che , dopo la morte della moglie, rimasto solo all'Ospedale Persona_1
, soffrendo per mancanza della stessa, nelle occasioni in cui parlava di lei CP_1
piangeva e si lamentava per la mancanza”.
14) “Vero che i figli della IG.ra ed anche il marito fino a che è rimasto Parte_4
in vita, per molti mesi dopo la caduta dal letto ed il conseguente decesso, hanno più
volte affermato di essere molto dispiaciuti anche per il modo della scomparsa della loro
congiunta ad opera di chi invece istituzionalmente aveva l'obbligo di proteggerla”.
Sui capitoli n. 1) e 2) si indica a teste il legale rappresentante della ditta “Onoranze Funebri
IA snc di IA CO e IO di Casalmaggiore, CR. Sui capitoli 3) e 4) si indica
a teste il legale rappresentante della ditta “ER VI di ER G. e C. snc
Lavorazione marmi e graniti ” di Casalmaggiore, CR. Sui capitoli 10) e 11) si indicano
a testi i IG.ri: residente a [...], CR, residente a [...]
Casteldidone, CR e residente a [...]. Su tutti gli altri capitoli Testimone_3
si indicano a testi i IG.ri: residente in [...], Martignana di Testimone_4
Po, CR, residente in [...], Gussola, CR, Testimone_5 Tes_2
e .
[...] Testimone_3
Si ripropongono le eccezioni di assoluta nullità ed inutilizzabilità della Ctu redatta dal
solo medico legale Dott.ssa e viene richiesta la rinnovazione Persona_4
collegiale anche perché: a) Effettuata in violazione dell'art. 5 c. 1 legge 24/2017, non
essendosi il Ctu attenuto alle linee guida o in mancanza alle buone prassi clinico-
assistenziali. Nullità che deve essere rilevata anche d'ufficio. b) Affidata al solo medico
legale in violazione dell'art. 15 c. I e IV della legge 24/2017 che prevede che nei
procedimenti aventi per oggetto la responsabilità sanitaria la Ctu venga affidata ad a
un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che
abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento. Nullità
assoluta che deve essere rilevata anche d'ufficio. c) Inoltre perché il Ctu è incorso in
rilevanti contraddizioni, ha inventato un fatto decisivo ed ha travisato fatti rilevanti ai
fini del decidere, fatti che se non travisati avrebbero logicamente fatto concludere al
Ctu che il trauma aveva provocato l'esiziale emorragia cerebrale venosa intracranica
che a seguito della mancanza di diagnosi e cure adeguate ha portato la IG.ra Pt_4 al decesso. d) Perché il Ctu non ha indicato le leggi di copertura indispensabili
nell'accertamento dei nessi di causa tra evento caduta, inadeguatezza della diagnosi e
delle cure ed evento morte, né leggi di copertura indispensabili per l'accertamento
dell'eventuale nesso di causa tra le comorbità preesistenti ed il decesso”.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Confermare in ogni sua parte la sentenza appellata, con rifusione delle spese ed
onorari di questa fase di appello.
In via istruttoria, rigettare la richiesta di rinnovazione della ctu avanzata dagli
appellanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, in qualità di figli ed eredi di nonché, di Parte_3 Parte_4 Per_1
, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Cremona, la
[...] [...]
in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore chiedendo che si accertasse che il decesso di Pt_4
secondo il criterio del “più probabile che non”, fosse in nesso di causalità con le
[...]
condotte commissive ed omissive colpose ascrivibili al personale della CP_1
predetta e, quindi, dirsi responsabile la struttura, ai sensi dell'art. 1228 e 1218 c.c., per danni e condannarla al risarcimento (per danno da perdita di chances di sopravvivere,
per danno non patrimoniale catastrofale, per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e per danno patrimoniale per spese funerarie) delle somme meglio specificate in citazione, per un totale di € 1.004.585,10. Si costitiva Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo di accertarsi che
[...]
tra la caduta di e la successiva morte non vi fosse alcun nesso di causalità Parte_4
e, pertanto, rigettarsi ogni voce di danno con rifusione di spese ed onorari;
in via subordinata, riconoscersi a favore degli attori, esclusivamente, un danno da invalidità
temporanea per il limitato periodo di 32 giorni con rifusione di spese ed onorari.
La causa veniva istruita tramite espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, a cura del
Dott.ssa . Persona_4
Il Tribunale con sentenza n.° 511/2022, rigettava le domande proposte da Pt_1
, e , in qualità di figli ed eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
e ; compensava tra le parti le spese di lite;
poneva gli onorari di
[...] Persona_1
C.T.U. liquidati, separatamente, a carico di parte attrice per il 50% e di parte convenuta per il 50%.
La sentenza veniva gravata da e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
in qualità di figli ed eredi di e a cui resisteva Parte_4 Persona_1
Controparte_5
All'udienza del 22.1.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la sentenza per la mancata applicazione della legge c.d. (cfr.: art. 15) con specifico riguardo all'affidamento della CP_6
C.T.U. ad un solo medico legale, il quale, inoltre, non sarebbe stato individuato tra i professionisti “particolarmente esperti nella conciliazione”.
In particolare, il primo giudice in sentenza: - non ha dichiarato d'ufficio la nullità della C.T.U. perché affidata ad un solo medico legale in violazione dell'art. 15 legge c.d. ; CP_7
- non ha rilevato che era stato disposto il tentativo di conciliazione già implicitamente divenuto obbligatorio per legge;
- ha scritto che “il primo quesito oggetto della C.T.U non riguarda l'accertamento della
responsabilità della concreta condotta posta in essere dai sanitari ma unicamente la
verifica del nesso causale fra la caduta ed il decesso”;
- ha scritto che l'eccezione di nullità di affidamento della C.T.U. in quanto definita dallo stesso nullità relativa anche se in violazione dell'art. 15 citato sarebbe tardiva perché
non fatta entro l'udienza post deposito C.T.U..
Per motivi di ordine pubblico è di interesse generale che venga disposta C.T.U.
collegiale in materia di responsabilità sanitaria – perché in considerazione della vastità
delle informazioni necessarie – la verità scientifica è raggiungibile solo attraverso la predetta collegialità (ciò dal punto di vista sanitario è pacificamente ritenuto anche dal collegio dei medici il quale espressamente all'art. 62 del codice deontologico sanziona,
sia il medico legale che non si avvale di uno specialista, sia lo specialista che non si avvale di un medico legale e ciò perché la verità scientifica non sia azzerata dalla verità
processuale.
Dal punto di vista giuridico gli appellanti richiamano quanto ritenuto dalla Cassazione
Cass. n.° 12593/2021 che ha affermato che alla nomina di una C.T.U. collegiale, il giudice non può derogare così escludendo la possibilità di interpretare diversamente,
senza una vera e adeguata motivazione, motivazione che nel caso di specie il primo giudice non ha dato. Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel giudizio di primo grado non si rinviene traccia di eccezioni di nullità, né in sede di nomina del C.T.U. (cfr.: 18 settembre 2020), né successivamente, in sede di accettazione e giuramento del C.T.U. o nel corso delle operazioni peritali e l'eccezione non è stata formulata nemmeno alla prima udienza successiva al deposito della consulenza.
E' noto il costante orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Tribunale, che afferma il carattere relativo del regime di nullità della consulenza tecnica in generale.
Sul punto il Collegio richiama l'insegnamento della Cassazione secondo cui, l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c.: “Va
rammentato peraltro - in via preliminare e assorbente - che, come questa Corte ha
ripetutamente chiarito, l'eventuale nullità della consulenza tecnica è soggetta al regime
di cui all'art. 157 c.p.c., avendo carattere relativo, con la conseguenza che il difetto
deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al
deposito della relazione del consulente (cfr.: Cass. 21/08/2018, n. 20829; 15/06/2018,
n. 15747; 31/01/2013, n. 2251; 15/04/2002, n. 5422; 14/08/1999, n. 8659; 24/06/1984,
n. 3743)” (cfr.: Cass. n.° 32143/2019).
Alla luce di quanto dedotto, è evidente che il motivo di appello è infondato.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano un'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c..
dal momento che con la sentenza in oggetto il Tribunale partendo dall'idea errata che
“la Ctu sia stata chiara, coerente ed esente da macroscopici errori logici e metodologici
e che per taliragioni deve essere fatta propria in questa sede …” ha aggiunto i propri errori, contraddizioni, travisamenti e mancata valutazione di prove.
Secondo gli appellanti la ricostruzione dei fatti operata nella sua interezza dal Tribunale,
è frutto di un travisamento delle prove e di errori di diritto.
In particolare, il primo giudice in sentenza:- ha scritto che la situazione sanitaria provocata dalla caduta non sarebbe peggiorata per cui la paziente fino al 20/11/2015 (tre giorni prima del decesso) sarebbe stata in condizioni psicosociali stabili, come certificato dal diario medico del 15/07/2015 antecedente la provocazione della caduta e ciò perché la caduta sarebbe stata foriera di un traumatismo di modesta entità;;- a pag.
7 di 9 ha poi testualmente scritto:“….Inoltre, neppure appare condivisibile la tesi per
cui l'evento traumatico della caduta avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'interrompere
l'equilibrio precario in cui la donna versava…”.
Secondo gli appellanti per constatare il contrario basta leggere i diari medici ed infermieristici e quanto scritto a proposito dal C.T.P. di parte attrice.
Il Tribunale non ha considerato la necessità di linee guida (che nel caso concreto sono quelle della Società italiana , le quali, in conformità con la legge di Controparte_8
Glascow, prevedono che in caso di lesioni come quelle refertate dalle Dott.sse e Pt_5
si debbano fare Tac ripetute) e ha considerato le leggi di copertura astratte e Parte_6
non applicabili al caso concreto dal momento che quelle lesioni sono state dichiarate gravi dal medico di guardia che ha accettato la paziente all' come risulta a pag. Pt_7
8 della C.T.U..
Il motivo è infondato.
Invero, il Tribunale ha prestato aderenza alle conclusioni cui è pervenuta la consulenza tecnica, avendone giudicato corretta l'impostazione logico-argomentativa secondo il noto criterio del “più probabile che non”.
In sintesi, al C.T.U. era stato richiesto l'accertamento dell'eventuale nesso causale tra la caduta in cui era incorsa n data 2 ottobre 2015 ed il decesso avvenuto in data Pt_4
23 novembre 2015, oltre al chiarimento circa la necessità degli esami diagnostici indicati nell'atto di citazione, ovvero, il ricovero in reparto specializzato ai fini della guarigione della paziente e alla indicazione – in caso di accertata correlazione tra la caduta e il decesso – della riduzione dell'aspettativa di vita rispetto all'assenza del trauma.
Il C.T.U. ha chiarito anzitutto l'impossibilità di individuare con certezza la sussistenza o meno di tale nesso di causa, sulla base della documentazione sanitaria disponibile,
stante l'assenza di autopsia e considerato inoltre si trovava ricoverata presso Pt_4
la Controparte_5
per molteplici e gravi problematiche.
Il C.T.U. ha individuato tre distinte ipotesi ed assegnato a ciascuna di esse, un grado di probabilità nel caso concreto.
L'ipotesi più plausibile, secondo le risultanze della consulenza tecnica, è stata che ia deceduta per “insufficienza cardiorespiratoria sulla base di uno scompenso Pt_4
cardiaco congestizio al quale si venne a sovrapporre una problematica ventilativa a
livello polmonare”.
La motivazione della sentenza, nella valutazione dei risultati della C.T.U., si è adeguata all'indirizzo proposto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che prescrive quanto segue: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile,
qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si
devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili ed, infine,
a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. n.° 2588472022).
Coerentemente, il giudice di prime cure ha giudicato più probabile, sulla base degli elementi illustrati nella consulenza depositata, l'ipotesi della insufficienza cardio-
respiratoria come causa di morte di individuando tale ipotesi proprio come Pt_4
quella che aveva “ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior
grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi”, ossia, nel caso di specie, il quadro clinico, le risultanze radiologiche e l'emersione dei sintomi.
E proprio sulle circostanze del caso concreto occorre basarsi nell'applicazione di tale criterio civilistico del "più probabile che non", il quale, conformandosi a uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa -statistica delle frequenze di classi di eventi (c. d.
probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi)
disponibili nel caso concreto (Cass. 2022 n.° 8114/2022).
Per completezza espositiva, si rileva che il C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni del C.T.P. attoreo, ha compiutamente ed esaustivamente argomentato sugli aspetti tecnici riproposti con il motivo di appello che non è, in alcun modo, in grado di scalfire l'iter argomentativo contenuto nella sentenza appellata, che si ritiene condivisibile e fondata su una corretta analisi delle allegazioni e della documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.
In conclusione, l'appello di e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di figli ed eredi di nonché, di , è rigettato così Parte_4 Persona_1
confermando la sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio parte appellante soccombente Parte_1 Pt_2
e , in qualità di figli ed eredi di e di
[...] Parte_3 Parte_4 Per_1
va condannata in solido, a rifondere in favore di
[...] [...]
le spese del presente grado, liquidate Controparte_5
in complessivi € 24.064,00 (di cui € 7.418,00 per la fase di studio, € 4.313,00 per la fase introduttiva e € 12.333,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da , e , in qualità Parte_8 Parte_2 Parte_3
di figli ed eredi di e di avverso la sentenza del Parte_4 Persona_1
Tribunale di Cremona pubblicata in data 24.1.2022 con il n.°511/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna , e , in qualità di figli ed Parte_8 Parte_2 Parte_3
eredi di e di a rifondere in favore di Parte_4 Persona_1 [...] le spese del Controparte_5
grado liquidate, come in parte motiva;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante Pt_1
, e , in qualità di figli ed eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
e di , l'onere del pagamento di una somma pari al contributo
[...] Persona_1
unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao