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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I Sezione Civile
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Diego Dinardo Giudice dott.ssa Renata Russo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3083/2021 R.G. avente ad oggetto: cause di impugnazione di testamenti
e riduzione per lesione di legittima
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentate e CP_1 C.F._2 difese, giusto mandato in atti (a margine dell'atto di citazione), dall'avv. Costantino
GL (CF: ), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._3 difensore sito in Santa IA Capua Vetere alla traversa Mario Fiore, Pal. VE;
- attrici - convenute in riconvenzionale -
E
nato a [...] il [...] (CF: ), CP_2 C.F._4 CP_3
nato a [...] il [...] (CF:
[...]
), , nata a [...] il C.F._5 Parte_2
10.06.1939 (CF: ), rappresentati e difesi, coma da mandato in atti, C.F._6 dagli avv.ti Carmela De Franciscis (CF: e Marco Mancini (CF: C.F._7
1 , elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Caserta alla via C.F._8
Roma n.11, Parco Europa;
- convenuti – attori in riconvenzionale -
NONCHE'
, da Santa IA Capua Vetere alla via d'Angiò n.106 Controparte_4
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25.09.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2021, e Parte_1 [...]
quali eredi di (nata il [...] e deceduta in Santa IA CP_1 Persona_1
Capua Vetere il 19.09.2020) citavano in giudizio (germana della de Parte_2 cuius), e (rispettivamente nipote e pronipote della de cuius) CP_3 CP_2 nonché (nipote della de cuius e fratello delle attrici, quale litisconsorte Controparte_4 necessario), esponendo quanto segue:
- a seguito del decesso della zia con verbale del 06/10/2020 Persona_1
(Repertorio n. 8037 - Raccolta n. 5838), il Notaio eseguiva la pubblicazione Persona_2 ed il successivo deposito di testamento olografo della predetta de cuius, con il quale la stessa disponeva dei propri beni lasciando in eredità il negozio in S. IA C.V. via Fratta
n. 48 al nipote l'appartamento in S. IA C.V. alla via Roberto d'Angiò n. CP_3
3 con il relativo sottotetto e n. 2 garages al pronipote , la Controparte_5
MA BO in Piano di Monte Verna ai nipoti , Parte_1 Controparte_1
tutto quanto la de cuius aveva in casa veniva lasciato in favore del Controparte_4 pronipote mentre tutti i risparmi erano da dividersi in parti uguali alla CP_2 sorella al nipote ed al pronipote Parte_2 CP_3 CP_2 revocando ogni precedente disposizione testamentaria;
2 - con sentenza n. 953/2020, pubblicata il 23/04/2020, il Tribunale Civile di S. IA
C.V. aveva dichiarato l'interdizione di sulla scorta di C.T.U. medico - Persona_1 legale accertante che la medesima era afflitta da afasia progressiva primaria da malattia neuro vegetativa tipo Alzheimer il cui stato risultava irreversibile;
- nel giudizio di interdizione era stato nominato tutore provvisorio dell'interdicenda il convenuto e risultava essere stato assunto, come badante di CP_3 Per_1
l'altro convenuto (figlio di;
[...] CP_2 CP_3
- era stato espletato, in data 26.06.2018, accurato inventario da parte del Notaio nel quale non v'era traccia né menzione di tale testamento;
Persona_3
- su richiesta delle attrici, il Tribunale di S. IA C.V. nominava procuratore speciale che promuoveva procedimento civile (n. 3609/2020 R.G.a.c. del Tribunale di S.
IA C.V.) ad oggetto accertamento e declaratoria che due polizze sottoscritte da nell'anno 2015 (rispettivamente con Intesa San Paolo Vita per € Persona_1
11.200,00 e Gruppo Unicredit per € 60.000,00) costituivano donazioni indirette in favore del beneficiario/odierno convenuto e che, all'atto della loro sottoscrizione, CP_3 era incapace di intendere e di volere onde dette polizze andavano Persona_1 annullate;
- tale procedimento veniva interrotto all'udienza del 25/01/2021 a seguito del dichiarato decesso di Persona_1
- il C.T. grafico di parte attrice reputava che il testamento in questione sarebbe stato redatto da mano unica, diversa da quella di cui a tutta la grafia offerta in verificazione;
sarebbe stato redatto da persona biologicamente ed anagrafìcamente più giovane di che alla data dell'olografo (01 dicembre 2010) aveva oltre 76 Persona_1 anni;
che sarebbe stato redatto in base ai principi di grafologia somatica da persona di sesso maschile;
che in base a quanto rilevato tramite le riprese fotografiche ai raggi IR e che sarebbe stato redatto in una data ben posteriore a quella su di esso indicata del 01 dicembre 2010 e che pertanto il testamento era da considerarsi nullo;
- in via gradata, le attrici assumevano l'incapacità di intendere e volere della de cuius acclarata con sentenza n. 953/2020 del Tribunale di S. IA C.V. sulla Persona_1 scorta della afasia progressiva primaria da malattia neurovegetativa tipo Alzheimer, evoluta in un grave quadro demenziale per tabulas risultante dall'ottobre 2014, con conseguente incapacità di intendere e di volere;
- il testamento risalirebbe ad epoca successiva all'ottobre 2014 e pertanto era affetto da invalidità per emergente/documentata incapacità di intendere e di volere di Per_1
3 ; tale tesi era avvalorata dalla relazione di parte del dott. , a Per_1 Persona_4 parere del quale era possibile che l'incapacità di intendere e di volere affliggesse Per_1 già il 01.12.2010 (data indicata nel testamento a suo nome), sì da comunque e non di
[...] meno risultarne inficiata la validità del medesimo testamento .
Le attrici adivano il Tribunale chiedendo dunque:
a) di accertare che il testamento olografo a nome della de cuius recante la Persona_1 data data del 01.12.2010 e pubblicato il 06.10.2020 dal Notaio al repertorio Persona_2
n.8037, racc. 5838, non era stato sottoscritto di pugno dalla de cuius e che quindi il testamento era nullo per difetto della autografia;
b) ovvero di accertare che la data di produzione del testamento olografo a nome di non era quella del 01.12.2010 ma una data posteriore, comunque Persona_1 successiva alla data del 14.10.2014, data dalla quale risulta per tabulas che la era Per_1 già affetta da un quadro demenziale grave ed irreversibile e che quindi il testamento andava annullato per incapacità di intendere e volere della Persona_1
c) in via gradata, di accertare che il testamento indicato andava comunque annullato in quanto la infermità della era insorta ben prima del 01.12.2010 e che Persona_1 quindi, per naturale evoluzione della patologia, già alla data del 01.12.2010 poteva ritenersi compromessa la capacità di intendere e volere della Per_1
Per l'effetto, chiedevano pronunziare la devoluzione per legge della successione della de cuius apertasi il 19.09.2010 e la qualità di eredi legittime delle attrici Persona_1
e con accertamento della spettanza della quota pari a Parte_1 Controparte_1
2/6 a favore delle attrici ed il diritto di esse alla restituzione e consegna dei beni ereditari nonché dei frutti loro spettanti a far data dalla apertura della successione della Per_1
[...]
Si costituivano in giudizio i convenuti e CP_3 CP_2 [...]
, contestando l'avverso dedotto e chiedendo l'accertamento della validità e Parte_2 legittimità del testamento azionato, con conseguente rigetto delle domande di controparte.
Con domanda riconvenzionale, chiedevano la condanna di ciascuno degli eredi Pt_1
(quindi di , e ) al pagamento dell'importo Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 di euro 424,33 in favore di e dell'importo di euro 336,94 in favore di CP_2
in ragione del pagamento effettuato da questi a titolo di imposte e tributi CP_3
(pagamento spettante pro quota anche agli eredi in ragione di quanto da loro Pt_1 ereditato).
4 2. Acquisita la ctu espletata in sede di ricorso per A.T.P. in corso di causa n. 3083-1/2021, concernente la datazione dell' inchiostro utilizzato per la redazione del testamento olografo impugnato, espletata ctu calligrafica sul testamento impugnato, sulle conclusioni formulate oralemnete all'udienza del 25.09.2025 la causa è stata riservata alla decisione collegiale.
Profili preliminari
3. In via preliminare, la domanda va dichiarata procedibile, avendo provveduto parte attrice al preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda.
3.1. Ancora in via preliminare va osservato che il presente giudizio è proposto in epoca successiva al pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12307 del
15/06/2015 , per cui si pone in linea con il principio di diritto ivi espresso, secondo cui “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Ciò posto, si passa ad esaminare il merito della vicenda dedotta in giudizio.
La domanda di accertamento della non autenticità del testamento olografo
4. Come è noto l'art. 602 c.c. statuisce al primo comma che “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, va segnalato che con verbale del
06.10.2020 (repertorio n.8037 e raccolta n.5838) il Notaio dava atto della Persona_2 presenza di il quale faceva istanza per la pubblicazione ed il deposito del CP_2 testamento olografo della de cuius Persona_1
Il tenore del testamento, datato 1° dicembre 2010, come trascritto nel verbale del Notaio, risulta essere il seguente: “Col presente testamento in forma olografa, scritto, datato e sottoscritto di mio pugno, io nata a [...] il [...] fu Persona_1 Per_5 dispongo che il negozio di via Fratta n.48 andrà a mio nipote nato a [...]
Santa IA Capua Vetere il 28.01.1960 l'appartamento di via Roberto d'angiò n.3 con il relativo sottotetto e 2 garages andrà a mio nipote nato a [...] il [...]. Controparte_5 CP_3
5 La masseria boschetto andrà divisa in parti uguali tra i miei nipoti , Parte_1 [...]
nati a Sant'Angelo in Formis frazione di Capua rispettivamente il CP_6 Controparte_4
03.05.1957, il 05.06.1962 e il 05.09.1965 fu . La masseria si trova in piana di Per_6 montenerva, tutto quello che ho in casa andrà al mio pronipote di ME nato a [...]
Capua il 31.01.1996. Tutti i miei risparmi verranno divisi in parti uguali tra mia sorella
fu nata a [...] il [...], mio nipote Parte_2 Per_5 di nato a [...] il [...] e mio pronipote CP_3 CP_2 [...] di nato il [...] a [...] ogni mia precedente disposizione CP_2 CP_3 testamentaria.
Santa IA Capua Vetere
01/12/2010 OS . Per_1
Con la prima domanda, le parti attrici hanno chiesto di accertare che la reale data di produzione del testamento olografo a nome di sarebbe posteriore a quella Persona_1 garficamente presente sulla scheda del 01.12.2010, comunque successiva alla data del
14.10.2014, tempo nel quale la de cuius era già affetta da un quadro demenziale grave ed irreversibile e che quindi il testamento era stato redatto nel periodo in cui Persona_1 era affettta da incapacità di intendere e volere.
La richiesta formulata da parte attrice si fonda sulle seguenti considerazioni:
1. con sentenza n. 953/2020 pubblicata il 23.04.2020, il Tribunale Civile di Santa IA Capua
Vetere aveva dichiarato l'interdizione della (giudizio attivato dalle Persona_1 odierne attrici), nel corso del quale la ctu medica, a firma del dott. aveva accertato Per_7 che era affetta da “afasia progressiva primaria da malattia neurodegenerativa Persona_1 tipo Alzheimer dallo stato irreversibile”;
2. il ctu alla pagina 8 affermava che “sulla base della storia clinica anamnestica, della documentazione sanitaria e del verbale Inps del 30.09.2015 con diagnosi di M. di Alzheimer con afasia progressiva cardiopatia ipertensiva incontinenza e riconoscimento indennità di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita decorrenza 14.10.2014 si può ben ritenere che tale quadro clinico possa essere fatto risalire
a tale epoca" (cfr . pagina 8 della ctu a firma del dott. ;
3. in quel giudizio il Per_7 convenuto era stato nominato tutore provvisorio della e che CP_3 Per_1
l'altro convenuto, ovvero risultava essere stato assunto come badante CP_2 della 4. nel giudizio finalizzato alla dichiarazione di interdizione della Per_1 Per_1 era stato redatto in data 26.06.2018 un inventario dei beni della stessa da parte del Notaio
e che in quell'inventario alcuna menzione veniva fatta del testamento Persona_3 oggetto dell'odierno giudizio;
6 Operata la doverosa premessa, il Tribunale ritiene di dover dare risposta, in maniera analitica, alle richieste formulate da parte attrice.
Nel corso dell'odierno procedimento, con ricorso depositato il 6.7.2021 per accertamento tecnico preventivo, parte attrice ha domandato l' “ accertamento mediante applicazione della tecnica Brunelle – per verificare con certezza tecnica la reale data di produzione del Per_8 testamento a firma di ; veiniva quindi conferito primo incarico in data Persona_1
13.10.2021 alla dott.ssa grafologo giudiziario, chiedendo di Persona_9
“accertare la datazione dell'inchiostro utilizzato per la redazione del medesimo testamento e verificare se corrisponda o meno alla data risultante in calce al medesimo testamento, avendo cura di avvalersi di una indagine peritale tale da preservare l'integrità del testamento” .
Occorre a questo punto rilevare che nel corso del primo accesso il notaio depositario del testamento si oppose all'esame chimico mediante prelievo di campioni di inchiostro in quanto parzialmente distruttivo e ritenuto non compatibile con gli obblighi di custode e depositario che a lui incombono; pertanto, con provvedimento del 7.7.2022, il Giudice assegnatario del procedimento in corso di causa, riportandosi a quanto espresso dal ctu nominato secondo cui “il metodo Cantu ha la medesima attendibilità del metodo grafologico sicchè allo stato Per_10 la scelta di una metodo distruttivo in luogo di quella non distruttiva del documento da esaminare appare non fondata da ragioni di logica e o di opportunità”, disponeva il ricorso al metodo grafologico e a utilizzare rilievi strumentali non distruttivi della scheda.
Con successivo provvedimento del 27/07/2022, il successivo Giudice assegnatario del procedimento in corso di causa, nuovamente chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di utilizzo di una indagine chimica, rigettava l'istanza, disponendo procedersi con metodo grafologico non distruttivo e non con esame chimico, avendo gli stessi la medesima affidabilità, come chiarito dal CTU.
Acquisita la documentazione comparativa prodotta dalle parti ed il testamento impugnato, la dott.ssa procedeva all'analisi della scrittura testamentaria con microscopio Per_9 digitale utilizzando il metodo cd. morettiano. La nominata ctu forniva risposta al quesito posto affermando “la scrittura testamentaria è stata redatta da un unico soggetto scrivente e riconducibile alle scritture autografe offerte.La scrittura testamentaria può essere collocata nel periodo che va dal 2010 al 2015 il tipo di esame grafologico non permette di collocarla in un anno preciso ma collocarla soltanto nel periodo antecedente al 2015” (cfr. pagina 21 della ctu dott.ssa . Per_9
7 Come evidenziato dalla visione delle scritture comparative, già “alla data del 07.09.2015 insorge una destrutturazione del movimento che è sempre più evidente nel 2016 risolvendosi con assenza di controllo e coordinazione del movimento”.
Conseguentemente, la scrittura testamentaria deve essere certamente antecedente a questa epoca ed antecedente anche alla data del 14.10.2014 e ciò poiché, se si sposa quanto affermato dal ctu dott. nel suo elaborato, ovvero che il quadro di incapacità possa Per_7 farsi risalire alla data del 14.10.2014, data in cui già vi erano delle complicanze “fisiche” della che non le permettevano di compiere gli atti quotidiani di vita, è evidente Per_1 che tale deficit (che era sicuramente, come detto, anche “fisico”) non si rinviene nella scrittura testamentaria in oggetto, per cui la stessa è sicuramente antecedente a tale epoca, ovvero antecedente al 14.10.2014.
Diverasamente, come detto, le complicaze fisiche si sarebbero riverberate nella scrittura testamentaria in oggetto, in quanto il ctu – in risposta alle osservazioni avanzate sul punto
– messo in luce che “Come dimostrato, nella scrittura autografa già il 07.09.2015 insorge una destrutturazione del movimento. Con rilevanza ancora maggiore nel 2016, non vi è più il controllo della coordinazione del movimento, la firma perde fluidità, non è più chiara e leggibile il movimento perde forza ed incisività rispetto alle scritture relative agli anni precedenti” (cfr. pag.
23 della ctu).
Il Tribunale, analizzate le argomentazioni offerte e sostenute dal ctu nella Per_9 richiamata consulenza, ritiene quindi di poter affermare che non vi è prova certa e tranquillizzante che la data di sottoscrizione del testamento, ovvero 01.12.2010, non corrisponda - a differenza di quanto sostenuto dalle parti attrici - effettivamente alla data della sua "formazione".
Invero, il ctu fornisce al Collegio un “range temporale”, ovvero un intervallo di tempo specificato, ovvero l'arco che va da un momento di inizio a un momento di fine (“dal 2010 al
2015”), ma non consente di giungere alla conclusione avanzata dall'attore, ovvero che la reale data di produzione del testamento olografo fu posteriore a quella garficamente presente sulla scheda del 01.12.2010, comunque successiva alla data del 14.10.2014.
A ciò si aggiunga che il ctu ha attestato che la scheda risulta perfettamente integra sotto tutti gli aspetti chimico-fisici, per cui quello attuale è lo stesso stato della vergatura originaria, non avendo subito alterazioni e/o manipolazioni.(cfr. conclusioni a pag. 41 della ctu depositata in data 8.4.2024).
A fronte di tali conclusioni cui il Tribunale giunge, a nulla valgono le doglianze rappresentate da parte attrice secondo cui doveva essere espletata altra “tipologia” di
8 accertamento, ovvero di natura “chimica” - non possibile per le ragioni già espresse nel corso del giudizio atteso che, tale accertamento, avrebbe compromesso ed alterato in maniera irreversibile il testamento olografo in oggetto.
Invero, secondo la legge notarile all'art. 67 il notaio “ha solo il diritto di permettere l'ispezione
e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati” ; ai sensi del combinato disposto degli art. 1 , 61 , 66 e 70, L.N. incombe sul notaio che abbia ricevuto un atto un generale dovere di custodia e conservazione in perfetto stato del documento, la cui violazione è sazionata secondo le disposizioni degli artt.137 e 142 L.N.
In ottemperanza al generale dovere di custodia enunciato, si ritiene che , proprio in ragione della veste di pubblico depositario del documento , il notaio possa opporre rifiuto all'ispezione, dovendosi preoccupare che gli originali degli atti sottoposti alla predetta ispezione non subiscano sotto alcun profilo danneggiamenti o usura, allo scopo di assicurare la conservazione perfetta dell'atto1.
5. Con l'ulteriore domanda avanzata in via principale parte attrice ha richiesto di accertare che il testamento olografo a nome della de cuius recante la data data Persona_1 del 01.12.2010 e pubblicato il 06.10.2020 dal Notaio al repertorio n.8037, racc. Persona_2
5838, non è stato sottoscritto di pugno dalla de cuius e che quindi il testamento de quo è nullo per difetto della autografia.
Anche su tale richiesta, avanzata in via principale da parte attrice nel genetico atto di citazione, ha offerto risposta il grafologo giudiziario dott.ssa la Persona_9 quale al quesito posto, ha concluso affermando che “il testamento olografo in verifica datato Santa IA Capua Vetere 01/12/2010 è autografo scritto e sottoscritto dalla de cuius (cfr richiamata consulenza alla pagina 41). Ancora: “La Persona_1 sua materiale redazione non può essere ascritta ad altri, in quanto espressione, reale
e fedele, della sua grafomotricità, caratteristiche, specificità e particolarità, che sono connaturate alla gestualità grafica acquisita e radicalizzata nel tempo dall
[...]
” Controparte_7
Ebbene – come evidenziato nell'elaborato tecnico - dette approfondite indagini hanno consentito di rilevare che la scrittura della scheda testamentaria datata 01 dicembre 2010 pubblicata pubblicata dal Notaio è autentica, ovvero vergata da mano della de cuius Per_2
Persona_1 Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU dott.ssa essendo Per_9 stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, condividendo e facendosi proprie le considerazioni contenute nell'elaborato tecnico depositato dalla CTU dott.ssa deve Per_9 ritenersi che il testamento olografo datato 01 dicembre 2010 pubblicato dal Notaio Per_2 rep. 8037- racc. 5838 sia autentico, redatto di pugno dal testatore Persona_1
La natura autentica della scheda testamentaria olografa della de cuius determina il rigetto della domanda di nullità del testamento stesso.
5.1. Ancora il Tribunale osserva, circa la richiesta pur pervenuta da parte attrice di espletamento di nuova ctu, che “il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione non suscettibile di censure in sede di legittimità. Il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, non costituendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio ma avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche competenze tecniche.
La mera manifestazione di dissenso rispetto all'operato del consulente tecnico d'ufficio non è sufficiente a rendere censurabile il diniego del giudice di merito di disporre altra consulenza, essendo necessaria la indicazione di critiche precise e circostanziate mosse all'operato del consulente tali da condurre in caso di accertato fondamento a un giudizio opposto o diverso da quello espresso”
(cfr. Cass 9784 del 22 marzo 2022).
6. Parte attrice ha, ancora, lemantato la lesione del diritto di difesa per violazione da parte del ctu dell'art. 195 cpc.
La doglianza appare prova di fondamento.
La prescrizione di contenuto che si ritrova al secondo comma prevede le osservazioni o le istanze formulate dalle parti ex art. 194 del c.p.c. debbono essere inserite nell'elaborato del c.t.u. (ovvero allegate, se redatte per iscritto); a ben vedere, il consulente tecnico nominato ha rispettato tutti i dettami dell'art. 195 cpc in quanto, acquisite le osservazioni mosse dal ctp di parte dott. nel termine stabilito, ha dato risposta alle stesse nella depositata Per_11 consulenza. Non può dirsi inverata, quindi, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto di difesa e della procedura dettata dal 195 cpc, (anche in considerazione di quanto stabilito sul punto dalla pronunzia a SSUU n. 5624 del 21.02.2022 secondo cui il secondo termine di
10 cui all'art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria, alla parte non è precluso sollevare osservazioni e rilievi -che non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento di formazione della
CTU - anche in comparsa conclusionale o in appello.)
La menzione e la rispsta a tali osservazioni rende valida la consulenza , non essendosi integrata alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto – come detto - alla parte non è precluso sollevare osservazioni e rilievi (che non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento di formazione della CTU) anche in comparsa conclusionale o in appello.
La domanda di annullamento del testamento per incapacità ex art. 428 c.c.
6. Occorre a questo punto passare ad esaminare quanto richiesto in via subordinata da parte attrice, ovvero accertare che il testamento indicato va comunque annullato in quanto la infermità della era insorta ben prima del 01.12.2010 e che quindi, per naturale Persona_1 evoluzione della patologia, già alla data del 01.12.2010 poteva ritenersi compromessa la capacità di intendere e volere della Per_1
Come prima anticipato, il tema della infermità della de cuius è stato introdotto Per_1 nell'odierno giudizio da parte attrice, la quale ha fatto riferimento alla sentenza dichiarativa dell'interdizione della e la ctu espletata in quel giudizio. Per_1
Parte attrice ha dunque sostenuto che tale incapacità fosse già esistente alla data di redazione del testamento ( 01/12/2010), mirando a desumere l'incapacità della testatrice dall'infermità accertata successivamente dal Tribunale con sentenza del 2020.
6.1. Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'art. 591 c.c. Sono incapaci di testare
[…] 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius , bensì la prova che a cagione di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice il soggetto sia privo in modo assoluto al momento della redazione dell'atto di ultima volontà della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e volere, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa, vale a
11 dire che l'atto sia fonte di grave pregiudizio all'incapace e che sussista la mala fede dell'altro contraente.
È comune alle due impugnative, invece, il presupposto dell'alterazione delle facoltà mentali, per cui possono estendersi i relativi principi di diritto, ormai consolidati in giurisprudenza, con particolare riferimento alla riconosciuta possibilità che la menomazione rimanga circoscritta alla sfera intellettiva o volitiva, a condizione che risulti, comunque, grandemente diminuita la capacità della persona di determinarsi coscientemente al compimento dell'atto, in ragione di una perturbazione del processo di formazione della volontà, impedita da un grave affievolimento delle relative facoltà, sia pur senza necessità che si giunga a una totale privazione (Cass. n. 12532/2011 e prec. conf.).
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio per cui
“l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 9081 del
2010). Invero, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass.
n. 8079 del 2005; Cass. n. 9508 del 2005; Cass. n. 17130/2011 e prec. conf.; ex multis Cass ord 22 gennaio 2019 n.1682, Trib Reggio Emilia n.497/2025, Trib Roma n.4716/2023).
6.2. Calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso posto all'attenzione del
Collegio, parte attrice aveva l'onere di dimostrare, in modo preciso e rigoroso, la sussistenza di una grave compromissione delle capacità cognitive della defunta, tale da determinare un vero e proprio stato di incapacità al momento in cui, nel dicembre 2010, fu redatto il testamento. Invero, l'incapacità non può essere desunta da infermità in tempo o successivo ma deve sussistere al momento del compimento dell'atto; inoltre l'incapacità deve essere di un'intensità tale da sopprimere l'attitudine del soggetto a determinarsi liberamente e coscientemente.
Tanto premesso, il Tribunale reputa che tale onere non sia stato assolto da parte attrice che alcuna prova certa e tranquillizzante ha offerto sul punto.
12 Sotto un primo aspetto, occorre rimarcare che alcuna prova orale è stata articolata sul punto (essenosi la parte limitata a richiedere ammissione di prova testimoniale contraria a quella diretta richiesta dai convenuti), inoltre, le argomentazioni volte a desumere la incapacità dalle conclusioni raggiunte dal ctu dott. non appaiono sufficienti in Per_7 quanto il medico incaricato dal Tribunale nel giudizio di interdizione non ebbe modo di visitare in quel tempo la e si basò sul verbale dell'Inps che riconosceva Per_1
l'indennità di accompagnamento (documentazione visionata ed acquisita dal dott. . Per_7
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 non prova l'incapacità naturale, bensì la presuppone come requisito fondamentale per la sua erogazione, in quanto essa “ non compete ai soggetti che, per una grave infermità psichica, abbisognano di continua sorveglianza”
(cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9878 del 20 luglio 2001).
In ragione delle argomentazioni espresse, quindi, non vi è prova della incapacità d' intendere e di volere del testatore.
La domanda riconvenzionale
7. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti CP_3 [...]
di condanna degli eredi ( e ) al pagamento CP_2 Pt_1 Parte_1 CP_1 CP_4 delle somme indicate quali spese sostenute/anticipate dai ma dovute da tutti gli CP_2 eredi ritiene il Tribunale che la stessa vada rigettata. Per_1
Si richiamano sul punto le argomentazioni già in parte espresse nella ordinanza emessa nel corso del giudizio, ritenendo che la mancanza di documentazione necessaria idonea a sostenere la prova circa l'effettivo esborso delle somme tutt'uno con la mancata prova del calcolo di ripartizione tra gli eredi (e quindi la correttezza del calcolo circa le somme richieste ai conduca al rigetto della domanda in riconvenzionale avanzata. Pt_1
Per ciò che concerne le spese di lite, la soccombenza reciporca e l'obiettiva peculiarità della questione inducono il Tribunale a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Le spese del procedimento di atp in corso di causa e quell occorse per le stesure delle ctu vanno poste definitvaamnte a carico di parte attrice, risultata soccombente in ordine alle domande avanzate in ordine alla autenticità del testamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe così provvede:
13 1) rigetta le domande proposte da e Parte_1 Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_3
CP_2
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
4) pone a carico di parte attrice le spese occorse per le stesure delle ctu;
5) pone a carico di parte attrice le spese del procedimento di atp in corso di causa che lqiuida in euro 3.056,00 in favore di caiscuna delle parti convenute, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Santa IA Capua Vetere, così deciso in data 13.10.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Renata Russo dott. Giovanni D'Onofrio
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Ufficio Studi Notarile del 21 luglio 2007, quesito n. 321/2007 -C.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I Sezione Civile
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott. Diego Dinardo Giudice dott.ssa Renata Russo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 3083/2021 R.G. avente ad oggetto: cause di impugnazione di testamenti
e riduzione per lesione di legittima
TRA
, nata a [...] il [...] (CF: e Parte_1 C.F._1 [...]
nata a [...] il [...] (CF: ), rappresentate e CP_1 C.F._2 difese, giusto mandato in atti (a margine dell'atto di citazione), dall'avv. Costantino
GL (CF: ), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._3 difensore sito in Santa IA Capua Vetere alla traversa Mario Fiore, Pal. VE;
- attrici - convenute in riconvenzionale -
E
nato a [...] il [...] (CF: ), CP_2 C.F._4 CP_3
nato a [...] il [...] (CF:
[...]
), , nata a [...] il C.F._5 Parte_2
10.06.1939 (CF: ), rappresentati e difesi, coma da mandato in atti, C.F._6 dagli avv.ti Carmela De Franciscis (CF: e Marco Mancini (CF: C.F._7
1 , elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Caserta alla via C.F._8
Roma n.11, Parco Europa;
- convenuti – attori in riconvenzionale -
NONCHE'
, da Santa IA Capua Vetere alla via d'Angiò n.106 Controparte_4
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti
All'udienza del 25.09.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 30 marzo 2021, e Parte_1 [...]
quali eredi di (nata il [...] e deceduta in Santa IA CP_1 Persona_1
Capua Vetere il 19.09.2020) citavano in giudizio (germana della de Parte_2 cuius), e (rispettivamente nipote e pronipote della de cuius) CP_3 CP_2 nonché (nipote della de cuius e fratello delle attrici, quale litisconsorte Controparte_4 necessario), esponendo quanto segue:
- a seguito del decesso della zia con verbale del 06/10/2020 Persona_1
(Repertorio n. 8037 - Raccolta n. 5838), il Notaio eseguiva la pubblicazione Persona_2 ed il successivo deposito di testamento olografo della predetta de cuius, con il quale la stessa disponeva dei propri beni lasciando in eredità il negozio in S. IA C.V. via Fratta
n. 48 al nipote l'appartamento in S. IA C.V. alla via Roberto d'Angiò n. CP_3
3 con il relativo sottotetto e n. 2 garages al pronipote , la Controparte_5
MA BO in Piano di Monte Verna ai nipoti , Parte_1 Controparte_1
tutto quanto la de cuius aveva in casa veniva lasciato in favore del Controparte_4 pronipote mentre tutti i risparmi erano da dividersi in parti uguali alla CP_2 sorella al nipote ed al pronipote Parte_2 CP_3 CP_2 revocando ogni precedente disposizione testamentaria;
2 - con sentenza n. 953/2020, pubblicata il 23/04/2020, il Tribunale Civile di S. IA
C.V. aveva dichiarato l'interdizione di sulla scorta di C.T.U. medico - Persona_1 legale accertante che la medesima era afflitta da afasia progressiva primaria da malattia neuro vegetativa tipo Alzheimer il cui stato risultava irreversibile;
- nel giudizio di interdizione era stato nominato tutore provvisorio dell'interdicenda il convenuto e risultava essere stato assunto, come badante di CP_3 Per_1
l'altro convenuto (figlio di;
[...] CP_2 CP_3
- era stato espletato, in data 26.06.2018, accurato inventario da parte del Notaio nel quale non v'era traccia né menzione di tale testamento;
Persona_3
- su richiesta delle attrici, il Tribunale di S. IA C.V. nominava procuratore speciale che promuoveva procedimento civile (n. 3609/2020 R.G.a.c. del Tribunale di S.
IA C.V.) ad oggetto accertamento e declaratoria che due polizze sottoscritte da nell'anno 2015 (rispettivamente con Intesa San Paolo Vita per € Persona_1
11.200,00 e Gruppo Unicredit per € 60.000,00) costituivano donazioni indirette in favore del beneficiario/odierno convenuto e che, all'atto della loro sottoscrizione, CP_3 era incapace di intendere e di volere onde dette polizze andavano Persona_1 annullate;
- tale procedimento veniva interrotto all'udienza del 25/01/2021 a seguito del dichiarato decesso di Persona_1
- il C.T. grafico di parte attrice reputava che il testamento in questione sarebbe stato redatto da mano unica, diversa da quella di cui a tutta la grafia offerta in verificazione;
sarebbe stato redatto da persona biologicamente ed anagrafìcamente più giovane di che alla data dell'olografo (01 dicembre 2010) aveva oltre 76 Persona_1 anni;
che sarebbe stato redatto in base ai principi di grafologia somatica da persona di sesso maschile;
che in base a quanto rilevato tramite le riprese fotografiche ai raggi IR e che sarebbe stato redatto in una data ben posteriore a quella su di esso indicata del 01 dicembre 2010 e che pertanto il testamento era da considerarsi nullo;
- in via gradata, le attrici assumevano l'incapacità di intendere e volere della de cuius acclarata con sentenza n. 953/2020 del Tribunale di S. IA C.V. sulla Persona_1 scorta della afasia progressiva primaria da malattia neurovegetativa tipo Alzheimer, evoluta in un grave quadro demenziale per tabulas risultante dall'ottobre 2014, con conseguente incapacità di intendere e di volere;
- il testamento risalirebbe ad epoca successiva all'ottobre 2014 e pertanto era affetto da invalidità per emergente/documentata incapacità di intendere e di volere di Per_1
3 ; tale tesi era avvalorata dalla relazione di parte del dott. , a Per_1 Persona_4 parere del quale era possibile che l'incapacità di intendere e di volere affliggesse Per_1 già il 01.12.2010 (data indicata nel testamento a suo nome), sì da comunque e non di
[...] meno risultarne inficiata la validità del medesimo testamento .
Le attrici adivano il Tribunale chiedendo dunque:
a) di accertare che il testamento olografo a nome della de cuius recante la Persona_1 data data del 01.12.2010 e pubblicato il 06.10.2020 dal Notaio al repertorio Persona_2
n.8037, racc. 5838, non era stato sottoscritto di pugno dalla de cuius e che quindi il testamento era nullo per difetto della autografia;
b) ovvero di accertare che la data di produzione del testamento olografo a nome di non era quella del 01.12.2010 ma una data posteriore, comunque Persona_1 successiva alla data del 14.10.2014, data dalla quale risulta per tabulas che la era Per_1 già affetta da un quadro demenziale grave ed irreversibile e che quindi il testamento andava annullato per incapacità di intendere e volere della Persona_1
c) in via gradata, di accertare che il testamento indicato andava comunque annullato in quanto la infermità della era insorta ben prima del 01.12.2010 e che Persona_1 quindi, per naturale evoluzione della patologia, già alla data del 01.12.2010 poteva ritenersi compromessa la capacità di intendere e volere della Per_1
Per l'effetto, chiedevano pronunziare la devoluzione per legge della successione della de cuius apertasi il 19.09.2010 e la qualità di eredi legittime delle attrici Persona_1
e con accertamento della spettanza della quota pari a Parte_1 Controparte_1
2/6 a favore delle attrici ed il diritto di esse alla restituzione e consegna dei beni ereditari nonché dei frutti loro spettanti a far data dalla apertura della successione della Per_1
[...]
Si costituivano in giudizio i convenuti e CP_3 CP_2 [...]
, contestando l'avverso dedotto e chiedendo l'accertamento della validità e Parte_2 legittimità del testamento azionato, con conseguente rigetto delle domande di controparte.
Con domanda riconvenzionale, chiedevano la condanna di ciascuno degli eredi Pt_1
(quindi di , e ) al pagamento dell'importo Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 di euro 424,33 in favore di e dell'importo di euro 336,94 in favore di CP_2
in ragione del pagamento effettuato da questi a titolo di imposte e tributi CP_3
(pagamento spettante pro quota anche agli eredi in ragione di quanto da loro Pt_1 ereditato).
4 2. Acquisita la ctu espletata in sede di ricorso per A.T.P. in corso di causa n. 3083-1/2021, concernente la datazione dell' inchiostro utilizzato per la redazione del testamento olografo impugnato, espletata ctu calligrafica sul testamento impugnato, sulle conclusioni formulate oralemnete all'udienza del 25.09.2025 la causa è stata riservata alla decisione collegiale.
Profili preliminari
3. In via preliminare, la domanda va dichiarata procedibile, avendo provveduto parte attrice al preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda.
3.1. Ancora in via preliminare va osservato che il presente giudizio è proposto in epoca successiva al pronunciamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12307 del
15/06/2015 , per cui si pone in linea con il principio di diritto ivi espresso, secondo cui “La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo”.
Ciò posto, si passa ad esaminare il merito della vicenda dedotta in giudizio.
La domanda di accertamento della non autenticità del testamento olografo
4. Come è noto l'art. 602 c.c. statuisce al primo comma che “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore”.
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale, va segnalato che con verbale del
06.10.2020 (repertorio n.8037 e raccolta n.5838) il Notaio dava atto della Persona_2 presenza di il quale faceva istanza per la pubblicazione ed il deposito del CP_2 testamento olografo della de cuius Persona_1
Il tenore del testamento, datato 1° dicembre 2010, come trascritto nel verbale del Notaio, risulta essere il seguente: “Col presente testamento in forma olografa, scritto, datato e sottoscritto di mio pugno, io nata a [...] il [...] fu Persona_1 Per_5 dispongo che il negozio di via Fratta n.48 andrà a mio nipote nato a [...]
Santa IA Capua Vetere il 28.01.1960 l'appartamento di via Roberto d'angiò n.3 con il relativo sottotetto e 2 garages andrà a mio nipote nato a [...] il [...]. Controparte_5 CP_3
5 La masseria boschetto andrà divisa in parti uguali tra i miei nipoti , Parte_1 [...]
nati a Sant'Angelo in Formis frazione di Capua rispettivamente il CP_6 Controparte_4
03.05.1957, il 05.06.1962 e il 05.09.1965 fu . La masseria si trova in piana di Per_6 montenerva, tutto quello che ho in casa andrà al mio pronipote di ME nato a [...]
Capua il 31.01.1996. Tutti i miei risparmi verranno divisi in parti uguali tra mia sorella
fu nata a [...] il [...], mio nipote Parte_2 Per_5 di nato a [...] il [...] e mio pronipote CP_3 CP_2 [...] di nato il [...] a [...] ogni mia precedente disposizione CP_2 CP_3 testamentaria.
Santa IA Capua Vetere
01/12/2010 OS . Per_1
Con la prima domanda, le parti attrici hanno chiesto di accertare che la reale data di produzione del testamento olografo a nome di sarebbe posteriore a quella Persona_1 garficamente presente sulla scheda del 01.12.2010, comunque successiva alla data del
14.10.2014, tempo nel quale la de cuius era già affetta da un quadro demenziale grave ed irreversibile e che quindi il testamento era stato redatto nel periodo in cui Persona_1 era affettta da incapacità di intendere e volere.
La richiesta formulata da parte attrice si fonda sulle seguenti considerazioni:
1. con sentenza n. 953/2020 pubblicata il 23.04.2020, il Tribunale Civile di Santa IA Capua
Vetere aveva dichiarato l'interdizione della (giudizio attivato dalle Persona_1 odierne attrici), nel corso del quale la ctu medica, a firma del dott. aveva accertato Per_7 che era affetta da “afasia progressiva primaria da malattia neurodegenerativa Persona_1 tipo Alzheimer dallo stato irreversibile”;
2. il ctu alla pagina 8 affermava che “sulla base della storia clinica anamnestica, della documentazione sanitaria e del verbale Inps del 30.09.2015 con diagnosi di M. di Alzheimer con afasia progressiva cardiopatia ipertensiva incontinenza e riconoscimento indennità di accompagnamento non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita decorrenza 14.10.2014 si può ben ritenere che tale quadro clinico possa essere fatto risalire
a tale epoca" (cfr . pagina 8 della ctu a firma del dott. ;
3. in quel giudizio il Per_7 convenuto era stato nominato tutore provvisorio della e che CP_3 Per_1
l'altro convenuto, ovvero risultava essere stato assunto come badante CP_2 della 4. nel giudizio finalizzato alla dichiarazione di interdizione della Per_1 Per_1 era stato redatto in data 26.06.2018 un inventario dei beni della stessa da parte del Notaio
e che in quell'inventario alcuna menzione veniva fatta del testamento Persona_3 oggetto dell'odierno giudizio;
6 Operata la doverosa premessa, il Tribunale ritiene di dover dare risposta, in maniera analitica, alle richieste formulate da parte attrice.
Nel corso dell'odierno procedimento, con ricorso depositato il 6.7.2021 per accertamento tecnico preventivo, parte attrice ha domandato l' “ accertamento mediante applicazione della tecnica Brunelle – per verificare con certezza tecnica la reale data di produzione del Per_8 testamento a firma di ; veiniva quindi conferito primo incarico in data Persona_1
13.10.2021 alla dott.ssa grafologo giudiziario, chiedendo di Persona_9
“accertare la datazione dell'inchiostro utilizzato per la redazione del medesimo testamento e verificare se corrisponda o meno alla data risultante in calce al medesimo testamento, avendo cura di avvalersi di una indagine peritale tale da preservare l'integrità del testamento” .
Occorre a questo punto rilevare che nel corso del primo accesso il notaio depositario del testamento si oppose all'esame chimico mediante prelievo di campioni di inchiostro in quanto parzialmente distruttivo e ritenuto non compatibile con gli obblighi di custode e depositario che a lui incombono; pertanto, con provvedimento del 7.7.2022, il Giudice assegnatario del procedimento in corso di causa, riportandosi a quanto espresso dal ctu nominato secondo cui “il metodo Cantu ha la medesima attendibilità del metodo grafologico sicchè allo stato Per_10 la scelta di una metodo distruttivo in luogo di quella non distruttiva del documento da esaminare appare non fondata da ragioni di logica e o di opportunità”, disponeva il ricorso al metodo grafologico e a utilizzare rilievi strumentali non distruttivi della scheda.
Con successivo provvedimento del 27/07/2022, il successivo Giudice assegnatario del procedimento in corso di causa, nuovamente chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di utilizzo di una indagine chimica, rigettava l'istanza, disponendo procedersi con metodo grafologico non distruttivo e non con esame chimico, avendo gli stessi la medesima affidabilità, come chiarito dal CTU.
Acquisita la documentazione comparativa prodotta dalle parti ed il testamento impugnato, la dott.ssa procedeva all'analisi della scrittura testamentaria con microscopio Per_9 digitale utilizzando il metodo cd. morettiano. La nominata ctu forniva risposta al quesito posto affermando “la scrittura testamentaria è stata redatta da un unico soggetto scrivente e riconducibile alle scritture autografe offerte.La scrittura testamentaria può essere collocata nel periodo che va dal 2010 al 2015 il tipo di esame grafologico non permette di collocarla in un anno preciso ma collocarla soltanto nel periodo antecedente al 2015” (cfr. pagina 21 della ctu dott.ssa . Per_9
7 Come evidenziato dalla visione delle scritture comparative, già “alla data del 07.09.2015 insorge una destrutturazione del movimento che è sempre più evidente nel 2016 risolvendosi con assenza di controllo e coordinazione del movimento”.
Conseguentemente, la scrittura testamentaria deve essere certamente antecedente a questa epoca ed antecedente anche alla data del 14.10.2014 e ciò poiché, se si sposa quanto affermato dal ctu dott. nel suo elaborato, ovvero che il quadro di incapacità possa Per_7 farsi risalire alla data del 14.10.2014, data in cui già vi erano delle complicanze “fisiche” della che non le permettevano di compiere gli atti quotidiani di vita, è evidente Per_1 che tale deficit (che era sicuramente, come detto, anche “fisico”) non si rinviene nella scrittura testamentaria in oggetto, per cui la stessa è sicuramente antecedente a tale epoca, ovvero antecedente al 14.10.2014.
Diverasamente, come detto, le complicaze fisiche si sarebbero riverberate nella scrittura testamentaria in oggetto, in quanto il ctu – in risposta alle osservazioni avanzate sul punto
– messo in luce che “Come dimostrato, nella scrittura autografa già il 07.09.2015 insorge una destrutturazione del movimento. Con rilevanza ancora maggiore nel 2016, non vi è più il controllo della coordinazione del movimento, la firma perde fluidità, non è più chiara e leggibile il movimento perde forza ed incisività rispetto alle scritture relative agli anni precedenti” (cfr. pag.
23 della ctu).
Il Tribunale, analizzate le argomentazioni offerte e sostenute dal ctu nella Per_9 richiamata consulenza, ritiene quindi di poter affermare che non vi è prova certa e tranquillizzante che la data di sottoscrizione del testamento, ovvero 01.12.2010, non corrisponda - a differenza di quanto sostenuto dalle parti attrici - effettivamente alla data della sua "formazione".
Invero, il ctu fornisce al Collegio un “range temporale”, ovvero un intervallo di tempo specificato, ovvero l'arco che va da un momento di inizio a un momento di fine (“dal 2010 al
2015”), ma non consente di giungere alla conclusione avanzata dall'attore, ovvero che la reale data di produzione del testamento olografo fu posteriore a quella garficamente presente sulla scheda del 01.12.2010, comunque successiva alla data del 14.10.2014.
A ciò si aggiunga che il ctu ha attestato che la scheda risulta perfettamente integra sotto tutti gli aspetti chimico-fisici, per cui quello attuale è lo stesso stato della vergatura originaria, non avendo subito alterazioni e/o manipolazioni.(cfr. conclusioni a pag. 41 della ctu depositata in data 8.4.2024).
A fronte di tali conclusioni cui il Tribunale giunge, a nulla valgono le doglianze rappresentate da parte attrice secondo cui doveva essere espletata altra “tipologia” di
8 accertamento, ovvero di natura “chimica” - non possibile per le ragioni già espresse nel corso del giudizio atteso che, tale accertamento, avrebbe compromesso ed alterato in maniera irreversibile il testamento olografo in oggetto.
Invero, secondo la legge notarile all'art. 67 il notaio “ha solo il diritto di permettere l'ispezione
e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati” ; ai sensi del combinato disposto degli art. 1 , 61 , 66 e 70, L.N. incombe sul notaio che abbia ricevuto un atto un generale dovere di custodia e conservazione in perfetto stato del documento, la cui violazione è sazionata secondo le disposizioni degli artt.137 e 142 L.N.
In ottemperanza al generale dovere di custodia enunciato, si ritiene che , proprio in ragione della veste di pubblico depositario del documento , il notaio possa opporre rifiuto all'ispezione, dovendosi preoccupare che gli originali degli atti sottoposti alla predetta ispezione non subiscano sotto alcun profilo danneggiamenti o usura, allo scopo di assicurare la conservazione perfetta dell'atto1.
5. Con l'ulteriore domanda avanzata in via principale parte attrice ha richiesto di accertare che il testamento olografo a nome della de cuius recante la data data Persona_1 del 01.12.2010 e pubblicato il 06.10.2020 dal Notaio al repertorio n.8037, racc. Persona_2
5838, non è stato sottoscritto di pugno dalla de cuius e che quindi il testamento de quo è nullo per difetto della autografia.
Anche su tale richiesta, avanzata in via principale da parte attrice nel genetico atto di citazione, ha offerto risposta il grafologo giudiziario dott.ssa la Persona_9 quale al quesito posto, ha concluso affermando che “il testamento olografo in verifica datato Santa IA Capua Vetere 01/12/2010 è autografo scritto e sottoscritto dalla de cuius (cfr richiamata consulenza alla pagina 41). Ancora: “La Persona_1 sua materiale redazione non può essere ascritta ad altri, in quanto espressione, reale
e fedele, della sua grafomotricità, caratteristiche, specificità e particolarità, che sono connaturate alla gestualità grafica acquisita e radicalizzata nel tempo dall
[...]
” Controparte_7
Ebbene – come evidenziato nell'elaborato tecnico - dette approfondite indagini hanno consentito di rilevare che la scrittura della scheda testamentaria datata 01 dicembre 2010 pubblicata pubblicata dal Notaio è autentica, ovvero vergata da mano della de cuius Per_2
Persona_1 Il Tribunale ritiene di condividere le considerazioni del CTU dott.ssa essendo Per_9 stata ampiamente particolareggiata ed approfondita l'indagine tecnica che ha condotto alle conclusioni riportate nell'elaborato ed essendo tali conclusioni pienamente coerenti con le premesse metodologiche esposte.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, condividendo e facendosi proprie le considerazioni contenute nell'elaborato tecnico depositato dalla CTU dott.ssa deve Per_9 ritenersi che il testamento olografo datato 01 dicembre 2010 pubblicato dal Notaio Per_2 rep. 8037- racc. 5838 sia autentico, redatto di pugno dal testatore Persona_1
La natura autentica della scheda testamentaria olografa della de cuius determina il rigetto della domanda di nullità del testamento stesso.
5.1. Ancora il Tribunale osserva, circa la richiesta pur pervenuta da parte attrice di espletamento di nuova ctu, che “il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni, in quanto l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione non suscettibile di censure in sede di legittimità. Il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, non costituendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio ma avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche competenze tecniche.
La mera manifestazione di dissenso rispetto all'operato del consulente tecnico d'ufficio non è sufficiente a rendere censurabile il diniego del giudice di merito di disporre altra consulenza, essendo necessaria la indicazione di critiche precise e circostanziate mosse all'operato del consulente tali da condurre in caso di accertato fondamento a un giudizio opposto o diverso da quello espresso”
(cfr. Cass 9784 del 22 marzo 2022).
6. Parte attrice ha, ancora, lemantato la lesione del diritto di difesa per violazione da parte del ctu dell'art. 195 cpc.
La doglianza appare prova di fondamento.
La prescrizione di contenuto che si ritrova al secondo comma prevede le osservazioni o le istanze formulate dalle parti ex art. 194 del c.p.c. debbono essere inserite nell'elaborato del c.t.u. (ovvero allegate, se redatte per iscritto); a ben vedere, il consulente tecnico nominato ha rispettato tutti i dettami dell'art. 195 cpc in quanto, acquisite le osservazioni mosse dal ctp di parte dott. nel termine stabilito, ha dato risposta alle stesse nella depositata Per_11 consulenza. Non può dirsi inverata, quindi, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto di difesa e della procedura dettata dal 195 cpc, (anche in considerazione di quanto stabilito sul punto dalla pronunzia a SSUU n. 5624 del 21.02.2022 secondo cui il secondo termine di
10 cui all'art. 195 c.p.c. ha natura ordinatoria, alla parte non è precluso sollevare osservazioni e rilievi -che non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento di formazione della
CTU - anche in comparsa conclusionale o in appello.)
La menzione e la rispsta a tali osservazioni rende valida la consulenza , non essendosi integrata alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto – come detto - alla parte non è precluso sollevare osservazioni e rilievi (che non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento di formazione della CTU) anche in comparsa conclusionale o in appello.
La domanda di annullamento del testamento per incapacità ex art. 428 c.c.
6. Occorre a questo punto passare ad esaminare quanto richiesto in via subordinata da parte attrice, ovvero accertare che il testamento indicato va comunque annullato in quanto la infermità della era insorta ben prima del 01.12.2010 e che quindi, per naturale Persona_1 evoluzione della patologia, già alla data del 01.12.2010 poteva ritenersi compromessa la capacità di intendere e volere della Per_1
Come prima anticipato, il tema della infermità della de cuius è stato introdotto Per_1 nell'odierno giudizio da parte attrice, la quale ha fatto riferimento alla sentenza dichiarativa dell'interdizione della e la ctu espletata in quel giudizio. Per_1
Parte attrice ha dunque sostenuto che tale incapacità fosse già esistente alla data di redazione del testamento ( 01/12/2010), mirando a desumere l'incapacità della testatrice dall'infermità accertata successivamente dal Tribunale con sentenza del 2020.
6.1. Al riguardo occorre premettere che ai sensi dell'art. 591 c.c. Sono incapaci di testare
[…] 3) quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.
L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius , bensì la prova che a cagione di una infermità transitoria o permanente ovvero di altra causa perturbatrice il soggetto sia privo in modo assoluto al momento della redazione dell'atto di ultima volontà della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e volere, senza che siano richiesti gli ulteriori, prescritti in generale dall'art. 428 c.c. ai fini dell'annullamento dei contratti per identica causa, vale a
11 dire che l'atto sia fonte di grave pregiudizio all'incapace e che sussista la mala fede dell'altro contraente.
È comune alle due impugnative, invece, il presupposto dell'alterazione delle facoltà mentali, per cui possono estendersi i relativi principi di diritto, ormai consolidati in giurisprudenza, con particolare riferimento alla riconosciuta possibilità che la menomazione rimanga circoscritta alla sfera intellettiva o volitiva, a condizione che risulti, comunque, grandemente diminuita la capacità della persona di determinarsi coscientemente al compimento dell'atto, in ragione di una perturbazione del processo di formazione della volontà, impedita da un grave affievolimento delle relative facoltà, sia pur senza necessità che si giunga a una totale privazione (Cass. n. 12532/2011 e prec. conf.).
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidato il principio per cui
“l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 9081 del
2010). Invero, posto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità
l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso è compito di chi vuole avvalersi del testamento dimostrare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo” (Cass.
n. 8079 del 2005; Cass. n. 9508 del 2005; Cass. n. 17130/2011 e prec. conf.; ex multis Cass ord 22 gennaio 2019 n.1682, Trib Reggio Emilia n.497/2025, Trib Roma n.4716/2023).
6.2. Calando le sovraesposte coordinate ermeneutiche al caso posto all'attenzione del
Collegio, parte attrice aveva l'onere di dimostrare, in modo preciso e rigoroso, la sussistenza di una grave compromissione delle capacità cognitive della defunta, tale da determinare un vero e proprio stato di incapacità al momento in cui, nel dicembre 2010, fu redatto il testamento. Invero, l'incapacità non può essere desunta da infermità in tempo o successivo ma deve sussistere al momento del compimento dell'atto; inoltre l'incapacità deve essere di un'intensità tale da sopprimere l'attitudine del soggetto a determinarsi liberamente e coscientemente.
Tanto premesso, il Tribunale reputa che tale onere non sia stato assolto da parte attrice che alcuna prova certa e tranquillizzante ha offerto sul punto.
12 Sotto un primo aspetto, occorre rimarcare che alcuna prova orale è stata articolata sul punto (essenosi la parte limitata a richiedere ammissione di prova testimoniale contraria a quella diretta richiesta dai convenuti), inoltre, le argomentazioni volte a desumere la incapacità dalle conclusioni raggiunte dal ctu dott. non appaiono sufficienti in Per_7 quanto il medico incaricato dal Tribunale nel giudizio di interdizione non ebbe modo di visitare in quel tempo la e si basò sul verbale dell'Inps che riconosceva Per_1
l'indennità di accompagnamento (documentazione visionata ed acquisita dal dott. . Per_7
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, l'indennità di accompagnamento prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 non prova l'incapacità naturale, bensì la presuppone come requisito fondamentale per la sua erogazione, in quanto essa “ non compete ai soggetti che, per una grave infermità psichica, abbisognano di continua sorveglianza”
(cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 9878 del 20 luglio 2001).
In ragione delle argomentazioni espresse, quindi, non vi è prova della incapacità d' intendere e di volere del testatore.
La domanda riconvenzionale
7. Quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti CP_3 [...]
di condanna degli eredi ( e ) al pagamento CP_2 Pt_1 Parte_1 CP_1 CP_4 delle somme indicate quali spese sostenute/anticipate dai ma dovute da tutti gli CP_2 eredi ritiene il Tribunale che la stessa vada rigettata. Per_1
Si richiamano sul punto le argomentazioni già in parte espresse nella ordinanza emessa nel corso del giudizio, ritenendo che la mancanza di documentazione necessaria idonea a sostenere la prova circa l'effettivo esborso delle somme tutt'uno con la mancata prova del calcolo di ripartizione tra gli eredi (e quindi la correttezza del calcolo circa le somme richieste ai conduca al rigetto della domanda in riconvenzionale avanzata. Pt_1
Per ciò che concerne le spese di lite, la soccombenza reciporca e l'obiettiva peculiarità della questione inducono il Tribunale a ritenere sussistenti giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese di lite.
Le spese del procedimento di atp in corso di causa e quell occorse per le stesure delle ctu vanno poste definitvaamnte a carico di parte attrice, risultata soccombente in ordine alle domande avanzate in ordine alla autenticità del testamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe così provvede:
13 1) rigetta le domande proposte da e Parte_1 Controparte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e CP_3
CP_2
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
4) pone a carico di parte attrice le spese occorse per le stesure delle ctu;
5) pone a carico di parte attrice le spese del procedimento di atp in corso di causa che lqiuida in euro 3.056,00 in favore di caiscuna delle parti convenute, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Santa IA Capua Vetere, così deciso in data 13.10.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Renata Russo dott. Giovanni D'Onofrio
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Ufficio Studi Notarile del 21 luglio 2007, quesito n. 321/2007 -C.
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