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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 05/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4853 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Antonio Albenzio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da:
1) n. a Frauenfeld (SVIZZERA) il 05/11/1971 Parte_1
( ); residente in San Giorgio della Richinvelda (PN), Via Selva di Sopra CodiceFiscale_1
n. 21;
e
2) n. a PALERMO (PA) il 09/12/1970 (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 33072;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARCIDIACONO VALENTINA presso la quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di San Giorgio della
Richinvelda (PN) il 18/09/2004 e successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune medesimo (anno 2004; atto n. 12; parte II;
serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 23/05/2014 omologato con decreto del 12/06/2014
con i seguenti figli:
, n. il 24/7/2001 Parte_2
, n. il 29/11/2007 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Giorgio della Richinvelda in data 18.09.2004 con atto registrato nei registri Controparte_1 del medesimo comune al n. 12, Parte II, Serie A dell'anno 2004, con annotazione dello stesso nel registro dello stato civile del Comune di San Giorgio della Richinvelda.
2) Darsi atto che entrambe le parti sono indipendenti economicamente e nulla hanno a pretendere reciprocamente.
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore , ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
I genitori dovranno assumere concordemente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni Per_ naturali e delle aspirazioni di , le decisioni di maggior interesse per la minore, soprattutto quelle di salute e scolastiche.
Per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, entrambe le parti, quando la figlia sarà presso di sé, potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
Si prevede che il padre si occupi della figlia secondo tempi flessibili e tenendo conto degli impegni scolastici e ludici della ragazza. Padre e figli, già da tempo, concordano tali tempi, con soddisfazione Per_ di entrambi i genitori e soprattutto di .
5) Darsi atto che il figlio è indipendente economicamente. Pt_2
6) Prevedere che il signor corrisponda, sino all'indipendenza economica della figlia, la CP_1 somma mensile di € 500,00, rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dal novembre 2026, da versare ogni giorno 10 di ciascun mese, comprensiva di spese straordinarie a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia minore , eccetto per le spese mediche, anche specialistiche e scolastiche che verranno divise a metà.
7)Prevedersi che quando il padre sarà in missione verserà su un libretto postale già intestato alla figlia un importo corrispondente al 10% rispetto all'entrata netta per l'indennità di missione, con obbligo di esibizione alla moglie di quanto percepito e quanto versato.
Quanto sopra, sino a che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
8) Assegno Unico Familiare alla madre, detrazioni fiscali al 50%.
9)Le parti esprimono sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
10)Le parti dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi lo stesso oggetto o procedimenti connessi.
11)Spese di lite a carico del signor . CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di San
Giorgio della Richinvelda il 18/09/2004 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio della Richinvelda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2004, atto n. 12, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 4/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott. Antonio Albenzio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28/10/2024 da:
1) n. a Frauenfeld (SVIZZERA) il 05/11/1971 Parte_1
( ); residente in San Giorgio della Richinvelda (PN), Via Selva di Sopra CodiceFiscale_1
n. 21;
e
2) n. a PALERMO (PA) il 09/12/1970 (C.F. ); Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 33072;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARCIDIACONO VALENTINA presso la quale hanno eletto domicilio telematico;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di San Giorgio della
Richinvelda (PN) il 18/09/2004 e successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune medesimo (anno 2004; atto n. 12; parte II;
serie A)
□ separati consensualmente con verbale in data 23/05/2014 omologato con decreto del 12/06/2014
con i seguenti figli:
, n. il 24/7/2001 Parte_2
, n. il 29/11/2007 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in San Giorgio della Richinvelda in data 18.09.2004 con atto registrato nei registri Controparte_1 del medesimo comune al n. 12, Parte II, Serie A dell'anno 2004, con annotazione dello stesso nel registro dello stato civile del Comune di San Giorgio della Richinvelda.
2) Darsi atto che entrambe le parti sono indipendenti economicamente e nulla hanno a pretendere reciprocamente.
3) Disporre l'affido condiviso della figlia minore , ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre.
I genitori dovranno assumere concordemente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni Per_ naturali e delle aspirazioni di , le decisioni di maggior interesse per la minore, soprattutto quelle di salute e scolastiche.
Per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, entrambe le parti, quando la figlia sarà presso di sé, potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
Si prevede che il padre si occupi della figlia secondo tempi flessibili e tenendo conto degli impegni scolastici e ludici della ragazza. Padre e figli, già da tempo, concordano tali tempi, con soddisfazione Per_ di entrambi i genitori e soprattutto di .
5) Darsi atto che il figlio è indipendente economicamente. Pt_2
6) Prevedere che il signor corrisponda, sino all'indipendenza economica della figlia, la CP_1 somma mensile di € 500,00, rivalutabile secondo gli indici Istat a partire dal novembre 2026, da versare ogni giorno 10 di ciascun mese, comprensiva di spese straordinarie a titolo di contributo al Per_ mantenimento della figlia minore , eccetto per le spese mediche, anche specialistiche e scolastiche che verranno divise a metà.
7)Prevedersi che quando il padre sarà in missione verserà su un libretto postale già intestato alla figlia un importo corrispondente al 10% rispetto all'entrata netta per l'indennità di missione, con obbligo di esibizione alla moglie di quanto percepito e quanto versato.
Quanto sopra, sino a che la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica.
8) Assegno Unico Familiare alla madre, detrazioni fiscali al 50%.
9)Le parti esprimono sin d'ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore.
10)Le parti dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi lo stesso oggetto o procedimenti connessi.
11)Spese di lite a carico del signor . CP_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della figlia minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto presso il Comune di San
Giorgio della Richinvelda il 18/09/2004 tra e Parte_1 [...]
; CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio della Richinvelda perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2004, atto n. 12, parte II, serie A).
Così deciso in Pordenone, il 4/2/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa