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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2585/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AR RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in S. Agata li Battiati (CT), Via Barriera del Bosco n. 4;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GH BI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, Piazza
Principessa Iolanda n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catania, in data 05/04/1994, (atto n.
54, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
separati consensualmente con decreto di omologazione n. 10416/2009, R.G. 2853/2009 pronunciato dal Tribunale di Pavia il 30.10.2009;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Nulla è dovuto per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
pag. 1 di 3 2) i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno altresì atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo;
3) spese legali compensate, con la precisazione che il signor è stato Pt_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.7.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto n. 10416/2009, R.G. 2853/2009 pronunciato dal
Tribunale di Pavia il 30.10.2009 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il
21.10.2009.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 2 di 3 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Catania, in data 05/04/1994, (atto n. 54, parte II,
[...] CP_1 serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2585/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.7.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AR RI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in S. Agata li Battiati (CT), Via Barriera del Bosco n. 4;
e
, (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
GH BI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Catania, Piazza
Principessa Iolanda n. 6;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Catania, in data 05/04/1994, (atto n.
54, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
separati consensualmente con decreto di omologazione n. 10416/2009, R.G. 2853/2009 pronunciato dal Tribunale di Pavia il 30.10.2009;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1) Nulla è dovuto per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
pag. 1 di 3 2) i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno altresì atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo;
3) spese legali compensate, con la precisazione che il signor è stato Pt_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
18.7.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12 III c.p.c.;
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (decreto n. 10416/2009, R.G. 2853/2009 pronunciato dal
Tribunale di Pavia il 30.10.2009 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, avvenuta il
21.10.2009.
Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla va disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
pag. 2 di 3 Si dà atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della presente sentenza di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Catania, in data 05/04/1994, (atto n. 54, parte II,
[...] CP_1 serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese del presente procedimento.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 29.10.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3