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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13383/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13383/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , , nata
[...] C.F._2 Controparte_1
a Napoli il 24.11.1969, c.f. , nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
15.05.1973, c.f. , , nato a [...] il C.F._4 Controparte_3
05.03.1977, c.f. , tutti n.q. di eredi legittimi di , nata C.F._5 Persona_1 ad OL (NA) il 02.06.1944, c.f. , deceduta ab intestato in AS (NA) C.F._6 in data 01.04.2022, rapp.ti e difesi dall'Avv.to Adriana Di Gennaro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa CP_5
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 gli istanti in epigrafe, quali eredi di nata Persona_1
a Napoli il 02.06.44 e ivi deceduta ab intestato in data 01.04.22 esponevano di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della de cuius;
che il procedimento iscritto al n. R.G. 12304/2022 si era concluso con omologa positiva del
23.11.2023 di riconoscimento del requisito sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/11/21 al decesso del 01/04/22; che nonostante la notifica in data 6.03.2024 del decreto di omologa, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione in favore di essi istanti, nella CP_4 qualità di eredi.
Pertanto, con il predetto atto chiedevano condannarsi l' al pagamento dei ratei di indennità di CP_4 accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa e fino al decesso del de cuius, per l'importo di € 3.140,84 (rateo per numero di mesi riconosciuti) oltre interessi legali, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_4 contendere, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore degli eredi in data 08/11/2024
e il pagamento della stessa in data 20/12/2024, in favore dell'erede in qualità di Parte_1 delegato, come si evince dalla documentazione allegata.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione a partire dal mese di dicembre 2024 (cfr. modello TE08 del 8.11.2024 e prospetto relativo al pagamento della prestazione in data 20.12.2024), abbia soddisfatto la pretesa dei ricorrenti, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notifica del ricorso all' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Aversa, 21.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13383/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , , nata
[...] C.F._2 Controparte_1
a Napoli il 24.11.1969, c.f. , nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
15.05.1973, c.f. , , nato a [...] il C.F._4 Controparte_3
05.03.1977, c.f. , tutti n.q. di eredi legittimi di , nata C.F._5 Persona_1 ad OL (NA) il 02.06.1944, c.f. , deceduta ab intestato in AS (NA) C.F._6 in data 01.04.2022, rapp.ti e difesi dall'Avv.to Adriana Di Gennaro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_4 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa CP_5
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/10/2024 gli istanti in epigrafe, quali eredi di nata Persona_1
a Napoli il 02.06.44 e ivi deceduta ab intestato in data 01.04.22 esponevano di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c., per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore della de cuius;
che il procedimento iscritto al n. R.G. 12304/2022 si era concluso con omologa positiva del
23.11.2023 di riconoscimento del requisito sanitario, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 17/11/21 al decesso del 01/04/22; che nonostante la notifica in data 6.03.2024 del decreto di omologa, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione in favore di essi istanti, nella CP_4 qualità di eredi.
Pertanto, con il predetto atto chiedevano condannarsi l' al pagamento dei ratei di indennità di CP_4 accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa e fino al decesso del de cuius, per l'importo di € 3.140,84 (rateo per numero di mesi riconosciuti) oltre interessi legali, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_4 contendere, stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore degli eredi in data 08/11/2024
e il pagamento della stessa in data 20/12/2024, in favore dell'erede in qualità di Parte_1 delegato, come si evince dalla documentazione allegata.
All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione a partire dal mese di dicembre 2024 (cfr. modello TE08 del 8.11.2024 e prospetto relativo al pagamento della prestazione in data 20.12.2024), abbia soddisfatto la pretesa dei ricorrenti, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto che il pagamento della prestazione è avvenuto dopo la notifica del ricorso all' . CP_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.278,00 per compensi professionali, oltre Iva Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Aversa, 21.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano