Articolo 14 della Legge 13 marzo 1958, n. 365
Articolo 13Articolo 15
Versione
7 maggio 1958
Art. 14.
Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.
L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.
Il Comitato provinciale:
a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e puo' avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;
b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;
c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;
d) provvede, ove ne riconosca la necessita', per avere accertata la inapplicabilita' dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volonta' del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di eta', nonche' della condizione sociale del padre;
e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore eta', strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilita' dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;
f) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia e della gioventu', le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;
g) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.
Entrata in vigore il 7 maggio 1958