Sentenza 19 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2019, n. 32444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32444 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AR nato il [...] avverso la sentenza del 03/12/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per il rigetto del ricorso e, per il ricorrente, l'avv. Rocco Lotierzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/12/2018, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 10/08/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Roma aveva dichiarato RI MA responsabile del reato di furto aggravato (in quanto, al fine di trarne profitto, si era impossessato di uno zaino, sottraendolo a BE Pagnotta, con l'aggravante di aver agito sul bagaglio di un viaggiatore all'interno di uno scalo ferroviario) e lo aveva condannato alla pena giustizia.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione RI MA, attraverso il difensore avv. Rocco Lotierzio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 56 e 624 cod. pen., in quanto la condotta dell'imputato è stata costantemente vigilata dalle forze dell'ordine, sicché non vi è stato impossessamento dello zaino, non avendo l'imputato acquisito la piena signoria sul bene a causa della continua osservazione della sua condotta da parte della polizia giudiziaria. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Il primo motivo deve essere rigettato, pur presentando profili di inammissibilità. Invero, l'atto di appello invocava la configurabilità, nel caso di specie, della fattispecie tentata, ma - al contrario di quanto poi sostenuto con il ricorso per cassazione - deduceva anche che la condotta ascritta all'imputato non era caduta sotto la diretta percezione degli operanti, essendo stata loro riferita dalla persona offesa. In ogni caso, questa Corte, anche di recente, ha avuto modo di ribadire, che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato della res, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, Rv. 274016). Né in senso contrario può argomentarsi sulla base di Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014 Prevete, richiamata dal ricorrente: come già osservato da questa Corte, con rilievo condiviso dal Collegio, detta pronuncia «ha affermato - in una ipotesi di furto in supermercato - che la consumazione è esclusa dalla "concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e dall'intervento esercitato in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo", in quanto l'impossessamento del soggetto attivo del delitto di furto postula il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come "piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente"» (Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), a nulla rilevando che, nel caso di specie, la polizia giudiziaria avesse seguito a distanza la condotta dell'imputato, «sia perché lo "studio" del ladro non era avvenuto ad opera della persona offesa (né di un suo incaricato) - che di nulla si era accorta - sia perché "l'attenzione" degli agenti non aveva impedito al ladro di far sua la borsa della vittima, portandola, anche se per breve tempo, nella sua sfera di dominio» (Sez. 5, n. 26749 del 2016, Ouerghi, cit., in una fattispecie analoga a quella in esame).
3. Anche il secondo motivo non merita accoglimento, avendo la sentenza impugnata congruamente determinato la pena sulla base della valutazione della personalità dell'imputato (gravato da ben 13 condanne definitive per reati contro il patrimonio, alcuni dei quali commessi con violenza alla persona), laddove il rilievo del ricorrente circa l'"annullamento" degli effetti lesivi della condotta (dovuto all'intervento post factum della polizia) è inidoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13