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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/12/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 633 del ruolo generale per l'anno 2024 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Mariano D'Amico; parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Paolo De Maio;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società affinché fosse Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1501/2023, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 29.399,92 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno della domanda, la società opponente eccepiva l'incompetenza dell'adito tribunale per essere competente il tribunale di Napoli Nord nonché nel merito eccepiva la genericità dei fatti esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva la revoca del monitorio per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; infine, rappresentava di aver consegnato alla parte opposta cinque effetti cambiari a riprova del pagamento delle fatture n. 2133401, 2123738, 22201190. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.04.2024, la società CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto
[...] ed in diritto.
Tutto ciò premesso, va ricordato che - in caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento avente ad oggetto la fornitura di merce già consegnata – la competenza per territorio, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, va individuata ai sensi dell'art. 1498, terzo comma, cod. civ., nel luogo di domicilio del venditore-creditore (cfr.
Cass. ordinanza n. 26923/2023).
Invero, la giurisprudenza ha precisato che “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, cod. civ., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore- creditore” (v., tra le altre,
Cass. n. 18544/2023, in continuità con Cass. n. 1716/2022, 19894/2020, 2361/2007).
Pertanto, atteso che l'oggetto della domanda monitoria è fondata sul mancato pagamento delle fatture di vendita e che la società opposta ha sede in Pagani, l'eccezione di incompetenza per territorio va rigettata.
Ciò posto, è infondata la doglianza relativa alla mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per emettere il decreto ingiuntivo, poiché l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (in questi esatti termini, cfr., Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cassazione civile 12 agosto
2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n. 15186; Cassazione civile, 29 gennaio
2004 n. 1657).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria vantata dalla società opposta è fondata sulle fatture, sui documenti di trasporto nonché sulla lettera di riconoscimento del debito del 17.05.2022
(v. allegato n. 3 fasc. parte opponente).
Di contro, la società opponente non ha provato di aver pagato i crediti derivanti dalle fatture n. 2133401, 2123738 e 22201190 poiché le cambiali consegnate alla società opposta sono risultate insolute (v. certificazione dell'istituto di credito depositata in data 29.05.2024).
Pertanto, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €. 26.000,00 e €.52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2023;
II) condanna la società a corrispondere alla società Parte_1 la somma di €. 5.600,00 a titolo di compensi professionali oltre ad Controparte_1 accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 10.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 633 del ruolo generale per l'anno 2024 assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Mariano D'Amico; parte opponente
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Paolo De Maio;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1 Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società affinché fosse Controparte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 1501/2023, con il quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva ingiunto il pagamento della somma di €. 29.399,92 oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio. A sostegno della domanda, la società opponente eccepiva l'incompetenza dell'adito tribunale per essere competente il tribunale di Napoli Nord nonché nel merito eccepiva la genericità dei fatti esposti nel ricorso per decreto ingiuntivo e chiedeva la revoca del monitorio per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c.; infine, rappresentava di aver consegnato alla parte opposta cinque effetti cambiari a riprova del pagamento delle fatture n. 2133401, 2123738, 22201190. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.04.2024, la società CP_1 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto
[...] ed in diritto.
Tutto ciò premesso, va ricordato che - in caso di richiesta in via giudiziale dell'adempimento di un'obbligazione di pagamento avente ad oggetto la fornitura di merce già consegnata – la competenza per territorio, secondo il criterio del forum destinatae solutionis, va individuata ai sensi dell'art. 1498, terzo comma, cod. civ., nel luogo di domicilio del venditore-creditore (cfr.
Cass. ordinanza n. 26923/2023).
Invero, la giurisprudenza ha precisato che “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, cod. civ., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore- creditore” (v., tra le altre,
Cass. n. 18544/2023, in continuità con Cass. n. 1716/2022, 19894/2020, 2361/2007).
Pertanto, atteso che l'oggetto della domanda monitoria è fondata sul mancato pagamento delle fatture di vendita e che la società opposta ha sede in Pagani, l'eccezione di incompetenza per territorio va rigettata.
Ciò posto, è infondata la doglianza relativa alla mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per emettere il decreto ingiuntivo, poiché l'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (in questi esatti termini, cfr., Cassazione civile, sez. III, 15/07/2005, n. 15026; Cassazione civile 12 agosto
2005 n. 16911 sez. II;
Cassazione civile, 6 agosto 2004 n. 15186; Cassazione civile, 29 gennaio
2004 n. 1657).
Nel caso di specie, la pretesa creditoria vantata dalla società opposta è fondata sulle fatture, sui documenti di trasporto nonché sulla lettera di riconoscimento del debito del 17.05.2022
(v. allegato n. 3 fasc. parte opponente).
Di contro, la società opponente non ha provato di aver pagato i crediti derivanti dalle fatture n. 2133401, 2123738 e 22201190 poiché le cambiali consegnate alla società opposta sono risultate insolute (v. certificazione dell'istituto di credito depositata in data 29.05.2024).
Pertanto, l'opposizione va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento
(cause di valore compreso tra €. 26.000,00 e €.52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2023;
II) condanna la società a corrispondere alla società Parte_1 la somma di €. 5.600,00 a titolo di compensi professionali oltre ad Controparte_1 accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 10.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso