Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:
a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonche' delle famiglie di lavoratori gia' emigrati i quali lo richiedano sempreche' sia accertata la convenienza della richiesta;
b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.
I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.
Ai lavoratori emigrati dovra' essere riconosciuta la parita' di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato, entro il limite di 200 milioni di pesos argentini, a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi la valuta necessaria per:
a) finanziamenti intesi a coprire la spesa del trasferimento in Argentina di lavoratori emigranti ed anche delle loro famiglie, nonche' delle famiglie di lavoratori gia' emigrati i quali lo richiedano sempreche' sia accertata la convenienza della richiesta;
b) finanziamenti di carattere integrativo ad esclusivo favore di contadini italiani e delle loro famiglie, intesi a coprire la spesa di trasferimento e di sistemazione in Argentina per lavori di colonizzazione agricola.
I suddetti finanziamenti saranno concessi tenendo conto dei contributi e delle agevolazioni da parte argentina che, nel complesso, dovranno essere di valore almeno uguale a quelli concessi dal Governo italiano.
Ai lavoratori emigrati dovra' essere riconosciuta la parita' di trattamento con i lavoratori argentini anche in materia di lavoro e di assicurazioni sociali.