Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00968/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 968 del 2025, proposto da
EN MO, nella qualità di titolare della ditta “Il Galeone di EN MO” e RC NE, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Maia s.r.l.s., rappresentati e difesi dagli avvocati Paola Strano e Mara Reitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina sindacale R.G. n. 361 del 28.02.2025 e R.I. n. 5 del 28.02.2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lipari dal 28.02.2025 al 15.03.2025, con la quale è stata approvata la determinazione della misura del CUP – Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (ex COSAP) – anno 2025 e quadro finale dei restanti coefficienti moltiplicatori e relativi allegati 1 e 3;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a) la relazione istruttoria del Responsabile Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 6798 del 28.02.2025; b) la nota del Comune di Lipari 1° Servizio: Patrimonio Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 8923 del 12.03.2025, con la quale, sulla base della determina sindacale di cui sopra, è stato richiesto alla ditta “Il Galeone di EN MO” l’importo di € 6.710,00 per l’anno 2025, a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico, inerente la concessione permanente n. 36/2023; c) la nota del Comune di Lipari 1° Servizio: Patrimonio Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 8545 del del 10.03.2025, con la quale, sulla base della determina sindacale di cui sopra, è stato richiesto alla società Maia s.r.l.s., quale esercente l’attività di caffè/Bar “La Vela”, l’importo di € 8.818,00 per l’anno 2025, a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico, inerente la concessione permanente n. 5/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lipari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2024 il Comune di Lipari ha adottato il nuovo “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, il quale è stata seguito dalla determina sindacale n. 5 del 28.02.2025, che ha determinato i c.d. coefficienti moltiplicatori concernenti le tariffe del predetto canone unico patrimoniale (CUP) secondo i parametri ivi riportati.
2. Con ricorso notificato in data 9.05.2025 e depositato il 12.05.2025 la sig.ra EN MO, nella qualità di titolare della ditta “Il Galeone di EN MO, ed il sig. RC NE, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società Maia s.r.l.s., hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la determina sindacale R.G. n. 361 del 28.02.2025 e R.I. n. 5 del 28.02.2025, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Lipari dal 28.02.2025 al 15.03.2025, con la quale è stata approvata la determinazione della misura del CUP – Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (ex COSAP) – anno 2025 e quadro finale dei restanti coefficienti moltiplicatori e relativi allegati 1 e 3; 2) ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi: a) la relazione istruttoria del Responsabile Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 6798 del 28.02.2025; b) la nota del Comune di Lipari 1° Servizio: Patrimonio Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 8923 del 12.03.2025, con la quale, sulla base della determina sindacale di cui sopra, è stato richiesto alla ditta “Il Galeone di EN MO” l’importo di € 6.710,00 per l’anno 2025, a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico, inerente la concessione permanente n. 36/2023; c) la nota del Comune di Lipari 1° Servizio: Patrimonio Ufficio Suolo Pubblico prot. n. 8545 del 10.03.2025, con la quale, sulla base della determina sindacale di cui sopra, è stato richiesto alla società Maia s.r.l.s., quale esercente l’attività di caffè/Bar “La Vela”, l’importo di € 8.818,00 per l’anno 2025, a titolo di canone per l’occupazione di suolo pubblico, inerente la concessione permanente n. 5/2025.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Incompetenza; violazione e falsa applicazione dell’articolo 45 regolamento CUP (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2024) e dell’art. 13 L.R. n. 7/1992 integrato dall’art. 41 commi 1 e 2 della L.R. 26/1993; eccesso di potere per sviamento di potere e della causa tipica; illogicità, contraddittorietà ; 2) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 commi 817, 824 e 843 della legge n. 160/2019 e dell’art. 48 comma 2 del regolamento CUP (di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 24/2024); eccesso di potere per carenza istruttoria; travisamento, difetto di motivazione, illogicità, manifesta irragionevolezza e sproporzione .
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono il vizio di incompetenza da cui risulterebbe affetta la determina sindacale impugnata, la quale, secondo la prospettazione di parte, avrebbe dovuto essere adottata dalla GI municipale, in coerenza con quanto dall’art. 45 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.11.2024, che demanderebbe alla GI l’approvazione delle tariffe relative alle diverse tipologie di occupazione, precisando, altresì, che, in caso di mancata approvazione, si intendono prorogate quelle precedenti.
2.2. Con la seconda doglianza chi ricorre in giudizio lamenta che l’impugnata determina sindacale abbia aumentato in misura irragionevole e sproporzionata i coefficienti moltiplicatori delle tariffe del canone di occupazione del suolo, violando, in particolare, l’art. 1, commi 817 e 819 della L. 160/2019 e l’art. 48, comma 2, del predetto Regolamento comunale relativo al canone patrimoniale di occupazione, i quali consentirebbero agli Enti di modificare le tariffe secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, in proporzione all’incidenza urbanistica ed ambientale delle occupazioni e sulla base di effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dalle occupazioni medesime che non siano già posti a carico, a qualsiasi titolo, dei titolari delle occupazioni.
Viene altresì rilevato che i nuovi coefficienti sarebbero avvinti da carenza di istruttoria e difetto di motivazione, non essendo stata posta in essere – secondo la prospettazione dei ricorrenti – alcuna preventiva e necessaria attività istruttoria, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti previsti dalle norme sopra richiamate così come la sussistenza di reali, effettive e comprovate esigenze di aumento del canone.
3. Alla camera di consiglio del 4.06.2025 i ricorrenti hanno rinunciato alla propria domanda cautelare. Il Presidente del Collegio ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
4. Il Comune di Lipari, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 21.07.2025 e, con successiva memoria del 31.03.2026, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.11.2024, con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, quale atto presupposto della determina sindacale impugnata.
Nel merito, l’Ente ha replicato alle censure sollevate dalla parte ricorrente, rilevando, in particolare: 1) quanto al primo motivo, che l’art. 13 della L.R. n. 7/1992, come integrato dall’art. 41 della L.R. n. 26/1993, attribuisca al IN una competenza residuale per tutti gli atti di amministrazione non espressamente demandati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, tra i quali rientrerebbe la determinazione delle aliquote e delle tariffe relative alle entrate degli enti locali; 2) in ordine al secondo motivo, che l’Amministrazione comunale abbia correttamente applicato il principio di invarianza del gettito, riequilibrando le componenti del calcolo (tariffa base e coefficienti) senza alterare il prelievo complessivo per le casse comunali e senza incorrere in difetto di istruttoria, dando adeguata contezza, per relationem , delle modalità tramite cui è stata effettuata la ponderazione sulla base dei criteri regolamentari di riferimento.
5. Con memoria del 2.04.2026 la parte ricorrente ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune resistente, evidenziando di non avere interesse a gravare le disposizioni del Regolamento comunale le quali, secondo la prospettazione della stessa parte, risulterebbero violate dalla determina sindacale impugnata.
La parte ha altresì ulteriormente declinato le proprie doglianze, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
6. Con memoria del 4.04.2026 e successiva memoria di replica del 14.04.2026 il Comune di Lipari ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 6.05.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione che resiste in giudizio, la quale, ad avviso del Collegio, è priva di pregio.
8.1. Mediante il presente ricorso la parte ricorrente si duole di specifici vizi propri della determina sindacale impugnata, la quale viene gravata, in concreto, per difetto di competenza, di istruttoria e di motivazione, oltreché per violazione di legge.
Le doglianze formulate nell’atto introduttivo del presente giudizio concernono, unicamente, le modalità e il merito del potere amministrativo esercitato con il suddetto atto sindacale, senza venire in rilievo alcun vizio che possa discendere, in via derivata, da un’eventuale illegittimità del Regolamento comunale “a monte”, di cui la determina sindacale costituisce – secondo la prospettazione di chi ricorre in giudizio – una errata applicazione.
Non vi è ragione di ritenere, pertanto, che tale Regolamento dovesse essere parimenti gravato nel presente giudizio, atteso che: 1) nessuna disposizione ivi riportata viene specificatamente censurata mediante i motivi di ricorso; 2) la parte ricorrente si duole, piuttosto, del fatto che la determina sindacale avversata sia stata adottata in violazione degli artt. 45 e 48 dello stesso Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 24 del 28.11.2024.
Il privato, in sostanza, non contesta il contenuto del predetto testo regolamentare, ma si lamenta unicamente delle modalità tramite cui le relative disposizioni siano state applicate mediante il successivo atto attuativo, le cui censure – correttamente – sono state formulate soltanto avverso la determina sindacale e gli atti connessi e consequenziali.
9. Il ricorso, nel merito, è infondato secondo quanto di seguito illustrato.
10. Il primo motivo di ricorso è infondato.
10.1. Secondo l’approdo giurisprudenziale al quale è pervenuto il Giudice amministrativo siciliano di appello “ nella Regione Siciliana, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, ai sensi dell'art. 13 l.r. n. 7 del 1992 come integrato dall'art. 41 l.r. n. 26 del 1993, il sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti. Pertanto, la competenza c.d. residuale - che nell'ordinamento nazionale è attribuita alla giunta comunale dall'art. 48 T.U. n. 267 del 2000 - spetta in Sicilia all’organo sindacale. Inoltre, sul piano delle fonti, è ormai assodato che l'art. 1 della l.r. n. 48 del 1991, nel richiamare le norme della legge nazionale n. 142 del 1990, ha operato un rinvio recettizio e statico e non già formale e dinamico, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento (o, specularmente, per l'eliminazione) di norme statali (cfr. Cgars n. 403 del 2010)” (cfr., ex multis , C.G.A.R.S., sez. giur., 28 giugno 2021, n. 626; C.G.A.R.S., sez. giur., 8 aprile 2019, n. 317; C.G.A.R.S., sez. giur., 11 marzo 2013, n. 325; C.G.A.R.S., sez. giur., 27 novembre 2012, n. 1046).
Ne discende, pertanto, che nella Regione Siciliana:
(i) non trova applicazione l’art. 48, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), secondo cui “ La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso ”;
(ii) si applica, invece, l’art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992, ai sensi del quale “ Il IN convoca e presiede la GI, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti ”.
Ciascun Comune, quindi, dispone del proprio potere statutario per attribuire alla competenza di altri organi dello stesso Ente il compimento di atti di amministrazione che, in via residuale, la suddetta Legge regionale attribuisce al IN.
Nello specifico caso del Comune di Lipari, l’art. 22 dello Statuto approvato con Deliberazione consiliare n. 49 del 26.07.2022, la cui cognizione è consentita al Collegio in forza del principio iura novit curia – trattandosi, peraltro, di atto a pubblicazione obbligatoria – stabilisce, al comma 3, che “ La GI è competente per l'adozione degli atti di amministrazione previsti dall'art. 35 della legge n.142/90 ”.
L’art. 35 della L. 142/1990 citato, disposizione oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del D.lgs. 267/2000 stabilisce, a sua volta, al comma 2, che “ La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso ”.
Tale norma nazionale, tuttavia, non è stata mai recepita nella sua formulazione dalla Regione Siciliana, come si evince dal testo dell’art. 1 della L.R. n. 48/199, il quale – riportando le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con L.R. n. 16/1963, modificate ed integrate dalle norme della L. n. 142/1990 – non menziona l’art. 35 di tale corpo normativo.
Il successivo art. 24 del medesimo Statuto del Comune di Lipari, infatti, dispone, correttamente, che “ Il IN rappresenta l'Ente, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Dirigenti ”, formulazione, questa, che risulta coerente con il testo dell’art. 13 della L.R. 7/1992 sopra riportato.
Ebbene, dalla lettura sistematica delle disposizioni innanzi citate deve evincersi, ad avviso del Collegio, che lo Statuto comunale dell’Ente resistente, sotto un primo profilo, riporti due norme tra di essere in contraddizione, atteso che in Sicilia la competenza c.d. “residuale” sugli atti di amministrazione è del IN (come correttamente disposto dall’art. 24) e non della GI (come invece stabilito dall’art. 22, che richiama una disposizione di una legge statale – l’art. 35 della L. 142/1990, la cui formulazione, oltre ad essere abrogata, non è mai stata recepita in Sicilia).
In ogni caso, dalle norme statutarie dell’Amministrazione resistente emerge che quest’ultima, nell’esercizio dell’espressa potestà statutaria riservata ai Comuni dall’art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992, non abbia attribuito “ specificatamente ” all’organo esecutivo dell’Ente – la GI, appunto – le competenze residuali che, altrimenti, ricadono, per effetto della suddetta norma regionale, in capo al IN, ivi compresa quella concernente la determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
Manca, quindi, nel predetto Statuto dell’Ente – unica fonte, insieme alla legge, a poter attribuire ad un altro organo comunale la competenza ad adottare gli atti di alta amministrazione altrimenti in capo al IN – l’espressa e inequivoca devoluzione di competenza nell’adozione dell’atto per cui è causa in favore della GI comunale.
Quanto riportato nell’art. 45 del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.11.2024 – il quale prescrive che “(...) le tariffe relative ad ogni altra singola tipologia di occupazione sono approvati dalla GI Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno ” (cfr. art. 45, comma 3, del Regolamento) – deve quindi sottostare all’applicazione dei criteri che orientano i rapporti tra le fonti normative, il principio gerarchico ( ex art. 3 e 4, disp. prel. c.c.) per cui lex superior derogat inferiori , e quello cronologico ( ex art. 15 disp. prel. c.c.), secondo cui lex posterior derogat anteriori ; come pure deve ritenersi ammissibile la disapplicazione (o meglio non applicazione, non potendosi ravvisare in senso proprio un vizio di legittimità dell'atto), dei regolamenti, anche non impugnati, in contrasto con norme di rango diverso, nel rispetto del principio gerarchico e di successione delle norme nel tempo (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2026, n. 877, e la giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2017 n. 2956; sez. V, 20 maggio 2003, n. 2750; sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35; sez. IV, 19 settembre 1995, n. 1332).
La norma regolamentare sopra riportata, pertanto, in quanto riponente in capo alla GI la competenza in ordine alla disciplina di dettaglio delle modifiche delle aliquote concernenti tali tariffe, deve essere disapplicata, perché in contrasto, in particolare, con l’art. 13, comma 1, della L.R. 7/1992.
11. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
11.1. Dall’analisi della determina impugnata emerge che l’Ente resistente abbia rispettato il vincolo conformativo promanante dalla sentenza del C.G.A.R.S. n. 655 del 19.08.2024, con cui era stato prescritto che la tariffa base dovesse essere ricondotta al valore legale di € 40/mq, come previsto dall’art. 1, comma 826, della L. 160/2019.
Una volta rispettato tale valore legale, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione ricorrere a un meccanismo di individuazione delle tariffe che risulti “... connesso alla invarianza del gettito ”, sancito dall’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il quale stabilisce che “ Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile ”, parimenti richiamato dal predetto art. 45 del Regolamento comunale.
La giurisprudenza amministrativa evidenzia, al riguardo, che “... il canone sia disciplinato dai comuni in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone. È quindi previsto un limite massimo entro il quale il canone può essere variato, che rende la disposizione costituzionalmente legittima rispetto all’art. 23 Cost. ” (cfr. C.G.A.R.S., Sez. riun., parere del 19.03.2024).
Il Comune di Lipari ha quindi legittimamente adeguato i coefficienti moltiplicatori al fine di garantire complessivamente l’invarianza del gettito complessivo comunale, pur rispettando il valore legale di € 40/mq previsto per la tariffa base dall’art. 1, comma 826, della L. 160/2019.
Gli aumenti tariffari disposti dal Comune di Lipari, inoltre, risultano accompagnati da un quadro istruttorio utile a far comprendere le ragioni sottese agli incrementi praticati ai singoli moltiplicatori.
La relazione istruttoria di cui alla nota prot. n. 6798 del 28.02.2025, espressamente richiamata nella determina sindacale impugnata, evidenzia che l’individuazione dei singoli coefficienti moltiplicatori delle tariffe del canone di occupazione del suolo sia avvenuta “... attraverso un percorso analitico e oggettivo ”, tenendo conto delle specificità di “... ciascuna area da concedere, sia essa strada, piazza, marciapiedi, slargo, etc., in funzione delle specifiche caratteristiche e tenuto conto delle peculiarità territoriali, paesaggistiche, ambientali, storiche e monumentali del territorio del Comune di Lipari ”.
Tali criteri risultano in linea con gli elementi previsti dall’art. 45, comma 2, del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”, il quale stabilisce che le tariffe siano calcolate tenendo conto della classificazione delle strade, dell’entità dell’occupazione espressa in metri quadrari o in metri lineari, della durata dell’occupazione, del valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
Nella suddetta relazione sono analiticamente riportati, “... Ai fini della proposta relativa alla Tabella 1 per la classificazione delle strade ed aree comunali per la determinazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ”, i tre parametri principali, con i relativi sub indici, che sono stati utilizzati, precisandosi che “ I tre parametri principali , [...] prevedono inoltre, ai fini dell'attribuzione del dato complessivo, l'applicazione di sub pesi che consentono la fluttuazione dei parametri, con diversi range di valori ”, i quali risultano i seguenti:
(i) accessibilità ed incidenza flussi commerciali: zona periferica a modesto indice di apprezzabilità commerciale, fino a 0,4; zona semi-centrale a vocazione potenzialmente commerciale, fino a 0,5; zona centrale ad alta incidenza commerciale da 0,6 a 0,8;
(ii) incidenza flussi turistici per aree di pregio storico-architettonico: zona borgo - centro urbano, fino a 0,4; aree di raccordo non direttamente collimanti con siti di interesse storico-architettonico, religioso o archeologico, fino a 0,5; aree contigue a luoghi di interesse storico-architettonico, culturale, religioso o archeologico, da 0,6 a 0,8;
(iii) aree o zone di pregio paesaggistico o panoramico: area interna o interclusa con minima proiezione su paesaggi circostanti, fino a 0,4; zona inserita in verde collinare e presenza di sfondi, fino a 0,5; zona panoramica sul paesaggio insulare dell’arcipelago, fino 0,6 a 0,8.
L’Amministrazione comunale, quindi, ha proceduto a rideterminare le singole tariffe nell’esercizio di un potere discrezionale espressamente previsto a livello normativo che, nel caso di specie, è stato attuato tenendo conto, ragionevolmente, “ dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni ” (come previsto dall’art. 1, comma 817, della L. 160/2019), le quali, nello specifico caso del Comune di Lipari, interessano aree di peculiare pregio storico-architettonico e zone di pregio paesaggistico o panoramico con un potenziale impatto sull’assetto del territorio di riferimento, che, peraltro, è caratterizzato da una notevole vocazione commerciale in taluni tratti cittadini che sono esposti a un consistente flusso turistico.
A tale esito l’Ente è giunto sulla base di un’istruttoria adeguata, finalizzata a garantire, altresì, anche qui in coerenza con il quadro normativo di riferimento, il rispetto del principio di invarianza del gettito.
Non rileva, infine, quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del Regolamento comunale in esame, ai sensi del quale “ Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano occupazioni ”, che richiama a sua volta quanto stabilito dall’art. 1, comma 824, della L. 160/2019.
Dal contenuto determina gravata non emerge, infatti, che tale criterio di “incremento” alternativo sia stato valorizzato dall’Amministrazione, la quale, piuttosto, come sopra esposto, ha praticato degli aumenti che trovano una ragionevole giustificazione sulla valorizzazione dell’impatto delle occupazioni di cui all’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, adoperando un criterio normativo che, da solo, risulta sufficiente per determinare la maggiorazione del canone.
12. In definitiva, il ricorso, in quanto infondato, deve essere respinto.
13. Le peculiarità della presente vicenda controversa giustificano, ad avviso del Collegio, la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | OR LE |
IL SEGRETARIO