Versione
6 aprile 2018
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14 dicembre 2021
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Art. 493-ter.
((Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti))
Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ((o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti)) e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)) ovvero possiede, cede o acquisisce ((tali strumenti)) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
((Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti))
Chiunque al fine di trarne profitto per se' o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ((o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti)) e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera ((gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo)) ovvero possiede, cede o acquisisce ((tali strumenti)) o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.
Commentari • 136
- 1. Il d.lgs. 184/2021 sulla lotta contro frodi e falsificazione di mezzi di pagamento (di P. Bernardoni)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 305.67767
[…] La norma centrale, in particolare, è rappresentata dall'art. 2, che da un lato modifica il testo e la rubrica dell'art. 493-ter c.p. e, dall'altro, introduce un nuovo art. 493-quater c.p., […] la seconda fattispecie, di cui al c. 2, lett. b), accomuna i reati di cui all'art. 493-quater e 640-ter c.p., nella versione aggravata sopra esposta; l'ipotesi meno grave, residuale, […] che, a loro volta, costituiscono “strumenti di pagamento diversi dai contanti”, bisogna ritenere che i reati di cui agli artt. 493-ter e 493-quater c.p. possano essere commessi anche con riguardo a portafogli di valute non ufficiali. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2026, n. 32376Provvedimento: […] Con ordinanza del 19.2.2026, il Tribunale di Milano ha provveduto su un'istanza di ON TI TI per l'applicazione del ne bis in idem sostanziale in relazione alle condanne pronunciate a suo carico nel 2019 per i reati di cui agli artt. 477, 482 e 494 cod. pen. e nel 2018 per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. Il Tribunale ha accolto l'istanza con riferimento ai reati di cui agli artt. 494 e 493-ter cod. pen., mentre l'ha rigettata in relazione ai residui reati, […] la falsificazione che l'art. 493- ter cod. pen. prevede in alternativa all'indebito utilizzo riguarda l'alterazione delle stesse carte di pagamento o, comunque, […]Leggi di più...
- art. 669 cod. proc. pen.·
- art. 493-ter cod. pen.·
- condotte sincroniche e diacroniche·
- falsità in certificati amministrativi·
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- art. 494 cod. pen.·
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- art. 649 cod. proc. pen.·
- art. 482 cod. pen.·
- continenza tra norme·
- art. 477 cod. pen.