Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 598 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Parte_1 C.F._1
Mastrovito ed elettivamente domiciliato in Benevento, alla via Perasso 14
Attore
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Gaetano La Marca e Antonio La Marca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
Salerno, via Luigi Guercio n. 293
Convenuta
NONCHE'
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Bruno Camilleri ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di Benevento, Via
Nicola Giustiniani n. 1
Convenuta
Avente ad oggetto: risarcimento danni da illecito contrattuale.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti :
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per le società convenute: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, datato 14 febbraio 2022, conveniva in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, la e la , esponendo che, in data 6 aprile 2021, la CP_1 Controparte_2
propria autovettura BMW 125D, tg. EL762CK, necessitante di consistenti interventi manutentivi, veniva trasportata mediante carroattrezzi presso il service ufficiale BMW della , sito in CP_1
Salerno; eseguito lo smontaggio della coppa dell'olio, i tecnici della predetta società riscontravano gravi anomalie al motore. Lo chiedeva ed otteneva lo smontaggio del motore e Parte_1
provvedeva ad affidare a società di sua fiducia, la sita in Paupisi, le componenti Controparte_2
del motore che necessitavano di rettifica.
Eseguito tale intervento l'attore riportava presso la sede operativa della la CP_1 componentistica rettificata al fine di rimontarla sull'autovettura; eseguita ogni necessaria operazione, il motore si spegneva dopo qualche minuto, non riavviandosi.
Tale sequenza di operazioni, ovvero smontaggio del motore, consegna all'attore della componentistica da rettificare, esecuzione delle operazioni di rettifica ad opera della Controparte_2
e riassemblaggio del motore ad opera del personale si ripeteva per altre due volte con CP_1
l'unico risultato che la vettura era risultata marciante solo per pochi chilometri, salvo arrestarsi ed essere nuovamente riportata presso l'officina a mezzo carro attrezzi, ove resta tutt'ora CP_1
giacente.
A quel punto, a fronte dell'ulteriore richiesta del sig. di estrarre il motore, la Parte_1 CP_1
richiedeva, prima di procedere oltre, il pagamento dei lavori svolti mediante emissione di fattura
[...] per € 4.200,01.
L'attore riferiva di essersi rifiutato di corrispondere tale importo e che la aveva, perciò, CP_1
trattenuto la vettura presso la propria officina, esercitando ritenzione della stessa;
Egli, ritenendo che le due società convenute erano restate inadempienti nei suoi confronti, concludeva, quindi, affinchè 3
il Tribunale emettesse sentenza con la quale venisse dichiarata non dovuta somma alcuna alla e, nel caso fosse stata accertata una responsabilità della nella vicenda, CP_1 Controparte_2 condannasse quest'ultima alla restituzione della somme corrisposte per i vari interventi di rettifica eseguiti, oltre al risarcimento del danno conseguito alla indisponibilità della vettura di sua proprietà.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si costituivano in giudizio le due società convenute insistendo per il rigetto di ogni domanda avanzata nei propri confronti.
Espletata una CTU tecnica a ministero dell'ing. disposta all'esito della concessione Persona_1
dei termini ex art. 183 VI comma cpc, la causa è stata riservata per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attorea può trovare accoglimento nei limiti che si esporranno per i seguenti
MOTIVI
Le parti, sostanzialmente, concordano sullo sviluppo degli eventi che hanno condotto al presente giudizio, ai quali è necessario conferire il corretto inquadramento normativo.
Il contratto con l'autoriparatore ha natura di contratto d'opera ed è regolato dagli artt. 2222 e seg. cc e costituisce la tipica obbligazione di risultato, ovvero, l'autoriparatore deve garantire il risultato, che consiste nel riparare l'autovettura “a regola d'arte”, intesa nel senso che l'intervento deve essere eseguito con l'ordinaria diligenza del professionista medio, ex art. 1176 secondo comma cc., e non, semplicemente, con quella del “buon padre di famiglia”. Essendo l'autoriparatore un professionista,
è soggetto alla cd “colpa specifica”, che è quella che ricorre per inosservanza di leggi, regolamenti o discipline e per inosservanza delle norme tecniche di settore. Tale fattispecie colposa particolare è mitigata dall'art. 2236 cc, che prevede una sorta di responsabilità attenuata del prestatore d'opera nell'eventualità in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In tale ultima circostanza, infatti, costui non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.
Ai fini della prova della responsabilità del professionista, occorre sottolineare che, nell'ipotesi di obbligazioni di risultato, come è quella dell'autoriparatore, una volta che il cliente ha dimostrato di avergli affidato una autovettura e che la riparazione non è avvenuta, grava sul professionista la prova che il risultato è stato, al contrario, raggiunto, ovvero non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile. 4
Orbene, nella vicenda in esame, vengono in rilievo circostanze ammesse serenamente dalle parti, ovvero che i tecnici della avevano consigliato la sostituzione del motore, come da CP_1 direttive della casa costruttrice, e che l'attore, chiedendo ed ottenendo il disassemblamento del motore, scelse un operatore di propria fiducia per l'esecuzione della rettifica della componentistica.
Tali rilievi non sono di poco conto.
Ed infatti, a parere del Tribunale, per sottrarsi alla descritta ipotesi di colpa specifica, l'autoriparatore avrebbe dovuto rifiutare di eseguire qualsiasi intervento che non fosse conforme alle specifiche prescrizioni imposte dalle normative tecniche di settore;
anzi, nel caso di specie, specificamente sconsigliato dalla casa costruttrice, come Egli stesso riferisce. Non avendolo fatto, risponde dei danni verificatisi a causa dell'intervento eseguito, anche qualora fosse stata pattuita un'apposita clausola di esonero da responsabilità (da considerarsi comunque invalida a tutela del consumatore).
D'altro canto, lo , scegliendo di commissionare l'intervento di rettifica ad altra e diversa Parte_1 ditta di sua fiducia, si è assunto il correlativo rischio, per cui appare del tutto evidente che le conseguenze dannose prodottesi nella vicenda vanno addebitate alla pari responsabilità dello stesso attore e della poiché l'espletata CTU non ha evidenziato criticità nell'operato della CP_1
anche se tale società avrebbe dovuto certamente utilizzare un maggior grado di Controparte_2 cautela, ispezionando la vettura alla quale era destinata la compentistica su cui doveva operare e verificare la correttezza tecnica dell'intervento da effettuarsi, cosa che non risulta essere stata eseguita.
Passando alla quantificazione del danno e tenuto presente quanto appena esposto, esso non può che ritenersi pari al valore di mercato della vettura al momento dell'affidamento all'officina CP_1
ovvero € 5.600,00, come indicato in CTU;
le spese di rottamazione e reimmatricolazione di altra
[...] vettura possono compensarsi con la circostanza che la vettura era non marciante e abbisognevole di consistenti riparazioni. Pertanto, si può serenamente concludere per una somma accordabile all'attore pari ad € 2.800,00, somma che deve decurtarsi di ulteriori € 800,00 in considerazione della componentistica sostituita dalla e che, in ogni caso, incrementa il valore residuo della CP_1 vettura, che andrà restituita senz'altro al proprietario, mentre restano a carico di detta società le ulteriori somme esposte nella fattura presentata all'attore.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio. 5
Le motivazioni esposte giustificano ampiamente la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, Parte_1
conseguentemente, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.000,00, determinata come indicato in parte motiva, a titolo di concorso nella causazione del danno da questi subito, oltre interessi legali dalla domanda al saldo,.
2) Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla restituzione immediata CP_1 della vettura BMW 125D tg. EL762CK all'attore a cura e spese del medesimo.
3) Rigetta ogni domanda proposta nei confronti della Controparte_2
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU.
Benevento, li 13 febbraio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio