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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 550 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vallo Parte_1 C.F._1
della Lucania (SA), alla Via Andrea De Hippolytis n. 12, presso lo studio dell'Avv. Bartolo
De Vita, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ATTORE
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vallo Controparte_1 C.F._2
della Lucania (SA), alla Via Andrea De Hippolytis n. 12, presso lo studio dell'Avv. Bartolo
De Vita, dal quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
ALTRA ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vallo della Controparte_2 C.F._3
Lucania (SA), alla Via Stefano Passero n. 80, presso lo studio dell'Avv. Tullio Mautone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali ed atti di causa FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della
L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con atto di citazione del 09.03.2006 i coniugi e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio il Sig. per sentire accogliere dall'adito Tribunale Controparte_3
le seguenti conclusioni: “1) accertare la titolarità in capo agli istanti del diritto di proprietà o di qualsivoglia altro diritto reale di godimento sul tratto di strada acquistato con atto per notaio Per_1 del 24/2/2005; 2) per l'effetto, condannare il convenuto al ripristino dello status quo ante, liberando il predetto tratto di strada dalle opere sullo stesso realizzate;
3) in ogni caso ed in via subordinata, accertare la misura di incidenza del mancato acquisto dei diritti suddetti sul predetto tratto di strada sul valore del bene;
4) per l'effetto disporre la riduzione del prezzo nella medesima percentuale;
5) in ogni caso condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli istanti”. Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2006 si costituiva in giudizio il Sig.
che impugnava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché Controparte_2
infondata, in fatto ed in diritto, inammissibile ed improcedibile.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare l'asserita riduzione del diritto acquistato da parte attrice.
In applicazione del principio della ragione più liquida, che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
Pag. 2 di 5 giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda attorea non merita accoglimento ed è, pertanto, da intendersi integralmente rigettata.
Dall'esame della documentazione in atti, delle istanze e contestazioni formulate dalle parti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, emerge con chiarezza che la correzione planimetrica del 05.07.2005 prot. n. 207836, avvenuta in sede di accatastamento
– e, comunque, successiva all'acquisto dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato censito nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 833, sub 11, piano 1-2 − identificata dal convenuto in termini di “variazione per mero errore di identificazione grafica dell'elaborato planimetrico”, non ha, di fatto, apportato alcuna riduzione di valore all'immobile, traducendosi, piuttosto, in una mera variazione qualitativa.
Si osserva che, per un verso, è pacifica la sussistenza del diritto reale degli odierni attori sulla stradina individuata al sub 1, per altro, la controversa variazione planimetrica non ha in alcun modo inciso né sulla utilizzazione, né sull'asservimento, atteso che essa rimane riservata al parcheggio per i condomini, così come risulta dall'atto notarile, rendendosi, pertanto, superflua qualsivoglia pronuncia in ordine alla titolarità, in capo agli attori, del diritto reale sul suddetto tratto di strada.
Quanto alla realizzazione del fabbricato in aderenza ad opera del convenuto Sig. CP_2 alla luce dell'istruttoria svolta, l'opera in questione non ha occupato, neppure in parte, il tratto di strada che, in base al rogito, era da asservire al fabbricato di cui fa parte il cespite acquistato dagli attori. Invero, dalla consulenza tecnica emerge chiaramente che “il fabbricato identificato dalla particella 833 sconfina per 9.46 mq sulla particella 669” (vd. Relazione peritale
Ing. , pertanto, il diritto del resistente ad edificare sulla particella confinante, Persona_2 di sua esclusiva proprietà, non poteva essere in alcun modo precluso, con conseguente impraticabilità della formulata domanda ripristinatoria.
In definitiva, parte attrice non ha subito alcuna diminuzione dei diritti inerenti all'area oggetto della controversia rispetto al quantum acquistato con l'atto di compravendita atteso che la variazione planimetrica ha determinato una inversione della corte − rispetto al tipo mappale del 26.11.2004 − comunque non idonea ad alterare la consistenza del bene acquistato dagli odierni attori. Dai rilievi effettuati, la superficie reale della stradina
Pag. 3 di 5 individuata al sub 1 risulta addirittura maggiore rispetto alla superficie effettiva risultante sia dall'elaborato planimetrico allegato al rogito notarile, sia dall'elaborato del 05.07.2005.
Sul punto, l'Ing. ha evidenziato che “La superficie del sub 1, a seguito di rilievo, è risultata Per_2 essere maggiore rispetto agli elaborati planimetrici del 26.11.2004 prot. n. 475796 e del 05.07.2005 prot. n. 207836 e con una differenza di 3.00 mq tra la situazione reale (219.97 mq) e quella attuale
(216.97 mq) riferita sempre ai confini catastali della particella 833”.
Tanto premesso, pur in presenza di una non corretta rappresentazione catastale tale da determinare un incremento della superficie effettiva del subalterno 1, non emergono elementi tali da far ritenere che i diritti della parte attrice abbiano subito una riduzione;
conseguentemente, non è ravvisabile alcuna variazione nel valore del bene oggetto di compravendita.
Quanto al danno dedotto da parte attrice, va rilevato che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento in difetto di prova concreta circa l'effettiva esistenza del pregiudizio subito, gravando sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'an e il quantum del danno lamentato
(Cass. Civ., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla stessa esistenza del danno asseritamente subito, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento in merito alla sua quantificazione, con conseguente inadempimento dell'onere probatorio su di essa gravante.
Tenuto conto del rigetto della domanda, si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico degli attori, nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le medesime ragioni anche le spese della CTU vanno poste, in via definitiva, a carico degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Miele definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
Pag. 4 di 5 2) Condanna, in solido, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA, come per legge;
3) Pone, definitivamente, le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di e . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Miele ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 550 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2006, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vallo Parte_1 C.F._1
della Lucania (SA), alla Via Andrea De Hippolytis n. 12, presso lo studio dell'Avv. Bartolo
De Vita, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ATTORE
NONCHE'
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Vallo Controparte_1 C.F._2
della Lucania (SA), alla Via Andrea De Hippolytis n. 12, presso lo studio dell'Avv. Bartolo
De Vita, dal quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
ALTRA ATTRICE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Vallo della Controparte_2 C.F._3
Lucania (SA), alla Via Stefano Passero n. 80, presso lo studio dell'Avv. Tullio Mautone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbali ed atti di causa FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della
L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con atto di citazione del 09.03.2006 i coniugi e Parte_1 Controparte_1 convenivano in giudizio il Sig. per sentire accogliere dall'adito Tribunale Controparte_3
le seguenti conclusioni: “1) accertare la titolarità in capo agli istanti del diritto di proprietà o di qualsivoglia altro diritto reale di godimento sul tratto di strada acquistato con atto per notaio Per_1 del 24/2/2005; 2) per l'effetto, condannare il convenuto al ripristino dello status quo ante, liberando il predetto tratto di strada dalle opere sullo stesso realizzate;
3) in ogni caso ed in via subordinata, accertare la misura di incidenza del mancato acquisto dei diritti suddetti sul predetto tratto di strada sul valore del bene;
4) per l'effetto disporre la riduzione del prezzo nella medesima percentuale;
5) in ogni caso condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli istanti”. Con vittoria di spese.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2006 si costituiva in giudizio il Sig.
che impugnava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché Controparte_2
infondata, in fatto ed in diritto, inammissibile ed improcedibile.
La causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio diretta a verificare l'asserita riduzione del diritto acquistato da parte attrice.
In applicazione del principio della ragione più liquida, che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
Pag. 2 di 5 giudizio, ormai anche costituzionalizzata (cfr., in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass.
Sez. Un. 20932/2011, n. 24883/2008, n. 29523/2008, Cass. n. 11356/2006), la domanda attorea non merita accoglimento ed è, pertanto, da intendersi integralmente rigettata.
Dall'esame della documentazione in atti, delle istanze e contestazioni formulate dalle parti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, emerge con chiarezza che la correzione planimetrica del 05.07.2005 prot. n. 207836, avvenuta in sede di accatastamento
– e, comunque, successiva all'acquisto dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato censito nel Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 833, sub 11, piano 1-2 − identificata dal convenuto in termini di “variazione per mero errore di identificazione grafica dell'elaborato planimetrico”, non ha, di fatto, apportato alcuna riduzione di valore all'immobile, traducendosi, piuttosto, in una mera variazione qualitativa.
Si osserva che, per un verso, è pacifica la sussistenza del diritto reale degli odierni attori sulla stradina individuata al sub 1, per altro, la controversa variazione planimetrica non ha in alcun modo inciso né sulla utilizzazione, né sull'asservimento, atteso che essa rimane riservata al parcheggio per i condomini, così come risulta dall'atto notarile, rendendosi, pertanto, superflua qualsivoglia pronuncia in ordine alla titolarità, in capo agli attori, del diritto reale sul suddetto tratto di strada.
Quanto alla realizzazione del fabbricato in aderenza ad opera del convenuto Sig. CP_2 alla luce dell'istruttoria svolta, l'opera in questione non ha occupato, neppure in parte, il tratto di strada che, in base al rogito, era da asservire al fabbricato di cui fa parte il cespite acquistato dagli attori. Invero, dalla consulenza tecnica emerge chiaramente che “il fabbricato identificato dalla particella 833 sconfina per 9.46 mq sulla particella 669” (vd. Relazione peritale
Ing. , pertanto, il diritto del resistente ad edificare sulla particella confinante, Persona_2 di sua esclusiva proprietà, non poteva essere in alcun modo precluso, con conseguente impraticabilità della formulata domanda ripristinatoria.
In definitiva, parte attrice non ha subito alcuna diminuzione dei diritti inerenti all'area oggetto della controversia rispetto al quantum acquistato con l'atto di compravendita atteso che la variazione planimetrica ha determinato una inversione della corte − rispetto al tipo mappale del 26.11.2004 − comunque non idonea ad alterare la consistenza del bene acquistato dagli odierni attori. Dai rilievi effettuati, la superficie reale della stradina
Pag. 3 di 5 individuata al sub 1 risulta addirittura maggiore rispetto alla superficie effettiva risultante sia dall'elaborato planimetrico allegato al rogito notarile, sia dall'elaborato del 05.07.2005.
Sul punto, l'Ing. ha evidenziato che “La superficie del sub 1, a seguito di rilievo, è risultata Per_2 essere maggiore rispetto agli elaborati planimetrici del 26.11.2004 prot. n. 475796 e del 05.07.2005 prot. n. 207836 e con una differenza di 3.00 mq tra la situazione reale (219.97 mq) e quella attuale
(216.97 mq) riferita sempre ai confini catastali della particella 833”.
Tanto premesso, pur in presenza di una non corretta rappresentazione catastale tale da determinare un incremento della superficie effettiva del subalterno 1, non emergono elementi tali da far ritenere che i diritti della parte attrice abbiano subito una riduzione;
conseguentemente, non è ravvisabile alcuna variazione nel valore del bene oggetto di compravendita.
Quanto al danno dedotto da parte attrice, va rilevato che, secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la domanda di risarcimento non può trovare accoglimento in difetto di prova concreta circa l'effettiva esistenza del pregiudizio subito, gravando sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'an e il quantum del danno lamentato
(Cass. Civ., 30/10/2001, n. 13533).
Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla stessa esistenza del danno asseritamente subito, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento in merito alla sua quantificazione, con conseguente inadempimento dell'onere probatorio su di essa gravante.
Tenuto conto del rigetto della domanda, si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico degli attori, nell'importo liquidato in dispositivo.
Per le medesime ragioni anche le spese della CTU vanno poste, in via definitiva, a carico degli attori.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Giudice Dott. Mario Miele definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
Pag. 4 di 5 2) Condanna, in solido, il Sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 1.500,00 per
[...]
compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA, come per legge;
3) Pone, definitivamente, le spese della C.T.U., già liquidate con separato decreto, a carico di e . Parte_1 Controparte_1
Si comunichi.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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