TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1403
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza

    Nella Regione Siciliana, la competenza residuale sugli atti di amministrazione spetta al Sindaco. Lo Statuto del Comune di Lipari, pur contenendo norme contraddittorie, non attribuisce espressamente alla Giunta comunale la competenza residuale per l’adozione dell’atto in questione. La norma regolamentare che attribuisce tale competenza alla Giunta deve essere disapplicata in quanto in contrasto con la legge regionale.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle norme sul canone patrimoniale e eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento, difetto di motivazione, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione

    L’Ente ha rispettato il vincolo della sentenza del C.G.A.R.S. che imponeva la tariffa base a € 40/mq. L’adeguamento dei coefficienti moltiplicatori per garantire l’invarianza del gettito rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione. L’individuazione dei coefficienti è avvenuta sulla base di criteri oggettivi e analitici che tengono conto delle specificità territoriali, paesaggistiche e ambientali, in linea con il regolamento comunale. L’istruttoria è adeguata e giustifica gli incrementi.

  • Rigettato
    Atti connessi e consequenziali

    Poiché la determina sindacale impugnata è stata ritenuta legittima, anche gli atti consequenziali ad essa non possono essere annullati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1403
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1403
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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